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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4367/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259013681648000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259013681648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259013681648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259013681648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4500/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente aderisce alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Ufficio ma tuttavia insiste sulla condanna alle spese, di cui chiede la distrazione, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Resistente: la d.ssa Nominativo_1 - in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - ribadisce la richiesta di cessata materia del contendere ed insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 16/07/2025 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione – provincia di Catania, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania e della Regione Sicilia – Assessorato Econ. Dip. Fin. e del Credito avverso la intimazione di pagamento n. 29320259013681648000 con cui veniva richiesto il pagamento di € 539.709,87 per tassa automobilistica anni 2017, 2018 e 2020 ed IVA per l'anno 2009.
Sostiene la illegittimità, la genericità e la infondatezza della pretesa, per i seguenti motivi:
1) Inesistenza e carenza degli atti presupposti, anche perché mai notificati: eccepisce l'omessa notifica delle cartelle nn. 29320200051880483000; 29320210146749867000; 29320230024381140000, così come dell'avviso di accertamento n. TYS03L404145/2014;
2) Inesistenza dei presupposti dell'imposta e, comunque, dell'asserita debenza del credito portato dalle cartelle e dall'avviso di accertamento, per come posti alla base dell'intimazione di pagamento. La pretesa avanzata è inesistente e, comunque, nulla ed inammissibile sulla scorta delle seguenti gradate ragioni.
In ordine all'IVA afferente all'anno 2009, preliminarmente, l'odierna esponente deve rilevare l'inesistenza del presupposto di legge. Invero, la signora Ricorrente 1 non è “soggetto IVA”. Ne segue l'inesistenza del potere di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avente ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando la debenza delle somme pretese con l'avviso di accertamento sopra richiamato e mai notificato.
In ordine alla tassa automobilistica afferente agli anni 2017, 2018 e 2020 eccepisce la maturata decadenza e, comunque, la prescrizione del diritto. La prescrizione sarebbe intercorsa:
per l'anno 2017 già alla data del 31.12.2020;
per l'anno 2018 già alla data del 31.12.2021;
per l'anno 2020 già alla data del 31.12.2023. In tal senso anche le asserite notifiche di cartelle, mai ricevute (lo si ripete), afferenti all'anno 2017-2018, dichiarate come eseguite tra il 2.11.2022 ed il 10.12.2022, sarebbero tardive, essendo già irrimediabilmente maturata la prescrizione.
Quanto sopra esposto con riferimento all'IVA ed alla Tassa automobilistica vale anche per le asserite sanzioni ed interessi, in quanto si è prescritto il diritto a richiedere anche sanzioni ed interessi. Con riferimento alle sanzioni, richiama l'art. 20 del D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 472; e, con riferimento agli interessi, richiama l'art. 2948 c.c.
Chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di annullare la intimazione di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Catania controdeduce con atto di costituzione depositato in data
24/09/2025.
Preliminarmente, con esclusivo riguardo alle cartelle nn. 29320200051880483000, 29320210146749867000
e 29320230024381140000 relative a bollo auto anni d'imposta 2017, 2018 e 2020, l'Ufficio rileva ed eccepisce l'inammissibilità per assoluta carenza di legittimazione passiva da parte dell'Agenzia delle Entrate D.P. di
Catania, in quanto emesse da altro ente impositore.
Sulla omessa notifica dell'accertamento contestato, l'Ufficio eccepisce che la doglianza è infondata. L'avviso di accertamento n. TYS03L404145/2014 anno d'imposta 2009 è stato regolarmente notificato per come risulta dalla documentazione che verrà prodotta dallo scrivente Ufficio non appena in possesso di quanto verrà trasmesso su richiesta. L'omessa tempestiva impugnazione dell'accertamento, opportunamente notificato, rende il credito ormai incontestabile dal debitore siccome cristallizzato e portato in un titolo esecutivo divenuto definitivo.
Parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento e dall'intimazione impugnata, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata.
Ogni presunto vizio della cartella (quali prescrizione e decadenza), infatti, avrebbe dovuto essere sollevato con specifico ricorso da presentarsi non oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92, dalla data di notifica della stessa.
Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Richiama le disposizioni di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza (D.L. n. 125/2020, art.
1-bis, comma 1, lett. b;
D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1, lett. d).
Parte avversa si duole del fatto che le partite di ruolo, portate in seno all'atto impugnato, sarebbero prescritte.
Al riguardo preme invece rilevare, come essa non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Tutto ciò esposto, relativamente alle partite di ruolo in contestazione - portate in seno alla cartella di pagamento intimata da ultimo con l'AVI qui impugnato, non risulta evidentemente maturato alcun termine prescrizionale.
Sulla richiesta di sospensione, eccepisce la mancanza dei presupposti di legge e ne chiede il rigetto.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione (ADER), rappresentata e difesa come in atti, con atto depositato in data 01/10/2025, si costituisce in giudizio e controdeduce, contestando i motivi del ricorso ed insistendo sulla legittimità e fondatezza dell'operato svolto e della pretesa tributaria.
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle di pagamento, a suo tempo notificate, e l'avviso di accertamento recante il n.
TYS03L404145/2014, notificato a mani della stessa ricorrente, entro i sessanta giorni successivi alla relativa notifica.
In particolare:
1. la cartella n. 29320200051880483000 è stata notificata il 2.11.2022 (doc. n. 3);
2. la cartella n. 29320210146749867000 è stata notificata il 10.12.2022 doc. n. 4).
3. la cartella n. 29320230024381140000 è stata notificata 20.05.2023 (doc. nn. 5 e 6);
4. l'avviso di accertamento n. TYS03L404145/2014 è stato notificato in data 24.12.2014 (doc. n. 2).
Esse non sono state impugnate entro i sessanta giorni divenendo pertanto inoppugnabili.
Da quanto sopra ne discende il corretto operato dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede di essere tenuta indenne dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite, stante l'estraneità della stessa dai fatti di causa.
Nel merito, rinvia alle deduzioni ed eccezioni degli Enti impositori (Regione Sicilia ed Agenzia delle Entrate di Catania), unici legittimati a controdedurre, sussistendo sul Concessionario unicamente l'onere di depositare gli estratti di ruolo e gli atti di esecuzione.
Sulla eccepita carenza di motivazione evidenzia che nel caso di specie le cartelle risultano notificate alla contribuente, giacché l'agente della riscossione produce le copie delle relate di notifica;
esse hanno la funzione di intimazione all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
Per tale ragione, l'intimazione di pagamento non costituisce il titolo della pretesa di pagamento poiché presuppone che sia stata precedentemente notificata la cartella di pagamento, ed ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario e segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria, quindi, atto a contenuto vincolato per il quale
è sufficiente che la motivazione e il loro contenuto, faccia riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate e non impugnate.
Contesta la eccepita prescrizione richiamando la notifica delle cartelle, del preavviso di fermo e della intimazione di pagamento.
E comunque l'eccezione di prescrizione è infondata attesa la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Chiede, in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e tardivo per i motivi esposti in narrativa;
nel merito rigettare il ricorso perché infondato;
condannare parte ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del giorno 8 ottobre 2025 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 2730/2025 del 08/10/2025, depositata il 10/10/2025, accoglie l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e rinvia, per la discussione del merito, all'udienza del 17.12.2025. Spese al definitivo.
In data 28/11/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania deposita memorie illustrative con cui chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della causa promossa dal ricorrente in riferimento all'avviso di presa in carico n. 89315012151306003 avviso di accertamento TYS03L404145/2014 anno d'imposta 2009.
Nel merito l'ufficio ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'anagrafica CF_Ricorrente_1 dal ruolo 803816/2015 relativo all'avviso di presa in carico n. 89315012151306003 con provvedimento n.
2025E0002531, che si deposita in allegato.
Chiede di dichiarare la cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 04/12/2025 si costituisce in giudizio la Regione Siciliana –
Ass. Economia – Dipartimento Fin. e Credito.
Contesta i motivi di ricorso e sostiene la piena legittimità e fondatezza della pretesa avanzata nei confronti della ricorrente.
Evidenzia che, in base alla legge Regione Siciliana n. 16/2015, la Regione Siciliana - Assessorato Economia della Regione Siciliana - è autorizzata a procedere, per il triennio 2017-2019, direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della Riscossione territorialmente competente.
Precisa che non si è determinata alcuna decadenza e prescrizione, anche in considerazione delle disposizioni emergenziali COVID.
Chiede di rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria dell'avviso di intimazione e cartelle sottese di pagamento tassa automobilistica anno 2017, 2018 e 2020, rivolta alla ricorrente Sig.ra
Ricorrente_1; conseguentemente condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
In data 05/12/2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deposita documentazione relativa all'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente in data 05/11/2025.
Parte ricorrente in data 05/12/2025 deposita memoria con la quale evidenzia l'intervenuto sgravio per
IVA anno 2009 da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'accoglimento della istanza di rateizzazione per le cartelle riguardanti tassa auto anni 2017, 2018 e 2020.
Ribadisce la illegittimità e la infondatezza delle pretese fiscali in oggetto e, per quanto riguarda le cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, eccepisce la decadenza della Regione Sicilia dalla facoltà di produrre documentazione e sostiene la illegittimità delle notifiche.
Insiste nella chiesta declaratoria di annullamento dell'intimazione di pagamento emessa e, comunque, della sua nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, con essa, della relativa pretesa economica, condannando i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio ex art. 97 cpc, oltre rimborso spese generali, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc come da allegata notula. In via gradata, dichiarare dovute esclusivamente le cartelle di cui alla tassa automobilistica, ma valutando la già chiesta rateizzazione, condannare pur sempre i resistenti alle spese processuali, di cui si ribadisce la chiesta distrazione.
Alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025 viene trattato, come da verbale, il merito della controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente aderisce alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Ufficio ma tuttavia insiste sulla condanna alle spese, di cui chiede la distrazione, secondo il principio della soccombenza virtuale.
La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ribadisce la richiesta di cessata materia del contendere ed insiste per la compensazione delle spese.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente sostiene la illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento.
Le parti resistenti, come visto, dopo avere esposto ragioni in difesa delle rispettive pretese tributarie e della legittimità del proprio operato, hanno, da ultimo, depositato documentazione relativa all'intervenuto annullamento in autotutela dell'anagrafica riguardante la ripresa per IVA anno 2009 ed all'accoglimento della istanza di rateizzazione inerente, tra l'altro, alle tre cartelle in oggetto per tassa automobilistica anni
2017, 2018 e 2020.
All'odierna udienza le parti presenti, considerati i provvedimenti di annullamento e di rateizzazione sopra richiamati, hanno confermato le loro tesi e richieste.
Questa Corte, alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti e preso atto delle deduzioni, delle produzioni e delle dichiarazioni provenienti dalle parti della controversia, ritiene che, relativamente alla intimazione di pagamento in oggetto, ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Invero, con riguardo all'avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania ha operato l'annullamento in autotutela dell'anagrafica con provvedimento n. 2025E0002531 convalidato in data
28/11/2025; con riguardo alle tre cartelle in questione risulta che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha accolto l'istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente.
In conseguenza, le stesse parti presenti hanno richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese, questa Corte ritiene che le stesse debbano essere compensate tra le parti, anche in considerazione dell'operato dell'Agenzia delle Entrate di Catania che, se pure in sede di sospensione dell'atto impugnato si è limitata a richiedere il rigetto della istanza cautelare, tuttavia emerge che, in previsione della fase di merito, ha correttamente ed adeguatamente esaminato la lagnanza della ricorrente riconoscendo la fondatezza delle censure e addivenendo all'annullamento dell'anagrafica CF_Ricorrente_1 dal ruolo 803816/2015. Quindi, in considerazione dei motivi della decisione ed alla luce di una valutazione complessiva della fattispecie, ritiene di dover compensare le spese del giudizio tra tutte le parti.
Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., questo Collegio osserva che non sussiste alcun fondamento in ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria, avanzata dal ricorrente, in quanto non risulta essere stata dimostrata l'esistenza del danno, requisito indefettibile della domanda risarcitoria, ancorché formulata attraverso lo specifico strumento processuale di cui all'art. 96 c.
p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4367/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95126 Catania CT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259013681648000 IVA-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259013681648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259013681648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259013681648000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4500/2025 depositato il
22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente aderisce alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Ufficio ma tuttavia insiste sulla condanna alle spese, di cui chiede la distrazione, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Resistente: la d.ssa Nominativo_1 - in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate - ribadisce la richiesta di cessata materia del contendere ed insiste per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato il 16/07/2025 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione – provincia di Catania, dell'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Catania e della Regione Sicilia – Assessorato Econ. Dip. Fin. e del Credito avverso la intimazione di pagamento n. 29320259013681648000 con cui veniva richiesto il pagamento di € 539.709,87 per tassa automobilistica anni 2017, 2018 e 2020 ed IVA per l'anno 2009.
