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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 08/11/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1210 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a OM (VB) il 01/04/1973. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. RAINERI SABRINA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte ricorrente
E
(c.f. ) nt. a RG (NO) il Controparte_1 C.F._2
26/09/1975
Con il patrocinio dell'Avv. CARMINE SONJA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Pag. 1 avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente:
1. I genitori chiedono disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. In merito alle decisioni di maggior
Per_1 rilievo per le parti concordano sin da ora che: - sarà iscritto presso l'Istituto privato ON CO
Per_1 Per_1 dal corrente mese di ottobre ed il padre s'impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria alla predetta iscrizione e frequentazione presso l'istituto indicato. La madre s'impegna a provvedere al pagamento per il corrente anno scolastico (a.a. 2025/2026) della retta, della mensa e delle gite scolastiche superiori ad un giorno a fronte della rinuncia da parte del sig. del credito del saldo delle spese legali liquidate con decreto cronol. 930/2025 CP_1 emesso in data 5/02/2025 nell'ambito del proc. n. 1210/2024-1 RG pari ad €. 2.194,00. Il padre contestualmente concorrerà nella misura del 50% a decorrere dall'anno scolastico al pagamento delle spese di iscrizione e frequenza dell'istituto privato ON CO frequentato da se lo stesso manterrà la media del sette;
- il padre
Per_1 rilascia sin da ora il proprio assenso ed autorizzazione alle attività favorevoli alla crescita di ed al suo
Per_1 percorso evolutivo quali: a) i corsi di ginnastica artistica e manifestazioni sportive, compresa la partecipazione alle gare nazionali qualora si classificasse;
b) Eventi musicali ed attività di DJ set;
c) sottoscrizione della
Per_1 liberatoria per foto e video sia in oratorio che su profilo Instagram legate ad eventi di partecipazione come DJ in manifestazioni / eventi ed in generale feste. Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese necessarie per CP_1 le predette attività.
2. Confermare in via definitiva l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ;
3. Disporre Pt_1 che il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di un assegno mensile pari ad € 500,00 con
Per_1 decorrenza dal mese di ottobre 2025, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (a decorrere dal mese di ottobre 2026), a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente della signora . Pt_1
4. Con riferimento all'Assegno Unico Universale, prendere atto che il suddetto beneficio verrà integralmente percepito dalla madre con decorrenza dal mese di ottobre 2025; 5. In merito alla gestione delle spese straordinarie, prendere atto che i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro.
6. I genitori concordano di far intraprendere un percorso psicologico a rivolgendosi ad un professionista privato e ripartendo i costi per il predetto percorso nella misura Per_1 del 50% ciascuno;
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
la sig.ra con decorrenza dal mese Pt_1 di ottobre 2025 rinuncia all'assegno di mantenimento disposto a favore delle stessa con provvedimento emesso dal Tribunale di Novara in data 12/12/2024; 8. Le parti dichiarano che, con l'avveramento delle condizioni di cui sopra, hanno regolamentato tutte le pendenze economiche in essere con rinuncia reciproca ad ogni azione di restituzione e/o recupero di somme afferenti alla procedura di separazione. Spese legali interamente compensate fra le parti. I procuratori delle parti sottoscrivono ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2024, ha adito il Tribunale per chiedere Parte_1 la separazione del marito, concludendo nei seguenti termini: “- dichiarare la separazione personale tra la
Pag. 2 sig.ra ed il sig. con riferimento al matrimonio civile contratto in Pogno in data Parte_1 Controparte_1
11/03/1995 registrato negli atti civili al numero 1, Parte II, anno 1995 del predetto Comune;
- affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa Per_1 prevedendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé con le modalità che verranno individuate all'esito dell'audizione del minore;
- porre a carico del padre l'onere di corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, un assegno mensile annualmente indicizzato a titolo di concorso al mantenimento del figlio in misura Per_1 non inferiore ad €. 1.200,00 ed a titolo di concorso al mantenimento del figlio di €. 500,00 a decorrere dalla Per_2 data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e stabilire che il padre provveda nella misura dell'80% a sostenere i costi delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, sportivo e ricreativo seguendo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in parola;
- stabilire che la sig.ra possa richiedere e beneficiare dell'assegno unico Pt_1 per il figlio nella misura del 100%; - assegnare l'abitazione coniugale sita in Pogno alla via Giulini n.5 Per_1 alla sig.ra in qualità di genitore affidatario e/o collocatario della prole;
- porre a carico del sig. un Pt_1 CP_1 assegno di mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c. annualmente indicizzato in misura non inferiore ad €. 500,00 somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale. In via istruttoria - disporsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutti gli estratti conto corrente, estratti carte di credito e/o carte di debito-bancomat in uso al resistente, estratti depositi, dossier titoli e certificati di deposito intestati o cointestati al sig. - disporsi approfondita verifica presso l'anagrafe tributaria nonché a cura della Controparte_1
Guardia Finanza sulla posizione reddituale/patrimoniale del sig. - disporsi l'audizione del Controparte_1 minore in ordine ai rapporti intercorsi ed esistenti tra il ragazzo ed il padre ed in merito a quanto Persona_3
l'Ill.mo Tribunale di Novara riterrà opportuno in Sua saggezza stante il contenuto del presente ricorso. Con il favore delle spese”.
Si è costituto nei termini , il quale ha concluso nei seguenti termini: “NEL Controparte_1
MERITO Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con esercizio congiunto della potestà Per_1 genitoriale e collocamento prevalente dello stesso presso la casa coniugale con la mamma. Disporre le modalità del diritto di visita del padre al figlio due volte la settimana, nonché, a settimane alternate, il sabato pomeriggio o la domenica. Disporre che le festività di Natale e Pasqua vengano trascorse con il padre ad anni alterni. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, da determinarsi di volta in volta. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, con quanto l'arreda, alla signora , che ne è la proprietaria. Pt_1
Respingere la domanda della ricorrente di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore della stessa, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. Disporre a carico del signor l'obbligo Controparte_1 di versare un assegno di mantenimento a favore del figlio di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente, Per_1 somma comprensiva delle spese mediche, scolastiche e ricreative, come da protocollo del Tribunale di Novara. Respingere la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento a favore del figlio in quanto Per_2 inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nel caso in cui, negli accertamenti istruttori, risultasse che il figlio non sia economicamente autosufficiente, porre a carico del padre, da versare direttamente Per_2
a la somma di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente, somma comprensiva delle spese straordinarie. Per_2
Disporre che il minore venga posto a carico fiscalmente al 50% dai coniugi per le detrazioni fiscali e lasciare alla signora il beneficio in via esclusiva dell'assegno unico e/o sue eventuali modificazioni visto il collocamento Pt_1 presso di se del minore. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Respingere le richieste avversarie di indagini presso la Polizia Tributaria e la richiesta di produzione documentale, in quanto il resistente dichiara di aver già depositato tutta la documentazione relativa al proprio reddito e ai propri
Pag. 3 conti correnti. Ammettersi una consulenza psicologica sullo stato di salute e benessere del minore del nucleo Per_1 famigliare, sulla capacità genitoriale dei coniugi anche al fine di indicare ai genitori come favorire la ripresa del rapporto padre/figlio; al fine di valutare l'opportunità di far seguire un percorso con una psicoterapia familiare e/o una psicoterapia individuale per i genitori e per il ragazzo al fine di superare l'assenza di dialogo e collaborazione tra loro, nell'interesse del minore e degli altri figli, anche se maggiorenni e per definire l'affidamento del Per_1 minore e le cause che hanno portato all'attuale situazione di conflitto. In via subordinata, disporre l'affido del nucleo famigliare ai servizi sociali per approfondire la situazione del nucleo familiare e il rapporto tra il minore ed i genitori. Si chiede l'esibizione dei conti correnti intestati al figlio per verificare la raggiunta autosufficienza economica. Per_2
Con ogni più ampia riserva istruttoria”.
***
Alla prima udienza del 5/11/2024, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “Abito a Pogno via Giulini n.5 vivo von i miei due figli ed Parte_1 Per_2 Per_3
Ho una casa di proprietà, sono proprietaria di un veicolo. Ho una quota di un altro immobile che ho
[...] ricevuto in eredità dalla morte di mio padre e un'altra quota ricevuta in eredità. Sono dipendente con qualifica di operaia con contratto a tempo indeterminato 40 ore. Percepisco 1600,00 euro mensili. Spendo 1.109,00 euro mensili per la rata del mutuo. Preciso che vivo in una casa di circa 350 mq. Il mutuo ha scadenza nel 2025. I finanziamenti sono stati fatti per VERBALE DI UDIENZA art. 473-bis.21 c.p.c. Firmato Da: Persona_4
Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: Pag. 2 CodiceFiscale_3 di 2 sostenere delle spese legali con rata di 148,00 euro e circa 250,00 euro. Mio figlio maggiore lavora come geometra, collabora con uno studio e percepisce circa 950,00 euro mensili. Il minore è uno studente, svolge attività sportive e frequenta l'oratorio come i ragazzi della sua età. Il rapporto del minore con il papà si è deteriorato nel tempo. Attualmente il padre non vede mio figlio da agosto 2023. non parla mai del padre lui ha iniziato Per_1
a soffrire alcune decisioni del padre e non abbiamo provveduto per ora ad attuare un percorso di sostegno psicologico. I rapporti tra padre e figlio non ci sono mai stati. La stessa cosa è accaduta per gli altri due miei figli, credo che il padre non conosca i figli”.
ha dichiarato: “Abito a Soriso ma ho la residenza a RO. La casa in cui vivo Controparte_1
è in locazione e vivo da solo. Sono proprietario di un immobile, di un veicolo, di un motorino e di un capannone per la mia attività ed un altro appartamento. Preciso che il capannone è in comproprietà al 50%. Attualmente lavoro presso l'azienda di mio fratello e percepisco una retribuzione di 2400,00 euro al mese. Ho un mutuo, il canone di locazione dell'appartamento. Mensilmente do la somma di 1000,00 euro al mese a mio fratello, somma che mi era stata prestata per l'acquisto del capannone ho ancora circa 38.000,00 euro di debito. Condivido parzialmente quanto ha detto la madre sul rapporto con mio figlio, nel mese di agosto il rapporto si è interrotto senza che abbia ricevuto alcuna spiegazione. Prima di uscire di casa mi sono sempre occupato di lavorare mentre mia moglie si occupava della gestione dei figli. Non ho mai contestato le decisioni che ha preso mia moglie. Non sento mio figlio telefonicamente, l'ho incrociato a d una sagra ma lui si è alzato ed è andato via. Preciso che non vedo mia nipote da un anno e mezzo. l'ho incrociata in un'occasione circa tre mesi fa. Non vedo neanche mio figlio da quando sono uscito di casa”. Per_2
All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. In via temporanea ed urgente: AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocazione prevalente la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e frequentare il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le indicazioni della CTU;
DISPONE - che contribuisca al Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando l'importo di € 750,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_1
Pag. 4 rivalutazione Istat per legge;
- che contribuisca al mantenimento del coniuge Controparte_1 [...]
versando l'importo di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
Pt_1
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra le parti.; DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, comprensiva degli arredi, sita in in Pogno alla via G. B. Giulini n. 5 a ove vi risiederà con la prole minorenne;
In via istruttoria: Visto l'art. 473 Parte_1 bis.4 c.p.c. DISPONE l'audizione del minore visto l'art. 473 bis.25 c.p.c. DISPONE Persona_3 procedersi a C.T.U. sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminato il minore ed i genitori, sentiti i familiari ed eventuali altre figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo al minore ed ai genitori, dica il c.t.u. se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con i genitori non affidatari o non collocatari più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico del minore. Riferisca quali accorgimenti siano da adottare per rendere di nuovo fluido l'accesso di al padre ed eventualmente regolamenti il diritto di Per_1 visita di ciascun genitore, laddove ritenga che la ripresa dei rapporti sia nell'interesse dei minori;
regolamenti altresì le videochiamate tra i genitori ed i figli ove ritenuto opportuno. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”. NOMINA quale CTU la dott.ssa nota all'ufficio, al fine dello svolgimento delle Persona_5 indagini peritali;
Visto l'art. 473 bis.27 c.p.c. DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché riferiscano sulle condizioni del nucleo e sul rapporto del minore con entrambi i genitori;
DISPONE la presa in carico del minore da parte della NPI, per la valutazione Per_1 del benessere psicofisico del bambino e sul rapporto dello stesso con entrambi i genitori;
ASSEGNA termine sino al 30 marzo 2025 ai Servizi Sociali e al Servizio N.P.I. per la trasmissione di relazioni sull'attività svolta;
Visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. DISPONE procedersi ad indagini di polizia tributaria sulla persona di CP_1 nato a [...], il [...], residente in [...], C.F.
[...]
, delegando a tal fine la Guardia di Finanza competente per territorio, al fine di: a) C.F._2 accertarne l'effettivo tenore di vita, segnalando, ove possibile, l'acquisto di autovetture e altri beni di valore consistente;
b) accertare la consistenza del patrimonio immobiliare del predetto soggetto, anche se intestato a soggetti diversi;
c) accertare la misura dei redditi dichiarati dal medesimo ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte;
d) accertare la partecipazione da parte del predetto ad imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società, ed in particolare la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto (si accertino, anche, le partecipazioni anche pregresse, ove non più attuali); e) accertare i rapporti in essere tra e la Controparte_1 azienda il volume di affari della stessa ed il ruolo ricoperto da CP_2 CP_3 Controparte_1 all'interno della predetta;
f) acquisire informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai soggetti indicati, sia personalmente, che quale cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante;
g) acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto e), nel triennio precedente alla pronunzia del presente provvedimento (ciò nei limiti in cui sia possibile); h) verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto d); i) assegna alla Guardia di Finanza delegata termine fino al 15 marzo 2025 per il completamento delle indagini sopra indicate, con diritto di proroga se richiesta prima della scadenza del termine;
autorizza le attività delegate con facoltà di subdelega, conferendo la massima discrezionalità all'Autorità delegata quanto all'adempimento del mandato, tenuto conto delle priorità dell'Ufficio, del personale a disposizione e delle concrete modalità attuative possibili”.
Pag. 5 All'udienza del 7/1/2025, è stato sentito EL -anche in merito alla richiesta di provvedimento ex art. 473 bis.38 c.p.c. (decisa con separata ordinanza) che ha dichiarato: “Il rapporto con mia mamma è aperto e non ho problemi parlare con lei di qualunque cosa. In casa dialoghiamo. Vado d'accordo anche con mio fratello. Come è il rapporto con il tuo papà? Negli ultimi anni non ho avuto rapporto con lui perché in casa si comportava come se fosse un inquilino. Tornava a casa mangiava e stava sul divano, noi non parlavamo mai. Nell'ultimo anno mi dava sempre degli appellativi come “cretino” “deficiente” e mi dava delle spallate camminando perché era sempre nervoso. Le poche volte che gli si chiedeva qualcosa si arrabbiava sempre. Lui picchiava maggiormente mio fratello e qualche sberla me la sono presa anche io. Ciò avveniva in situazioni di litigio perché lui pretendeva che si facessero le cose come diceva lui. La situazione è peggiorata quando sono cresciuto perché ho preso coscienza della situazione e potevo oppormi. Non vedo papà da un anno e mezzo e non lo sento neanche al telefono perché l'ho bloccato. Quest'estate era la sera del mio compleanno e lui ha provato ad avvicinarsi per parlarmi e darmi una busta ma non ho accettato;
preciso che secondo me era un tentativo di corrompermi perché lui fa sempre così: mi da del denaro o cerca di darmi del denaro per tirarmi dalla sua parte. Hai parlato con la mamma del fatto di non voler vedere papà? Sì, lei mi dice di provare a sentire mio padre ma io non voglio. Ad esempio, nell'ultimo periodo quando ci vedevamo perché mi riaccompagnava dalla palestra lui non provava ad istaurare un dialogo. Adesso tu saresti disposto ad incontrare tuo papà? No. C'è qualcos'altro che vorresti raccontarmi? Mio padre nell'ultimo anno e mezzo mi ha sempre detto di no per partito preso non per un vero motivo. Ribadisco che il motivo per cui lui non mi fa andare al ON CO è solo economico, a lui non importa niente di me. È inutile che adesso che ci prova sono 15 anni che non gli importa di me”.
In data 2/9/2025, la CTU dr.ssa ha depositato il suo elaborato peritale, così Per_5 concludendo: “In risposta al quesito posto dall'Ill.mo Giudice è possibile fornire le seguenti conclusioni sulla base degli elementi raccolti: Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati la minore ed i genitori, sentiti i familiari ed eventuali altre figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo alla minore e ai genitori, dica il c.t.u. se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale La Sig.ra manifesta capacità adeguate di accudimento primario di e nel gestire la sua quotidianità Pt_1 Per_1 in modo efficace. Risulta un genitore presente, unico punto di riferimento affettivo per il figlio, in grado di facilitare la sua interazione con il gruppo dei pari, offrendo attività congrue all'età. La funzione di cura e protezione risulta quindi adeguata, ma la funzione educativa risulta in parte compromessa dalle difficoltà di problem solving dimostrate dalla NO. Si viene talvolta a creare un cortocircuito tra il ruolo genitoriale e la tendenza ad accontentare il figlio per rimanere “degna” dell'amore e del supporto, in contrasto con la posizione paterna assunta, perdendo la capacità di fornire valide alternative Risulta in grado di leggere i comportamenti e i bisogni manifestati da in modo Per_1 solo superficiale, faticando nella comprensione più profonda dei significati che determinate azioni del minore possono nascondere, anche in virtù di un accesso a capacità di mentalizzazione più evolute. L'affinità e la conoscenza del figlio la aiutano in tale compito, ma le sfide evolutive connesse all'età di richiederebbe un aiuto esterno per Per_1 poter essere maggiormente efficaci. Non risulta in grado di fungere da ponte nell'accesso al padre dei figli per molteplici ragioni, in parte dipendenti anche dal funzionamento stesso del padre, ma anche per via di una diffusione negli stati emotivi tra lei e i figli per il legame affettivo ingenerato e le esperienze vissute all'interno del nucleo, così come costruito dai due genitori. L'esercizio condiviso della genitorialità oggi risulta particolarmente difficoltoso proprio per la conformazione che ha assunto il nucleo familiare fin dalla sua formazione: da un lato la madre e i figli come un'entità unita e supportiva tra loro, dall'altra il padre in posizione più esterna, poco partecipe e inserito nelle dinamiche domestiche. Il Sig. è stato delegante verso la madre di tutte le incombenze genitoriali e generalmente poco CP_1 partecipe della sua quotidianità dei figli, pertanto, la valutazione delle funzioni genitoriali risulta possibile unicamente considerando tale evidenza. In linea di principio non sembrano riscontrarsi problematicità nelle funzioni di cura e
Pag. 6 protezione e nella funzione organizzativa, finché il conflitto non lo ha portato ad assumere una prospettiva rigida e orientata unicamente alla negazione. A livello di funzione empatica/affettiva, comunicativa e riflessiva, il Sig. risulta presentare notevoli criticità: non appare consapevole dei bisogni di fatica ad assumere il suo CP_1 Per_1 punto di vista, impiegando una visione che tiene conto unicamente della propria ragione. Rispetto alla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore ad oggi il Signor non ha alcun contatto con e il rapporto CP_1 Per_1 privilegiato tra il ragazzo e la madre non potrebbe essere in alcun modo scalfito dalla figura paterna. Nei confronti della madre pretende di ricevere più informazioni e lamenta poca condivisione, ma lui stesso agevola limitatamente il confronto. L'assunzione attiva di responsabilità in riferimento all'esercizio condiviso della genitorialità appare un'ulteriore area di criticità: come indicato per la NO , la conformazione che ha assunto il nucleo familiare Pt_1 fin dalla sua formazione rende estremamente difficoltoso uno scambio comunicativo efficace, in associazione sia alle criticità di funzionamento già esposte, sia alla difficoltà di assumere una prospettiva diversa dalla propria, assecondando talvolta consigli da parte di terzi con poco senso critico. e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico- fisico della minore. Riferisca quali accorgimenti siano da adottare per rendere di nuovo fluido l'accesso della minore al padre ed eventualmente regolamenti il diritto di visita paterno, laddove ritenga che la ripresa dei rapporti sia nell'interesse della minore;
regolamenti altresì le videochiamate del padre alla figlia ove ritenuto opportuno. Il nucleo familiare si è costruito in una modalità che ha sempre previsto la cura e l'accudimento dei figli a Parte_2 carico della madre, in una modalità di affido unicamente sulla carta di tipo condiviso, ma nei fatti esclusivo. Anche dopo la separazione le modalità sono rimaste inalterate, tanto che anche in occasione dell'anno scolastico appena trascorso il Signor pur avendo accesso al registro elettronico, non si è mai concretamente interessato CP_1 all'attività scolastica del figlio, scoprendo solo a fine anno il mancato acquisto dei libri scolastici. Allo stesso modo, però, la madre ha assecondato il comportamento oppositivo del figlio. Entrambi appaiono persone semplici, con risorse psicologiche limitate e con scarse capacità di mentalizzazione. Nonostante ciò, i figli maggiori della coppia mostrano di essere persone mature e capaci, realizzate sotto il profilo personale e lavorativo, indicatori positivi in senso prognostico. Pertanto, si ritiene che al momento non sia possibile ipotizzare un collocamento diverso da quello del domicilio materno. Il regime di affidamento potrebbe mantenersi condiviso se vi fosse uno spazio di confronto reale tra i genitori che permettesse di giungere a scelte importanti relative a in modo congiunto. Attualmente tale Per_1 possibilità non sembra possibile e la gravità di quanto occorso nell'attuale anno scolastico lo rende evidente. Per quanto la gestione della NO in tale contesto non sia affatto esente da critiche, la modalità con cui il nucleo Pt_1 familiare ha da sempre gestito i figli appare quella attualmente più tutelante e in continuità con il passato. In considerazione però delle criticità emerse si rende necessario un monitoraggio da parte del Servizio Sociale, anche in considerazione della conoscenza già attivata da parte dell'Assistente Sociale, in associazione ad un percorso di mediazione che supporti i genitori a gestire in modo più efficace la propria responsabilità genitoriale e condividere in modo più adeguato le informazioni sui figli, essendo emerse importanti criticità in tal senso. Si ritiene utile l'inserimento del nucleo familiare in un progetto educativo familiare, così come ipotizzato con la Dr.ssa nel CP_4 corso dei colloqui. al momento rifiuta qualsiasi tipo di contatto con il padre, e in assenza di un supporto Per_1 esterno che possa facilitare l'interazione tra i due questo passo appare concretamente poco realizzabile. Il Signor
però, deve essere accompagnato nel comprendere come approcciarsi con e come tentare di costruire CP_1 Per_1 un reale rapporto con il figlio, benchè l'età e quanto occorso dal momento della separazione rendano tale ipotesi estremamente complessa da realizzare. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia L'ill.mo Giudice aveva indicato la necessità di una presa in carico della NPI per Nelle more della redazione della Per_1 presente relazione la scrivente è stata contattata dalle Dr.ssa e , ma non si è potuto svolgere alcun Per_6 Per_7 colloquio essendo concluse le operazioni di consulenza. Allo stato si ritiene che potrebbe giovare di un Per_1 percorso che lo supporti nel proprio percorso di sviluppo, aiutandolo a gestire le emozioni negative in modo più efficace
Pag. 7 dei meccanismi che utilizza ora e lo aiuti a rimanere focalizzato sul proprio percorso di crescita a lungo termine, a prescindere dalle possibilità che possono essergli garantite dal nucleo familiare. Rispetto alla figura paterna al momento risulta una chiusura totale e sforzare in tale ambito rischierebbe di non agevolare una reale partecipazione del minore al percorso. Rispetto all'ambito scolastico si evidenzia che in assenza di una concessione verso l'indirizzo desiderato dal minore si è a rischio di dispersione scolastica. Il padre nell'ultimo colloquio ha precisato che da parte sua non vi è un diniego a tale frequentazione, ma non risulta possibile dal punto di vista economico un tale impegno”.
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, le parti hanno rappresentato la necessità che il CTU chiarisse alcuni profili relativi all'affido e, con nota depositata in pari data, la dr.ssa ha Per_5 così esposto: “In riferimento alla richiesta pervenuta di integrazione delle conclusioni per chiarimenti rispetto al regime di affido più idoneo la scrivente CTU rappresenta che nella valutazione svolta emerge come tutti e tre i figli - e soprattutto - siano sempre stati accuditi in via esclusiva dalla Sig.ra , con un apporto per lo più Per_1 Pt_1 economico da parte del Sig. e, sporadicamente, di accompagnamento alle attività. In considerazione quindi CP_1 dei seguenti elementi: ñ Dinamiche familiari pregresse e quindi condivise tra i genitori ñ Incapacità di condivisione e comunicazione attuale, che si auspica possa essere migliorata tramite gli interventi proposti ñ Criticità emerse in capo alle competenze genitoriali paterne ñ Modalità espressa dopo la separazione dal padre orientata principalmente al diniego del consenso (per svariate ragioni) rispetto alle attività del minore, finalizzata ad ottenere un riavvicinamento con il figlio - quantomeno fino all'intervento della consulente di parte Si ritiene che il mantenimento dell'affido esclusivo da sempre attuato in capo al nucleo come scelta familiare, sia al momento preferibile. Si precisa come tale indicazione non sollevi la sig.ra dai doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, che rimane comunque Pt_1 condivisa nella sua dimensione sostanziale. In particolare, la madre è tenuta a mantenere costante informazione e, ove possibile, consultazione con il sig. in merito alle decisioni di maggiore rilevanza per quali CP_1 Per_1 quelle di carattere scolastico, sanitario ed educativo. Allo stesso modo, permane l'obbligo di favorire e non ostacolare, neppure in modo implicito, il rapporto tra padre e figlio, sostenendo il progetto indicato. In ragione delle criticità emerse anche in capo alla madre, il monitoraggio costante del Servizio, in associazione al supporto dell'intervento di mediazione/coordinazione genitoriale, fornisce il contenitore a garanzia delle scelte a tutela del minore e canale formale a cui richiedere supporto e aiuto quando necessario”.
Con nota congiunta, le parti hanno chiesto poi l'anticipazione dell'udienza, da celebrarsi in trattazione scritta, avendo le stesse raggiunto un accordo.
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Quindi, con ordinanza del 24/10/2025, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, debba essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da
Pag. 8 qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto ai profili relativi alla prole, ritiene il Collegio che l'assetto che è stato delineato dalle parti sia compatibile con il principio della bigenitorialità nonché con l'interesse di di avere e Per_1 mantenere un rapporto sano con entrambi i genitori.
Anche con riguardo alle domande economiche, non vi sono profili di criticità rispetto all'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'affido condiviso di con collocazione presso la madre;
Per_1
3) assegna la casa familiare a Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Per_1 versando, entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00, con decorrenza a partire dal mese di ottobre 2025, salva rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
Pag. 9 a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
Pag. 10 6) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
7) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e che
[...] rinuncia all'assegno di mantenimento a far data dal mese di ottobre 2025; Pt_1
8) prende atto dell'accordo delle parti relativo all'iscrizione a scuola di sarà iscritto Persona_8 presso l'Istituto privato ON CO dal corrente mese di ottobre ed il padre s'impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria alla predetta iscrizione e frequentazione presso l'istituto indicato. La madre s'impegna a provvedere al pagamento per il corrente anno scolastico (a.a. 2025/2026) della retta, della mensa e delle gite scolastiche superiori ad un giorno a fronte della rinuncia da parte del sig. del credito del saldo delle spese CP_1 legali liquidate con decreto cronol. 930/2025 emesso in data 5/02/2025 nell'ambito del proc. n. 1210/2024-1 RG pari ad €. 2.194,00';
9) prende atto che dell'accordo dei genitori in ordine al percorso psicologico da far intraprendere a rivolgendosi ad un professionista privato e ripartendo i costi per il predetto percorso Per_1 nella misura del 50% ciascuno;
10) spese legati compensate, con rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
11) manda alla cancelleria per quanto di competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dott. LÒ Bencini
Pag. 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1210 /2024, promossa da
(c.f. ), nt. a OM (VB) il 01/04/1973. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. RAINERI SABRINA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte ricorrente
E
(c.f. ) nt. a RG (NO) il Controparte_1 C.F._2
26/09/1975
Con il patrocinio dell'Avv. CARMINE SONJA
Domicilio eletto presso lo studio del difensore. parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
Pag. 1 avente ad oggetto: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente:
1. I genitori chiedono disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocazione e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. In merito alle decisioni di maggior
Per_1 rilievo per le parti concordano sin da ora che: - sarà iscritto presso l'Istituto privato ON CO
Per_1 Per_1 dal corrente mese di ottobre ed il padre s'impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria alla predetta iscrizione e frequentazione presso l'istituto indicato. La madre s'impegna a provvedere al pagamento per il corrente anno scolastico (a.a. 2025/2026) della retta, della mensa e delle gite scolastiche superiori ad un giorno a fronte della rinuncia da parte del sig. del credito del saldo delle spese legali liquidate con decreto cronol. 930/2025 CP_1 emesso in data 5/02/2025 nell'ambito del proc. n. 1210/2024-1 RG pari ad €. 2.194,00. Il padre contestualmente concorrerà nella misura del 50% a decorrere dall'anno scolastico al pagamento delle spese di iscrizione e frequenza dell'istituto privato ON CO frequentato da se lo stesso manterrà la media del sette;
- il padre
Per_1 rilascia sin da ora il proprio assenso ed autorizzazione alle attività favorevoli alla crescita di ed al suo
Per_1 percorso evolutivo quali: a) i corsi di ginnastica artistica e manifestazioni sportive, compresa la partecipazione alle gare nazionali qualora si classificasse;
b) Eventi musicali ed attività di DJ set;
c) sottoscrizione della
Per_1 liberatoria per foto e video sia in oratorio che su profilo Instagram legate ad eventi di partecipazione come DJ in manifestazioni / eventi ed in generale feste. Il sig. contribuirà nella misura del 50% alle spese necessarie per CP_1 le predette attività.
2. Confermare in via definitiva l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ;
3. Disporre Pt_1 che il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento di un assegno mensile pari ad € 500,00 con
Per_1 decorrenza dal mese di ottobre 2025, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT (a decorrere dal mese di ottobre 2026), a mezzo di bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, sul conto corrente della signora . Pt_1
4. Con riferimento all'Assegno Unico Universale, prendere atto che il suddetto beneficio verrà integralmente percepito dalla madre con decorrenza dal mese di ottobre 2025; 5. In merito alla gestione delle spese straordinarie, prendere atto che i genitori daranno applicazione al Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino, in vigore anche nel Foro Novarese, ripartendosi le spese in parola al 50% fra loro.
6. I genitori concordano di far intraprendere un percorso psicologico a rivolgendosi ad un professionista privato e ripartendo i costi per il predetto percorso nella misura Per_1 del 50% ciascuno;
7. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti;
la sig.ra con decorrenza dal mese Pt_1 di ottobre 2025 rinuncia all'assegno di mantenimento disposto a favore delle stessa con provvedimento emesso dal Tribunale di Novara in data 12/12/2024; 8. Le parti dichiarano che, con l'avveramento delle condizioni di cui sopra, hanno regolamentato tutte le pendenze economiche in essere con rinuncia reciproca ad ogni azione di restituzione e/o recupero di somme afferenti alla procedura di separazione. Spese legali interamente compensate fra le parti. I procuratori delle parti sottoscrivono ai fini della rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2024, ha adito il Tribunale per chiedere Parte_1 la separazione del marito, concludendo nei seguenti termini: “- dichiarare la separazione personale tra la
Pag. 2 sig.ra ed il sig. con riferimento al matrimonio civile contratto in Pogno in data Parte_1 Controparte_1
11/03/1995 registrato negli atti civili al numero 1, Parte II, anno 1995 del predetto Comune;
- affidare il figlio minore in via esclusiva alla madre con collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la stessa Per_1 prevedendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé con le modalità che verranno individuate all'esito dell'audizione del minore;
- porre a carico del padre l'onere di corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, un assegno mensile annualmente indicizzato a titolo di concorso al mantenimento del figlio in misura Per_1 non inferiore ad €. 1.200,00 ed a titolo di concorso al mantenimento del figlio di €. 500,00 a decorrere dalla Per_2 data di deposito del ricorso per separazione giudiziale e stabilire che il padre provveda nella misura dell'80% a sostenere i costi delle spese straordinarie di carattere medico, scolastico, sportivo e ricreativo seguendo il criterio individuato nel “Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimento ex art. 316 c.c.”, emanato dal Tribunale di Torino, in data 15 marzo 2016 con decorrenza dalla data di deposito del ricorso in parola;
- stabilire che la sig.ra possa richiedere e beneficiare dell'assegno unico Pt_1 per il figlio nella misura del 100%; - assegnare l'abitazione coniugale sita in Pogno alla via Giulini n.5 Per_1 alla sig.ra in qualità di genitore affidatario e/o collocatario della prole;
- porre a carico del sig. un Pt_1 CP_1 assegno di mantenimento del coniuge ex art. 156 c.c. annualmente indicizzato in misura non inferiore ad €. 500,00 somma da versarsi entro il 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso per separazione giudiziale. In via istruttoria - disporsi ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutti gli estratti conto corrente, estratti carte di credito e/o carte di debito-bancomat in uso al resistente, estratti depositi, dossier titoli e certificati di deposito intestati o cointestati al sig. - disporsi approfondita verifica presso l'anagrafe tributaria nonché a cura della Controparte_1
Guardia Finanza sulla posizione reddituale/patrimoniale del sig. - disporsi l'audizione del Controparte_1 minore in ordine ai rapporti intercorsi ed esistenti tra il ragazzo ed il padre ed in merito a quanto Persona_3
l'Ill.mo Tribunale di Novara riterrà opportuno in Sua saggezza stante il contenuto del presente ricorso. Con il favore delle spese”.
Si è costituto nei termini , il quale ha concluso nei seguenti termini: “NEL Controparte_1
MERITO Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con esercizio congiunto della potestà Per_1 genitoriale e collocamento prevalente dello stesso presso la casa coniugale con la mamma. Disporre le modalità del diritto di visita del padre al figlio due volte la settimana, nonché, a settimane alternate, il sabato pomeriggio o la domenica. Disporre che le festività di Natale e Pasqua vengano trascorse con il padre ad anni alterni. Durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni consecutivi, da determinarsi di volta in volta. Disporre l'assegnazione della casa coniugale, con quanto l'arreda, alla signora , che ne è la proprietaria. Pt_1
Respingere la domanda della ricorrente di condanna al pagamento dell'assegno di mantenimento a favore della stessa, in quanto inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. Disporre a carico del signor l'obbligo Controparte_1 di versare un assegno di mantenimento a favore del figlio di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente, Per_1 somma comprensiva delle spese mediche, scolastiche e ricreative, come da protocollo del Tribunale di Novara. Respingere la domanda di pagamento di un assegno di mantenimento a favore del figlio in quanto Per_2 inammissibile e/o infondata in fatto e in diritto. In via subordinata, nel caso in cui, negli accertamenti istruttori, risultasse che il figlio non sia economicamente autosufficiente, porre a carico del padre, da versare direttamente Per_2
a la somma di € 100,00 mensili, rivalutabili annualmente, somma comprensiva delle spese straordinarie. Per_2
Disporre che il minore venga posto a carico fiscalmente al 50% dai coniugi per le detrazioni fiscali e lasciare alla signora il beneficio in via esclusiva dell'assegno unico e/o sue eventuali modificazioni visto il collocamento Pt_1 presso di se del minore. Condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA Respingere le richieste avversarie di indagini presso la Polizia Tributaria e la richiesta di produzione documentale, in quanto il resistente dichiara di aver già depositato tutta la documentazione relativa al proprio reddito e ai propri
Pag. 3 conti correnti. Ammettersi una consulenza psicologica sullo stato di salute e benessere del minore del nucleo Per_1 famigliare, sulla capacità genitoriale dei coniugi anche al fine di indicare ai genitori come favorire la ripresa del rapporto padre/figlio; al fine di valutare l'opportunità di far seguire un percorso con una psicoterapia familiare e/o una psicoterapia individuale per i genitori e per il ragazzo al fine di superare l'assenza di dialogo e collaborazione tra loro, nell'interesse del minore e degli altri figli, anche se maggiorenni e per definire l'affidamento del Per_1 minore e le cause che hanno portato all'attuale situazione di conflitto. In via subordinata, disporre l'affido del nucleo famigliare ai servizi sociali per approfondire la situazione del nucleo familiare e il rapporto tra il minore ed i genitori. Si chiede l'esibizione dei conti correnti intestati al figlio per verificare la raggiunta autosufficienza economica. Per_2
Con ogni più ampia riserva istruttoria”.
***
Alla prima udienza del 5/11/2024, è stato svolto l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “Abito a Pogno via Giulini n.5 vivo von i miei due figli ed Parte_1 Per_2 Per_3
Ho una casa di proprietà, sono proprietaria di un veicolo. Ho una quota di un altro immobile che ho
[...] ricevuto in eredità dalla morte di mio padre e un'altra quota ricevuta in eredità. Sono dipendente con qualifica di operaia con contratto a tempo indeterminato 40 ore. Percepisco 1600,00 euro mensili. Spendo 1.109,00 euro mensili per la rata del mutuo. Preciso che vivo in una casa di circa 350 mq. Il mutuo ha scadenza nel 2025. I finanziamenti sono stati fatti per VERBALE DI UDIENZA art. 473-bis.21 c.p.c. Firmato Da: Persona_4
Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: Pag. 2 CodiceFiscale_3 di 2 sostenere delle spese legali con rata di 148,00 euro e circa 250,00 euro. Mio figlio maggiore lavora come geometra, collabora con uno studio e percepisce circa 950,00 euro mensili. Il minore è uno studente, svolge attività sportive e frequenta l'oratorio come i ragazzi della sua età. Il rapporto del minore con il papà si è deteriorato nel tempo. Attualmente il padre non vede mio figlio da agosto 2023. non parla mai del padre lui ha iniziato Per_1
a soffrire alcune decisioni del padre e non abbiamo provveduto per ora ad attuare un percorso di sostegno psicologico. I rapporti tra padre e figlio non ci sono mai stati. La stessa cosa è accaduta per gli altri due miei figli, credo che il padre non conosca i figli”.
ha dichiarato: “Abito a Soriso ma ho la residenza a RO. La casa in cui vivo Controparte_1
è in locazione e vivo da solo. Sono proprietario di un immobile, di un veicolo, di un motorino e di un capannone per la mia attività ed un altro appartamento. Preciso che il capannone è in comproprietà al 50%. Attualmente lavoro presso l'azienda di mio fratello e percepisco una retribuzione di 2400,00 euro al mese. Ho un mutuo, il canone di locazione dell'appartamento. Mensilmente do la somma di 1000,00 euro al mese a mio fratello, somma che mi era stata prestata per l'acquisto del capannone ho ancora circa 38.000,00 euro di debito. Condivido parzialmente quanto ha detto la madre sul rapporto con mio figlio, nel mese di agosto il rapporto si è interrotto senza che abbia ricevuto alcuna spiegazione. Prima di uscire di casa mi sono sempre occupato di lavorare mentre mia moglie si occupava della gestione dei figli. Non ho mai contestato le decisioni che ha preso mia moglie. Non sento mio figlio telefonicamente, l'ho incrociato a d una sagra ma lui si è alzato ed è andato via. Preciso che non vedo mia nipote da un anno e mezzo. l'ho incrociata in un'occasione circa tre mesi fa. Non vedo neanche mio figlio da quando sono uscito di casa”. Per_2
All'esito, con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c., è stato adottato il seguente provvedimento provvisorio: “Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c. In via temporanea ed urgente: AUTORIZZA i coniugi a vivere separatamente;
DISPONE l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocazione prevalente la madre;
DISPONE che il padre possa vedere e frequentare il figlio minore, salvo diverso accordo tra le parti, secondo le indicazioni della CTU;
DISPONE - che contribuisca al Controparte_1 mantenimento del figlio minore versando l'importo di € 750,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre Per_1
Pag. 4 rivalutazione Istat per legge;
- che contribuisca al mantenimento del coniuge Controparte_1 [...]
versando l'importo di € 200,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
Pt_1
- che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
- che l'assegno unico sia percepito al 50% da ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo tra le parti.; DISPONE l'assegnazione della casa coniugale, comprensiva degli arredi, sita in in Pogno alla via G. B. Giulini n. 5 a ove vi risiederà con la prole minorenne;
In via istruttoria: Visto l'art. 473 Parte_1 bis.4 c.p.c. DISPONE l'audizione del minore visto l'art. 473 bis.25 c.p.c. DISPONE Persona_3 procedersi a C.T.U. sul seguente quesito: “Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminato il minore ed i genitori, sentiti i familiari ed eventuali altre figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo al minore ed ai genitori, dica il c.t.u. se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con i genitori non affidatari o non collocatari più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico-fisico del minore. Riferisca quali accorgimenti siano da adottare per rendere di nuovo fluido l'accesso di al padre ed eventualmente regolamenti il diritto di Per_1 visita di ciascun genitore, laddove ritenga che la ripresa dei rapporti sia nell'interesse dei minori;
regolamenti altresì le videochiamate tra i genitori ed i figli ove ritenuto opportuno. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia”. NOMINA quale CTU la dott.ssa nota all'ufficio, al fine dello svolgimento delle Persona_5 indagini peritali;
Visto l'art. 473 bis.27 c.p.c. DISPONE la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché riferiscano sulle condizioni del nucleo e sul rapporto del minore con entrambi i genitori;
DISPONE la presa in carico del minore da parte della NPI, per la valutazione Per_1 del benessere psicofisico del bambino e sul rapporto dello stesso con entrambi i genitori;
ASSEGNA termine sino al 30 marzo 2025 ai Servizi Sociali e al Servizio N.P.I. per la trasmissione di relazioni sull'attività svolta;
Visto l'art. 473 bis.2 c.p.c. DISPONE procedersi ad indagini di polizia tributaria sulla persona di CP_1 nato a [...], il [...], residente in [...], C.F.
[...]
, delegando a tal fine la Guardia di Finanza competente per territorio, al fine di: a) C.F._2 accertarne l'effettivo tenore di vita, segnalando, ove possibile, l'acquisto di autovetture e altri beni di valore consistente;
b) accertare la consistenza del patrimonio immobiliare del predetto soggetto, anche se intestato a soggetti diversi;
c) accertare la misura dei redditi dichiarati dal medesimo ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte;
d) accertare la partecipazione da parte del predetto ad imprese o a società commerciali ed il volume di affari delle medesime imprese o società, ed in particolare la sussistenza di eventuali cointestazioni di fatto (si accertino, anche, le partecipazioni anche pregresse, ove non più attuali); e) accertare i rapporti in essere tra e la Controparte_1 azienda il volume di affari della stessa ed il ruolo ricoperto da CP_2 CP_3 Controparte_1 all'interno della predetta;
f) acquisire informazioni specifiche, attraverso la interrogazione della banca dati dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di Anagrafe Tributaria dei rapporti con gli intermediari dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai rapporti bancari, postali e finanziari risultanti dalla medesima anagrafe ed intrattenuti dai soggetti indicati, sia personalmente, che quale cointestatario, che quale semplice delegato o legale rappresentante;
g) acquisire informazioni specifiche in merito alla consistenza dei depositi bancari di cui al punto e), nel triennio precedente alla pronunzia del presente provvedimento (ciò nei limiti in cui sia possibile); h) verificare l'eventuale titolarità o la disponibilità materiale di carte di pagamento (bancomat), di carte di credito o di carte di debito eventualmente collegate con conti correnti bancari intestati a soggetti terzi ovvero alle imprese di cui al precedente punto d); i) assegna alla Guardia di Finanza delegata termine fino al 15 marzo 2025 per il completamento delle indagini sopra indicate, con diritto di proroga se richiesta prima della scadenza del termine;
autorizza le attività delegate con facoltà di subdelega, conferendo la massima discrezionalità all'Autorità delegata quanto all'adempimento del mandato, tenuto conto delle priorità dell'Ufficio, del personale a disposizione e delle concrete modalità attuative possibili”.
