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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 858/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 858/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] (U.S.A.), il Parte_1 C.F._1
15.4.1961;
(C.F.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'11.9.2003 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VALENTE STEFANIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (revisione condizioni di affidamento e mantenimento della prole) 1 Conclusioni delle parti: Come da verbale di causa del 9.7.2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 29.8.2023, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di
[...] quest'ultimo ricorrente stabilite con decreto emesso in data 4.7.2022 con cui il Tribunale di GE ha revocato l'assegnazione della casa familiare, sita a Niscemi in via S. Pertini n. 21, disposta in favore della con decreto del 21.2.2017, confermato con decreto emesso in data 8.5.2023 dalla Pt_1
Corte di Appello di Caltanissetta all'esito del procedimento di reclamo instaurato su impulso della odierna ricorrente (Cfr. decreti emessi dal Tribunale di GE e dalla Corte di Appello di
Caltanissetta allegati al ricorso).
Allegavano che con atto di precetto notificato in data 11.7.2023 il resistente
[...] ha intimato alla ricorrente – tra le altre cose – il rilascio CP_1 Parte_1 entro dieci giorni della residenza familiare.
Affermavano la natura non definitiva dei provvedimenti in materia di famiglia – in quanto privi di attitudine ad acquisire la stabilità del giudicato – ed evidenziavano la pendenza del procedimento di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, co. 2 c.p.c.
Contestavano, inoltre, di avere abitato solo sporadicamente il suindicato immobile, come risulta dalla relata di notifica dell'avviso di rilascio – ricevuta da Parte_2 presso l'indirizzo di via S. Pertini n. 21 in qualità di convivente della madre – e dall'effettuazione di lavori di manutenzione nell'abitazione nel periodo compreso tra aprile e luglio del 2022.
Aggiungevano, inoltre, che il resistente dispone di un'altra abitazione nel Comune di Niscemi ove attualmente dimora.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “in via preliminare, sospendere immediatamente, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva, nelle more del presente procedimento, della revoca dell'assegnazione alla della suddetta casa, stante Parte_1
l'imminenza della data del 12.10.2023 - fissata per l'esecuzione del rilascio ed il susseguente grave pregiudizio derivante dall'esecuzione per lo stesso figlio Indi, Parte_2 assegnare, con efficacia immediata, l'immobile / casa familiare sita in Niscemi in via S. Pertini n.
21 agli odierni istanti per continuare ad abitarvi e detenerla a fini abitativi”.
Inoltre, nel corso dell'udienza del 21.1.2025 – rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa – i ricorrenti hanno proposto domanda di modifica del contributo al
2 mantenimento di sulla scorta di generici “sopravvenuti Parte_2 impegni di studio” di quest'ultimo.
Con memoria dell'8.5.2025 i ricorrenti hanno allegato che la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento del ricorrente si è resa necessaria in forza Parte_2 della sua iscrizione presso l'Università degli Studi di Pisa.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.12.2023 si costituiva in giudizio
[...]
il quale – nel ricostruire le vicende processuali che hanno coinvolto le odierne CP_1 parti nella fase successiva alla disgregazione del nucleo familiare – ha contestato integralmente la prospettazione offerta in sede di ricorso, precisando che nel corso del giudizio definito con decreto della Corte di Appello di Caltanissetta è stato accertato che sin dal 2017 gli odierni ricorrenti si erano allontanati dalla residenza familiare, recidendo il legame stabile tra essa e il figlio Parte_2
[...]
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso proposto in quanto avente ad oggetto la richiesta di modifica del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa familiare, ossia di un provvedimento il cui contenuto tipico è sottratto alla natura del giudicato rebus sic stantibus proprio dei provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento della prole.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo a in Parte_2 quanto non destinatario del provvedimento di assegnazione (e di successiva revoca) della casa familiare e – come tale – sprovvisto di autonomo potere di promuovere l'odierno giudizio.
Nel merito, deduceva l'irrilevanza degli allegati lavori di ristrutturazione dell'immobile commissionati dalla ricorrente tenuto conto dell'accertato allontanamento stabile dalla Pt_1 casa familiare da parte dei ricorrenti sin dal 2017.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare la revoca dell'obbligo del sig. CP_2
al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di novembre 2023; 2.
[...] Persona_1 disporre l'obbligo del sig. a versare in favore della figlia un assegno CP_2 Persona_2 di mantenimento pari ad euro 320,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. disporre l'obbligo del sig. al pagamento delle spese straordinarie in favore della CP_2 figlia fino al mese di novembre 2023, nella misura del 50%;
4. disporre Persona_1
l'obbligo del sig. al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia CP_2 Per_2
nella misura del 50%. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
[...]
Parte resistente si è, altresì, opposto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis.19 c.p.c. dai ricorrenti deducendone la tardività.
3 Le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato dal collegio all'udienza del
30.3.2024, all'esito della quale veniva – in via provvisoria e urgente – confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti – attesa l'evidente superfluità dei mezzi di prova articolati rispetto all'oggetto del presente giudizio – all'udienza di discussione del 9.7.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte resistente nei confronti del ricorrente in quanto infondata. Parte_2
Invero, benché debba condividersi la ricostruzione operata dal resistente – nella parte in cui precisa che la ricorrente è la sola destinataria del provvedimento di assegnazione Parte_1 della casa familiare nonché della sua successiva revoca – non può trascurarsi di considerare che il ricorrente poteva legittimamente agire in giudizio spiegando Parte_2 un intervento adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105, co. 2 c.p.c.
Occorre, difatti, considerare che l'assegnazione della casa familiare nell'ambito dei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglia è un istituto previsto a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente, ragione per la quale al giudice è riconosciuto il potere di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare (cfr. Cassazione
Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Ebbene, dall'esame della natura dell'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c emerge plasticamente che i figli – pur non essendo direttamente i titolari del diritto di godimento sulla casa familiare
(diversamente da quanto previsto in tema di mantenimento, in forza dell'espressa disposizione contenuta nell'art. 337 septies c.c.) – godono degli effetti del provvedimento di assegnazione, proprio finalizzato a garantire il soddisfacimento del loro interesse alla conservazione dell'habitat familiare, circostanza che li rende portatori di un interesse proprio che se da un lato non li legittima a proporre in via autonoma una domanda, dall'altro conferisce loro la facoltà di ricorrente (o intervenire) in giudizio ponendosi accanto al genitore convivente per sostenerne le ragioni, intimamente connesse alla necessità di impedire che le conseguenze dannose del giudicato tra le parti del rapporto controverso possano ripercuotersi nella sua sfera giuridica (impostazione che trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte. Cfr. tra le altre Cassazione, Ordinanza n. 4 2344 del 25/1/2023, pronunciata in tema di modifica delle condizioni del divorzio, nella quale si afferma la facoltà di intervento riconosciuta al figlio maggiorenne nell'ambito di un giudizio vertente sull'assegnazione della casa familiare pur chiarendone i limiti).
Pertanto, la scelta di di agire in giudizio nell'ambito del Parte_2 giudizio di modifica proposto dalla ricorrente può ritenersi ammissibile Parte_1 poiché riconducibile ad un'ipotesi di intervento adesivo dipendente, qualificazione che non è impedita dall'avere agito i ricorrenti nel contesto del medesimo atto introduttivo (Cfr. Cassazione,
Sentenza n. 25135 del 14/12/2015: “Il terzo legittimato all'intervento adesivo dipendente ex art.
105, comma 2, c.p.c. può anche prendere parte all'atto di citazione dell'adiuvato, per aderire alla sua domanda e sostenerne l'accoglimento "ab initio"”).
2. Domanda di revisione del provvedimento che ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita a Niscemi in via S. Pertini n. 21
Ciò premesso, appare opportuno osservare che la presente azione è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione del decreto emesso in data 4.7.2022 – confermato con decreto dell'8.5.2023 dalla Corte di Appello di Caltanissetta – con cui il Tribunale di GE ha revocato l'assegnazione della casa familiare, sita a Niscemi in via S. Pertini n. 21, originariamente disposta in favore della (con decreto del 21.2.2017) e finalizzato ad ottenere il Pt_1 riconoscimento del diritto della ricorrente a godere della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies
c.c., in forza del rapporto di convivenza con il figlio maggiorenne Parte_2
economicamente non autosufficiente.
[...]
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute (ovvero preesistenti ma non a disposizione delle parti del giudizio) ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per l'assegnazione della casa familiare, di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi sia i mutamenti che investono la sfera lavorativa ed economica degli stessi figli ovvero (per quanto di interesse nel caso che ci occupa) la 5 natura della relazione intercorrente tra l'immobile che ha costituito la sede del consorzio familiare prima della sua disgregazione e il figlio della coppia genitoriale.
Tale ricostruzione è il precipitato logico della natura dei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglie, chiamate a fornire alle parti un assetto di interessi chiamato a regolare lo svolgimento dei rapporti – personali ed economici – tra i membri della famiglia, incidendo su situazioni giuridiche soggettive durevoli, sensibili agli effetti delle sopravvenienze, sicché le decisioni adottate dal giudice, pur idonee ad acquisire il requisito dell'irrevocabilità (che discende dal mancato esperimento ovvero dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinari, ai sensi dell'art. 324
c.p.c., contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti in sede di ricorso), non parimenti sono suscettibili di cristallizzare una regola di diritto sostanziale che risulti impermeabile ai mutamenti della cornice fattuale entro la quale si è mosso il giudice (c.d. giudicato rebus sic stantibus).
