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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 15/07/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
568/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
15/07/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 568/2022 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A PALERMO (PA) IL 25/07/1965, C.F.: RO
C.F._1
D'AM , NATO A PALERMO (PA) IL 06/09/2002, C.F.: CP_2
C.F._2
Rappresentati e difesi: dall'Avv. ROSSI ALDO
PARTE ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO L.R.P.T., C.F.: Controparte_3 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CASANO CHIARA
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 05.12.2024
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 05.12.2024
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e RO ARte_1 convenivano in giudizio la in persona del suo l.r.p.t., per Controparte_3
1 ivi sentir accogliere le seguenti domande e conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato il 26 marzo
2018 dal de cuius sig. per inadempimento della ARte_2 Controparte_3 per mancata consegna del motociclo marca Motorrad modello 0F01 K 1600 GT
[...] colore H04 OPTION 719 ex art. 1456 c.c. dalla Controparte_4 data di comunicazione alla controparte, nello specifico il 19 settembre 2019; conseguentemente, condannare la predetta società alla restituzione del prezzo pagato per il motociclo pari ad euro 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione in favore della sig.ra e del sig. RO
AR
, entrambi quali eredi del sig. per le ragioni meglio ARte_1 ARte_2 indicate in narrativa.
-In subordine, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato il 26 marzo 2018 dal de cuius sig. per inadempimento della per ARte_2 Controparte_3 mancata consegna del motociclo marca Motorrad modello 0F01 K 1600 GT colore H04
OPTION 719 SPARKLING e, conseguentemente Controparte_4 condannare la predetta società alla restituzione del prezzo pagato per il motociclo pari ad euro 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino alla data della restituzione in favore della sig.ra e del sig. , entrambi quali eredi RO ARte_1 del sig. per le ragioni meglio indicate in narrativa. ARte_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa come per legge”.
A sostegno delle spiegate domande, parte attrice rappresentava che il sig. PT
, rispettivamente loro marito e padre, accettava la proposta di vendita n°
[...]
1330/18 in forza della quale la società convenuta Controparte_3 vendeva un motociclo marca Motorrad modello 0F01 K 1600 GT colore H04 OPTION
719 per l'importo di 29.000,91, oltre accessori CP_4 Controparte_4 per un complessivo importo di € 30.000,00, integralmente corrisposto a mezzo di assegno circolare non trasferibile.
A fronte dell'adempimento dell'obbligazione assunta dall'acquirente, nonostante il termine di consegna concordato, con applicazione dell'ulteriore termine di tolleranza contrattualmente prevista, pur verificandosi nelle more il decesso dell'acquirente, la venditrice non provvedeva alla consegna del motociclo. Ciò nonostante la formale richiesta di consegna avanzata a mezzo racc. a.r. dell'8.11.2018.
Il successivo 19.09.2019, stante la persistenza della mancata consegna della moto, parte attrice dichiarava di avvalersi della prevista clausola risolutiva espressa e
2 chiedeva la restituzione delle somme versate in adempimento dell'obbligazione assunta dall'acquirente.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta assumeva non essere le somme richieste poiché il , in data 09.05.2018, aveva cagionato il perimento del ARte_2 motoveicolo BMW modello R1200 GS, tg. EL18145, di proprietà della stessa concessogli in comodato.
Perimento conseguente al superamento non autorizzato delle transenne apposte per la sicurezza del percorso di gara che era in itinere.
Stante che il motoveicolo concesso in comodato aveva un costo pari ad € 20.890,00 e un valore di mercato pari ad € 30.000,00, e stante che era stato sottoposto a sequestro penale per diversi mesi, essa rivenditrice/concedente ha ricevuto, solamente due anni dopo il sinistro, l'offerta risarcitoria di € 8.400,00, anche in considerazione del concorso di colpa imputato al comodatario nella causazione dell'evento dannoso.
Attesa la responsabilità ex artt. 1805 e 2051 cod. civ. del comodatario – dante causa degli attori – chiedeva accogliersi le seguenti domande e conclusioni spiegate anche in via riconvenzionale:
“nel merito, rigettare le domande formulate da controparte perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni contenute in atti;
in via riconvenzionale, accertare che i Sigg.ri e sono ARte_3 ARte_1 responsabili, quali eredi del Sig. , del risarcimento dei danni subiti dal ARte_4 motoveicolo BMW tg. EL18145, modello R1200GS, concesso in comodato d'uso al predetto e derivanti dall'incidente accaduto in data 09.05.2018, sulla ARte_4
SS 640 al Km. 4+100, in comune di Agrigento, durante una gara motociclistica, per le motivazioni di cui in narrazione;
sempre in via riconvenzionale, condannare i predetti e RO Pt_1
, nella medesima qualità di cui sopra, al pagamento in favore della
[...] CP_3
del risarcimento dei danni al motoveicolo tg. EL18145, di proprietà della
[...] predetta , pari a euro 30.000,00 e consistenti sia nel danno Controparte_3 emergente sia nel lucro cessante, come meglio esposto in narrativa, o nella minore o maggiore somma che riterrà equo liquidare il Sig. Giudice a seguito di espletanda CTU;
ancora, in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Sig. Giudice ritenesse di accogliere le domande formulate dalla controparte, si chiede di dichiarare la compensazione ex art. 1243, 2 comma cc tra la somma di euro 30.000,00 al netto di quanto corrisposto dalla , o della diversa maggiore ARte_5
3 o minore somma che accerterà il Sig. Giudice all'esito dell'espletanda CTU e le somme che il sig. Giudice accerterà dovute alle controparti”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti e, all'esito, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.12.2024, tenutasi in modalità ex art. 127 ter c.p.c., e quindi veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
La conclusione di un contratto, nel caso di specie contratto di vendita, comporta l'assunzione di reciproche obbligazioni sia a carico della parte acquirente, tenuta a corrispondere il prezzo concordato, sia a carico di parte venditrice tenuta a trasferire il bene oggetto della compravendita e farne acquistare la proprietà all'acquirente.
L'accordo negoziale raggiunto dalle parti, quindi, costituisce la fonte del diritto rivendicato da ambedue le parti.
Allorché nella fase di esecuzione del contratto una delle parti contraenti non adempia all'obbligazione assunta, l'altra parte contraente, valutatane l'opportunità, può chiedere l'adempimento coattivo, ovvero la risoluzione contrattuale.
Risoluzione contrattuale che può verificarsi ex lege, nel caso in cui le parti l'abbiano convenuta espressamente nel caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte (art. 1456 cod. civ.), ovvero nel caso in cui, una volta intimato l'adempimento entro un congruo termine non inferiore a giorni quindici, tale termine sia decorso senza che il contratto sia stato adempiuto (art. 1454 cod. civ.).
Risoluzione che, parimenti, può essere dichiarata giudizialmente allorché sussista e venga accertato l'inadempimento contrattuale imputabile ad uno dei contraenti (art. 1453 cod. civ.) purché lo stesso superi il canone della scarsa importanza (art. 1455 cod. civ.) avuto riguardo all'interesse dell'altra parte contraente.
E' indubbio che nel caso di specie, parte attrice abbia fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto ad ottenere la consegna e l'acquisto della proprietà del motociclo e degli accessori contrattualmente pattuiti, così come da preciso e puntuale dovere ed onere probatorio sullo stesso gravante in forza del pacifico insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte per cui “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
4 mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n° 6205/2010).
Prova corroborata, altresì, dall'applicazione al caso di specie del dettato normativo processuale di cui all'art. 115 c.p.c. in forza del quale “… il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalla parte convenuta” su cui sempre la Suprema Corte ha statuito che “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n° 9439/2022).
ARte convenuta, infatti, non ha affatto contestato né la fonte negoziale, né l'avvenuto adempimento contrattuale da parte del dante causa degli odierni attori, né la circostanza della mancata consegna del motoveicolo oggetto del contratto di acquisto,
a sua volta oggi oggetto della denunciata risoluzione ex art. 1456 cod. civ. ovvero della rivendicata risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ..
Ciò che, invece, ha contestato parte convenuta è il quantum da riversare alla parte attrice che, in forza del credito dedotto per il tramite della domanda riconvenzionale, deve essere oggetto di compensazione ex art. 1243, comma 2, cod. civ..
Domanda riconvenzionale per la quale, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 2697 cod. civ., parte convenuta – attrice in riconvenzionale ha il dovere di fornire la prova del proprio assunto.
Orbene, sul fatto storico del sinistro che ha visto coinvolto il sig. , ARte_2 così come sulla sussistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto il motoveicolo dallo stesso condotto, valgono i medesimi principi surrichiamati in ordine all'applicazione della norma di cui all'art. 115 c.p.c., stante che l'originaria parte attrice
– convenuta in via riconvenzionale, non ha specificatamente contestato l'assunto fattuale della società concedente.
Il motivo del contendere, quindi, resta solo ed esclusivamente in quantum reciprocamente rivendicato e da portare in compensazione ex art. 1243 cod. civ..
E' indiscutibile, come detto, che il soggetto che agisce a tutela di un proprio diritto deve fornire la prova dello stesso, sia in punto di an debeatur che di quantum.
Gli originari attori, come detto, hanno fornito prova di entrambi allegando il contratto di compravendita, costituente la fonte del diritto rivendicato in restituzione a causa del
5 dedotto inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta, ed allegando la prova del versamento del complessivo prezzo pattuito pari ad € 30.000,00.
La società convenuta, attrice in via riconvenzionale, ha fornito la prova del contratto di comodato del motoveicolo rimasto coinvolto nel sinistro che ha attinto il PT
e la prova del risarcimento / indennizzo ottenuto dalla compagnia di
[...] assicurazioni, pari ad € 8.400,00 conseguente alla valutazione a relitto dello stesso avente, all'epoca, un valore commerciale pari ad € 12.000,00.
Valore commerciale che essa parte convenuta/attrice in riconvenzionale ha contestato allegando agli atti un preventivo danni (datato 08.02.2022) privo di sottoscrizione e di dati identificativi del soggetto che ha redatto lo stesso, nonché allegando un listino prezzo, dalla stessa redatto, al fine di determinare, diversamente da quanto accertato dal perito fiduciario della compagnia di assicurazioni che ha periziato il motoveicolo oggetto del contratto di comodato, il suo presunto valore commerciale.
E' indubbio che tali documenti, rimasti privi di specifico riscontro probatorio, non potendosi far leva sulla dedotta prova orale con gli stessi soggetti rappresentanti essa società, non possono costituire prova sull'assunto oggetto di specifica domanda riconvenzionale né gli stessi possono ritenersi costituenti fatti non espressamente e specificatamente non contestati ex art. 115 c.p.c. perché “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. n° 5362/2025).
Va da sé che l'unica certezza in ordine ai danni risarcibili dagli aventi causa del sig.
, cui era stata imputata la corresponsabilità in misura del 30%, è ARte_2 quella emergente dalla determinazione del valore commerciale del motoveicolo fatta
(e di cui agli atti del presente giudizio non emergono atti di contestazione) dal fiduciario della compagnia di assicurazione che ha liquidato la somma di € 8.400,00.
Consegue, allora, che il danno risarcibile è pari alla differenza tra i due importi
(12.000,00 - 8.400,00) e, quindi, per complessivi € 3.600,00.
Importo quest'ultimo da riconoscersi quale credito accertato in favore della società convenuta – attrice in riconvenzionale, che va fatto oggetto di compensazione ex art. 1243, comma 2, cod. civ..
In forza, pertanto, dell'accertato credito oggetto della riconvenzionale e della
6 conseguente compensazione giudiziale dei reciproci crediti, alla parte attrice, in solido tra loro, spetta il diritto alla ripetizione della complessiva somma di € 26.400,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Trattandosi di credito di valuta e non di valore, non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria atteso che “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (Cass. n° 14289/2018).
Alla soccombenza, in considerazione dell'esito del presente giudizio, segue anche quella alle spese di lite che, in ragione di quanto sopra motivato, vanno compensate tra le parti in misura del 25%, e che nell'intero si liquidano in complessivi € 5.545,00, di cui € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Dichiara risolto, per inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta in persona del l.r.p.t., il contratto, stipulato il 26.03.2018, Controparte_3 avente ad oggetto la vendita del motociclo Motorrad modello 0F01 K 1600 GT colore Cont H04 OPTION;
Controparte_4
- Condanna, all'esito e per l'effetto, la società convenuta Controparte_3 in persona del l.r.p.t., alla ripetizione, in favore degli attori e RO
in solido tra loro, del prezzo già corrisposto pari a complessivi € ARte_1
30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna degli attori e in solido tra loro, al risarcimento dei danni RO ARte_1 subiti dal motoveicolo concesso in comodato liquidati nella residua somma di €
3.600,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- dichiara la compensazione ex art. 1243, comma 2, cod. civ. dei reciproci crediti ut supra accertati e condanna la società convenuta in Controparte_3
7 persona del l.r.p.t., alla ripetizione, in favore degli attori e RO Pt_1
, in solido tra loro, del residuo prezzo pari ad € 26.400,00, oltre interessi legali
[...] dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- Condanna, infine, la società convenuta in persona del Controparte_3
l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite che, per come in parte motiva, vanno compensate tra le parti in misura del 25%, e che nell'intero si liquidano in complessivi
€ 5.545,00, di cui € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 15/07/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
15/07/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 568/2022 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
, NATA A PALERMO (PA) IL 25/07/1965, C.F.: RO
C.F._1
D'AM , NATO A PALERMO (PA) IL 06/09/2002, C.F.: CP_2
C.F._2
Rappresentati e difesi: dall'Avv. ROSSI ALDO
PARTE ATTRICE
CONTRO
IN PERSONA DEL SUO L.R.P.T., C.F.: Controparte_3 P.IVA_1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. CASANO CHIARA
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni di parte attrice:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 05.12.2024
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA NOTE EX ART. 127 TER C.P.C. PER UDIENZA DEL 05.12.2024
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e RO ARte_1 convenivano in giudizio la in persona del suo l.r.p.t., per Controparte_3
1 ivi sentir accogliere le seguenti domande e conclusioni:
“- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato il 26 marzo
2018 dal de cuius sig. per inadempimento della ARte_2 Controparte_3 per mancata consegna del motociclo marca Motorrad modello 0F01 K 1600 GT
[...] colore H04 OPTION 719 ex art. 1456 c.c. dalla Controparte_4 data di comunicazione alla controparte, nello specifico il 19 settembre 2019; conseguentemente, condannare la predetta società alla restituzione del prezzo pagato per il motociclo pari ad euro 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione in favore della sig.ra e del sig. RO
AR
, entrambi quali eredi del sig. per le ragioni meglio ARte_1 ARte_2 indicate in narrativa.
-In subordine, dichiarare la risoluzione del contratto stipulato il 26 marzo 2018 dal de cuius sig. per inadempimento della per ARte_2 Controparte_3 mancata consegna del motociclo marca Motorrad modello 0F01 K 1600 GT colore H04
OPTION 719 SPARKLING e, conseguentemente Controparte_4 condannare la predetta società alla restituzione del prezzo pagato per il motociclo pari ad euro 30.000,00, oltre interessi e rivalutazione sino alla data della restituzione in favore della sig.ra e del sig. , entrambi quali eredi RO ARte_1 del sig. per le ragioni meglio indicate in narrativa. ARte_2
Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa come per legge”.
A sostegno delle spiegate domande, parte attrice rappresentava che il sig. PT
, rispettivamente loro marito e padre, accettava la proposta di vendita n°
[...]
1330/18 in forza della quale la società convenuta Controparte_3 vendeva un motociclo marca Motorrad modello 0F01 K 1600 GT colore H04 OPTION
719 per l'importo di 29.000,91, oltre accessori CP_4 Controparte_4 per un complessivo importo di € 30.000,00, integralmente corrisposto a mezzo di assegno circolare non trasferibile.
A fronte dell'adempimento dell'obbligazione assunta dall'acquirente, nonostante il termine di consegna concordato, con applicazione dell'ulteriore termine di tolleranza contrattualmente prevista, pur verificandosi nelle more il decesso dell'acquirente, la venditrice non provvedeva alla consegna del motociclo. Ciò nonostante la formale richiesta di consegna avanzata a mezzo racc. a.r. dell'8.11.2018.
Il successivo 19.09.2019, stante la persistenza della mancata consegna della moto, parte attrice dichiarava di avvalersi della prevista clausola risolutiva espressa e
2 chiedeva la restituzione delle somme versate in adempimento dell'obbligazione assunta dall'acquirente.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta assumeva non essere le somme richieste poiché il , in data 09.05.2018, aveva cagionato il perimento del ARte_2 motoveicolo BMW modello R1200 GS, tg. EL18145, di proprietà della stessa concessogli in comodato.
Perimento conseguente al superamento non autorizzato delle transenne apposte per la sicurezza del percorso di gara che era in itinere.
Stante che il motoveicolo concesso in comodato aveva un costo pari ad € 20.890,00 e un valore di mercato pari ad € 30.000,00, e stante che era stato sottoposto a sequestro penale per diversi mesi, essa rivenditrice/concedente ha ricevuto, solamente due anni dopo il sinistro, l'offerta risarcitoria di € 8.400,00, anche in considerazione del concorso di colpa imputato al comodatario nella causazione dell'evento dannoso.
Attesa la responsabilità ex artt. 1805 e 2051 cod. civ. del comodatario – dante causa degli attori – chiedeva accogliersi le seguenti domande e conclusioni spiegate anche in via riconvenzionale:
“nel merito, rigettare le domande formulate da controparte perché infondate in fatto e in diritto per le motivazioni contenute in atti;
in via riconvenzionale, accertare che i Sigg.ri e sono ARte_3 ARte_1 responsabili, quali eredi del Sig. , del risarcimento dei danni subiti dal ARte_4 motoveicolo BMW tg. EL18145, modello R1200GS, concesso in comodato d'uso al predetto e derivanti dall'incidente accaduto in data 09.05.2018, sulla ARte_4
SS 640 al Km. 4+100, in comune di Agrigento, durante una gara motociclistica, per le motivazioni di cui in narrazione;
sempre in via riconvenzionale, condannare i predetti e RO Pt_1
, nella medesima qualità di cui sopra, al pagamento in favore della
[...] CP_3
del risarcimento dei danni al motoveicolo tg. EL18145, di proprietà della
[...] predetta , pari a euro 30.000,00 e consistenti sia nel danno Controparte_3 emergente sia nel lucro cessante, come meglio esposto in narrativa, o nella minore o maggiore somma che riterrà equo liquidare il Sig. Giudice a seguito di espletanda CTU;
ancora, in subordine, nella denegata e non temuta ipotesi in cui il Sig. Giudice ritenesse di accogliere le domande formulate dalla controparte, si chiede di dichiarare la compensazione ex art. 1243, 2 comma cc tra la somma di euro 30.000,00 al netto di quanto corrisposto dalla , o della diversa maggiore ARte_5
3 o minore somma che accerterà il Sig. Giudice all'esito dell'espletanda CTU e le somme che il sig. Giudice accerterà dovute alle controparti”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti e, all'esito, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.12.2024, tenutasi in modalità ex art. 127 ter c.p.c., e quindi veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
La conclusione di un contratto, nel caso di specie contratto di vendita, comporta l'assunzione di reciproche obbligazioni sia a carico della parte acquirente, tenuta a corrispondere il prezzo concordato, sia a carico di parte venditrice tenuta a trasferire il bene oggetto della compravendita e farne acquistare la proprietà all'acquirente.
L'accordo negoziale raggiunto dalle parti, quindi, costituisce la fonte del diritto rivendicato da ambedue le parti.
Allorché nella fase di esecuzione del contratto una delle parti contraenti non adempia all'obbligazione assunta, l'altra parte contraente, valutatane l'opportunità, può chiedere l'adempimento coattivo, ovvero la risoluzione contrattuale.
Risoluzione contrattuale che può verificarsi ex lege, nel caso in cui le parti l'abbiano convenuta espressamente nel caso di inadempimento di una delle obbligazioni assunte (art. 1456 cod. civ.), ovvero nel caso in cui, una volta intimato l'adempimento entro un congruo termine non inferiore a giorni quindici, tale termine sia decorso senza che il contratto sia stato adempiuto (art. 1454 cod. civ.).
Risoluzione che, parimenti, può essere dichiarata giudizialmente allorché sussista e venga accertato l'inadempimento contrattuale imputabile ad uno dei contraenti (art. 1453 cod. civ.) purché lo stesso superi il canone della scarsa importanza (art. 1455 cod. civ.) avuto riguardo all'interesse dell'altra parte contraente.
E' indubbio che nel caso di specie, parte attrice abbia fornito la prova della fonte negoziale del proprio diritto ad ottenere la consegna e l'acquisto della proprietà del motociclo e degli accessori contrattualmente pattuiti, così come da preciso e puntuale dovere ed onere probatorio sullo stesso gravante in forza del pacifico insegnamento giurisprudenziale della Suprema Corte per cui “In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla
4 mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. n° 6205/2010).
Prova corroborata, altresì, dall'applicazione al caso di specie del dettato normativo processuale di cui all'art. 115 c.p.c. in forza del quale “… il giudice deve porre a fondamento della decisione … i fatti non specificatamente contestati dalla parte convenuta” su cui sempre la Suprema Corte ha statuito che “Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n° 9439/2022).
ARte convenuta, infatti, non ha affatto contestato né la fonte negoziale, né l'avvenuto adempimento contrattuale da parte del dante causa degli odierni attori, né la circostanza della mancata consegna del motoveicolo oggetto del contratto di acquisto,
a sua volta oggi oggetto della denunciata risoluzione ex art. 1456 cod. civ. ovvero della rivendicata risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cod. civ..
Ciò che, invece, ha contestato parte convenuta è il quantum da riversare alla parte attrice che, in forza del credito dedotto per il tramite della domanda riconvenzionale, deve essere oggetto di compensazione ex art. 1243, comma 2, cod. civ..
Domanda riconvenzionale per la quale, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 2697 cod. civ., parte convenuta – attrice in riconvenzionale ha il dovere di fornire la prova del proprio assunto.
Orbene, sul fatto storico del sinistro che ha visto coinvolto il sig. , ARte_2 così come sulla sussistenza di un contratto di comodato avente ad oggetto il motoveicolo dallo stesso condotto, valgono i medesimi principi surrichiamati in ordine all'applicazione della norma di cui all'art. 115 c.p.c., stante che l'originaria parte attrice
– convenuta in via riconvenzionale, non ha specificatamente contestato l'assunto fattuale della società concedente.
Il motivo del contendere, quindi, resta solo ed esclusivamente in quantum reciprocamente rivendicato e da portare in compensazione ex art. 1243 cod. civ..
E' indiscutibile, come detto, che il soggetto che agisce a tutela di un proprio diritto deve fornire la prova dello stesso, sia in punto di an debeatur che di quantum.
Gli originari attori, come detto, hanno fornito prova di entrambi allegando il contratto di compravendita, costituente la fonte del diritto rivendicato in restituzione a causa del
5 dedotto inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta, ed allegando la prova del versamento del complessivo prezzo pattuito pari ad € 30.000,00.
La società convenuta, attrice in via riconvenzionale, ha fornito la prova del contratto di comodato del motoveicolo rimasto coinvolto nel sinistro che ha attinto il PT
e la prova del risarcimento / indennizzo ottenuto dalla compagnia di
[...] assicurazioni, pari ad € 8.400,00 conseguente alla valutazione a relitto dello stesso avente, all'epoca, un valore commerciale pari ad € 12.000,00.
Valore commerciale che essa parte convenuta/attrice in riconvenzionale ha contestato allegando agli atti un preventivo danni (datato 08.02.2022) privo di sottoscrizione e di dati identificativi del soggetto che ha redatto lo stesso, nonché allegando un listino prezzo, dalla stessa redatto, al fine di determinare, diversamente da quanto accertato dal perito fiduciario della compagnia di assicurazioni che ha periziato il motoveicolo oggetto del contratto di comodato, il suo presunto valore commerciale.
E' indubbio che tali documenti, rimasti privi di specifico riscontro probatorio, non potendosi far leva sulla dedotta prova orale con gli stessi soggetti rappresentanti essa società, non possono costituire prova sull'assunto oggetto di specifica domanda riconvenzionale né gli stessi possono ritenersi costituenti fatti non espressamente e specificatamente non contestati ex art. 115 c.p.c. perché “In tema di prove civili, le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale, ritualmente depositata dalla parte nel processo, non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché esse non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice” (Cass. n° 5362/2025).
Va da sé che l'unica certezza in ordine ai danni risarcibili dagli aventi causa del sig.
, cui era stata imputata la corresponsabilità in misura del 30%, è ARte_2 quella emergente dalla determinazione del valore commerciale del motoveicolo fatta
(e di cui agli atti del presente giudizio non emergono atti di contestazione) dal fiduciario della compagnia di assicurazione che ha liquidato la somma di € 8.400,00.
Consegue, allora, che il danno risarcibile è pari alla differenza tra i due importi
(12.000,00 - 8.400,00) e, quindi, per complessivi € 3.600,00.
Importo quest'ultimo da riconoscersi quale credito accertato in favore della società convenuta – attrice in riconvenzionale, che va fatto oggetto di compensazione ex art. 1243, comma 2, cod. civ..
In forza, pertanto, dell'accertato credito oggetto della riconvenzionale e della
6 conseguente compensazione giudiziale dei reciproci crediti, alla parte attrice, in solido tra loro, spetta il diritto alla ripetizione della complessiva somma di € 26.400,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Trattandosi di credito di valuta e non di valore, non può invece essere riconosciuta la rivalutazione monetaria atteso che “In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto, le restituzioni a favore della parte adempiente non ineriscono ad un'obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somme di danaro, danno luogo a debiti non di valore, ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria, se non nei termini del maggior danno rispetto a quello ristorato con gli interessi legali di cui all'art. 1224 c.c. che va, peraltro, provato dal richiedente” (Cass. n° 14289/2018).
Alla soccombenza, in considerazione dell'esito del presente giudizio, segue anche quella alle spese di lite che, in ragione di quanto sopra motivato, vanno compensate tra le parti in misura del 25%, e che nell'intero si liquidano in complessivi € 5.545,00, di cui € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Dichiara risolto, per inadempimento contrattuale imputabile alla società convenuta in persona del l.r.p.t., il contratto, stipulato il 26.03.2018, Controparte_3 avente ad oggetto la vendita del motociclo Motorrad modello 0F01 K 1600 GT colore Cont H04 OPTION;
Controparte_4
- Condanna, all'esito e per l'effetto, la società convenuta Controparte_3 in persona del l.r.p.t., alla ripetizione, in favore degli attori e RO
in solido tra loro, del prezzo già corrisposto pari a complessivi € ARte_1
30.000,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condanna degli attori e in solido tra loro, al risarcimento dei danni RO ARte_1 subiti dal motoveicolo concesso in comodato liquidati nella residua somma di €
3.600,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- dichiara la compensazione ex art. 1243, comma 2, cod. civ. dei reciproci crediti ut supra accertati e condanna la società convenuta in Controparte_3
7 persona del l.r.p.t., alla ripetizione, in favore degli attori e RO Pt_1
, in solido tra loro, del residuo prezzo pari ad € 26.400,00, oltre interessi legali
[...] dalla domanda all'effettivo soddisfo;
- Condanna, infine, la società convenuta in persona del Controparte_3
l.r.p.t., alla refusione delle spese di lite che, per come in parte motiva, vanno compensate tra le parti in misura del 25%, e che nell'intero si liquidano in complessivi
€ 5.545,00, di cui € 545,00 per spese, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 15/07/2025
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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