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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 49/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Leucio Del Sannio - Via Municipio 1 82010 San Leucio Del Sannio BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato:
Il rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 30/4/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso l'avviso di accertamento n.35, prot.1325, relativo all'IMU dovuta al comune di San Leucio per l'anno di imposta 2019, emesso dal suddetto ente locale e notificato al contribuente il 20/2/2025 chiedendone l'annullamento; il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione e l'assenza di prova;
nel merito eccepisce l'insussistenza della pretesa tributaria in quanto il valore attribuito all'immobile censito al foglio numero_1 è eccessivo e non congruo, trattandosi di un fondo rustico a vocazione agricola, oggetto di parziale cambio di destinazione e connessa variazione catastale non comunicata;
eccepisce, altresì, l'errore commesso dall'ente impositore in quanto il fondo ricade solo in parte nella zona B3 (parzialmente edificabile), mentre l'altra parte ricade in zona EO (agricola).
Si è costituito tempestivamente il comune di San Leucio, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e di aver motivato l'atto impugnato;
aggiunge che la variazione catastale riguarda solo la parte a destinazione agricola (EO) che è divenuta parzialmente edificabile (B3) ed è stata pubblicata sul BURC del comune;
nel merito rileva che dalla certificazione urbanistica emerge che l'immobile in oggetto è una area fabbricabile estesa per 3533 mq (pari al 40% dell'estensione totale della particella, che è di 8834 mq) ed è inserita nella zona B il cui valore in base al PUC è di 141.320,00 euro.
Di poi, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha ribadito e precisato le proprie eccezioni e richieste.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione del comune di S. Leucio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, con l'avviso impugnato il comune di San Leucio chiede il versamento dell'IMU non pagata per l'anno di imposta 2019 per un immobile censito in catasto al foglio numero_1, qualificato area fabbricabile, dell'estensione di 3533 mq, sito in zona B, il cui valore in base al PUC vigente é di euro 141.329,00 (pari a euro 40,00 al mq).
Orbene, si rileva preliminarmente che l'I.M.U., che ha assorbito l'I.C.I. (della quale conserva la natura e le caratteristiche) e l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari di immobili, è disciplinata dall'art.13 D.L.
n.201/11 convertito con modifiche con L. n.214/11, dagli artt. 8 e 9 D.L.vo n.23/11 (in quanto compatibili) e dal D. L.vo n.504/92; il presupposto è quindi il possesso di immobili, inteso come possesso qualificato e limitato alle ipotesi di titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superfice, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi. Pertanto, soggetti passivi dell'imposta in oggetto sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, chi conduce immobili in locazione finanziaria, chi ha la concessione di immobili demaniali.
L'imposta è diretta di tipo proporzionale, cioè correlata direttamente alla ricchezza costituita dal patrimonio, reale, in quanto colpisce il valore degli immobili posseduti senza che rilevino le condizioni personali del soggetto passivo, proporzionale, in quanto l'aliquota è costante (quindi l'ammontare dell'imposta aumenta in misura direttamente proporzionale all'aumentare dell'imponibile, salvo alcuni correttivi), locale, in quanto soggetto attivo è il comune (anche se una parte dell'imposta viene corrisposta allo Stato).
L'imposta si calcola moltiplicando il valore dell'immobile per la rispettiva aliquota, base o ridotta;
la disciplina dell'IMU prevede, infatti, una aliquota ordinaria pari allo 0,76 %, ritoccabile in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
è prevista poi una aliquota ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze e altre riduzioni per i fabbricati rurali e i fabbricati inagibili e storici.
Ai sensi dell'art.13 co. 6 D.L. n.201/11 la competenza per la modifica dell' aliquota di base spetta al consiglio comunale, come per la disciplina ICI.
Anche per l'IMU i termini e condizioni per gli accertamenti sono analoghi a quelli esistenti per l'ICI: ai sensi dell'art.11 del D. L.vo n.504/92, il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi;
l'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale
è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
Ma tali termini sono stati modificati dall'art.1 comma 161 della L. n.296 del 27/12/06, in vigore dal 1° gennaio
2007, che espressamente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni.”
Ciò posto, appaiono rispettati nel caso sub iudice i termini per la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2019, che, come detto, é stato notificato al destinatario il 20/2/2025; ed invero, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza CO (cfr. art.68 D.L. n.18/2020 e successive modifiche), è trascorso un periodo di tempo inferiore a quello previsto per legge per il corretto esercizio alla riscossione della tassa in oggetto, per cui non sono maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito.
Orbene, come detto, il ricorrente eccepisce in primis il difetto di motivazione e l'assenza di prova.
Va detto sul punto che è necessario che l'atto di accertamento o di rettifica (al pari della cartella esattoriale, della quale sono indicati i contenuti minimi secondo il “modello” ministeriale, ai sensi dell'art.25 del D.P.R.
n.602/73, introdotto con provv. Agenzia delle Entrate del 7/1/05) contengano una motivazione dell'iter seguito da parte dell'ufficio impositore che deve indicare i valori attribuiti a ciascun bene, i criteri di calcolo e gli elementi giustificativi, nonché la liquidazione della maggiore imposta, degli interessi e delle eventuali soprattasse. Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e di poter difendersi adeguatamente.
Orbene, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato e ha messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa.
Tra l'altro, nell'avviso impugnato sono indicati chiaramente i dati per identificare l'immobile in oggetto
(l'indirizzo, la superficie, la tariffa applicata), le delibere di Giunta e del Consiglio comunale applicate, il regolamento comunale, nonché il nome del responsabile del procedimento (tale Nominativo_1), i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto; la sottoscrizione è stata apposta in forma prestampata come consentito dalla legge e in conformità con il modello ministeriale dal funzionario responsabile tale Nominativo_2.
Infine, priva di pregio è l'eccezione relativa al merito dell'accertamento effettuato: il ricorrente non ha provato né ha documentato in alcun modo (o, comunque, non ha fornito elementi utili di giudizio, per esempio con la produzione di una certificazione catastale o con una perizia di stima o una consulenza giurata) quanto affermato apoditticamente nel ricorso introduttivo e non ha addotto elementi idonei a sostenere che il valore attribuito all'immobile in oggetto sia eccessivo e non conforme al valore venale dello stesso, come attribuito dal PUC vigente, anzi, dalla documentazione prodotta agli atti emerge la prova della legittimità dell'operato del comune.
In effetti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24589 del 11 agosto 2023 ha ribadito che i valori venali delle aree fabbricabili ai fini Ici (circostanza confermata in ambito IMU dall'art. 9 co. 8 D.L. n.23/2021), stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell'attività di accertamento. La Corte evidenzia, infatti, che si tratta di fonti presuntive, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti. Ne deriva che possono utilizzarsi per le annualità pregresse, in quanto, data la natura presuntiva, il contribuente può, anzi è gravato dall'onere di fornire la prova contraria. Cioè, può presentare elementi oggettivi, come perizie di parte, capaci di dimostrare il minor valore dell'area edificabile di proprietà, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei valori comunali. In sostanza, i valori comunali operano come gli studi di settore o altri strumenti presuntivi del reddito.
Nella fattispecie, è pacifico che la Giunta comunale ha individuato il valore venale delle aree di cui è causa e il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione ICI/IMU relativa al valore della propria area edificabile, di tal ché il Comune ha emesso avviso di accertamento sulla base del valore indicato dalla giunta.
Grava, dunque, sul contribuente l'onere di provare che il valore indicato non è corretto, dimostrando che il valore venale delle aree ha diverso (e inferiore) ammontare.
Ciò posto, ritiene la Corte che gli elementi evidenziati dal ricorrente a dimostrazione che il valore dato dalla
Giunta non corrispondeva a quello venale dell'anno di imposizione non siano sufficienti.
La giunta comunale ha indicato in modo analitico i criteri su cui ha basato l'attribuzione del valore al terreno.
Ha, infatti, suddiviso il territorio comunale in diverse zone, sulla base delle caratteristiche urbanistiche e alla tipologia edificatoria e ha calcolato il valore venale dell'area per differenza tra il valore degli immobili da edificare e i costi necessari per costruire gli immobili.
Ha utilizzato i criteri tassativi di cui all'art. 5 D. L.vo n.504/92, a mente del quale, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Pertanto, l'atto impugnato é legittimo e l'ente impositore bene ha operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le parti le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 250,00 oltre
IVA, CPA e accessori di legge, in favore del comune di S. Leucio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 250 oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SOVIERO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 383/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Leucio Del Sannio - Via Municipio 1 82010 San Leucio Del Sannio BN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il rappresentante del ricorrente si riporta agli atti depositati ed insiste per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato:
Il rappresentante dell'ufficio si riporta agli atti depositati ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 30/4/2025 Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso l'avviso di accertamento n.35, prot.1325, relativo all'IMU dovuta al comune di San Leucio per l'anno di imposta 2019, emesso dal suddetto ente locale e notificato al contribuente il 20/2/2025 chiedendone l'annullamento; il ricorrente eccepisce il difetto di motivazione e l'assenza di prova;
nel merito eccepisce l'insussistenza della pretesa tributaria in quanto il valore attribuito all'immobile censito al foglio numero_1 è eccessivo e non congruo, trattandosi di un fondo rustico a vocazione agricola, oggetto di parziale cambio di destinazione e connessa variazione catastale non comunicata;
eccepisce, altresì, l'errore commesso dall'ente impositore in quanto il fondo ricade solo in parte nella zona B3 (parzialmente edificabile), mentre l'altra parte ricade in zona EO (agricola).