Ciò premesso in diritto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, non potendosi condividere l'assunto secondo il quale i provvedimenti che hanno disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare non sarebbero attratti nell'orbita dei provvedimenti “tipici” del diritto di famiglia, suscettibili in quanto tali di essere incisi e finanche superati dagli effetti delle sopravvenienze.
Nondimeno, la domanda di modifica avanzata dai ricorrenti deve essere rigettata in quanto evidentemente infondata.
Nel caso di specie, difatti, i ricorrenti non hanno offerto sopravvenuti elementi idonei – nei termini sopra individuati – a superare le valutazioni compiute dal Tribunale di GE (e dalla Corte di
Appello di Caltanissetta) nell'ambito del giudizio promosso dall'odierno resistente ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c.
Invero, il decreto emesso in data 4.7.2022 dal Tribunale di GE ha revocato l'assegnazione della casa familiare sulla scorta dell'evidenza di una sostanziale cesura materiale e psicologica tra detto immobile e il figlio , peraltro officiando un'applicazione del Parte_2 tutto coerente con i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte.
Difatti, l'art. 337 sexies c.c. – per come già sopra accennato – riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni
(ovvero maggiorenni purché non economicamente indipendenti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da assicurare la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del
25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018). 6 La tensione teleologica che ispira l'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c. impone – quale indefettibile presupposto per la revoca dell'assegnazione della casa familiare già disposta in favore di uno dei genitori – l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, requisito che implica continuità di vita dei figli nell'immobile che è stato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza del nucleo familiare.
Da ciò discende che il trasferimento della residenza dei figli è suscettibile di integrare valido motivo di decadenza dal diritto di godere della casa familiare solo laddove si caratterizzi per essere stabile e duraturo e ciò in quanto solo l'allontanamento non temporaneo dalla casa familiare determina una cesura, di tipo psicologico e ancor prima materiale, tra l'ambiente domestico e la prole (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 10453 del 31/3/2022).
Ebbene, parte ricorrente non ha offerto elementi idonei a superare gli accertamenti di fatto già compiuti nel precedente giudizio di modifica dei provvedimenti chiamati a regolare le condizioni di affidamento e mantenimento di , ossia non ha offerto all'esame Parte_2 del Tribunale sopravvenienze qualificabili in termini di “circostanze nuove” ovvero circostanze già esistenti ma sottratte alla disponibilità delle parti in grado di determinare il superamento delle valutazioni compiute dal Tribunale di GE – e confermate dalla Corte di Appello di Caltanissetta – nella parte è stato accertato il venire meno in capo all'immobile di via S. Pertini della funzione di centro stabile delle abitudini di vita e degli affetti per il giovane per effetto del Parte_2 prolungato trasferimento dello stesso dalla residenza familiare sin dal 2017 (come rilevato dalla
Corte di Appello: “Nel caso di specie, è provato documentalmente e non è contestato che la Pt_1 dal mese di settembre 2017, ha accettato un impiego come insegnante di lingua inglese negli
Emirati Arabi Uniti. E' dunque evidente che stessa, per ragioni di lavoro, ha cessato di abitare stabilmente nella casa familiare per quanto lì abbia mantenuto la propria residenza anagrafica.
Ciò è sufficiente per revocare l'assegnazione della casa familiare, come correttamente ha statuito il
Tribunale di GE. L'attività istruttoria ha pure provato che il figlio ormai Parte_2 maggiorenne alla data del decreto impugnato, dal mese di settembre 2017 frequentava la scuola superiore a Catania e dimorava stabilmente in quella città durante le lezioni, presso una signora incaricata dalla madre per il vitto e l'alloggio del figlio”)
Invero, non appaiono idonei allo scopo né i riferiti lavori commissionati dalla nel corso Pt_1 del 2022– peraltro anteriore all'emissione della definizione del giudizio all'esito del quale è stato emesso provvedimento di cui si chiede la modifica – né la circostanza che il figlio della coppia genitoriale abbia ricevuto la notifica dell'avviso di rilascio poiché tali circostanze non sono 7 suscettibili di superare l'evidente perdita dell'immobile di via Pertini, sin dal 2017, della funzione di presidio di stabilità della prole che l'art. 337 sexies c.c. attribuisce alla casa familiare e che giustifica una compressione ai diritti dominicali e un ostacolo alla libera circolazione dei beni.
Per tali ragioni, la domanda avanzata dai ricorrenti non può essere accolta, dovendosi rilevare che – anche laddove le superiori circostanze venissero ritenute sufficienti a dimostrare una nuova volontà dei ricorrenti di vivere nell'immobile che un tempo svolse la funzione di casa familiare – ciò non consentirebbe al giudice della famiglia di fare rivivere il provvedimento di assegnazione della casa familiare poiché tale decisione travalicherebbe la ratio dell'art. 337 sexies c.c. trasmodando in un atipico (e, in quanto tale, inammissibile) limite alla proprietà privata con funzione assistenziale per il figlio maggiorenne.
3. Domanda di revisione del contributo al mantenimento posto a carico di
[...]
CP_1
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento del figlio proposto dai ricorrenti nel corso Parte_2 dell'udienza del 21.1.2025.
Sul punto è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 473 bis.19, co. 2 c.p.c. invocato dai ricorrenti quale copertura giuridica della nuova domanda proposta in corso di udienza, il quale prevede che
“le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento
e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Tuttavia, i ricorrenti hanno posto a fondamento della domanda avanzata in corso di causa l'iscrizione al corso di laurea da parte di , ossia una circostanza Parte_2 che risale ad una data senz'altro antecedente alle barriere preclusive scandite dall'art. 473 bis.17
c.p.c. (come risulta dagli allegati 11 e 12 alla memoria dell'8.5.2025 degli stessi ricorrenti, da cui emerge che l'iscrizione all'Università di Pisa si è perfezionata già nel mese di settembre del 2023) sede in cui i ricorrenti avrebbero dovuto fare valere le loro (nuove) pretese, sicché le domande devono essere dichiarate inammissibili.
4. Spese di giudizio. Responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. Infondatezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., e devono essere liquidate in complessive € 3.046,20 per compensi professionali – tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 con riferimento all'attività giurisdizionale civile
8 che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a
260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 40% dei valori medi previsti per tutte le fasi del giudizio in considerazione dell'oggetto, del modesto grado complessità della causa e della natura prettamente documentale dell'istruttoria espletata.
Le spese dovranno essere poste a carico di ambedue i ricorrenti a ciò non ostando la funzione di interventore adesivo dipendente di , atteso che “in caso Parte_2 di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata” (Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019;
Ordinanza n. 20659 del 24/7/2024).
In ordine alla richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall'odierno resistente con comparsa di risposta, si rileva che non ricorrono i presupposti richiesti per la condanna dello stesso per la
“temerarietà della lite”.
Infatti, ai fini della pronuncia di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dalla parte soccombente dovendo la mala fede o la colpa grave coinvolgere “l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cfr. Cassazione, Sez. Un., Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022)
Inoltre, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che – pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio – tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi in grado di provare il carattere manifestamente pretestuoso della pretesa avanzata da parte ricorrente – sebbene la vicenda si innesti nel contesto di una esasperata conflittualità che caratterizza i rapporti tra le odierne parti sin dalla disgregazione dell'originario nucleo familiare – né parte opposta ha dedotto o offerto mezzi di prova in ordine all'an e al quantum del prospettato danno, sicché la relativa domanda di condanna non può che essere disattesa
9
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese:
1) RIGETTA la domanda di modifica del decreto emesso in data 4.7.2022 con cui il Tribunale di
GE ha revocato l'assegnazione della casa familiare, sita a Niscemi in via S. Pertini n. 21, così come confermato con decreto emesso in data 8.5.2023 dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
2) DICHIARA inammissibile la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento di
; Parte_2
3) CONDANNA e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessive € Controparte_1
3.046,20 e ciò oltre al rimborso forfettario pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge sui compensi professionali
Così deciso a GE, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR EA RO IO
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RO IO Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EA Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 858/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] (U.S.A.), il Parte_1 C.F._1
15.4.1961;
(C.F.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
l'11.9.2003 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CACI LAURA BEATRICE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. VALENTE STEFANIA, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Altri istituti di diritto di famiglia (revisione condizioni di affidamento e mantenimento della prole) 1 Conclusioni delle parti: Come da verbale di causa del 9.7.2025 a cui si fa integrale rinvio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti
Con ricorso depositato in data 29.8.2023, e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento di
[...] quest'ultimo ricorrente stabilite con decreto emesso in data 4.7.2022 con cui il Tribunale di GE ha revocato l'assegnazione della casa familiare, sita a Niscemi in via S. Pertini n. 21, disposta in favore della con decreto del 21.2.2017, confermato con decreto emesso in data 8.5.2023 dalla Pt_1
Corte di Appello di Caltanissetta all'esito del procedimento di reclamo instaurato su impulso della odierna ricorrente (Cfr. decreti emessi dal Tribunale di GE e dalla Corte di Appello di
Caltanissetta allegati al ricorso).
Allegavano che con atto di precetto notificato in data 11.7.2023 il resistente
[...] ha intimato alla ricorrente – tra le altre cose – il rilascio CP_1 Parte_1 entro dieci giorni della residenza familiare.