Pag. 5 All'udienza del 7/1/2025, è stato sentito EL -anche in merito alla richiesta di provvedimento ex art. 473 bis.38 c.p.c. (decisa con separata ordinanza) che ha dichiarato: “Il rapporto con mia mamma è aperto e non ho problemi parlare con lei di qualunque cosa. In casa dialoghiamo. Vado d'accordo anche con mio fratello. Come è il rapporto con il tuo papà? Negli ultimi anni non ho avuto rapporto con lui perché in casa si comportava come se fosse un inquilino. Tornava a casa mangiava e stava sul divano, noi non parlavamo mai. Nell'ultimo anno mi dava sempre degli appellativi come “cretino” “deficiente” e mi dava delle spallate camminando perché era sempre nervoso. Le poche volte che gli si chiedeva qualcosa si arrabbiava sempre. Lui picchiava maggiormente mio fratello e qualche sberla me la sono presa anche io. Ciò avveniva in situazioni di litigio perché lui pretendeva che si facessero le cose come diceva lui. La situazione è peggiorata quando sono cresciuto perché ho preso coscienza della situazione e potevo oppormi. Non vedo papà da un anno e mezzo e non lo sento neanche al telefono perché l'ho bloccato. Quest'estate era la sera del mio compleanno e lui ha provato ad avvicinarsi per parlarmi e darmi una busta ma non ho accettato;
preciso che secondo me era un tentativo di corrompermi perché lui fa sempre così: mi da del denaro o cerca di darmi del denaro per tirarmi dalla sua parte. Hai parlato con la mamma del fatto di non voler vedere papà? Sì, lei mi dice di provare a sentire mio padre ma io non voglio. Ad esempio, nell'ultimo periodo quando ci vedevamo perché mi riaccompagnava dalla palestra lui non provava ad istaurare un dialogo. Adesso tu saresti disposto ad incontrare tuo papà? No. C'è qualcos'altro che vorresti raccontarmi? Mio padre nell'ultimo anno e mezzo mi ha sempre detto di no per partito preso non per un vero motivo. Ribadisco che il motivo per cui lui non mi fa andare al ON CO è solo economico, a lui non importa niente di me. È inutile che adesso che ci prova sono 15 anni che non gli importa di me”.
In data 2/9/2025, la CTU dr.ssa ha depositato il suo elaborato peritale, così Per_5 concludendo: “In risposta al quesito posto dall'Ill.mo Giudice è possibile fornire le seguenti conclusioni sulla base degli elementi raccolti: Letti gli atti ed i documenti di causa, esaminati la minore ed i genitori, sentiti i familiari ed eventuali altre figure di riferimento, acquisito ogni documento ritenuto utile presso strutture sanitarie pubbliche e private relativo alla minore e ai genitori, dica il c.t.u. se i genitori appaiono dotati di adeguata capacità genitoriale La Sig.ra manifesta capacità adeguate di accudimento primario di e nel gestire la sua quotidianità Pt_1 Per_1 in modo efficace. Risulta un genitore presente, unico punto di riferimento affettivo per il figlio, in grado di facilitare la sua interazione con il gruppo dei pari, offrendo attività congrue all'età. La funzione di cura e protezione risulta quindi adeguata, ma la funzione educativa risulta in parte compromessa dalle difficoltà di problem solving dimostrate dalla NO. Si viene talvolta a creare un cortocircuito tra il ruolo genitoriale e la tendenza ad accontentare il figlio per rimanere “degna” dell'amore e del supporto, in contrasto con la posizione paterna assunta, perdendo la capacità di fornire valide alternative Risulta in grado di leggere i comportamenti e i bisogni manifestati da in modo Per_1 solo superficiale, faticando nella comprensione più profonda dei significati che determinate azioni del minore possono nascondere, anche in virtù di un accesso a capacità di mentalizzazione più evolute. L'affinità e la conoscenza del figlio la aiutano in tale compito, ma le sfide evolutive connesse all'età di richiederebbe un aiuto esterno per Per_1 poter essere maggiormente efficaci. Non risulta in grado di fungere da ponte nell'accesso al padre dei figli per molteplici ragioni, in parte dipendenti anche dal funzionamento stesso del padre, ma anche per via di una diffusione negli stati emotivi tra lei e i figli per il legame affettivo ingenerato e le esperienze vissute all'interno del nucleo, così come costruito dai due genitori. L'esercizio condiviso della genitorialità oggi risulta particolarmente difficoltoso proprio per la conformazione che ha assunto il nucleo familiare fin dalla sua formazione: da un lato la madre e i figli come un'entità unita e supportiva tra loro, dall'altra il padre in posizione più esterna, poco partecipe e inserito nelle dinamiche domestiche. Il Sig. è stato delegante verso la madre di tutte le incombenze genitoriali e generalmente poco CP_1 partecipe della sua quotidianità dei figli, pertanto, la valutazione delle funzioni genitoriali risulta possibile unicamente considerando tale evidenza. In linea di principio non sembrano riscontrarsi problematicità nelle funzioni di cura e
Pag. 6 protezione e nella funzione organizzativa, finché il conflitto non lo ha portato ad assumere una prospettiva rigida e orientata unicamente alla negazione. A livello di funzione empatica/affettiva, comunicativa e riflessiva, il Sig. risulta presentare notevoli criticità: non appare consapevole dei bisogni di fatica ad assumere il suo CP_1 Per_1 punto di vista, impiegando una visione che tiene conto unicamente della propria ragione. Rispetto alla capacità di garantire l'accesso all'altro genitore ad oggi il Signor non ha alcun contatto con e il rapporto CP_1 Per_1 privilegiato tra il ragazzo e la madre non potrebbe essere in alcun modo scalfito dalla figura paterna. Nei confronti della madre pretende di ricevere più informazioni e lamenta poca condivisione, ma lui stesso agevola limitatamente il confronto. L'assunzione attiva di responsabilità in riferimento all'esercizio condiviso della genitorialità appare un'ulteriore area di criticità: come indicato per la NO , la conformazione che ha assunto il nucleo familiare Pt_1 fin dalla sua formazione rende estremamente difficoltoso uno scambio comunicativo efficace, in associazione sia alle criticità di funzionamento già esposte, sia alla difficoltà di assumere una prospettiva diversa dalla propria, assecondando talvolta consigli da parte di terzi con poco senso critico. e quale sia il regime di affidamento, collocazione e rapporti con il genitore non affidatario o non collocatario più idoneo a consentire un sereno e proficuo sviluppo psico- fisico della minore. Riferisca quali accorgimenti siano da adottare per rendere di nuovo fluido l'accesso della minore al padre ed eventualmente regolamenti il diritto di visita paterno, laddove ritenga che la ripresa dei rapporti sia nell'interesse della minore;
regolamenti altresì le videochiamate del padre alla figlia ove ritenuto opportuno. Il nucleo familiare si è costruito in una modalità che ha sempre previsto la cura e l'accudimento dei figli a Parte_2 carico della madre, in una modalità di affido unicamente sulla carta di tipo condiviso, ma nei fatti esclusivo. Anche dopo la separazione le modalità sono rimaste inalterate, tanto che anche in occasione dell'anno scolastico appena trascorso il Signor pur avendo accesso al registro elettronico, non si è mai concretamente interessato CP_1 all'attività scolastica del figlio, scoprendo solo a fine anno il mancato acquisto dei libri scolastici. Allo stesso modo, però, la madre ha assecondato il comportamento oppositivo del figlio. Entrambi appaiono persone semplici, con risorse psicologiche limitate e con scarse capacità di mentalizzazione. Nonostante ciò, i figli maggiori della coppia mostrano di essere persone mature e capaci, realizzate sotto il profilo personale e lavorativo, indicatori positivi in senso prognostico. Pertanto, si ritiene che al momento non sia possibile ipotizzare un collocamento diverso da quello del domicilio materno. Il regime di affidamento potrebbe mantenersi condiviso se vi fosse uno spazio di confronto reale tra i genitori che permettesse di giungere a scelte importanti relative a in modo congiunto. Attualmente tale Per_1 possibilità non sembra possibile e la gravità di quanto occorso nell'attuale anno scolastico lo rende evidente. Per quanto la gestione della NO in tale contesto non sia affatto esente da critiche, la modalità con cui il nucleo Pt_1 familiare ha da sempre gestito i figli appare quella attualmente più tutelante e in continuità con il passato. In considerazione però delle criticità emerse si rende necessario un monitoraggio da parte del Servizio Sociale, anche in considerazione della conoscenza già attivata da parte dell'Assistente Sociale, in associazione ad un percorso di mediazione che supporti i genitori a gestire in modo più efficace la propria responsabilità genitoriale e condividere in modo più adeguato le informazioni sui figli, essendo emerse importanti criticità in tal senso. Si ritiene utile l'inserimento del nucleo familiare in un progetto educativo familiare, così come ipotizzato con la Dr.ssa nel CP_4 corso dei colloqui. al momento rifiuta qualsiasi tipo di contatto con il padre, e in assenza di un supporto Per_1 esterno che possa facilitare l'interazione tra i due questo passo appare concretamente poco realizzabile. Il Signor
però, deve essere accompagnato nel comprendere come approcciarsi con e come tentare di costruire CP_1 Per_1 un reale rapporto con il figlio, benchè l'età e quanto occorso dal momento della separazione rendano tale ipotesi estremamente complessa da realizzare. Riferisca ogni altro elemento utile alla soluzione della controversia L'ill.mo Giudice aveva indicato la necessità di una presa in carico della NPI per Nelle more della redazione della Per_1 presente relazione la scrivente è stata contattata dalle Dr.ssa e , ma non si è potuto svolgere alcun Per_6 Per_7 colloquio essendo concluse le operazioni di consulenza. Allo stato si ritiene che potrebbe giovare di un Per_1 percorso che lo supporti nel proprio percorso di sviluppo, aiutandolo a gestire le emozioni negative in modo più efficace
Pag. 7 dei meccanismi che utilizza ora e lo aiuti a rimanere focalizzato sul proprio percorso di crescita a lungo termine, a prescindere dalle possibilità che possono essergli garantite dal nucleo familiare. Rispetto alla figura paterna al momento risulta una chiusura totale e sforzare in tale ambito rischierebbe di non agevolare una reale partecipazione del minore al percorso. Rispetto all'ambito scolastico si evidenzia che in assenza di una concessione verso l'indirizzo desiderato dal minore si è a rischio di dispersione scolastica. Il padre nell'ultimo colloquio ha precisato che da parte sua non vi è un diniego a tale frequentazione, ma non risulta possibile dal punto di vista economico un tale impegno”.
Alla successiva udienza dell'11/9/2025, le parti hanno rappresentato la necessità che il CTU chiarisse alcuni profili relativi all'affido e, con nota depositata in pari data, la dr.ssa ha Per_5 così esposto: “In riferimento alla richiesta pervenuta di integrazione delle conclusioni per chiarimenti rispetto al regime di affido più idoneo la scrivente CTU rappresenta che nella valutazione svolta emerge come tutti e tre i figli - e soprattutto - siano sempre stati accuditi in via esclusiva dalla Sig.ra , con un apporto per lo più Per_1 Pt_1 economico da parte del Sig. e, sporadicamente, di accompagnamento alle attività. In considerazione quindi CP_1 dei seguenti elementi: ñ Dinamiche familiari pregresse e quindi condivise tra i genitori ñ Incapacità di condivisione e comunicazione attuale, che si auspica possa essere migliorata tramite gli interventi proposti ñ Criticità emerse in capo alle competenze genitoriali paterne ñ Modalità espressa dopo la separazione dal padre orientata principalmente al diniego del consenso (per svariate ragioni) rispetto alle attività del minore, finalizzata ad ottenere un riavvicinamento con il figlio - quantomeno fino all'intervento della consulente di parte Si ritiene che il mantenimento dell'affido esclusivo da sempre attuato in capo al nucleo come scelta familiare, sia al momento preferibile. Si precisa come tale indicazione non sollevi la sig.ra dai doveri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale, che rimane comunque Pt_1 condivisa nella sua dimensione sostanziale. In particolare, la madre è tenuta a mantenere costante informazione e, ove possibile, consultazione con il sig. in merito alle decisioni di maggiore rilevanza per quali CP_1 Per_1 quelle di carattere scolastico, sanitario ed educativo. Allo stesso modo, permane l'obbligo di favorire e non ostacolare, neppure in modo implicito, il rapporto tra padre e figlio, sostenendo il progetto indicato. In ragione delle criticità emerse anche in capo alla madre, il monitoraggio costante del Servizio, in associazione al supporto dell'intervento di mediazione/coordinazione genitoriale, fornisce il contenitore a garanzia delle scelte a tutela del minore e canale formale a cui richiedere supporto e aiuto quando necessario”.
Con nota congiunta, le parti hanno chiesto poi l'anticipazione dell'udienza, da celebrarsi in trattazione scritta, avendo le stesse raggiunto un accordo.
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Quindi, con ordinanza del 24/10/2025, la causa è stata rimessa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
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Ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, debba essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da
Pag. 8 qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto ai profili relativi alla prole, ritiene il Collegio che l'assetto che è stato delineato dalle parti sia compatibile con il principio della bigenitorialità nonché con l'interesse di di avere e Per_1 mantenere un rapporto sano con entrambi i genitori.
Anche con riguardo alle domande economiche, non vi sono profili di criticità rispetto all'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite devono essere compensate stante la natura della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) dispone l'affido condiviso di con collocazione presso la madre;
Per_1
3) assegna la casa familiare a Parte_1
4) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 Per_1 versando, entro il 10 di ogni mese, la somma mensile di € 500,00, con decorrenza a partire dal mese di ottobre 2025, salva rivalutazione ISTAT;
5) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
Pag. 9 a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
Pag. 10 6) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
7) prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e che
[...] rinuncia all'assegno di mantenimento a far data dal mese di ottobre 2025; Pt_1
8) prende atto dell'accordo delle parti relativo all'iscrizione a scuola di sarà iscritto Persona_8 presso l'Istituto privato ON CO dal corrente mese di ottobre ed il padre s'impegna a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria alla predetta iscrizione e frequentazione presso l'istituto indicato. La madre s'impegna a provvedere al pagamento per il corrente anno scolastico (a.a. 2025/2026) della retta, della mensa e delle gite scolastiche superiori ad un giorno a fronte della rinuncia da parte del sig. del credito del saldo delle spese CP_1 legali liquidate con decreto cronol. 930/2025 emesso in data 5/02/2025 nell'ambito del proc. n. 1210/2024-1 RG pari ad €. 2.194,00';
9) prende atto che dell'accordo dei genitori in ordine al percorso psicologico da far intraprendere a rivolgendosi ad un professionista privato e ripartendo i costi per il predetto percorso Per_1 nella misura del 50% ciascuno;
10) spese legati compensate, con rinuncia al vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P.
11) manda alla cancelleria per quanto di competenza;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 30/10/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dott. LÒ Bencini
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