Art. 2.
L' articolo 16 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e' sostituito dal seguente:
"Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Ente".
L' articolo 16 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503 , convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342 , e' sostituito dal seguente:
"Con apposito regolamento, da emanarsi entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'Ente".