Affermavano la natura non definitiva dei provvedimenti in materia di famiglia – in quanto privi di attitudine ad acquisire la stabilità del giudicato – ed evidenziavano la pendenza del procedimento di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615, co. 2 c.p.c.
Contestavano, inoltre, di avere abitato solo sporadicamente il suindicato immobile, come risulta dalla relata di notifica dell'avviso di rilascio – ricevuta da Parte_2 presso l'indirizzo di via S. Pertini n. 21 in qualità di convivente della madre – e dall'effettuazione di lavori di manutenzione nell'abitazione nel periodo compreso tra aprile e luglio del 2022.
Aggiungevano, inoltre, che il resistente dispone di un'altra abitazione nel Comune di Niscemi ove attualmente dimora.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “in via preliminare, sospendere immediatamente, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva, nelle more del presente procedimento, della revoca dell'assegnazione alla della suddetta casa, stante Parte_1
l'imminenza della data del 12.10.2023 - fissata per l'esecuzione del rilascio ed il susseguente grave pregiudizio derivante dall'esecuzione per lo stesso figlio Indi, Parte_2 assegnare, con efficacia immediata, l'immobile / casa familiare sita in Niscemi in via S. Pertini n.
21 agli odierni istanti per continuare ad abitarvi e detenerla a fini abitativi”.
Inoltre, nel corso dell'udienza del 21.1.2025 – rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa – i ricorrenti hanno proposto domanda di modifica del contributo al
2 mantenimento di sulla scorta di generici “sopravvenuti Parte_2 impegni di studio” di quest'ultimo.
Con memoria dell'8.5.2025 i ricorrenti hanno allegato che la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento del ricorrente si è resa necessaria in forza Parte_2 della sua iscrizione presso l'Università degli Studi di Pisa.
Con comparsa di risposta depositata in data 16.12.2023 si costituiva in giudizio
[...]
il quale – nel ricostruire le vicende processuali che hanno coinvolto le odierne CP_1 parti nella fase successiva alla disgregazione del nucleo familiare – ha contestato integralmente la prospettazione offerta in sede di ricorso, precisando che nel corso del giudizio definito con decreto della Corte di Appello di Caltanissetta è stato accertato che sin dal 2017 gli odierni ricorrenti si erano allontanati dalla residenza familiare, recidendo il legame stabile tra essa e il figlio Parte_2
[...]
In via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del ricorso proposto in quanto avente ad oggetto la richiesta di modifica del provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa familiare, ossia di un provvedimento il cui contenuto tipico è sottratto alla natura del giudicato rebus sic stantibus proprio dei provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento della prole.
Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo a in Parte_2 quanto non destinatario del provvedimento di assegnazione (e di successiva revoca) della casa familiare e – come tale – sprovvisto di autonomo potere di promuovere l'odierno giudizio.
Nel merito, deduceva l'irrilevanza degli allegati lavori di ristrutturazione dell'immobile commissionati dalla ricorrente tenuto conto dell'accertato allontanamento stabile dalla Pt_1 casa familiare da parte dei ricorrenti sin dal 2017.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “
1. dichiarare la revoca dell'obbligo del sig. CP_2
al mantenimento della figlia a decorrere dal mese di novembre 2023; 2.
[...] Persona_1 disporre l'obbligo del sig. a versare in favore della figlia un assegno CP_2 Persona_2 di mantenimento pari ad euro 320,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. disporre l'obbligo del sig. al pagamento delle spese straordinarie in favore della CP_2 figlia fino al mese di novembre 2023, nella misura del 50%;
4. disporre Persona_1
l'obbligo del sig. al pagamento delle spese straordinarie in favore della figlia CP_2 Per_2
nella misura del 50%. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
[...]
Parte resistente si è, altresì, opposto alla domanda proposta ai sensi dell'art. 473 bis.19 c.p.c. dai ricorrenti deducendone la tardività.
3 Le parti comparivano personalmente dinanzi al giudice delegato dal collegio all'udienza del
30.3.2024, all'esito della quale veniva – in via provvisoria e urgente – confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare.
Istruita la causa con le sole prove documentali offerte in comunicazione dalle parti – attesa l'evidente superfluità dei mezzi di prova articolati rispetto all'oggetto del presente giudizio – all'udienza di discussione del 9.7.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte resistente nei confronti del ricorrente in quanto infondata. Parte_2
Invero, benché debba condividersi la ricostruzione operata dal resistente – nella parte in cui precisa che la ricorrente è la sola destinataria del provvedimento di assegnazione Parte_1 della casa familiare nonché della sua successiva revoca – non può trascurarsi di considerare che il ricorrente poteva legittimamente agire in giudizio spiegando Parte_2 un intervento adesivo dipendente, ai sensi dell'art. 105, co. 2 c.p.c.
Occorre, difatti, considerare che l'assegnazione della casa familiare nell'ambito dei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglia è un istituto previsto a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente, ragione per la quale al giudice è riconosciuto il potere di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare (cfr. Cassazione
Ordinanza n. 2344 del 25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018).
Ebbene, dall'esame della natura dell'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c emerge plasticamente che i figli – pur non essendo direttamente i titolari del diritto di godimento sulla casa familiare
(diversamente da quanto previsto in tema di mantenimento, in forza dell'espressa disposizione contenuta nell'art. 337 septies c.c.) – godono degli effetti del provvedimento di assegnazione, proprio finalizzato a garantire il soddisfacimento del loro interesse alla conservazione dell'habitat familiare, circostanza che li rende portatori di un interesse proprio che se da un lato non li legittima a proporre in via autonoma una domanda, dall'altro conferisce loro la facoltà di ricorrente (o intervenire) in giudizio ponendosi accanto al genitore convivente per sostenerne le ragioni, intimamente connesse alla necessità di impedire che le conseguenze dannose del giudicato tra le parti del rapporto controverso possano ripercuotersi nella sua sfera giuridica (impostazione che trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte. Cfr. tra le altre Cassazione, Ordinanza n. 4 2344 del 25/1/2023, pronunciata in tema di modifica delle condizioni del divorzio, nella quale si afferma la facoltà di intervento riconosciuta al figlio maggiorenne nell'ambito di un giudizio vertente sull'assegnazione della casa familiare pur chiarendone i limiti).
Pertanto, la scelta di di agire in giudizio nell'ambito del Parte_2 giudizio di modifica proposto dalla ricorrente può ritenersi ammissibile Parte_1 poiché riconducibile ad un'ipotesi di intervento adesivo dipendente, qualificazione che non è impedita dall'avere agito i ricorrenti nel contesto del medesimo atto introduttivo (Cfr. Cassazione,
Sentenza n. 25135 del 14/12/2015: “Il terzo legittimato all'intervento adesivo dipendente ex art.
105, comma 2, c.p.c. può anche prendere parte all'atto di citazione dell'adiuvato, per aderire alla sua domanda e sostenerne l'accoglimento "ab initio"”).
2. Domanda di revisione del provvedimento che ha disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare sita a Niscemi in via S. Pertini n. 21
Ciò premesso, appare opportuno osservare che la presente azione è evidentemente diretta, ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., ad ottenere la revisione del decreto emesso in data 4.7.2022 – confermato con decreto dell'8.5.2023 dalla Corte di Appello di Caltanissetta – con cui il Tribunale di GE ha revocato l'assegnazione della casa familiare, sita a Niscemi in via S. Pertini n. 21, originariamente disposta in favore della (con decreto del 21.2.2017) e finalizzato ad ottenere il Pt_1 riconoscimento del diritto della ricorrente a godere della casa familiare ai sensi dell'art. 337 sexies
c.c., in forza del rapporto di convivenza con il figlio maggiorenne Parte_2
economicamente non autosufficiente.
[...]
Ebbene, come è noto, l'art. 473 bis.29 c.p.c. statuisce che “Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione, la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici.”.
Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata denota la volontà del legislatore di subordinare l'accoglimento dell'eventuale istanza di modifica all'allegazione – ad opera della parte interessata – di circostanze di fatto sopravvenute (ovvero preesistenti ma non a disposizione delle parti del giudizio) ed all'apprezzamento – che compete al Tribunale – della rilevanza dei fatti sopravvenuti, al fine di ritenere sussistenti i giustificati motivi che determinano la modifica delle condizioni dettate con il provvedimento di cui si chiede la revisione.
Detto apprezzamento va compiuto con riguardo alla natura ed alla funzione – per quanto di interesse nel presente giudizio – delle condizioni dettate per l'assegnazione della casa familiare, di modo che “fatti sopravvenuti” potranno legittimamente dirsi sia i mutamenti che investono la sfera lavorativa ed economica degli stessi figli ovvero (per quanto di interesse nel caso che ci occupa) la 5 natura della relazione intercorrente tra l'immobile che ha costituito la sede del consorzio familiare prima della sua disgregazione e il figlio della coppia genitoriale.
Tale ricostruzione è il precipitato logico della natura dei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglie, chiamate a fornire alle parti un assetto di interessi chiamato a regolare lo svolgimento dei rapporti – personali ed economici – tra i membri della famiglia, incidendo su situazioni giuridiche soggettive durevoli, sensibili agli effetti delle sopravvenienze, sicché le decisioni adottate dal giudice, pur idonee ad acquisire il requisito dell'irrevocabilità (che discende dal mancato esperimento ovvero dall'esaurimento dei mezzi di impugnazione ordinari, ai sensi dell'art. 324
c.p.c., contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti in sede di ricorso), non parimenti sono suscettibili di cristallizzare una regola di diritto sostanziale che risulti impermeabile ai mutamenti della cornice fattuale entro la quale si è mosso il giudice (c.d. giudicato rebus sic stantibus).