Si è costituito tempestivamente il comune di San Leucio, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_2, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver agito correttamente e di aver motivato l'atto impugnato;
aggiunge che la variazione catastale riguarda solo la parte a destinazione agricola (EO) che è divenuta parzialmente edificabile (B3) ed è stata pubblicata sul BURC del comune;
nel merito rileva che dalla certificazione urbanistica emerge che l'immobile in oggetto è una area fabbricabile estesa per 3533 mq (pari al 40% dell'estensione totale della particella, che è di 8834 mq) ed è inserita nella zona B il cui valore in base al PUC è di 141.320,00 euro.
Di poi, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, con la quale ha ribadito e precisato le proprie eccezioni e richieste.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione del comune di S. Leucio, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, con l'avviso impugnato il comune di San Leucio chiede il versamento dell'IMU non pagata per l'anno di imposta 2019 per un immobile censito in catasto al foglio numero_1, qualificato area fabbricabile, dell'estensione di 3533 mq, sito in zona B, il cui valore in base al PUC vigente é di euro 141.329,00 (pari a euro 40,00 al mq).
Orbene, si rileva preliminarmente che l'I.M.U., che ha assorbito l'I.C.I. (della quale conserva la natura e le caratteristiche) e l'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari di immobili, è disciplinata dall'art.13 D.L.
n.201/11 convertito con modifiche con L. n.214/11, dagli artt. 8 e 9 D.L.vo n.23/11 (in quanto compatibili) e dal D. L.vo n.504/92; il presupposto è quindi il possesso di immobili, inteso come possesso qualificato e limitato alle ipotesi di titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superfice, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi. Pertanto, soggetti passivi dell'imposta in oggetto sono i proprietari degli immobili e i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, chi conduce immobili in locazione finanziaria, chi ha la concessione di immobili demaniali.
L'imposta è diretta di tipo proporzionale, cioè correlata direttamente alla ricchezza costituita dal patrimonio, reale, in quanto colpisce il valore degli immobili posseduti senza che rilevino le condizioni personali del soggetto passivo, proporzionale, in quanto l'aliquota è costante (quindi l'ammontare dell'imposta aumenta in misura direttamente proporzionale all'aumentare dell'imponibile, salvo alcuni correttivi), locale, in quanto soggetto attivo è il comune (anche se una parte dell'imposta viene corrisposta allo Stato).
L'imposta si calcola moltiplicando il valore dell'immobile per la rispettiva aliquota, base o ridotta;
la disciplina dell'IMU prevede, infatti, una aliquota ordinaria pari allo 0,76 %, ritoccabile in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
è prevista poi una aliquota ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e relative pertinenze e altre riduzioni per i fabbricati rurali e i fabbricati inagibili e storici.
Ai sensi dell'art.13 co. 6 D.L. n.201/11 la competenza per la modifica dell' aliquota di base spetta al consiglio comunale, come per la disciplina ICI.
Anche per l'IMU i termini e condizioni per gli accertamenti sono analoghi a quelli esistenti per l'ICI: ai sensi dell'art.11 del D. L.vo n.504/92, il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni e interessi;
l'avviso deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale
è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
Ma tali termini sono stati modificati dall'art.1 comma 161 della L. n.296 del 27/12/06, in vigore dal 1° gennaio
2007, che espressamente recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt.16 e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997 n.472 e successive modificazioni.”
Ciò posto, appaiono rispettati nel caso sub iudice i termini per la notifica dell'avviso di accertamento per l'anno 2019, che, come detto, é stato notificato al destinatario il 20/2/2025; ed invero, tenuto conto della sospensione dei termini per l'emergenza CO (cfr. art.68 D.L. n.18/2020 e successive modifiche), è trascorso un periodo di tempo inferiore a quello previsto per legge per il corretto esercizio alla riscossione della tassa in oggetto, per cui non sono maturati i termini di decadenza o di prescrizione del diritto di credito.
