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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/02/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 272/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
20/01/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MASO GIUSEPPE
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MASO GIUSEPPE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 7.2.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...]_1
(TV) il 02/01/1983) e (nato a [...] il [...]), Parte_2
matrimonio contratto il 26/05/2018 e trascritto al n. 4, Parte II, Serie A, Anno 2018 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi sono autorizzati a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto e saranno liberi entrambi di fissare le rispettive residenze ove riterranno opportuno;
2) La casa coniugale con gli arredi, sita in Vittorio Veneto (TV), via Galileo Galilei n. 111, viene assegnata alla sig.ra
, che vi abiterà con il figlio;
Parte_1
3) Il figlio viene affidato ad entrambi i genitori, con la residenza presso la madre e collocamento paritario tra i genitori, in quanto il lunedì ed il martedì abiterà presso la madre mentre il mercoledì dall'uscita da scuola sino al venerdì Per_1
mattina all'entrata a scuola starà con il papà se anche il fine settimana starà con il papà, mentre i fine settimana in cui il minore starà con la madre egli si fermerà anche il venerdì con il papà e sarà riaccompagnato da quest'ultimo a casa della mamma il sabato a mezzogiorno. Il fine settimana in cui starà con il papà, egli sarà prelevato dal sig. a Per_1 Pt_2
casa della mamma il sabato a mezzogiorno e sarà riaccompagnato a scuola il lunedì mattina.
Il padre e la madre potranno comunicare quotidianamente per telefono con il figlio e far lui visita quando vorranno, previo
2 accordo con l'altro genitore.
Qualora nei giorni e periodi sopra indicati il padre o la madre abbiano impegni di lavoro, il giorno di visita ed il fine settimana potranno essere spostati. starà con il papà il giorno di Natale mentre il giorno seguente, il 26 dicembre, egli starà con la mamma alternando Per_1
di anno in anno capodanno tra i genitori.
I genitori potranno tenere con sé il figlio due settimane consecutive durante i mesi estivi, in periodi da concordarsi fra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
4) A titolo di concorso nel mantenimento di minorenne non ancora economicamente indipendente, il signor Per_1 Pt_2
corrisponderà mensilmente alla NO l'importo mensile di € 175,00 (centosettantacinque/00) per il
[...] Parte_1
figlio (con indicizzazione annua in base all'Istat), oltre le spese straordinarie.
Per quanto concerne le spese straordinarie, i genitori provvederanno pertanto ciascuno al 50% così come disciplinato e previsto dal Protocollo presso il Tribunale di Treviso;
5) La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF è di competenza di entrambi i genitori al 50% mentre l'assegno unico mensile previsto a favore del figlio rimarrà assegnato interamente alla madre;
6) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere, pertanto, pretese economiche da rivolgersi per il reciproco mantenimento;
7) Quanto depositato sui conti correnti, personali o in comune, accesi da ciascuno dei coniugi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo essi già provveduto alla divisione del loro contenuto (doc. 8-9);
8) I coniugi danno atto di avere, con le presenti pattuizioni, definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale derivante dalla comunione legale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro a tale titolo.
9) I coniugi nulla oppongono al rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio a favore del figlio minore.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 07/02/2025.
Il Presidente
3 dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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