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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/08/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 3837/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MAGAZZENO ROSITA e dall'avv. MANZO MARIO attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. ROCCO DI TORREPADULA NICOLA convenuto
CONCLUSIONI : Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 26.05.2020 il sig.
ha dedotto, in via preliminare, la Parte_1
indeterminatezza e/o violazione della trasparenza delle condizioni bancarie ed il mancato rispetto nella buona fede per mancata indicazione del TAE nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.10.2020 con atto per notar Dottor (rep. n. 71200, racc. n. 12143) stipulato con Persona_1
la resistente.
Ha chiesto, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilita' in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. per violazione degli artt. 115, 116 e 117 TUB unitamente all‟art. 6 delibera
CICR ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998 (
Abuso di dipendenza economica ) nonché per difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento , nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo (TAE) nonché del piano di ammortamento e, per l'effetto.
Ha ancora chiesto condannare la banca convenuta al rimborso dei maggiori interessi indebitamente riscossi pari alla differenza tra gli interessi convenzionali ed il tasso minimo BOT pari ad € 30.000,00 o in alternativa il tasso legale;
In subordine, condannare – previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della clausola di determinazione degli interessi - per tutte le motivazioni suesposte, la banca convenuta al rimborso degli interessi non dovuti pari alla differenza tra gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione composta e quelli calcolati in regime di capitalizzazione semplice pari ad €
10.114,55 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
In via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta, per tutte CP_1
le motivazioni suesposte, al risarcimento del danno per violazione dei pag. 2/13 principi di solidarietà, correttezza, buona fede e trasparenza pari alla differenza tra gli interessi versati al tasso convenzionale e quelli calcolati al tasso BOT o al tasso legale, oltre interessi legali;
In via gradata, condannare la per tutte le motivazioni suesposte, al CP_1
risarcimento del danno per violazione dei principi di solidarietà, correttezza, buona fede e trasparenza pari alla differenza tra gli interesse calcolati in regime di capitalizzazione composta e quelli calcolati in regime di capitalizzazione semplice per un importo pari ad € 10.114,55 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
In via ulteriormente gradata, condannare la convenuta, per tutte le CP_1
motivazioni suesposte, al risarcimento del danno che vorra' determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
Nel caso di mancato accoglimento dell'azione di condanna, ha chiesto al
Giudice adito, previo accertamento dell'esatto dare-avere, di imputare le somme illegittimamente addebitate al capitale residuo;
in ogni caso ha chiesto di ordinare alla la rideterminazione del piano CP_1
di ammortamento al tasso legale o in alternativa al Tasso BOT minimo;
con vittoria di spese di lite,
In via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU.
Si è costituita in giudizio con propria Controparte_1
memoria depositata nel fascicolo telematico in data 05.11.2020 la quale ha dedotto, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza, ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di ricorso non essendo stato il contratto c.d. “alla francese” da sempre trasparente ed intellegibile per il cliente.
pag. 3/13 Pertanto, la banca, opponendosi alle richieste formulate da controparte ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso chiedendo dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
in subordine, attesa l'incompatibilità delle richieste del ricorrente con il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.. con vittoria di spese e competenze di causa anche ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c..
A seguito di provvedimento di mutamento del rito del 25.05.2021 il
Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ammetteva poi
CTU all'udienza del 22.05.2022.
Depositato l'elaborato peritale definitivo, il Giudice avanzava proposta conciliativa all'udienza del 02.05.2023 ex art, 185 bis cpc disattesa.
La causa è stata rinviata in attesa della pronuncia da parte delle Sezioni
Unite della Cassazione in materia di cd. tasso alla francese .
Successivamente per la precisazione delle conclusioni al 28.04.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto pag. 4/13 rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza sollevata dalla resistente/convenuta.
La banca, infatti, ha tacciato di estrema genericità ed inconsistenza il ricorso introduttivo del giudizio come meglio specificato in atti.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
A norma dell'art. 164, co 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione (nel caso di specie del ricorso ex art. 702 bis cpc poi abrogato dalla cd. riforma pag. 5/13 Cartabia) e la conseguente inammissibilità dello stesso, si produce ogniqualvolta il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda.
La verifica a farsi va operata avendo riguardo a tutto l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti allegati, producendosi nullità solo quando, all'esito di tale complessiva valutazione,
l'oggetto risulti assolutamente incerto.
La norma impone all'attore di specificare nell'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, ed al Giudice di inquadrare le questioni in fatto e diritto a lui sottoposte.
Ebbene, la nullità dell'atto introduttivo può essere dichiarata soltanto nelle situazioni in cui l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso oggetto del presente giudizio si ritiene che tale incertezza non ricorre, avendo il ricorrente menzionato ed allegato il contratto di mutuo ipotecario a suo dire affetto da indeterminatezza e dalle altre patologie indicate in ricorso e prodotto una perizia tecnica di parte da cui a suo dire emergono i fatti posti a sostegno delle proprie ragioni.
Peraltro, l'istituto bancario, pur eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per assoluta genericità dell'atto introduttivo si è dal primo atto sempre compiutamente difeso anche nel merito contestando con efficacia ed ampiezza argomentativa le tesi di controparte così dimostrando di avere piena contezza dei contenuti delle avverse domande. (cfr. Trib. Salerno, sent. 17.06.2020, n. 836)
pag. 6/13 Nel merito, la domanda giudiziale del ricorrente/attorw è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
ha contestato l'illegittimità del regime Parte_1
finanziario applicato al suo contratto di mutuo perché articolato sulla base di un piano di ammortamento alla francese generativo di un interesse composto non palese ma celato.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Il sistema di ammortamento cd. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce ovviamente l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via pag. 7/13 Orbene è patrimonio di conoscenza comune il contrasto giurisprudenziale insorto circa la comminazione della sanzione della nullità nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo non descriva espressamente il tipo di capitalizzazione
(semplice o composta) in cui si articola il piano di ammortamento al pari della soluzione dettata dalla attesa pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione del 29.05.2024 n. 15130.
È stato affermato il principio per il quale la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale
(cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023,
18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del
(regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura
pag. 8/13 negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Se ne deduce che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso nel caso oggetto della pronuncia della Suprema Corte ma per relationem il ragionamento vale anche per il tasso variabile, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi non comporti l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto cagionandone la nullità parziale.
La menzionata pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata ha escluso che la previsione all'interno dei contratti di mutuo di un piano di ammortamento alla francese possa dare luogo alla nullità parziale del contratto, ingenerando un fenomeno anatocistico in spregio alla disposizione normativa di cui all'art. 1283 c.c.
Ebbene, nel caso che ci riguarda parte ricorrente/attrice non ha contestato la sussistenza di fenomeno anatocistico eccependo piuttosto una mancanza di trasparenza e chiarezza nel contratto per mancata esplicitazione del tasso di riferimento scelto ed applicato dalla banca (composto o semplice)
pag. 9/13 Il rilievo non coglie nel segno essendo evidente dal contratto e dall'andamento dello stesso, pacificamente monitorato dal ricorrente, il calcolo effettuato dalla banca nella fissazione delle singole rate nelle quali l'unico elemento variabile e dunque non predeterminato, era legato alla scelta del tasso non fisso, operata dal ricorrente.
Alcuna carenza in termini di trasparenza può essere addebitata al contratto in parola.
La capitalizzazione composta è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato
(Cass. n. 27823/2023).
Va rilevato come vi sia in atti una CTU che rappresenta ipotesi di calcolo che mostrano possibili ricalcoli del debito del ricorrente basati sul presupposto della illegittimità delle condizioni del contratto di mutuo.
La CTU ha anticipato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sopra menzionata ed alla luce di quest'ultima mostra la fallacità dei suoi presupposti in diritto. La stessa dunque non può avere alcuna in incidenza ai fini della presente decisione in quanto i presupposti in diritto su cui è fondata la CTU sono stati travolti dalla menzionata sentenza delle Sezioni
Unite del 2024..
Quanto alle eccezioni relative alla mancata indicazione del TAE deve osservarsi che la presenza del TAE non attiene alla determinatezza del contenuto del contratto di mutuo avendo lo stesso natura esclusivamente informativa affermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007), allorquando la pag. 10/13 stessa opera un netto distinguo fra regole di validità e regole di condotta, specificando che solo una violazione delle prime è idonea a determinare l'applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde - in assenza di espressa previsione testuale di una sanzione di invalidità - non può che comportare al massimo, ed ove ne sussistano i presupposti, conseguenze di natura risarcitoria.
La Corte di cassazione (Cass. 14 febbraio 2023 n. 4597) ha anche chiarito che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Se tanto vale per il TAEG identico discorso è a farsi per il TAE.
In definitiva, per tutte le motivazioni esposte, la domanda del ricorrente/attore va rigettata.
Quanto alle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
Ed invero, la materia oggetto del giudizio da ritenersi certamente dibattuta e controversa, ha trovato una soluzione definitiva e recente solo con la più volte citata sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2024 .
Si aggiunga che va riconosciuto merito al ricorrente/attore di avere in giudizio fissato il focus della sua domanda non sul fenomeno anatocistico legato all'applicazione del tasso cd. alla francese composto, ma sulla pag. 11/13 diversa e più innovativa eccezione relativa alla indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Anche la CTP posta a corredo della domanda alimentava al momento della sua proposizione, aspettative di fondamento della stessa.
Per le ragioni sopra esposte le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le ragioni fin qui esposte consentono anche di escludere che le parti processuali abbiano agito in giudizio in modo temerario.
Le spese della CTU già liquidate in € 1274,51 con decreto del 08.05.2023 sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro, atteso lo svolgimento della stessa nell'interesse del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott.
Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 38372020 avente ad oggetto CONTRATTI ED
OBBLIGAZIONI VARIE, pendente tra e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
- Rigetta integralmente le domande di nei Parte_1
confronti di in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in motivazione;
- Pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese della compiuta CTU già liquidate in € 1274,51 con decreto depositato in data
08.05.2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
pag. 12/13 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 20.08.2025.
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
III Sezione Civile
R.G. 3837/2020
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, in persona del GOP dott. Marco de Scisciolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. MAGAZZENO ROSITA e dall'avv. MANZO MARIO attore e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv. ROCCO DI TORREPADULA NICOLA convenuto
CONCLUSIONI : Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato in data 26.05.2020 il sig.
ha dedotto, in via preliminare, la Parte_1
indeterminatezza e/o violazione della trasparenza delle condizioni bancarie ed il mancato rispetto nella buona fede per mancata indicazione del TAE nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.10.2020 con atto per notar Dottor (rep. n. 71200, racc. n. 12143) stipulato con Persona_1
la resistente.
Ha chiesto, in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia della clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., nonché incompatibile con i principi di inderogabilita' in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. per violazione degli artt. 115, 116 e 117 TUB unitamente all‟art. 6 delibera
CICR ed ancora, per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge n. 192/1998 (
Abuso di dipendenza economica ) nonché per difformità tra tasso contrattuale dichiarato nella parte letterale ed il superiore tasso numerico effettivamente applicato nel piano di ammortamento , nonché per la mancata indicazione e indeterminatezza del tasso annuo effettivo (TAE) nonché del piano di ammortamento e, per l'effetto.
Ha ancora chiesto condannare la banca convenuta al rimborso dei maggiori interessi indebitamente riscossi pari alla differenza tra gli interessi convenzionali ed il tasso minimo BOT pari ad € 30.000,00 o in alternativa il tasso legale;
In subordine, condannare – previa declaratoria di nullità e/o inefficacia della clausola di determinazione degli interessi - per tutte le motivazioni suesposte, la banca convenuta al rimborso degli interessi non dovuti pari alla differenza tra gli interessi calcolati in regime di capitalizzazione composta e quelli calcolati in regime di capitalizzazione semplice pari ad €
10.114,55 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
In via ulteriormente subordinata, condannare la convenuta, per tutte CP_1
le motivazioni suesposte, al risarcimento del danno per violazione dei pag. 2/13 principi di solidarietà, correttezza, buona fede e trasparenza pari alla differenza tra gli interessi versati al tasso convenzionale e quelli calcolati al tasso BOT o al tasso legale, oltre interessi legali;
In via gradata, condannare la per tutte le motivazioni suesposte, al CP_1
risarcimento del danno per violazione dei principi di solidarietà, correttezza, buona fede e trasparenza pari alla differenza tra gli interesse calcolati in regime di capitalizzazione composta e quelli calcolati in regime di capitalizzazione semplice per un importo pari ad € 10.114,55 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
In via ulteriormente gradata, condannare la convenuta, per tutte le CP_1
motivazioni suesposte, al risarcimento del danno che vorra' determinare in via equitativa ex art. 1226 c.c.;
Nel caso di mancato accoglimento dell'azione di condanna, ha chiesto al
Giudice adito, previo accertamento dell'esatto dare-avere, di imputare le somme illegittimamente addebitate al capitale residuo;
in ogni caso ha chiesto di ordinare alla la rideterminazione del piano CP_1
di ammortamento al tasso legale o in alternativa al Tasso BOT minimo;
con vittoria di spese di lite,
In via istruttoria, ha chiesto disporsi CTU.
Si è costituita in giudizio con propria Controparte_1
memoria depositata nel fascicolo telematico in data 05.11.2020 la quale ha dedotto, in via preliminare, la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza, ex art. 164 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di ricorso non essendo stato il contratto c.d. “alla francese” da sempre trasparente ed intellegibile per il cliente.
pag. 3/13 Pertanto, la banca, opponendosi alle richieste formulate da controparte ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso chiedendo dichiarare inammissibili in rito, infondate nel merito e, comunque, rigettare le avverse domande;
in subordine, attesa l'incompatibilità delle richieste del ricorrente con il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c, disporre il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.. con vittoria di spese e competenze di causa anche ai sensi dell'art. 96, I comma, c.p.c..
A seguito di provvedimento di mutamento del rito del 25.05.2021 il
Giudice, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., ammetteva poi
CTU all'udienza del 22.05.2022.
Depositato l'elaborato peritale definitivo, il Giudice avanzava proposta conciliativa all'udienza del 02.05.2023 ex art, 185 bis cpc disattesa.
La causa è stata rinviata in attesa della pronuncia da parte delle Sezioni
Unite della Cassazione in materia di cd. tasso alla francese .
Successivamente per la precisazione delle conclusioni al 28.04.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dà atto che lo scrivente GOP è subentrato al precedente magistrato titolare del ruolo con decreto del Presidente della III
Sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 07.10.2024 ratificato dal Presidente del Tribunale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto pag. 4/13 rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione con esonero per l'estensore della sentenza dal redigere lo svolgimento del processo.
Ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, ex art. 118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità risulta oramai definitivamente codificata, secondo gli orientamenti giurisprudenziali ricordati, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa;
osservato che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
precisato che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come
“omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di improcedibilità ed inammissibilità della domanda per genericità e indeterminatezza sollevata dalla resistente/convenuta.
La banca, infatti, ha tacciato di estrema genericità ed inconsistenza il ricorso introduttivo del giudizio come meglio specificato in atti.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
A norma dell'art. 164, co 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione (nel caso di specie del ricorso ex art. 702 bis cpc poi abrogato dalla cd. riforma pag. 5/13 Cartabia) e la conseguente inammissibilità dello stesso, si produce ogniqualvolta il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi l'esposizione dei fatti a sostegno della domanda.
La verifica a farsi va operata avendo riguardo a tutto l'insieme delle indicazioni contenute nell'atto introduttivo e dei documenti allegati, producendosi nullità solo quando, all'esito di tale complessiva valutazione,
l'oggetto risulti assolutamente incerto.
La norma impone all'attore di specificare nell'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda e le ragioni poste a fondamento della stessa, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, ed al Giudice di inquadrare le questioni in fatto e diritto a lui sottoposte.
Ebbene, la nullità dell'atto introduttivo può essere dichiarata soltanto nelle situazioni in cui l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto.
Nel caso oggetto del presente giudizio si ritiene che tale incertezza non ricorre, avendo il ricorrente menzionato ed allegato il contratto di mutuo ipotecario a suo dire affetto da indeterminatezza e dalle altre patologie indicate in ricorso e prodotto una perizia tecnica di parte da cui a suo dire emergono i fatti posti a sostegno delle proprie ragioni.
Peraltro, l'istituto bancario, pur eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per assoluta genericità dell'atto introduttivo si è dal primo atto sempre compiutamente difeso anche nel merito contestando con efficacia ed ampiezza argomentativa le tesi di controparte così dimostrando di avere piena contezza dei contenuti delle avverse domande. (cfr. Trib. Salerno, sent. 17.06.2020, n. 836)
pag. 6/13 Nel merito, la domanda giudiziale del ricorrente/attorw è infondata e va rigettata per le causali di cui in motivazione.
ha contestato l'illegittimità del regime Parte_1
finanziario applicato al suo contratto di mutuo perché articolato sulla base di un piano di ammortamento alla francese generativo di un interesse composto non palese ma celato.
L'eccezione non può trovare accoglimento.
Il sistema di ammortamento cd. alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce ovviamente l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via pag. 7/13 Orbene è patrimonio di conoscenza comune il contrasto giurisprudenziale insorto circa la comminazione della sanzione della nullità nell'ipotesi in cui il contratto di mutuo non descriva espressamente il tipo di capitalizzazione
(semplice o composta) in cui si articola il piano di ammortamento al pari della soluzione dettata dalla attesa pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione del 29.05.2024 n. 15130.
È stato affermato il principio per il quale la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto" di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto ma, in ipotesi, di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"), che darebbe luogo, semmai, a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7). L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale
(cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n. 13446/2023,
18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del
(regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura
pag. 8/13 negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n.
39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto.
Se ne deduce che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso nel caso oggetto della pronuncia della Suprema Corte ma per relationem il ragionamento vale anche per il tasso variabile, della modalità di ammortamento c.d. "alla francese" e del regime di capitalizzazione
"composto" degli interessi non comporti l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto del contratto cagionandone la nullità parziale.
La menzionata pronuncia delle Sezioni Unite sopra citata ha escluso che la previsione all'interno dei contratti di mutuo di un piano di ammortamento alla francese possa dare luogo alla nullità parziale del contratto, ingenerando un fenomeno anatocistico in spregio alla disposizione normativa di cui all'art. 1283 c.c.
Ebbene, nel caso che ci riguarda parte ricorrente/attrice non ha contestato la sussistenza di fenomeno anatocistico eccependo piuttosto una mancanza di trasparenza e chiarezza nel contratto per mancata esplicitazione del tasso di riferimento scelto ed applicato dalla banca (composto o semplice)
pag. 9/13 Il rilievo non coglie nel segno essendo evidente dal contratto e dall'andamento dello stesso, pacificamente monitorato dal ricorrente, il calcolo effettuato dalla banca nella fissazione delle singole rate nelle quali l'unico elemento variabile e dunque non predeterminato, era legato alla scelta del tasso non fisso, operata dal ricorrente.
Alcuna carenza in termini di trasparenza può essere addebitata al contratto in parola.
La capitalizzazione composta è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato
(Cass. n. 27823/2023).
Va rilevato come vi sia in atti una CTU che rappresenta ipotesi di calcolo che mostrano possibili ricalcoli del debito del ricorrente basati sul presupposto della illegittimità delle condizioni del contratto di mutuo.
La CTU ha anticipato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sopra menzionata ed alla luce di quest'ultima mostra la fallacità dei suoi presupposti in diritto. La stessa dunque non può avere alcuna in incidenza ai fini della presente decisione in quanto i presupposti in diritto su cui è fondata la CTU sono stati travolti dalla menzionata sentenza delle Sezioni
Unite del 2024..
Quanto alle eccezioni relative alla mancata indicazione del TAE deve osservarsi che la presenza del TAE non attiene alla determinatezza del contenuto del contratto di mutuo avendo lo stesso natura esclusivamente informativa affermata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
a Sezioni Unite (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26724 del 2007), allorquando la pag. 10/13 stessa opera un netto distinguo fra regole di validità e regole di condotta, specificando che solo una violazione delle prime è idonea a determinare l'applicazione di rimedi invalidativi, mentre una violazione delle seconde - in assenza di espressa previsione testuale di una sanzione di invalidità - non può che comportare al massimo, ed ove ne sussistano i presupposti, conseguenze di natura risarcitoria.
La Corte di cassazione (Cass. 14 febbraio 2023 n. 4597) ha anche chiarito che: “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993.
Se tanto vale per il TAEG identico discorso è a farsi per il TAE.
In definitiva, per tutte le motivazioni esposte, la domanda del ricorrente/attore va rigettata.
Quanto alle spese di lite le stesse vanno integralmente compensate tra le parti.
Ed invero, la materia oggetto del giudizio da ritenersi certamente dibattuta e controversa, ha trovato una soluzione definitiva e recente solo con la più volte citata sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2024 .
Si aggiunga che va riconosciuto merito al ricorrente/attore di avere in giudizio fissato il focus della sua domanda non sul fenomeno anatocistico legato all'applicazione del tasso cd. alla francese composto, ma sulla pag. 11/13 diversa e più innovativa eccezione relativa alla indeterminatezza delle clausole contrattuali.
Anche la CTP posta a corredo della domanda alimentava al momento della sua proposizione, aspettative di fondamento della stessa.
Per le ragioni sopra esposte le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Le ragioni fin qui esposte consentono anche di escludere che le parti processuali abbiano agito in giudizio in modo temerario.
Le spese della CTU già liquidate in € 1274,51 con decreto del 08.05.2023 sono definitivamente poste a carico delle parti in solido tra loro, atteso lo svolgimento della stessa nell'interesse del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del G.O.P. dott.
Marco de Scisciolo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 38372020 avente ad oggetto CONTRATTI ED
OBBLIGAZIONI VARIE, pendente tra e Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
così provvede:
- Rigetta integralmente le domande di nei Parte_1
confronti di in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t. siccome infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in motivazione;
- Pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese della compiuta CTU già liquidate in € 1274,51 con decreto depositato in data
08.05.2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
pag. 12/13 Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 20.08.2025.
Il GOP
Dott. Marco de Scisciolo
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