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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/11/2025, n. 3797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3797 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria PU RE – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. R.G. 887/2019 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1098/2018 – mandato, vertente tra tra
(cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
PU RE (CE) il 22.07.1963, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Domenico Mozzi (cod.fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Caserta, Via delle Betulle n. 11, PEC
appellante Email_1
contro sito in Falciano di Caserta alla Via Assunta n.6 Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso giusta procura in atti dall'avv. Menotti Madonna (cod. fisc.
, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Villa di C.F._3
NO (CE) alla Via Provinciale n. 2, PEC Email_2 appellato
CONCLUSIONI come da rispettive difese e note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa sistematica
2. L'appellante ha censurato la sentenza n. 1098/2018 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Caserta in data 27.7.2018, non notificata, la quale ha rigettato la domanda di pagamento dei compensi professionali per l'attività di amministratore svolta per il convenuto condominio, deducendo il CP_2 malgoverno delle risultanze processuali da parte del Gdp, per non aver ritenuto provato il proprio credito professionale, documentato dalla relazione contabile redatta dal dottor (nominato amministratore dopo le sue dimissioni), dalla CP_3 redatta revisione contabile dei rendiconti della sua gestione dal 01.01.2009 al 31 marzo 2013, alla quale erano allegati i bilanci ed i rendiconti relativi al periodo esaminato, approvati dai condomini unitamente alla relazione contabile all'assemblea condominiale de18 giugno 2015 in seconda convocazione.
Deduceva, quindi, l'appellante che il GdP aveva errato a non accogliere la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. con ordine al di depositare le CP_1 delibere di approvazione dei bilanci e rendiconti della sua gestione;
riproponeva dunque la medesima richiesta al Giudice del gravame.
Chiedeva, quindi, al Tribunale l' accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del convenuto a CP_1 pagare in proprio favore la somma di euro 6.507,96 per compenso professionale , o quella diversa maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi. Vinte le spese del doppio grado.
2.1. Si costituiva il resistendo all'appello e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata, assumendo che giudice di primo grado aveva svolto buon governo delle risultanze processuali.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, il G.I., con ordinanza del 4 marzo
2020 , ordinava all'appellato l'esibizione degli originali del verbale di CP_1 assemblea del 17/18 giugno 2015, in cui erano stati approvati i bilanci consuntivi e preventivi inerenti il periodo considerato, con detti bilanci, da depositarsi in copia conforme con autentica notarile
Con nota del 23.4.20 il convenuto ottemperava parzialmente CP_1 depositando il verbale assembleare in questione, ma non i bilanci approvati.
All'udienza del 15.9.2025 il Tribunale ha riservato la causa in decisione con termini dimidiati ex art. 190 II comma c.p.c.
Il giudizio di primo grado
4. Occorre brevemente ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata (concretizzatasi nell' interrogatorio formale di e nella escussione testi) e la documentazione depositata al fine di Controparte_4 verificare la correttezza dell'operato del Gdp.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. , il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. I 15 luglio 2011 numero: n. 15659).
Nel giudizio di pirmo grado ha dedotto di aver svolto Parte_1
l'attività di amministratore del condominio dal 2002 al 31 marzo 2013; ha allegato l'inadempimento della controparte, assumendo di non aver ricevuto il pagamento dei compensi maturati per mancanza di fondi disponibili;
che vani erano stati i solleciti di pagamento inviati al convenuto.
Esponeva, inoltre, che cessato il proprio mandato, i condomini avevano conferito al dott. con studio in Napoli l'incarico di redigere una Per_1 revisione contabile dei rendiconti della sua gestione dal 01.01.2009 al 31.3.2013; che il dott. esaminati i bilanci e la contabilità, verificato che non sussistevano CP_3 irregolarità, accertava che il compenso dovuto al per l'attività di Pt_1 amministratore svolta per il condominio ammontava ad euro 6176,84 CP_1 fino al 31.12.2012, cui andavano aggiunti ulteriori euro 331,12 per i primi tre mesi del 2013.
L'attore, pertanto, chiedeva al GDP di ordinare al convenuto di CP_1 depositare tutti i verbali assembleari, ivi compresi bilanci preventivi e consuntivi approvati;
nondimeno, espletata l'istruttoria mediante interrogatorio formale di
, amministratore in carica del convenuto condominio, e prova testi, Controparte_4 con sentenza n. 1098/2018 del 27.7.2018 il Giudice denegava tale richiesta e rigettava la domanda, motivando la carenza di prova del credito professionale in questione , non essendo stati approvati i rendiconti della gestione del;
per Pt_1 quel che concerne la domanda del convenuto, non sussistevano le lamentate responsabilità del in quanto i menzionati incarichi ai terzi (professionisti e Pt_1 ditte per lavori) erano stati approvati dall'assemblea condominiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Tanto doverosamente premesso, il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo”
(secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, non è contestato che sia stato amministratore del convenuto condominio a partire Parte_1 dall'anno 2002 al 31 marzo 2013 ; risulta inoltre non contestato che lo stesso non abbia percepito alcun compenso per l'attività svolta.
È noto che secondo l'orientamento di merito e legittimità, il compenso dell'amministratore rientra tra le spese condominiali e, conseguentemente, può considerarsi liquido ed esigibile in presenza del rendiconto approvato dall'assemblea; dunque, diventa effettivamente esigibile solo dopo che i condomini hanno approvato il rendiconto annuale della gestione (cfr. Cassazione sentenza 21966/2017; Corte di
Appello di Napoli, sentenza n. 4695 del 03 ottobre 2025).
Ebbene, calando le sovraesposte coordinate eremeutiche al caso in esame, dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che durante la gestione dell'amministratore i rendiconti da quest'ultimo redatti non venivano Pt_1 approvati dai condomini.
Successivamente, dimessosi l'amministratore odierno appellante, veniva nominato quale amministratore del condominio il dott. che su incarico Per_1 dei condomini redigeva una relazione sulla gestione dal 01.01.2009 al Pt_1
31.3.2013, cui allegava i relativi rendiconti delle annualità in questione con i relativi riparti.
Da detta relazione risultava che non vi erano state irregolarità da parte del e che quest'ultimo aveva un credito per compenso professionale di euro Pt_1
6176,84 fino al 31.12.2022 cui si aggiungevano euro 331,12 per i primi tre mesi del
2013.
La relazione del dott. con la contabilità allegata (rendiconti e riparti) CP_3 veniva approvata all'unanimità dai condomini all'assemblea del 18.6.2015, come risulta dal relativo verbale depositato in appello su ordine del giudice dal appellato, che però ha omesso di depositare la relazione approvata con CP_1 gli indicati allegati.
La relazione con rendiconti approvati risulta, comunque, agli atti di causa in quanto veniva depositata in primo grado da parte attrice insieme alla citazione introduttiva ed il suo contenuto veniva pure confermato direttamente dal dott. CP_3 escusso come teste in primo grado all'udienza del 10.04.2017, il quale sul punto dichiarava: “insieme ad una commissione di condomini ho analizzato la documentazione contabile del precedente amministratore (il ), dalla quale è emerso il credito per Pt_1 compensi non pagati per mancanza di fondi”, precisando poi “a seguito della mia relazione
l'Assemblea condominiale ha approvato la relazione con i relativi bilanci”.
7. La domanda di pagamento di per la causale indicata va Parte_1 pertanto accolta nei limiti della somma richiesta in primo grado pari ad euro
5.000,00.
Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., infatti, il valore della causa, ai fini della competenza, è determinato dalla domanda introduttiva del giudizio. L'art. 14 c.p.c., inoltre, stabilisce che il valore della controversia – avente ad oggetto una somma di denaro – si determina in base alla somma indicata dall'attore.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate si evince, dunque, che è l'attore a dover determinare il valore della causa (ai fini della determinazione della competenza), ed è lo stesso attore a poter anche limitare il valore della stessa, chiedendo al Giudice che non si oltrepassi il limite della competenza del Giudice di
Pace stabilita dall'art. 7 c.p.c., come accaduto nella specie (cfr. conclusioni racchiuse nell'atto di citazione in primo grado;
sul punto, si richiama Cass. civ. n. 9522 del
20 aprile 2007 secondo cui “ Le variazioni puramente quantitative del petitum che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte”; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'espressione adottata in sede di precisazione delle conclusioni — «condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 1.889.203.900 o di quella veriore ritenuta di giustizia» — contenesse una mera riduzione del quantum originariamente richiesto, trattandosi viceversa di domanda subordinata fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in atto di citazione).
A detto importo vanno aggiunti gli interessi legali successivi alla proposizione della domanda in primo grado e quindi a decorrere dal13.6.2013.
8. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché
l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Bisogna tuttavia rilevare che per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine (cfr. Cassazione civile, II, 15 giugno
2001, n. 8160).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1098/2018 Giudice di Pace di Caserta, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1098/2018 del Giudice di
Pace di Caserta accoglie la domanda di pagamento del compenso dell'attività di amministratore condominiale per il periodo indicato proposta da Parte_1
- per l'effetto, condanna l'appellato sito in Controparte_1
Falciano di Caserta alla Via Assunta n.6 in persona dell'amministratore p.t. a pagare a la somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal Parte_1
13.6.2013 al soddisfo;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio in CP_1 favore dell'appellante che liquida: per il primo grado, in euro 125,00 per spese e
1205,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge;
per il secondo grado, in euro 382,50 per spese ed in euro 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito avv. Domenico Mozzi, dichiatosi antistatario.
Così deciso, in Santa Maria PU RE, in data 25 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo
Il presente provevdimento è stato redatto in collaborazione con l'avv. Maria Rosaria
Chianese, Gop in tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria PU RE – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. R.G. 887/2019 avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Caserta n. 1098/2018 – mandato, vertente tra tra
(cod. fisc. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
PU RE (CE) il 22.07.1963, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Domenico Mozzi (cod.fisc. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio in Caserta, Via delle Betulle n. 11, PEC
appellante Email_1
contro sito in Falciano di Caserta alla Via Assunta n.6 Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato P.IVA_1
e difeso giusta procura in atti dall'avv. Menotti Madonna (cod. fisc.
, ed elett.te domiciliato presso il suo studio in Villa di C.F._3
NO (CE) alla Via Provinciale n. 2, PEC Email_2 appellato
CONCLUSIONI come da rispettive difese e note di trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte
(cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Premessa sistematica
2. L'appellante ha censurato la sentenza n. 1098/2018 Parte_1 emessa dal Giudice di Pace di Caserta in data 27.7.2018, non notificata, la quale ha rigettato la domanda di pagamento dei compensi professionali per l'attività di amministratore svolta per il convenuto condominio, deducendo il CP_2 malgoverno delle risultanze processuali da parte del Gdp, per non aver ritenuto provato il proprio credito professionale, documentato dalla relazione contabile redatta dal dottor (nominato amministratore dopo le sue dimissioni), dalla CP_3 redatta revisione contabile dei rendiconti della sua gestione dal 01.01.2009 al 31 marzo 2013, alla quale erano allegati i bilanci ed i rendiconti relativi al periodo esaminato, approvati dai condomini unitamente alla relazione contabile all'assemblea condominiale de18 giugno 2015 in seconda convocazione.
Deduceva, quindi, l'appellante che il GdP aveva errato a non accogliere la richiesta formulata ex art. 210 c.p.c. con ordine al di depositare le CP_1 delibere di approvazione dei bilanci e rendiconti della sua gestione;
riproponeva dunque la medesima richiesta al Giudice del gravame.
Chiedeva, quindi, al Tribunale l' accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, la condanna del convenuto a CP_1 pagare in proprio favore la somma di euro 6.507,96 per compenso professionale , o quella diversa maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi. Vinte le spese del doppio grado.
2.1. Si costituiva il resistendo all'appello e Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata, assumendo che giudice di primo grado aveva svolto buon governo delle risultanze processuali.
3. Acquisito il fascicolo di primo grado, il G.I., con ordinanza del 4 marzo
2020 , ordinava all'appellato l'esibizione degli originali del verbale di CP_1 assemblea del 17/18 giugno 2015, in cui erano stati approvati i bilanci consuntivi e preventivi inerenti il periodo considerato, con detti bilanci, da depositarsi in copia conforme con autentica notarile
Con nota del 23.4.20 il convenuto ottemperava parzialmente CP_1 depositando il verbale assembleare in questione, ma non i bilanci approvati.
All'udienza del 15.9.2025 il Tribunale ha riservato la causa in decisione con termini dimidiati ex art. 190 II comma c.p.c.
Il giudizio di primo grado
4. Occorre brevemente ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata (concretizzatasi nell' interrogatorio formale di e nella escussione testi) e la documentazione depositata al fine di Controparte_4 verificare la correttezza dell'operato del Gdp.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. , il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cassazione civile sez. I 15 luglio 2011 numero: n. 15659).
Nel giudizio di pirmo grado ha dedotto di aver svolto Parte_1
l'attività di amministratore del condominio dal 2002 al 31 marzo 2013; ha allegato l'inadempimento della controparte, assumendo di non aver ricevuto il pagamento dei compensi maturati per mancanza di fondi disponibili;
che vani erano stati i solleciti di pagamento inviati al convenuto.
Esponeva, inoltre, che cessato il proprio mandato, i condomini avevano conferito al dott. con studio in Napoli l'incarico di redigere una Per_1 revisione contabile dei rendiconti della sua gestione dal 01.01.2009 al 31.3.2013; che il dott. esaminati i bilanci e la contabilità, verificato che non sussistevano CP_3 irregolarità, accertava che il compenso dovuto al per l'attività di Pt_1 amministratore svolta per il condominio ammontava ad euro 6176,84 CP_1 fino al 31.12.2012, cui andavano aggiunti ulteriori euro 331,12 per i primi tre mesi del 2013.
L'attore, pertanto, chiedeva al GDP di ordinare al convenuto di CP_1 depositare tutti i verbali assembleari, ivi compresi bilanci preventivi e consuntivi approvati;
nondimeno, espletata l'istruttoria mediante interrogatorio formale di
, amministratore in carica del convenuto condominio, e prova testi, Controparte_4 con sentenza n. 1098/2018 del 27.7.2018 il Giudice denegava tale richiesta e rigettava la domanda, motivando la carenza di prova del credito professionale in questione , non essendo stati approvati i rendiconti della gestione del;
per Pt_1 quel che concerne la domanda del convenuto, non sussistevano le lamentate responsabilità del in quanto i menzionati incarichi ai terzi (professionisti e Pt_1 ditte per lavori) erano stati approvati dall'assemblea condominiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Tanto doverosamente premesso, il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto.
In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo”
(secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, non è contestato che sia stato amministratore del convenuto condominio a partire Parte_1 dall'anno 2002 al 31 marzo 2013 ; risulta inoltre non contestato che lo stesso non abbia percepito alcun compenso per l'attività svolta.
È noto che secondo l'orientamento di merito e legittimità, il compenso dell'amministratore rientra tra le spese condominiali e, conseguentemente, può considerarsi liquido ed esigibile in presenza del rendiconto approvato dall'assemblea; dunque, diventa effettivamente esigibile solo dopo che i condomini hanno approvato il rendiconto annuale della gestione (cfr. Cassazione sentenza 21966/2017; Corte di
Appello di Napoli, sentenza n. 4695 del 03 ottobre 2025).
Ebbene, calando le sovraesposte coordinate eremeutiche al caso in esame, dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che durante la gestione dell'amministratore i rendiconti da quest'ultimo redatti non venivano Pt_1 approvati dai condomini.
Successivamente, dimessosi l'amministratore odierno appellante, veniva nominato quale amministratore del condominio il dott. che su incarico Per_1 dei condomini redigeva una relazione sulla gestione dal 01.01.2009 al Pt_1
31.3.2013, cui allegava i relativi rendiconti delle annualità in questione con i relativi riparti.
Da detta relazione risultava che non vi erano state irregolarità da parte del e che quest'ultimo aveva un credito per compenso professionale di euro Pt_1
6176,84 fino al 31.12.2022 cui si aggiungevano euro 331,12 per i primi tre mesi del
2013.
La relazione del dott. con la contabilità allegata (rendiconti e riparti) CP_3 veniva approvata all'unanimità dai condomini all'assemblea del 18.6.2015, come risulta dal relativo verbale depositato in appello su ordine del giudice dal appellato, che però ha omesso di depositare la relazione approvata con CP_1 gli indicati allegati.
La relazione con rendiconti approvati risulta, comunque, agli atti di causa in quanto veniva depositata in primo grado da parte attrice insieme alla citazione introduttiva ed il suo contenuto veniva pure confermato direttamente dal dott. CP_3 escusso come teste in primo grado all'udienza del 10.04.2017, il quale sul punto dichiarava: “insieme ad una commissione di condomini ho analizzato la documentazione contabile del precedente amministratore (il ), dalla quale è emerso il credito per Pt_1 compensi non pagati per mancanza di fondi”, precisando poi “a seguito della mia relazione
l'Assemblea condominiale ha approvato la relazione con i relativi bilanci”.
7. La domanda di pagamento di per la causale indicata va Parte_1 pertanto accolta nei limiti della somma richiesta in primo grado pari ad euro
5.000,00.
Ai sensi dell'art. 10 c.p.c., infatti, il valore della causa, ai fini della competenza, è determinato dalla domanda introduttiva del giudizio. L'art. 14 c.p.c., inoltre, stabilisce che il valore della controversia – avente ad oggetto una somma di denaro – si determina in base alla somma indicata dall'attore.
Dal combinato disposto delle disposizioni citate si evince, dunque, che è l'attore a dover determinare il valore della causa (ai fini della determinazione della competenza), ed è lo stesso attore a poter anche limitare il valore della stessa, chiedendo al Giudice che non si oltrepassi il limite della competenza del Giudice di
Pace stabilita dall'art. 7 c.p.c., come accaduto nella specie (cfr. conclusioni racchiuse nell'atto di citazione in primo grado;
sul punto, si richiama Cass. civ. n. 9522 del
20 aprile 2007 secondo cui “ Le variazioni puramente quantitative del petitum che non alterino i termini sostanziali della controversia e non introducano nuovi temi di indagine, non sono vietate, perché non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio, né menomazione del diritto di difesa dell'altra parte”; nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso che l'espressione adottata in sede di precisazione delle conclusioni — «condannare i convenuti al pagamento della somma di lire 1.889.203.900 o di quella veriore ritenuta di giustizia» — contenesse una mera riduzione del quantum originariamente richiesto, trattandosi viceversa di domanda subordinata fondata su una causa petendi diversa da quella dedotta in atto di citazione).
A detto importo vanno aggiunti gli interessi legali successivi alla proposizione della domanda in primo grado e quindi a decorrere dal13.6.2013.
8. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché
l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Bisogna tuttavia rilevare che per gli onorari vige la tariffa in vigore al momento in cui l'opera è portata a termine (cfr. Cassazione civile, II, 15 giugno
2001, n. 8160).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1098/2018 Giudice di Pace di Caserta, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 1098/2018 del Giudice di
Pace di Caserta accoglie la domanda di pagamento del compenso dell'attività di amministratore condominiale per il periodo indicato proposta da Parte_1
- per l'effetto, condanna l'appellato sito in Controparte_1
Falciano di Caserta alla Via Assunta n.6 in persona dell'amministratore p.t. a pagare a la somma di euro 5.000,00 oltre interessi legali a decorrere dal Parte_1
13.6.2013 al soddisfo;
- condanna l'appellato al pagamento delle spese di giudizio in CP_1 favore dell'appellante che liquida: per il primo grado, in euro 125,00 per spese e
1205,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge;
per il secondo grado, in euro 382,50 per spese ed in euro 2.552,00 per compenso, oltre rimborso forfettario, IVA e cpa come per legge con attribuzione al procuratore costituito avv. Domenico Mozzi, dichiatosi antistatario.
Così deciso, in Santa Maria PU RE, in data 25 novembre 2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo
Il presente provevdimento è stato redatto in collaborazione con l'avv. Maria Rosaria
Chianese, Gop in tirocinio.