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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 26/11/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1404/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1404/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Sarzana (SP), Via Paterno n. 20/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Neri (C.F.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Sarzana (SP), Via Paterno n. 20/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Tonelli (C.F
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da verbale di udienza del 5/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11/07/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Sarzana (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 15/07/2006), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come modificate all'udienza del 5.11.2025):
“1. i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio riterrà, prestano finora reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2. l'attuale casa coniugale resterà di proprietà esclusiva della moglie, alla quale sarà altresì assegnata Per_ affinché possa risiedervi, anche formalmente con la figlia;
3. il marito s'impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il 11 Luglio 2025 e, comunque,
a liberare completamente la detta dai propri effetti personali e quanto tra le parte accordato con scrittura privata separata, entro il giorno 20/08/2025; Per_
4. Considerata la maggiore età della figlia , la frequentazione tra la detta ed il padre sarà tra loro regolata tenendo conto degli impegni scolastici e di lavoro;
parimenti la figlia sarà libera di determinarsi nella scelta di quale dei genitori frequentare in occasione delle Festività natalizie e pasquali;
Per_
5. con riferimento al mantenimento di , il padre ne sarà partecipe corrispondendo alla madre fin quando non sarà economicamente indipendente, l'importo mensile di € 700,00, oltre al 75% delle spese da Protocollo adottato dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018 a partire da agosto 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
6. l'assegno unico per la figlia sarà percepito per intero dalla madre;
Per_
7. in caso di ricorso a visite e/o cure specialistiche su , dovrà essere tempestivamente informato l'altro genitore, che potrà presenziare alle dette;
8. I coniugi convengono che entro e non oltre il 31/12/2030 la moglie si obbliga a liberare il marito dalla garanzia del mutuo ipotecario gravante sull'attuale abitazione coniugale, corrispondendogli altresì al momento della vendita della casa coniugale e comunque entro e non oltre il 31/12/2030 la somma di €
60.000,00 (sessantamila/00), a titolo di restituzione saldo e stralcio delle somme versate dal marito per l'acquisto della casa e così definendo tombalmente la propria posizione debitoria con il CP_1
2 Con riferimento all'obbligo della Sig.ra di provvedere alla liberazione del marito dalla garanzia Pt_1 del mutuo ipotecario sull'immobile sito in Sarzana (SP), via Paterno 20D, entro e non oltre il 31/12/2030
o alla vendita dell'immobile se avvenisse precedentemente a tale data, le parti convengono che, in caso di ritardo nell'adempimento, la stessa sarà tenuta a corrispondere al marito, a titolo di penale contrattualmente pattuita, l'importo mensile di € 500,00 per ogni mese di ritardo, fino all'effettiva liberazione dalla garanzia, fatto salvo il maggior danno.
9. a far data dall'Agosto 2025 la moglie si farà carico esclusivo del pagamento della rata del mutuo ipotecario della casa coniugale , ad oggi addebitata sul conto corrente cointestato con il marito;
10. Il marito contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendo alla medesima l'importo mensile di € 400,00 in quanto la stessa ha un lavoro precario, part time ed a tempo determinato;
12. Entrambi i coniugi dichiarano di aver risolto in separata sede ogni e qualsiasi questione eventualmente pendente tra loro, e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, oltre a quanto previsto nel presente accordo. Dichiarano altresì che i versamenti degli importi pattuiti nel presente atto hanno natura esclusivamente transattiva e compensativa, essendo finalizzati a riequilibrare gli apporti economici sostenuti durante la convivenza coniugale. Con ciò, le parti dichiarano di aver integralmente definito ogni questione patrimoniale e personale derivante dal matrimonio e di aver regolato i rispettivi rapporti in modo equo e definitivo;
i medesimi dichiarano altresì di ritenere tra loro immediatamente vincolanti gli accordi di cui al presente ricorso che sottoscrivono personalmente”.
All'udienza del 5/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da verbale di udienza del 5/11/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato
3 contributo di mantenimento del padre per la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in Sarzana (SP) in data 21/06/2014 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2014, al n. 14, parte I, alle condizioni concordate fra le parti e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio riterrà, prestano finora reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2. l'attuale casa coniugale resterà di proprietà esclusiva della moglie, alla quale sarà altresì assegnata Per_ affinché possa risiedervi, anche formalmente con la figlia;
3. il marito s'impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il 11 Luglio 2025 e, comunque,
a liberare completamente la detta dai propri effetti personali e quanto tra le parte accordato con scrittura privata separata, entro il giorno 20/08/2025; Per_
4. Considerata la maggiore età della figlia , la frequentazione tra la detta ed il padre sarà tra loro regolata tenendo conto degli impegni scolastici e di lavoro;
parimenti la figlia sarà libera di determinarsi nella scelta di quale dei genitori frequentare in occasione delle Festività natalizie e pasquali;
Per_
5. con riferimento al mantenimento di , il padre ne sarà partecipe corrispondendo alla madre fin quando non sarà economicamente indipendente, l'importo mensile di € 700,00, oltre al 75% delle spese da Protocollo adottato dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018 a partire da agosto 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
6. l'assegno unico per la figlia sarà percepito per intero dalla madre;
4 Per_ 7. in caso di ricorso a visite e/o cure specialistiche su , dovrà essere tempestivamente informato l'altro genitore, che potrà presenziare alle dette;
8. I coniugi convengono che entro e non oltre il 31/12/2030 la moglie si obbliga a liberare il marito dalla garanzia del mutuo ipotecario gravante sull'attuale abitazione coniugale, corrispondendogli altresì al momento della vendita della casa coniugale e comunque entro e non oltre il 31/12/2030 la somma di €
60.000,00 (sessantamila/00), a titolo di restituzione saldo e stralcio delle somme versate dal marito per l'acquisto della casa e così definendo tombalmente la propria posizione debitoria con il CP_1
Con riferimento all'obbligo della Sig.ra di provvedere alla liberazione del marito dalla garanzia Pt_1 del mutuo ipotecario sull'immobile sito in Sarzana (SP), via Paterno 20D, entro e non oltre il 31/12/2030
o alla vendita dell'immobile se avvenisse precedentemente a tale data, le parti convengono che, in caso di ritardo nell'adempimento, la stessa sarà tenuta a corrispondere al marito, a titolo di penale contrattualmente pattuita, l'importo mensile di € 500,00 per ogni mese di ritardo, fino all'effettiva liberazione dalla garanzia, fatto salvo il maggior danno.
9. a far data dall'Agosto 2025 la moglie si farà carico esclusivo del pagamento della rata del mutuo ipotecario della casa coniugale , ad oggi addebitata sul conto corrente cointestato con il marito;
10. Il marito contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendo alla medesima l'importo mensile di € 400,00 in quanto la stessa ha un lavoro precario, part time ed a tempo determinato;
12. Entrambi i coniugi dichiarano di aver risolto in separata sede ogni e qualsiasi questione eventualmente pendente tra loro, e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, oltre a quanto previsto nel presente accordo. Dichiarano altresì che i versamenti degli importi pattuiti nel presente atto hanno natura esclusivamente transattiva e compensativa, essendo finalizzati a riequilibrare gli apporti economici sostenuti durante la convivenza coniugale. Con ciò, le parti dichiarano di aver integralmente definito ogni questione patrimoniale e personale derivante dal matrimonio e di aver regolato i rispettivi rapporti in modo equo e definitivo;
i medesimi dichiarano altresì di ritenere tra loro immediatamente vincolanti gli accordi di cui al presente ricorso che sottoscrivono personalmente”.
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1404/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._1
Sarzana (SP), Via Paterno n. 20/D, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Neri (C.F.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._3
Sarzana (SP), Via Paterno n. 20/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Martina Tonelli (C.F
) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RICORRENTI
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
1 CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da verbale di udienza del 5/11/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 11/07/2025, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in Sarzana (SP) e che dall'unione è nata la figlia (il 15/07/2006), maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni (come modificate all'udienza del 5.11.2025):
“1. i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio riterrà, prestano finora reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2. l'attuale casa coniugale resterà di proprietà esclusiva della moglie, alla quale sarà altresì assegnata Per_ affinché possa risiedervi, anche formalmente con la figlia;
3. il marito s'impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il 11 Luglio 2025 e, comunque,
a liberare completamente la detta dai propri effetti personali e quanto tra le parte accordato con scrittura privata separata, entro il giorno 20/08/2025; Per_
4. Considerata la maggiore età della figlia , la frequentazione tra la detta ed il padre sarà tra loro regolata tenendo conto degli impegni scolastici e di lavoro;
parimenti la figlia sarà libera di determinarsi nella scelta di quale dei genitori frequentare in occasione delle Festività natalizie e pasquali;
Per_
5. con riferimento al mantenimento di , il padre ne sarà partecipe corrispondendo alla madre fin quando non sarà economicamente indipendente, l'importo mensile di € 700,00, oltre al 75% delle spese da Protocollo adottato dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018 a partire da agosto 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
6. l'assegno unico per la figlia sarà percepito per intero dalla madre;
Per_
7. in caso di ricorso a visite e/o cure specialistiche su , dovrà essere tempestivamente informato l'altro genitore, che potrà presenziare alle dette;
8. I coniugi convengono che entro e non oltre il 31/12/2030 la moglie si obbliga a liberare il marito dalla garanzia del mutuo ipotecario gravante sull'attuale abitazione coniugale, corrispondendogli altresì al momento della vendita della casa coniugale e comunque entro e non oltre il 31/12/2030 la somma di €
60.000,00 (sessantamila/00), a titolo di restituzione saldo e stralcio delle somme versate dal marito per l'acquisto della casa e così definendo tombalmente la propria posizione debitoria con il CP_1
2 Con riferimento all'obbligo della Sig.ra di provvedere alla liberazione del marito dalla garanzia Pt_1 del mutuo ipotecario sull'immobile sito in Sarzana (SP), via Paterno 20D, entro e non oltre il 31/12/2030
o alla vendita dell'immobile se avvenisse precedentemente a tale data, le parti convengono che, in caso di ritardo nell'adempimento, la stessa sarà tenuta a corrispondere al marito, a titolo di penale contrattualmente pattuita, l'importo mensile di € 500,00 per ogni mese di ritardo, fino all'effettiva liberazione dalla garanzia, fatto salvo il maggior danno.
9. a far data dall'Agosto 2025 la moglie si farà carico esclusivo del pagamento della rata del mutuo ipotecario della casa coniugale , ad oggi addebitata sul conto corrente cointestato con il marito;
10. Il marito contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendo alla medesima l'importo mensile di € 400,00 in quanto la stessa ha un lavoro precario, part time ed a tempo determinato;
12. Entrambi i coniugi dichiarano di aver risolto in separata sede ogni e qualsiasi questione eventualmente pendente tra loro, e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, oltre a quanto previsto nel presente accordo. Dichiarano altresì che i versamenti degli importi pattuiti nel presente atto hanno natura esclusivamente transattiva e compensativa, essendo finalizzati a riequilibrare gli apporti economici sostenuti durante la convivenza coniugale. Con ciò, le parti dichiarano di aver integralmente definito ogni questione patrimoniale e personale derivante dal matrimonio e di aver regolato i rispettivi rapporti in modo equo e definitivo;
i medesimi dichiarano altresì di ritenere tra loro immediatamente vincolanti gli accordi di cui al presente ricorso che sottoscrivono personalmente”.
All'udienza del 5/11/2025 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come da verbale di udienza del 5/11/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative e prevedono un adeguato
3 contributo di mantenimento del padre per la figlia , maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio in oggetto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n.
898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in Sarzana (SP) in data 21/06/2014 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Sarzana (SP) dell'anno 2014, al n. 14, parte I, alle condizioni concordate fra le parti e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. i coniugi vivranno separati, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio riterrà, prestano finora reciproco consenso al rilascio del passaporto;
2. l'attuale casa coniugale resterà di proprietà esclusiva della moglie, alla quale sarà altresì assegnata Per_ affinché possa risiedervi, anche formalmente con la figlia;
3. il marito s'impegna a lasciare l'abitazione coniugale entro e non oltre il 11 Luglio 2025 e, comunque,
a liberare completamente la detta dai propri effetti personali e quanto tra le parte accordato con scrittura privata separata, entro il giorno 20/08/2025; Per_
4. Considerata la maggiore età della figlia , la frequentazione tra la detta ed il padre sarà tra loro regolata tenendo conto degli impegni scolastici e di lavoro;
parimenti la figlia sarà libera di determinarsi nella scelta di quale dei genitori frequentare in occasione delle Festività natalizie e pasquali;
Per_
5. con riferimento al mantenimento di , il padre ne sarà partecipe corrispondendo alla madre fin quando non sarà economicamente indipendente, l'importo mensile di € 700,00, oltre al 75% delle spese da Protocollo adottato dal Tribunale della Spezia in data 13/12/2018 a partire da agosto 2025 ed entro il giorno 5 di ogni mese;
6. l'assegno unico per la figlia sarà percepito per intero dalla madre;
4 Per_ 7. in caso di ricorso a visite e/o cure specialistiche su , dovrà essere tempestivamente informato l'altro genitore, che potrà presenziare alle dette;
8. I coniugi convengono che entro e non oltre il 31/12/2030 la moglie si obbliga a liberare il marito dalla garanzia del mutuo ipotecario gravante sull'attuale abitazione coniugale, corrispondendogli altresì al momento della vendita della casa coniugale e comunque entro e non oltre il 31/12/2030 la somma di €
60.000,00 (sessantamila/00), a titolo di restituzione saldo e stralcio delle somme versate dal marito per l'acquisto della casa e così definendo tombalmente la propria posizione debitoria con il CP_1
Con riferimento all'obbligo della Sig.ra di provvedere alla liberazione del marito dalla garanzia Pt_1 del mutuo ipotecario sull'immobile sito in Sarzana (SP), via Paterno 20D, entro e non oltre il 31/12/2030
o alla vendita dell'immobile se avvenisse precedentemente a tale data, le parti convengono che, in caso di ritardo nell'adempimento, la stessa sarà tenuta a corrispondere al marito, a titolo di penale contrattualmente pattuita, l'importo mensile di € 500,00 per ogni mese di ritardo, fino all'effettiva liberazione dalla garanzia, fatto salvo il maggior danno.
9. a far data dall'Agosto 2025 la moglie si farà carico esclusivo del pagamento della rata del mutuo ipotecario della casa coniugale , ad oggi addebitata sul conto corrente cointestato con il marito;
10. Il marito contribuirà al mantenimento della moglie corrispondendo alla medesima l'importo mensile di € 400,00 in quanto la stessa ha un lavoro precario, part time ed a tempo determinato;
12. Entrambi i coniugi dichiarano di aver risolto in separata sede ogni e qualsiasi questione eventualmente pendente tra loro, e di non aver nulla a pretendere reciprocamente a qualsiasi titolo, oltre a quanto previsto nel presente accordo. Dichiarano altresì che i versamenti degli importi pattuiti nel presente atto hanno natura esclusivamente transattiva e compensativa, essendo finalizzati a riequilibrare gli apporti economici sostenuti durante la convivenza coniugale. Con ciò, le parti dichiarano di aver integralmente definito ogni questione patrimoniale e personale derivante dal matrimonio e di aver regolato i rispettivi rapporti in modo equo e definitivo;
i medesimi dichiarano altresì di ritenere tra loro immediatamente vincolanti gli accordi di cui al presente ricorso che sottoscrivono personalmente”.
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 20/11/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani 5