Ciò premesso in diritto, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, non potendosi condividere l'assunto secondo il quale i provvedimenti che hanno disposto la revoca dell'assegnazione della casa familiare non sarebbero attratti nell'orbita dei provvedimenti “tipici” del diritto di famiglia, suscettibili in quanto tali di essere incisi e finanche superati dagli effetti delle sopravvenienze.
Nondimeno, la domanda di modifica avanzata dai ricorrenti deve essere rigettata in quanto evidentemente infondata.
Nel caso di specie, difatti, i ricorrenti non hanno offerto sopravvenuti elementi idonei – nei termini sopra individuati – a superare le valutazioni compiute dal Tribunale di GE (e dalla Corte di
Appello di Caltanissetta) nell'ambito del giudizio promosso dall'odierno resistente ai sensi dell'art. 337 quinquies c.c.
Invero, il decreto emesso in data 4.7.2022 dal Tribunale di GE ha revocato l'assegnazione della casa familiare sulla scorta dell'evidenza di una sostanziale cesura materiale e psicologica tra detto immobile e il figlio , peraltro officiando un'applicazione del Parte_2 tutto coerente con i consolidati principi espressi dalla Suprema Corte.
Difatti, l'art. 337 sexies c.c. – per come già sopra accennato – riconosce la possibilità di attribuire ad una delle parti un diritto personale di godimento sull'immobile che ha costituito la residenza del nucleo familiare la cui finalità è quella di garantire tutela all'interesse prioritario dei figli minorenni
(ovvero maggiorenni purché non economicamente indipendenti) a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da assicurare la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente (cfr. Cassazione Ordinanza n. 2344 del
25/1/2023; n. 3015 del 7/2/2018). 6 La tensione teleologica che ispira l'istituto di cui all'art. 337 sexies c.c. impone – quale indefettibile presupposto per la revoca dell'assegnazione della casa familiare già disposta in favore di uno dei genitori – l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, requisito che implica continuità di vita dei figli nell'immobile che è stato il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza del nucleo familiare.
Da ciò discende che il trasferimento della residenza dei figli è suscettibile di integrare valido motivo di decadenza dal diritto di godere della casa familiare solo laddove si caratterizzi per essere stabile e duraturo e ciò in quanto solo l'allontanamento non temporaneo dalla casa familiare determina una cesura, di tipo psicologico e ancor prima materiale, tra l'ambiente domestico e la prole (Cfr.
Cassazione, Ordinanza n. 10453 del 31/3/2022).
Ebbene, parte ricorrente non ha offerto elementi idonei a superare gli accertamenti di fatto già compiuti nel precedente giudizio di modifica dei provvedimenti chiamati a regolare le condizioni di affidamento e mantenimento di , ossia non ha offerto all'esame Parte_2 del Tribunale sopravvenienze qualificabili in termini di “circostanze nuove” ovvero circostanze già esistenti ma sottratte alla disponibilità delle parti in grado di determinare il superamento delle valutazioni compiute dal Tribunale di GE – e confermate dalla Corte di Appello di Caltanissetta – nella parte è stato accertato il venire meno in capo all'immobile di via S. Pertini della funzione di centro stabile delle abitudini di vita e degli affetti per il giovane per effetto del Parte_2 prolungato trasferimento dello stesso dalla residenza familiare sin dal 2017 (come rilevato dalla
Corte di Appello: “Nel caso di specie, è provato documentalmente e non è contestato che la Pt_1 dal mese di settembre 2017, ha accettato un impiego come insegnante di lingua inglese negli
Emirati Arabi Uniti. E' dunque evidente che stessa, per ragioni di lavoro, ha cessato di abitare stabilmente nella casa familiare per quanto lì abbia mantenuto la propria residenza anagrafica.
Ciò è sufficiente per revocare l'assegnazione della casa familiare, come correttamente ha statuito il
Tribunale di GE. L'attività istruttoria ha pure provato che il figlio ormai Parte_2 maggiorenne alla data del decreto impugnato, dal mese di settembre 2017 frequentava la scuola superiore a Catania e dimorava stabilmente in quella città durante le lezioni, presso una signora incaricata dalla madre per il vitto e l'alloggio del figlio”)
Invero, non appaiono idonei allo scopo né i riferiti lavori commissionati dalla nel corso Pt_1 del 2022– peraltro anteriore all'emissione della definizione del giudizio all'esito del quale è stato emesso provvedimento di cui si chiede la modifica – né la circostanza che il figlio della coppia genitoriale abbia ricevuto la notifica dell'avviso di rilascio poiché tali circostanze non sono 7 suscettibili di superare l'evidente perdita dell'immobile di via Pertini, sin dal 2017, della funzione di presidio di stabilità della prole che l'art. 337 sexies c.c. attribuisce alla casa familiare e che giustifica una compressione ai diritti dominicali e un ostacolo alla libera circolazione dei beni.
Per tali ragioni, la domanda avanzata dai ricorrenti non può essere accolta, dovendosi rilevare che – anche laddove le superiori circostanze venissero ritenute sufficienti a dimostrare una nuova volontà dei ricorrenti di vivere nell'immobile che un tempo svolse la funzione di casa familiare – ciò non consentirebbe al giudice della famiglia di fare rivivere il provvedimento di assegnazione della casa familiare poiché tale decisione travalicherebbe la ratio dell'art. 337 sexies c.c. trasmodando in un atipico (e, in quanto tale, inammissibile) limite alla proprietà privata con funzione assistenziale per il figlio maggiorenne.
3. Domanda di revisione del contributo al mantenimento posto a carico di
[...]
CP_1
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento del figlio proposto dai ricorrenti nel corso Parte_2 dell'udienza del 21.1.2025.
Sul punto è sufficiente richiamare il disposto dell'art. 473 bis.19, co. 2 c.p.c. invocato dai ricorrenti quale copertura giuridica della nuova domanda proposta in corso di udienza, il quale prevede che
“le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento
e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Tuttavia, i ricorrenti hanno posto a fondamento della domanda avanzata in corso di causa l'iscrizione al corso di laurea da parte di , ossia una circostanza Parte_2 che risale ad una data senz'altro antecedente alle barriere preclusive scandite dall'art. 473 bis.17
c.p.c. (come risulta dagli allegati 11 e 12 alla memoria dell'8.5.2025 degli stessi ricorrenti, da cui emerge che l'iscrizione all'Università di Pisa si è perfezionata già nel mese di settembre del 2023) sede in cui i ricorrenti avrebbero dovuto fare valere le loro (nuove) pretese, sicché le domande devono essere dichiarate inammissibili.
4. Spese di giudizio. Responsabilità aggravata di cui all'art. 96 c.p.c. Infondatezza.
Le spese di lite seguono la soccombenza, secondo il principio di cui all'art. 91 c.p.c., e devono essere liquidate in complessive € 3.046,20 per compensi professionali – tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 con riferimento all'attività giurisdizionale civile
8 che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a
260.000,00 euro – applicando una riduzione pari al 40% dei valori medi previsti per tutte le fasi del giudizio in considerazione dell'oggetto, del modesto grado complessità della causa e della natura prettamente documentale dell'istruttoria espletata.
Le spese dovranno essere poste a carico di ambedue i ricorrenti a ciò non ostando la funzione di interventore adesivo dipendente di , atteso che “in caso Parte_2 di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata” (Cfr. Cassazione, Sez. Unite, Sentenza n. 27846 del 30/10/2019;
Ordinanza n. 20659 del 24/7/2024).
In ordine alla richiesta avanzata, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., dall'odierno resistente con comparsa di risposta, si rileva che non ricorrono i presupposti richiesti per la condanna dello stesso per la
“temerarietà della lite”.
Infatti, ai fini della pronuncia di condanna di cui all'art. 96 c.p.c. non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate dalla parte soccombente dovendo la mala fede o la colpa grave coinvolgere “l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cfr. Cassazione, Sez. Un., Ordinanza n. 32001 del 28/10/2022)
Inoltre, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che – pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio – tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Orbene, nel caso di specie, non sono emersi elementi in grado di provare il carattere manifestamente pretestuoso della pretesa avanzata da parte ricorrente – sebbene la vicenda si innesti nel contesto di una esasperata conflittualità che caratterizza i rapporti tra le odierne parti sin dalla disgregazione dell'originario nucleo familiare – né parte opposta ha dedotto o offerto mezzi di prova in ordine all'an e al quantum del prospettato danno, sicché la relativa domanda di condanna non può che essere disattesa
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P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa eccezione e deduzione disattese:
1) RIGETTA la domanda di modifica del decreto emesso in data 4.7.2022 con cui il Tribunale di
GE ha revocato l'assegnazione della casa familiare, sita a Niscemi in via S. Pertini n. 21, così come confermato con decreto emesso in data 8.5.2023 dalla Corte di Appello di Caltanissetta;
2) DICHIARA inammissibile la domanda di revisione delle condizioni di mantenimento di
; Parte_2
3) CONDANNA e al pagamento Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di che si liquidano in complessive € Controparte_1
3.046,20 e ciò oltre al rimborso forfettario pari al 15%, IVA e c.p.a. come per legge sui compensi professionali
Così deciso a GE, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 21/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
TR EA RO IO
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