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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1238 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 638/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 638/2025 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Monfalcone n. 23, c.f. , elettivamente domiciliata in Francofonte (SR), via C.F._1 dei Martiri, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Rossella Guccione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
Pagina 1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pierluigi CP_ Tomaselli, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale
Resistente
(c.f.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, domiciliata ex lege presso la Direzione Provinciale di Siracusa sita in Siracusa, via G. Panico n.
4 - viale Santa Panagia n.
141.
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito n.59820240001948726000, notificato il
16.01.2025, con il quale la sede di Siracusa ha intimato, entro il termine di sessanta giorni, il CP_1 pagamento della somma complessiva di Euro 4.307,70 per omesso versamento dei contributi I.V.S. coltivatori diretti relativi all'anno 2023.
A fondamento della domanda deduceva, in via preliminare, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato in quanto la somma non risultava dovuta per cancellazione della ricorrente dall'elenco coltivatori diretti sin dal 02.04.2015, giusta ricevuta di protocollo n. .7600.02/04/2015.0050198 versata in atti. A tale riguardo precisava di CP_1 CP_1 avere inviato all' , in data 12.04.2023, istanza di annullamento in Controparte_2 autotutela, ai sensi dell'art.
2-quater del DL n. 564/1994, per l'annullamento degli avvisi di addebito relativi ai contributi I.V.S. successivi alla data d cancellazione dall'elenco coltivatori diretti del
02.04.2015. In via subordinata deduceva, inoltre, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per omessa notifica dell'avviso bonario.
Con provvedimento del 13.03.2025, depositato in cancelleria il 20.03.2025, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur contestando preliminarmente l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito perché non preceduto da avviso bonario, stante la facoltatività di invio della detta comunicazione, deduceva tuttavia la perdita del requisito oggettivo per l'iscrizione alla
Pagina 2 gestione coltivatori diretti e per il conseguente assoggettamento alle relative pretese contributive a far data dalla suddetta cancellazione. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere all'esito della proposta di autotutela. Spese, competenze ed onorari come per legge.
All'udienza del 11.11.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'avviso di addebito impugnato, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, si osserva che l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito contestato è stato effettuato solo dopo la proposizione del ricorso e questo come in altri casi avrebbe comportato la condanna dell' . Ma in questo caso l'automaticità della richiesta CP_1 di pagamento non si è potuta evitare perché la cancellazione della ricorrente non è stata supportata dalla tenuta del fascicolo aziendale dove andava fatta l'annotazione della cancellazione avvenuta già nel 2015. Situazione imputabile alla ricorrente e tale da giustificare la compensazione delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Paolo
Marescalco, esponendo le ragioni di fatto e di diritto della decisione ,ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa iscritta al n. 638/2025 R.G.
Promossa da
, nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Monfalcone n. 23, c.f. , elettivamente domiciliata in Francofonte (SR), via C.F._1 dei Martiri, n. 33, presso lo studio dell'Avv. Rossella Guccione, che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
Ricorrente
Contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
P. IVA ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede P.IVA_2 centrale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
Pagina 1 unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Manlio Galeano, Ivano Marcedone e Pierluigi CP_ Tomaselli, elettivamente domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso l'Ufficio legale
Resistente
(c.f.: ), in persona del Presidente e legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede Roma, Via Giuseppe Grezar n. 14, domiciliata ex lege presso la Direzione Provinciale di Siracusa sita in Siracusa, via G. Panico n.
4 - viale Santa Panagia n.
141.
Resistente
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.02.2025 parte ricorrente conveniva in giudizio innanzi all'intestato
Tribunale l' , previa richiesta di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, per ivi CP_1 sentire dichiarare l'annullamento dell'avviso di addebito n.59820240001948726000, notificato il
16.01.2025, con il quale la sede di Siracusa ha intimato, entro il termine di sessanta giorni, il CP_1 pagamento della somma complessiva di Euro 4.307,70 per omesso versamento dei contributi I.V.S. coltivatori diretti relativi all'anno 2023.
A fondamento della domanda deduceva, in via preliminare, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato in quanto la somma non risultava dovuta per cancellazione della ricorrente dall'elenco coltivatori diretti sin dal 02.04.2015, giusta ricevuta di protocollo n. .7600.02/04/2015.0050198 versata in atti. A tale riguardo precisava di CP_1 CP_1 avere inviato all' , in data 12.04.2023, istanza di annullamento in Controparte_2 autotutela, ai sensi dell'art.
2-quater del DL n. 564/1994, per l'annullamento degli avvisi di addebito relativi ai contributi I.V.S. successivi alla data d cancellazione dall'elenco coltivatori diretti del
02.04.2015. In via subordinata deduceva, inoltre, la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per omessa notifica dell'avviso bonario.
Con provvedimento del 13.03.2025, depositato in cancelleria il 20.03.2025, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, pur contestando preliminarmente l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito perché non preceduto da avviso bonario, stante la facoltatività di invio della detta comunicazione, deduceva tuttavia la perdita del requisito oggettivo per l'iscrizione alla
Pagina 2 gestione coltivatori diretti e per il conseguente assoggettamento alle relative pretese contributive a far data dalla suddetta cancellazione. Chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere all'esito della proposta di autotutela. Spese, competenze ed onorari come per legge.
All'udienza del 11.11.2025 la causa veniva posta in decisione. CP_ Assorbente su ogni prospettazione, stante l'annullamento in autotutela da parte dell' dell'avviso di addebito impugnato, è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In ordine alla regolazione delle spese di lite, si osserva che l'intervenuto annullamento dell'avviso di addebito contestato è stato effettuato solo dopo la proposizione del ricorso e questo come in altri casi avrebbe comportato la condanna dell' . Ma in questo caso l'automaticità della richiesta CP_1 di pagamento non si è potuta evitare perché la cancellazione della ricorrente non è stata supportata dalla tenuta del fascicolo aziendale dove andava fatta l'annotazione della cancellazione avvenuta già nel 2015. Situazione imputabile alla ricorrente e tale da giustificare la compensazione delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, uditi i procuratori delle parti costituite, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente decidendo
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Siracusa, 11 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Paolo Marescalco
Pagina 3