Orbene, come detto, il ricorrente eccepisce in primis il difetto di motivazione e l'assenza di prova.
Va detto sul punto che è necessario che l'atto di accertamento o di rettifica (al pari della cartella esattoriale, della quale sono indicati i contenuti minimi secondo il “modello” ministeriale, ai sensi dell'art.25 del D.P.R.
n.602/73, introdotto con provv. Agenzia delle Entrate del 7/1/05) contengano una motivazione dell'iter seguito da parte dell'ufficio impositore che deve indicare i valori attribuiti a ciascun bene, i criteri di calcolo e gli elementi giustificativi, nonché la liquidazione della maggiore imposta, degli interessi e delle eventuali soprattasse. Tale motivazione, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere espressa anche in forma sintetica, purché il contribuente sia messo nelle condizioni di poter comprendere l'iter seguito da parte dell'ente impositore e di poter difendersi adeguatamente.
Orbene, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente in quanto l'atto impugnato è chiaro e ben motivato e ha messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa.
Tra l'altro, nell'avviso impugnato sono indicati chiaramente i dati per identificare l'immobile in oggetto
(l'indirizzo, la superficie, la tariffa applicata), le delibere di Giunta e del Consiglio comunale applicate, il regolamento comunale, nonché il nome del responsabile del procedimento (tale Nominativo_1), i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto; la sottoscrizione è stata apposta in forma prestampata come consentito dalla legge e in conformità con il modello ministeriale dal funzionario responsabile tale Nominativo_2.
Infine, priva di pregio è l'eccezione relativa al merito dell'accertamento effettuato: il ricorrente non ha provato né ha documentato in alcun modo (o, comunque, non ha fornito elementi utili di giudizio, per esempio con la produzione di una certificazione catastale o con una perizia di stima o una consulenza giurata) quanto affermato apoditticamente nel ricorso introduttivo e non ha addotto elementi idonei a sostenere che il valore attribuito all'immobile in oggetto sia eccessivo e non conforme al valore venale dello stesso, come attribuito dal PUC vigente, anzi, dalla documentazione prodotta agli atti emerge la prova della legittimità dell'operato del comune.
In effetti, la sentenza della Corte di Cassazione n. 24589 del 11 agosto 2023 ha ribadito che i valori venali delle aree fabbricabili ai fini Ici (circostanza confermata in ambito IMU dall'art. 9 co. 8 D.L. n.23/2021), stabiliti con delibera comunale, sono validi anche ai fini dell'attività di accertamento. La Corte evidenzia, infatti, che si tratta di fonti presuntive, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti. Ne deriva che possono utilizzarsi per le annualità pregresse, in quanto, data la natura presuntiva, il contribuente può, anzi è gravato dall'onere di fornire la prova contraria. Cioè, può presentare elementi oggettivi, come perizie di parte, capaci di dimostrare il minor valore dell'area edificabile di proprietà, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei valori comunali. In sostanza, i valori comunali operano come gli studi di settore o altri strumenti presuntivi del reddito.
Nella fattispecie, è pacifico che la Giunta comunale ha individuato il valore venale delle aree di cui è causa e il contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione ICI/IMU relativa al valore della propria area edificabile, di tal ché il Comune ha emesso avviso di accertamento sulla base del valore indicato dalla giunta.
Grava, dunque, sul contribuente l'onere di provare che il valore indicato non è corretto, dimostrando che il valore venale delle aree ha diverso (e inferiore) ammontare.
Ciò posto, ritiene la Corte che gli elementi evidenziati dal ricorrente a dimostrazione che il valore dato dalla
Giunta non corrispondeva a quello venale dell'anno di imposizione non siano sufficienti.
La giunta comunale ha indicato in modo analitico i criteri su cui ha basato l'attribuzione del valore al terreno.
Ha, infatti, suddiviso il territorio comunale in diverse zone, sulla base delle caratteristiche urbanistiche e alla tipologia edificatoria e ha calcolato il valore venale dell'area per differenza tra il valore degli immobili da edificare e i costi necessari per costruire gli immobili.
Ha utilizzato i criteri tassativi di cui all'art. 5 D. L.vo n.504/92, a mente del quale, per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Pertanto, l'atto impugnato é legittimo e l'ente impositore bene ha operato nell'applicazione e interpretazione della normativa in subiecta materia. Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Per quanto sopra esposto, la Corte in composizione monocratica, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le parti le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi euro 250,00 oltre
IVA, CPA e accessori di legge, in favore del comune di S. Leucio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 250 oltre IVA, CPA ed accessori di legge.