Art. 1. Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:
per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, l'accordo collettivo 25 marzo 1952, l'accordo collettivo 24 luglio 1956;
per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1959;
per il comune di Viareggio, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Siena e di Catania e del comune di Viareggio.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri:
per la provincia di Siena, il contratto collettivo integrativo 22 agosto 1949, l'accordo collettivo 25 marzo 1952, l'accordo collettivo 24 luglio 1956;
per la provincia di Catania, l'accordo collettivo integrativo 26 settembre 1959;
per il comune di Viareggio, il contratto collettivo integrativo 1 giugno 1960;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Siena e di Catania e del comune di Viareggio.