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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 11248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11248 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 11652/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11652 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli Avv. Alessandra Vitulli, presso cui elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), alla Via Staffetta, n. 209;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed CP_1 C.F._2
ivi residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente, all'udienza del 28/10/2025, ha concluso, riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendo l'accoglimento di tutte le richieste ivi formulate.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/05/2025, , adendo l'intestato Tribunale, Parte_1
deduceva che:
-in data 07/02/2005 contraeva matrimonio concordatario con la resistente, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli, al n. 3, p. II, s. A, sez. X, anno 2005;
-dall'unione nasceva un figlio, , a Napoli il 14/06/2005, ritenuto Controparte_2
economicamente autosufficiente e non impegnato in attività di studi e professionale;
-in data 12/12/2022 il ricorrente veniva arrestato ed è oggi detenuto presso la Casa
Circondariale ” di DI (NA); Persona_1
-è affetto da patologia cardiologica che lo ha costretto all'impianto di tre stent e che, nel 2019, lo ha portato all'infarto e al successivo coma;
-egli, detenuto in carcere da svariati anni, ha perso l'occupazione lavorativa alle dipendenze della Fiat già dal 2020 ed attualmente, in carcere, non svolge alcuna attività lavorativa, non possiede conti correnti bancari o postali, né beni mobili registrati o beni immobili, ed è privo di entrate;
-il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 168/2022 (R.G. n. 29290/2019), pubblicata il 10/01/2022, pronunciava la separazione personale tra i coniugi, prevedendo un contributo paterno al mantenimento del figlio della coppia pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT FOI e al 50% delle spese straordinarie per il figlio mediche non coperte da SSN, di istruzione e ludico sportive come da protocollo del
Tribunale di Napoli del 7.3. 2018, previa esibizione di idonea documentazione. Conseguentemente, il ricorrente chiedeva: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di
Napoli con la sentenza di separazione in favore del figlio , in Controparte_2
quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
All'udienza di prima comparizione del 28/10/2025, dichiarata la contumacia di parte resistente, ascoltato personalmente ed invitata parte ricorrente Parte_1
alla discussione orale della lite, il Giudice tratteneva la causa in decisione, senza termini, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 168/2022 (RG. n.
29290/2019) pubblicata in data 10/01/2022.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n.
898/1970, così come modificata dall'art. 5 L. n. 74/1987 e dalla L. n. 55/2015: attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e, perciò, non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di revoca del mantenimento del figlio maggiorenne della coppia , nato il [...]). Controparte_2
Alcuna statuizione in termini di mantenimento per il figlio della coppia, oggi di 20 anni, deve essere adottata dal Collegio, attesa l'assenza di domanda da parte della resistente, legittimata a richiedere il mantenimento per la prole, ove convivente. Ha più volte chiarito la Suprema Corte che sia il figlio (perché titolare del diritto al mantenimento) e sia il genitore con lui convivente (perché titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede) sono titolari di diritti autonomi (ancorché concorrenti)
e, quindi, sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr. Cass., n.
25300/2013; Cass., n. 24316/13).
In assenza di domanda da parte dei legittimati, alcun provvedimento va adottato sul punto.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Attesa la contumacia della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto, in data
07/02/2005, in Napoli, tra ed , con atto Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli, al n. 3, p. II, s. A, sez.
X, anno 2005;
• spese di lite irripetibili.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente -
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11652 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: cessazione di effetti civili di matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli Avv. Alessandra Vitulli, presso cui elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA), alla Via Staffetta, n. 209;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] il [...], ed CP_1 C.F._2
ivi residente a[...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Il procuratore di parte ricorrente, all'udienza del 28/10/2025, ha concluso, riportandosi al ricorso introduttivo e chiedendo l'accoglimento di tutte le richieste ivi formulate.
Il Pubblico Ministero ha concluso, chiedendo la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 14/05/2025, , adendo l'intestato Tribunale, Parte_1
deduceva che:
-in data 07/02/2005 contraeva matrimonio concordatario con la resistente, con atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli, al n. 3, p. II, s. A, sez. X, anno 2005;
-dall'unione nasceva un figlio, , a Napoli il 14/06/2005, ritenuto Controparte_2
economicamente autosufficiente e non impegnato in attività di studi e professionale;
-in data 12/12/2022 il ricorrente veniva arrestato ed è oggi detenuto presso la Casa
Circondariale ” di DI (NA); Persona_1
-è affetto da patologia cardiologica che lo ha costretto all'impianto di tre stent e che, nel 2019, lo ha portato all'infarto e al successivo coma;
-egli, detenuto in carcere da svariati anni, ha perso l'occupazione lavorativa alle dipendenze della Fiat già dal 2020 ed attualmente, in carcere, non svolge alcuna attività lavorativa, non possiede conti correnti bancari o postali, né beni mobili registrati o beni immobili, ed è privo di entrate;
-il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 168/2022 (R.G. n. 29290/2019), pubblicata il 10/01/2022, pronunciava la separazione personale tra i coniugi, prevedendo un contributo paterno al mantenimento del figlio della coppia pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT FOI e al 50% delle spese straordinarie per il figlio mediche non coperte da SSN, di istruzione e ludico sportive come da protocollo del
Tribunale di Napoli del 7.3. 2018, previa esibizione di idonea documentazione. Conseguentemente, il ricorrente chiedeva: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare l'assegno di mantenimento disposto dal Tribunale di
Napoli con la sentenza di separazione in favore del figlio , in Controparte_2
quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
condannare la resistente alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
All'udienza di prima comparizione del 28/10/2025, dichiarata la contumacia di parte resistente, ascoltato personalmente ed invitata parte ricorrente Parte_1
alla discussione orale della lite, il Giudice tratteneva la causa in decisione, senza termini, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c.
• Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Invero, è provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 168/2022 (RG. n.
29290/2019) pubblicata in data 10/01/2022.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. n. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte resistente, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre, perciò, nella fattispecie, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n.
898/1970, così come modificata dall'art. 5 L. n. 74/1987 e dalla L. n. 55/2015: attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e, perciò, non possa più ricostituirsi.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
• Sulla domanda di revoca del mantenimento del figlio maggiorenne della coppia , nato il [...]). Controparte_2
Alcuna statuizione in termini di mantenimento per il figlio della coppia, oggi di 20 anni, deve essere adottata dal Collegio, attesa l'assenza di domanda da parte della resistente, legittimata a richiedere il mantenimento per la prole, ove convivente. Ha più volte chiarito la Suprema Corte che sia il figlio (perché titolare del diritto al mantenimento) e sia il genitore con lui convivente (perché titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede) sono titolari di diritti autonomi (ancorché concorrenti)
e, quindi, sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (cfr. Cass., n.
25300/2013; Cass., n. 24316/13).
In assenza di domanda da parte dei legittimati, alcun provvedimento va adottato sul punto.
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Attesa la contumacia della resistente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto, in data
07/02/2005, in Napoli, tra ed , con atto Parte_1 CP_1
trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli, al n. 3, p. II, s. A, sez.
X, anno 2005;
• spese di lite irripetibili.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 7.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino