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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11828 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4136/2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4136/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 28.7.2025 TRA
, nato Napoli il 18.6.1988, c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Martucci n.62, presso lo studio dell'avvocato Mirko De Falco, c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attore E HDI ASS.NI S.p.A., P.VA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via del Parco Margherita n.31, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Maria Benincasa, c.f.
che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 3.7.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere Parte_1 proprietario del veicolo Mercedes Classe A targato FX323XX. Tale veicolo era coperto dalla polizza assicurativa n.1136403571, oggetto di stipula con la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.a., con la quale l'attore aveva previsto anche una specifica garanzia contro i danneggiamenti e il furto parziale. L'attore riferiva che, in data 15.7.2021, intorno alle 23:30, , Controparte_1 dopo aver attivato il bloccasterzo, chiuso a chiave l'autovettura ed azionato tutti i dispositivi antifurto, parcheggiava il veicolo all'interno della propria abitazione a Napoli, in via Cupa del Principe n.84, un'area privata non soggetta a pubblico passaggio, per poi allontanarsi. Tuttavia, il giorno seguente, 16.7.2021, alle ore 7:30 circa, si accorgeva CP_1 che ignoti, nel corso della notte, erano riusciti ad aprire l'auto e ne avevano asportato il volante, il display, la tappezzeria, parti del cruscotto, nonché alcune componenti elettroniche e plastiche. Oltre al furto degli accessori, i malfattori depredavano la vettura di tutte le ruote, compresi i cerchi in lega da 19 pollici, e arrecavano ingenti danni all'impianto elettrico e alla carrozzeria, provocando graffi e svariate ammaccature. Per tali ragioni, quest'ultimo sporgeva denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Arpino di Casoria, e in data 19.7.2021, l'attore-proprietario provvedeva a integrare la denuncia già presentata da . CP_1 A seguito del sinistro, veniva formulata richiesta di accesso agli atti per ottenere la perizia eseguita sul veicolo dal fiduciario incaricato studio INSEYE, perizia che era stata messa a disposizione della compagnia. L'ammontare dei danni arrecati al veicolo attoreo raggiungeva la somma di
€25.890,00, come risultava dal preventivo di spesa. La Compagnia HDI Assicurazioni s.p.a., benché ritualmente intimata con missiva, rifiutava di esibire l'elaborato peritale e non provvedeva a corrispondere l'indennizzo dovuto. Per queste motivazioni, l'attore agiva in giudizio per ottenere l'indennizzo contrattuale e il risarcimento di tutti i danni subiti, contestando il grave e palese inadempimento contrattuale della HDI Assicurazioni s.p.a. e negando altresì che potesse essergli mossa alcuna colpa grave nella custodia del veicolo, avendo egli adottato tutte le ordinarie cautele pretese dal buon padre di famiglia. Pertanto, chiedeva al Tribunale di “a. accogliere la domanda e condannare la convenuta società assicuratrice al pagamento in favore dell'istante della somma di €25.890,00 a titolo di indennizzo e risarcimento danni stabiliti dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione dal fatto alla domanda;
b. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”. Si costituiva nel giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A., eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda dell'attore. In particolare, deduceva che l'attore non aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, previsto per le controversie in materia di contratti assicurativi dall'art. 5 D.lgs. 28/2010. Nel merito, la Compagnia contestava la ricostruzione dei fatti e la conseguente operatività della polizza, fondando le proprie difese sulle risultanze della perizia tecnica eseguita dal fiduciario Studio INSEYE
- 2 - (nominato dalla HDI), dalle quali emergeva che l'auto ispezionata non presentava tracce di effrazione alle porte. La convenuta sottolineava, inoltre, che lo stesso danneggiato aveva riferito al perito che al momento del sinistro il veicolo era aperto, unitamente al cancello d'ingresso dell'abitazione plurifamiliare. Alla luce di ciò, HDI Assicurazioni eccepiva la specifica ipotesi di inoperatività della garanzia per colpa grave dell' o della persona Parte_2 addetta alla custodia, richiamando l'art.
3.4 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione (CCGGA). Tale colpa grave esonerava l'Assicuratore dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo, anche in conformità all'art. 1227 c.2 c.c., che escludeva il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In via subordinata, la Compagnia evidenziava che l'attore aveva sottoscritto la convenzione "ANTIFURTO SATELLITARE" (GT ALARM – COMBI PLUSS CALL) e che, dalla documentazione in suo possesso, non risultava che avesse inserito l'antifurto satellitare al momento del furto. CP_1 Per questo motivo, la HDI Assicurazioni richiamava l'art.
4.2 delle CCGGA, il quale stabiliva che, qualora l'antifurto non fosse stato inserito al momento del sinistro, la Società, in deroga alle norme sullo scoperto, avrebbe corrisposto solo il 75% della somma da liquidare ai termini di polizza, rimanendo il restante 25% a carico dell'assicurato. Infine, la Compagnia specificava che, in caso di liquidazione, ai sensi dell'art.
3.6 delle CCGGA, la determinazione dell'ammontare del danno doveva tenere conto: del degrado d'uso delle parti sostituite, in considerazione dell'anno di immatricolazione del veicolo (2019); che ai sensi dell'art. 3.12, la Società si riservava la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni in officina di sua fiducia "Sostituzione in natura"; che la polizza prevedeva comunque uno scoperto del 10% per la garanzia Furto Parziale, con il minimo di €1.000,00 che doveva essere detratto dall'indennizzo liquidato, in caso di accoglimento della domanda. La Compagnia chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità o, nel merito, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. All'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, celebrata mediante trattazione scritta, veniva assegnato un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione. All'udienza del 23.3.2023, venivano assegnati i termini ex art.183 c.6 cpc come richiesti dalle parti. Con la seconda memoria ex art.183 c.6 cpc, la parte attrice chiedeva ammettersi prova testimoniale, interrogatorio formale, nonché consulenza tecnica d'ufficio estimativa;
parte convenuta anche chiedeva ammettersi prova testimoniale, nonché interrogatorio formale.
- 3 - Con ordinanza del 12.2.2024, venivano ammesse le prove testimoniali e interrogatorio formale dell'attore. A seguito dell'escussione delle prove orali alle udienze del 24.6.2024 e del 4.11.2024, il Giudice si riservava. Con ordinanza del 3.12.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. In via preliminare l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, sollevata da parte convenuta, risulta superata dall'assegnazione di un termine alle parti a tale scopo nel corso del giudizio e dalla prova di attivazione e conclusione di tale esperimento, con il deposito del verbale di conclusione per mancata partecipazione della parte convenuta. Nel merito, la domanda di parte attrice di condanna di HDI Assicurazioni S.p.A. al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della polizza n. 1136403571 risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei termini che seguono. Il nodo della controversia verte sull'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.4 lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione (CCGGA) per colpa grave dell' , derivante dall'asserito parcheggio Parte_2 del veicolo con l'auto e il cancello lasciati aperti, nonché in assenza di segni di effrazione. Ed invero, tale eccezione non ha trovato riscontro nel corso dell'istruttoria. La Compagnia, infatti, non è riuscita a fornire prova della colpa grave, non avendo i testi da essa indicati partecipato alla fase istruttoria. Al contrario, le risultanze probatorie di parte attrice sono risultate chiare e convergenti. Ed invero, i testi di parte attrice, e , hanno Tes_1 Tes_2 confermato che l'auto era stata chiusa, con attivazione dei lampeggianti e che il cancello d'ingresso era stato chiuso dagli stessi insieme. Tali deposizioni hanno superato il rilievo contenuto nella perizia di parte convenuta, dimostrando l'adozione delle cautele richieste dalla diligenza del buon padre di famiglia. Per quanto concerne, invece, la presenza o meno di segni di effrazione sulle portiere, l'attore durante l'interrogatorio formale ha disconosciuto i contenuti della perizia, circostanza corroborata dalla deposizione del teste , il Tes_1 quale ha confermato la presenza di segni di effrazione sulla portiera lato guida. La prova testimoniale, specifica e puntuale, prevale sul rilievo meramente documentale contenuto nella perizia di parte della Compagnia, privo di riscontro in sede istruttoria. Ne consegue, che è provato che il furto parziale si è verificato nonostante l'adozione delle cautele necessarie, escludendo l'integrazione della fattispecie di colpa grave idonea a rendere inoperante la garanzia assicurativa. Sicché, sussiste un obbligo di indennizzo ex art. 1882 c.c. da parte della compagnia assicurativa.
- 4 - Tuttavia, con riferimento al quantum dell'indennizzo, occorre applicare al risarcimento le limitazioni previste dalla polizza, alcune delle quali correttamente evidenziate dalla Compagnia in via subordinata. Con riguardo all'antifurto satellitare in dotazione, non essendo stata fornita prova che quest'ultimo richiedesse una ulteriore e distinta attivazione rispetto alla chiusura delle portiere, non può applicarsi la decurtazione del 25% prevista dall'art.
4.2 delle CCGGA. Con riguardo, invece, al degrado d'uso, sulla base dell'art.
3.6 CCGGA lettera b) sul danno parziale: “se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, accessori non di serie e optional”. Inoltre, ai sensi dell'art. 3.15, “i risultati della perizia sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali”. Orbene, il veicolo è immatricolato in data 25.7.2019 e il furto parziale è avvenuto in data 16.7.2021. Sicché, tenuto conto del fatto che il sinistro è avvenuto circa due anni dopo l'immatricolazione, si ritiene di doversi riportare alla perizia di INSEYE s.r.l. effettuata su incarico della compagnia assicurativa, dal momento che il contratto non riporta una specifica percentuale in termini di detrazione con riguardo alle parti elettriche e meccaniche menzionati nella seconda parte dell'articolo. Va invece applicato lo scoperto del 10% per la garanzia furto parziale, con il minimo di €1.000,00, come da polizza. Sicché, alla luce delle suesposte considerazioni, si deve accogliere la domanda di parte attrice e condannare la compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo dovuto, di €23.300,00, già al netto della decurtazione del 10% a titolo di scoperto, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4136/2022 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 HDI ASS.NI S.p.A. ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
- 5 - 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo di € Parte_1 23.300,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza. 2) Condanna HDI ASS.NI S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.700,00 per compensi ed €237,00 per spese, Parte_1 oltre alle spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avvocato Mirko De Falco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025 Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
- 6 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 12 Sezione Civile Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4136/2022 R.Gen.Aff.Cont., assegnata in decisione in data 28.7.2025 TRA
, nato Napoli il 18.6.1988, c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via G. Martucci n.62, presso lo studio dell'avvocato Mirko De Falco, c.f. , che lo C.F._2 rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato da considerare in calce all'atto di citazione;
-attore E HDI ASS.NI S.p.A., P.VA , in persona del legale rappresentante P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, via del Parco Margherita n.31, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Maria Benincasa, c.f.
che la rappresenta e difende come da procura C.F._3 rilasciata su foglio separato da considerare in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta
Conclusioni: all'udienza del 3.7.2025, celebrata mediante trattazione scritta, le parti si riportavano a tutti i propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle rispettive conclusioni da ritenere parte integrante della sentenza anche se non ritrascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo. Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere Parte_1 proprietario del veicolo Mercedes Classe A targato FX323XX. Tale veicolo era coperto dalla polizza assicurativa n.1136403571, oggetto di stipula con la Compagnia HDI Assicurazioni S.p.a., con la quale l'attore aveva previsto anche una specifica garanzia contro i danneggiamenti e il furto parziale. L'attore riferiva che, in data 15.7.2021, intorno alle 23:30, , Controparte_1 dopo aver attivato il bloccasterzo, chiuso a chiave l'autovettura ed azionato tutti i dispositivi antifurto, parcheggiava il veicolo all'interno della propria abitazione a Napoli, in via Cupa del Principe n.84, un'area privata non soggetta a pubblico passaggio, per poi allontanarsi. Tuttavia, il giorno seguente, 16.7.2021, alle ore 7:30 circa, si accorgeva CP_1 che ignoti, nel corso della notte, erano riusciti ad aprire l'auto e ne avevano asportato il volante, il display, la tappezzeria, parti del cruscotto, nonché alcune componenti elettroniche e plastiche. Oltre al furto degli accessori, i malfattori depredavano la vettura di tutte le ruote, compresi i cerchi in lega da 19 pollici, e arrecavano ingenti danni all'impianto elettrico e alla carrozzeria, provocando graffi e svariate ammaccature. Per tali ragioni, quest'ultimo sporgeva denuncia presso la Stazione dei Carabinieri di Arpino di Casoria, e in data 19.7.2021, l'attore-proprietario provvedeva a integrare la denuncia già presentata da . CP_1 A seguito del sinistro, veniva formulata richiesta di accesso agli atti per ottenere la perizia eseguita sul veicolo dal fiduciario incaricato studio INSEYE, perizia che era stata messa a disposizione della compagnia. L'ammontare dei danni arrecati al veicolo attoreo raggiungeva la somma di
€25.890,00, come risultava dal preventivo di spesa. La Compagnia HDI Assicurazioni s.p.a., benché ritualmente intimata con missiva, rifiutava di esibire l'elaborato peritale e non provvedeva a corrispondere l'indennizzo dovuto. Per queste motivazioni, l'attore agiva in giudizio per ottenere l'indennizzo contrattuale e il risarcimento di tutti i danni subiti, contestando il grave e palese inadempimento contrattuale della HDI Assicurazioni s.p.a. e negando altresì che potesse essergli mossa alcuna colpa grave nella custodia del veicolo, avendo egli adottato tutte le ordinarie cautele pretese dal buon padre di famiglia. Pertanto, chiedeva al Tribunale di “a. accogliere la domanda e condannare la convenuta società assicuratrice al pagamento in favore dell'istante della somma di €25.890,00 a titolo di indennizzo e risarcimento danni stabiliti dal Giudice, oltre interessi e rivalutazione dal fatto alla domanda;
b. condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa oltre iva e cpa, come per legge, con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore per anticipo fattone.”. Si costituiva nel giudizio la HDI Assicurazioni S.p.A., eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda dell'attore. In particolare, deduceva che l'attore non aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, previsto per le controversie in materia di contratti assicurativi dall'art. 5 D.lgs. 28/2010. Nel merito, la Compagnia contestava la ricostruzione dei fatti e la conseguente operatività della polizza, fondando le proprie difese sulle risultanze della perizia tecnica eseguita dal fiduciario Studio INSEYE
- 2 - (nominato dalla HDI), dalle quali emergeva che l'auto ispezionata non presentava tracce di effrazione alle porte. La convenuta sottolineava, inoltre, che lo stesso danneggiato aveva riferito al perito che al momento del sinistro il veicolo era aperto, unitamente al cancello d'ingresso dell'abitazione plurifamiliare. Alla luce di ciò, HDI Assicurazioni eccepiva la specifica ipotesi di inoperatività della garanzia per colpa grave dell' o della persona Parte_2 addetta alla custodia, richiamando l'art.
3.4 lettera d) delle Condizioni Generali di Assicurazione (CCGGA). Tale colpa grave esonerava l'Assicuratore dall'obbligo di pagamento dell'indennizzo, anche in conformità all'art. 1227 c.2 c.c., che escludeva il risarcimento per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. In via subordinata, la Compagnia evidenziava che l'attore aveva sottoscritto la convenzione "ANTIFURTO SATELLITARE" (GT ALARM – COMBI PLUSS CALL) e che, dalla documentazione in suo possesso, non risultava che avesse inserito l'antifurto satellitare al momento del furto. CP_1 Per questo motivo, la HDI Assicurazioni richiamava l'art.
4.2 delle CCGGA, il quale stabiliva che, qualora l'antifurto non fosse stato inserito al momento del sinistro, la Società, in deroga alle norme sullo scoperto, avrebbe corrisposto solo il 75% della somma da liquidare ai termini di polizza, rimanendo il restante 25% a carico dell'assicurato. Infine, la Compagnia specificava che, in caso di liquidazione, ai sensi dell'art.
3.6 delle CCGGA, la determinazione dell'ammontare del danno doveva tenere conto: del degrado d'uso delle parti sostituite, in considerazione dell'anno di immatricolazione del veicolo (2019); che ai sensi dell'art. 3.12, la Società si riservava la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni in officina di sua fiducia "Sostituzione in natura"; che la polizza prevedeva comunque uno scoperto del 10% per la garanzia Furto Parziale, con il minimo di €1.000,00 che doveva essere detratto dall'indennizzo liquidato, in caso di accoglimento della domanda. La Compagnia chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità o, nel merito, il rigetto della domanda attorea e la condanna dell'attore al pagamento delle spese di lite, anche per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. All'udienza di prima comparizione delle parti e di trattazione della causa, celebrata mediante trattazione scritta, veniva assegnato un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione. All'udienza del 23.3.2023, venivano assegnati i termini ex art.183 c.6 cpc come richiesti dalle parti. Con la seconda memoria ex art.183 c.6 cpc, la parte attrice chiedeva ammettersi prova testimoniale, interrogatorio formale, nonché consulenza tecnica d'ufficio estimativa;
parte convenuta anche chiedeva ammettersi prova testimoniale, nonché interrogatorio formale.
- 3 - Con ordinanza del 12.2.2024, venivano ammesse le prove testimoniali e interrogatorio formale dell'attore. A seguito dell'escussione delle prove orali alle udienze del 24.6.2024 e del 4.11.2024, il Giudice si riservava. Con ordinanza del 3.12.2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. Tanto premesso si osserva quanto segue. In via preliminare l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010, sollevata da parte convenuta, risulta superata dall'assegnazione di un termine alle parti a tale scopo nel corso del giudizio e dalla prova di attivazione e conclusione di tale esperimento, con il deposito del verbale di conclusione per mancata partecipazione della parte convenuta. Nel merito, la domanda di parte attrice di condanna di HDI Assicurazioni S.p.A. al pagamento dell'indennizzo dovuto in forza della polizza n. 1136403571 risulta fondata e meritevole di accoglimento, nei termini che seguono. Il nodo della controversia verte sull'eccezione di inoperatività della polizza ai sensi dell'art.
3.4 lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione (CCGGA) per colpa grave dell' , derivante dall'asserito parcheggio Parte_2 del veicolo con l'auto e il cancello lasciati aperti, nonché in assenza di segni di effrazione. Ed invero, tale eccezione non ha trovato riscontro nel corso dell'istruttoria. La Compagnia, infatti, non è riuscita a fornire prova della colpa grave, non avendo i testi da essa indicati partecipato alla fase istruttoria. Al contrario, le risultanze probatorie di parte attrice sono risultate chiare e convergenti. Ed invero, i testi di parte attrice, e , hanno Tes_1 Tes_2 confermato che l'auto era stata chiusa, con attivazione dei lampeggianti e che il cancello d'ingresso era stato chiuso dagli stessi insieme. Tali deposizioni hanno superato il rilievo contenuto nella perizia di parte convenuta, dimostrando l'adozione delle cautele richieste dalla diligenza del buon padre di famiglia. Per quanto concerne, invece, la presenza o meno di segni di effrazione sulle portiere, l'attore durante l'interrogatorio formale ha disconosciuto i contenuti della perizia, circostanza corroborata dalla deposizione del teste , il Tes_1 quale ha confermato la presenza di segni di effrazione sulla portiera lato guida. La prova testimoniale, specifica e puntuale, prevale sul rilievo meramente documentale contenuto nella perizia di parte della Compagnia, privo di riscontro in sede istruttoria. Ne consegue, che è provato che il furto parziale si è verificato nonostante l'adozione delle cautele necessarie, escludendo l'integrazione della fattispecie di colpa grave idonea a rendere inoperante la garanzia assicurativa. Sicché, sussiste un obbligo di indennizzo ex art. 1882 c.c. da parte della compagnia assicurativa.
- 4 - Tuttavia, con riferimento al quantum dell'indennizzo, occorre applicare al risarcimento le limitazioni previste dalla polizza, alcune delle quali correttamente evidenziate dalla Compagnia in via subordinata. Con riguardo all'antifurto satellitare in dotazione, non essendo stata fornita prova che quest'ultimo richiedesse una ulteriore e distinta attivazione rispetto alla chiusura delle portiere, non può applicarsi la decurtazione del 25% prevista dall'art.
4.2 delle CCGGA. Con riguardo, invece, al degrado d'uso, sulla base dell'art.
3.6 CCGGA lettera b) sul danno parziale: “se al momento del sinistro non sono trascorsi più di cinque anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo, la liquidazione avverrà senza tenere conto del degrado dovuto a vetustà o ad usura salvo che per parti del motore e dell'apparato elettrico, organi meccanici, ammortizzatori, pneumatici, batterie, dischi dei freni, sellerie, capote, accessori non di serie e optional”. Inoltre, ai sensi dell'art. 3.15, “i risultati della perizia sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché violazione di patti contrattuali”. Orbene, il veicolo è immatricolato in data 25.7.2019 e il furto parziale è avvenuto in data 16.7.2021. Sicché, tenuto conto del fatto che il sinistro è avvenuto circa due anni dopo l'immatricolazione, si ritiene di doversi riportare alla perizia di INSEYE s.r.l. effettuata su incarico della compagnia assicurativa, dal momento che il contratto non riporta una specifica percentuale in termini di detrazione con riguardo alle parti elettriche e meccaniche menzionati nella seconda parte dell'articolo. Va invece applicato lo scoperto del 10% per la garanzia furto parziale, con il minimo di €1.000,00, come da polizza. Sicché, alla luce delle suesposte considerazioni, si deve accogliere la domanda di parte attrice e condannare la compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo dovuto, di €23.300,00, già al netto della decurtazione del 10% a titolo di scoperto, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza. Le spese del presente procedimento, liquidate ex D.M. 147/2022 come da dispositivo, in relazione al valore della causa e all'attività effettivamente svolta per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, 12 Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Raffaele Grimaldi, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4136/2022 R.G.A.C., pendente tra e Parte_1 HDI ASS.NI S.p.A. ogni contraria istanza disattesa e questione assorbita, così provvede:
- 5 - 1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'indennizzo di € Parte_1 23.300,00, oltre interessi al tasso legale dal deposito della sentenza. 2) Condanna HDI ASS.NI S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida in € 3.700,00 per compensi ed €237,00 per spese, Parte_1 oltre alle spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, con attribuzione all'avvocato Mirko De Falco, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, 15.12.2025 Il G.O.P.
(dott. Raffaele Grimaldi)
La sentenza è stata redatta con la collaborazione dell'Addetta UdP dott.ssa Chiara Rotunno.
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