Art. 121.
Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le norme della presente legge.
Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni per le quali si applicano le norme della presente legge.