Sostiene la illegittimità, la genericità e la infondatezza della pretesa, per i seguenti motivi:
1) Inesistenza e carenza degli atti presupposti, anche perché mai notificati: eccepisce l'omessa notifica delle cartelle nn. 29320200051880483000; 29320210146749867000; 29320230024381140000, così come dell'avviso di accertamento n. TYS03L404145/2014;
2) Inesistenza dei presupposti dell'imposta e, comunque, dell'asserita debenza del credito portato dalle cartelle e dall'avviso di accertamento, per come posti alla base dell'intimazione di pagamento. La pretesa avanzata è inesistente e, comunque, nulla ed inammissibile sulla scorta delle seguenti gradate ragioni.
In ordine all'IVA afferente all'anno 2009, preliminarmente, l'odierna esponente deve rilevare l'inesistenza del presupposto di legge. Invero, la signora Ricorrente 1 non è “soggetto IVA”. Ne segue l'inesistenza del potere di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione avente ad oggetto l'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, la ricorrente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando la debenza delle somme pretese con l'avviso di accertamento sopra richiamato e mai notificato.
In ordine alla tassa automobilistica afferente agli anni 2017, 2018 e 2020 eccepisce la maturata decadenza e, comunque, la prescrizione del diritto. La prescrizione sarebbe intercorsa:
per l'anno 2017 già alla data del 31.12.2020;
per l'anno 2018 già alla data del 31.12.2021;
per l'anno 2020 già alla data del 31.12.2023. In tal senso anche le asserite notifiche di cartelle, mai ricevute (lo si ripete), afferenti all'anno 2017-2018, dichiarate come eseguite tra il 2.11.2022 ed il 10.12.2022, sarebbero tardive, essendo già irrimediabilmente maturata la prescrizione.
Quanto sopra esposto con riferimento all'IVA ed alla Tassa automobilistica vale anche per le asserite sanzioni ed interessi, in quanto si è prescritto il diritto a richiedere anche sanzioni ed interessi. Con riferimento alle sanzioni, richiama l'art. 20 del D. Lgs 18 dicembre 1997 n. 472; e, con riferimento agli interessi, richiama l'art. 2948 c.c.
Chiede, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, di annullare la intimazione di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate – Dir. Prov. di Catania controdeduce con atto di costituzione depositato in data
24/09/2025.
Preliminarmente, con esclusivo riguardo alle cartelle nn. 29320200051880483000, 29320210146749867000
e 29320230024381140000 relative a bollo auto anni d'imposta 2017, 2018 e 2020, l'Ufficio rileva ed eccepisce l'inammissibilità per assoluta carenza di legittimazione passiva da parte dell'Agenzia delle Entrate D.P. di
Catania, in quanto emesse da altro ente impositore.
Sulla omessa notifica dell'accertamento contestato, l'Ufficio eccepisce che la doglianza è infondata. L'avviso di accertamento n. TYS03L404145/2014 anno d'imposta 2009 è stato regolarmente notificato per come risulta dalla documentazione che verrà prodotta dallo scrivente Ufficio non appena in possesso di quanto verrà trasmesso su richiesta. L'omessa tempestiva impugnazione dell'accertamento, opportunamente notificato, rende il credito ormai incontestabile dal debitore siccome cristallizzato e portato in un titolo esecutivo divenuto definitivo.
Parimenti destituiti di fondamento risultano, altresì, le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento e dall'intimazione impugnata, atteso che le medesime eccezioni, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella di pagamento emessa e regolarmente notificata.
Ogni presunto vizio della cartella (quali prescrizione e decadenza), infatti, avrebbe dovuto essere sollevato con specifico ricorso da presentarsi non oltre il termine di sessanta giorni, ex art. 21 D. Lgs. n. 546/92, dalla data di notifica della stessa.
Quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente.
Richiama le disposizioni di proroga dei termini di prescrizione e di decadenza (D.L. n. 125/2020, art.
1-bis, comma 1, lett. b;
D.L. n. 41/2021, art. 4, comma 1, lett. d).
Parte avversa si duole del fatto che le partite di ruolo, portate in seno all'atto impugnato, sarebbero prescritte.
Al riguardo preme invece rilevare, come essa non risulti affatto maturata in virtù della disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19.
Va da sé, dunque, come la “sospensione” legale dell'attività notificatoria e riscuotitiva dell'ADER sia andata di pari passo con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
Tutto ciò esposto, relativamente alle partite di ruolo in contestazione - portate in seno alla cartella di pagamento intimata da ultimo con l'AVI qui impugnato, non risulta evidentemente maturato alcun termine prescrizionale.
Sulla richiesta di sospensione, eccepisce la mancanza dei presupposti di legge e ne chiede il rigetto.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate–Riscossione (ADER), rappresentata e difesa come in atti, con atto depositato in data 01/10/2025, si costituisce in giudizio e controdeduce, contestando i motivi del ricorso ed insistendo sulla legittimità e fondatezza dell'operato svolto e della pretesa tributaria.
In via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per tardività in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare le cartelle di pagamento, a suo tempo notificate, e l'avviso di accertamento recante il n.
TYS03L404145/2014, notificato a mani della stessa ricorrente, entro i sessanta giorni successivi alla relativa notifica.
In particolare:
1. la cartella n. 29320200051880483000 è stata notificata il 2.11.2022 (doc. n. 3);
2. la cartella n. 29320210146749867000 è stata notificata il 10.12.2022 doc. n. 4).
3. la cartella n. 29320230024381140000 è stata notificata 20.05.2023 (doc. nn. 5 e 6);
4. l'avviso di accertamento n. TYS03L404145/2014 è stato notificato in data 24.12.2014 (doc. n. 2).
Esse non sono state impugnate entro i sessanta giorni divenendo pertanto inoppugnabili.
Da quanto sopra ne discende il corretto operato dell'Agenzia Entrate Riscossione.
Pertanto, l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiede di essere tenuta indenne dall'eventuale condanna al pagamento delle spese di lite, stante l'estraneità della stessa dai fatti di causa.
Nel merito, rinvia alle deduzioni ed eccezioni degli Enti impositori (Regione Sicilia ed Agenzia delle Entrate di Catania), unici legittimati a controdedurre, sussistendo sul Concessionario unicamente l'onere di depositare gli estratti di ruolo e gli atti di esecuzione.
Sulla eccepita carenza di motivazione evidenzia che nel caso di specie le cartelle risultano notificate alla contribuente, giacché l'agente della riscossione produce le copie delle relate di notifica;
esse hanno la funzione di intimazione all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
Per tale ragione, l'intimazione di pagamento non costituisce il titolo della pretesa di pagamento poiché presuppone che sia stata precedentemente notificata la cartella di pagamento, ed ha la funzione di riattivare il procedimento di riscossione del credito tributario e segue la cartella di pagamento che ne costituisce il presupposto e che contiene le ragioni della pretesa tributaria, quindi, atto a contenuto vincolato per il quale
è sufficiente che la motivazione e il loro contenuto, faccia riferimento alle cartelle di pagamento precedentemente notificate e non impugnate.
Contesta la eccepita prescrizione richiamando la notifica delle cartelle, del preavviso di fermo e della intimazione di pagamento.
E comunque l'eccezione di prescrizione è infondata attesa la disciplina emergenziale dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19. Chiede, in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile e tardivo per i motivi esposti in narrativa;
nel merito rigettare il ricorso perché infondato;
condannare parte ricorrente alle spese di lite.
All'udienza del giorno 8 ottobre 2025 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, con Ordinanza n. 2730/2025 del 08/10/2025, depositata il 10/10/2025, accoglie l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e rinvia, per la discussione del merito, all'udienza del 17.12.2025. Spese al definitivo.
In data 28/11/2025 l'Agenzia delle Entrate di Catania deposita memorie illustrative con cui chiede l'estinzione del giudizio per cessazione della causa promossa dal ricorrente in riferimento all'avviso di presa in carico n. 89315012151306003 avviso di accertamento TYS03L404145/2014 anno d'imposta 2009.
Nel merito l'ufficio ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'anagrafica CF_Ricorrente_1 dal ruolo 803816/2015 relativo all'avviso di presa in carico n. 89315012151306003 con provvedimento n.
2025E0002531, che si deposita in allegato.
Chiede di dichiarare la cessata materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/92, con compensazione delle spese di giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 04/12/2025 si costituisce in giudizio la Regione Siciliana –
Ass. Economia – Dipartimento Fin. e Credito.
Contesta i motivi di ricorso e sostiene la piena legittimità e fondatezza della pretesa avanzata nei confronti della ricorrente.
Evidenzia che, in base alla legge Regione Siciliana n. 16/2015, la Regione Siciliana - Assessorato Economia della Regione Siciliana - è autorizzata a procedere, per il triennio 2017-2019, direttamente all'iscrizione al ruolo dei relativi crediti tributari, affidandone la riscossione all'Agente della Riscossione territorialmente competente.
Precisa che non si è determinata alcuna decadenza e prescrizione, anche in considerazione delle disposizioni emergenziali COVID.
Chiede di rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria dell'avviso di intimazione e cartelle sottese di pagamento tassa automobilistica anno 2017, 2018 e 2020, rivolta alla ricorrente Sig.ra
Ricorrente_1; conseguentemente condannare la ricorrente alle spese di giudizio.
In data 05/12/2025 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deposita documentazione relativa all'accoglimento dell'istanza di rateizzazione presentata dalla ricorrente in data 05/11/2025.
Parte ricorrente in data 05/12/2025 deposita memoria con la quale evidenzia l'intervenuto sgravio per
IVA anno 2009 da parte dell'Agenzia delle Entrate e l'accoglimento della istanza di rateizzazione per le cartelle riguardanti tassa auto anni 2017, 2018 e 2020.
Ribadisce la illegittimità e la infondatezza delle pretese fiscali in oggetto e, per quanto riguarda le cartelle di pagamento per tasse automobilistiche, eccepisce la decadenza della Regione Sicilia dalla facoltà di produrre documentazione e sostiene la illegittimità delle notifiche.
Insiste nella chiesta declaratoria di annullamento dell'intimazione di pagamento emessa e, comunque, della sua nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, con essa, della relativa pretesa economica, condannando i resistenti al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio ex art. 97 cpc, oltre rimborso spese generali, di cui si chiede la distrazione ex art. 93 cpc come da allegata notula. In via gradata, dichiarare dovute esclusivamente le cartelle di cui alla tassa automobilistica, ma valutando la già chiesta rateizzazione, condannare pur sempre i resistenti alle spese processuali, di cui si ribadisce la chiesta distrazione.
Alla pubblica udienza del giorno 17 dicembre 2025 viene trattato, come da verbale, il merito della controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente aderisce alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Ufficio ma tuttavia insiste sulla condanna alle spese, di cui chiede la distrazione, secondo il principio della soccombenza virtuale.
La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate ribadisce la richiesta di cessata materia del contendere ed insiste per la compensazione delle spese.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente sostiene la illegittimità dell'impugnata intimazione di pagamento, chiedendone l'annullamento.
Le parti resistenti, come visto, dopo avere esposto ragioni in difesa delle rispettive pretese tributarie e della legittimità del proprio operato, hanno, da ultimo, depositato documentazione relativa all'intervenuto annullamento in autotutela dell'anagrafica riguardante la ripresa per IVA anno 2009 ed all'accoglimento della istanza di rateizzazione inerente, tra l'altro, alle tre cartelle in oggetto per tassa automobilistica anni
2017, 2018 e 2020.
All'odierna udienza le parti presenti, considerati i provvedimenti di annullamento e di rateizzazione sopra richiamati, hanno confermato le loro tesi e richieste.
Questa Corte, alla luce di quanto sopra, esaminati gli atti e preso atto delle deduzioni, delle produzioni e delle dichiarazioni provenienti dalle parti della controversia, ritiene che, relativamente alla intimazione di pagamento in oggetto, ricorrono i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Invero, con riguardo all'avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania ha operato l'annullamento in autotutela dell'anagrafica con provvedimento n. 2025E0002531 convalidato in data
28/11/2025; con riguardo alle tre cartelle in questione risulta che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha accolto l'istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente.
In conseguenza, le stesse parti presenti hanno richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Con riferimento alle spese, questa Corte ritiene che le stesse debbano essere compensate tra le parti, anche in considerazione dell'operato dell'Agenzia delle Entrate di Catania che, se pure in sede di sospensione dell'atto impugnato si è limitata a richiedere il rigetto della istanza cautelare, tuttavia emerge che, in previsione della fase di merito, ha correttamente ed adeguatamente esaminato la lagnanza della ricorrente riconoscendo la fondatezza delle censure e addivenendo all'annullamento dell'anagrafica CF_Ricorrente_1 dal ruolo 803816/2015. Quindi, in considerazione dei motivi della decisione ed alla luce di una valutazione complessiva della fattispecie, ritiene di dover compensare le spese del giudizio tra tutte le parti.
Con riferimento alla richiesta di condanna alle spese, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., questo Collegio osserva che non sussiste alcun fondamento in ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria, avanzata dal ricorrente, in quanto non risulta essere stata dimostrata l'esistenza del danno, requisito indefettibile della domanda risarcitoria, ancorché formulata attraverso lo specifico strumento processuale di cui all'art. 96 c.
p.c. (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015;
Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 15175 del 30/05/2023).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Catania, nella
Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025. Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo