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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/11/2025, n. 3992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3992 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 9254/2022
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9254 del ruolo generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto una azione di accertamento della inopponibilità di una cessione d'azienda e condanna alla restituzione dei beni aziendali, proposta con atto di citazione da
N° 75/2019 DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD “AZZURRA” Parte_1 [...]
, con sede legale prima della dichiarazione di fallimento in Afragola (Na) al Corso Parte_2
Garibaldi n° 131, codice fiscale - in persona del Curatore, Avv. Mario BARONE, c.f. P.IVA_1
- rappresentato e difeso in virtù di provvedimento emesso dal Giudice Delegato C.F._1
(dott.ssa ET MA) dall'Avv. Fabio ANTONELLI, c.f. ; C.F._2
- Curatela attrice;
NEI CONFRONTI DI
nata a [...] il [...], residente in [...], CF Controparte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in calce allegata al presente atto C.F._3 dall'avvocato Giacomo Passaro, C.F. , PEC C.F._4
Email_1
- Convenuta;
CONCLUSIONI
Così come precisate, a verbale, dalle parti all'udienza del 22 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con citazione notificata in data 6 settembre 2022 e tempestivamente iscritta a ruolo il successivo 12 settembre, la curatela del fallimento “ ” (n. 75/2019 – Tribunale di Napoli Parte_3 nord) conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale l'impresa individuale Controparte_1
Nello specifico la curatela attrice sosteneva che l'azienda della fallita era stata ceduta di fatto all'impresa individuale convenuta, al fine di sottrarre alla liquidazione, e dunque alla massa dei Controparte_1 creditori della fallita, i beni facenti parte del patrimonio aziendale.
In virtù di ciò chiedeva al Tribunale di dichiarare l'inopponibilità di tale operazione di cessione in fatto alla massa dei creditori, ai sensi degli artt. 2556, 2704 c.c. e 45 l. fall. In via subordinata, ove il Tribunale dovesse riconoscere, per contro, l'opponibilità del trasferimento dei beni aziendali, la curatela attrice chiedeva, in ogni caso, accertarsi l'inefficacia dell'atto di cessione d'azienda, ai sensi dell'art. 64 l. fall., in quanto intervenuto a titolo gratuito;
in via ulteriormente subordinata, ove dovesse emergere il carattere oneroso del trasferimento, la curatela chiedeva dichiararsi l'inefficacia anche ai sensi dell'art. 67, primo comma, l. fall. (revocatoria fallimentare) od anche ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 66 l. fall. e 2901 c.c. (revocatoria ordinaria, proposta dalla curatela). Per effetto dell'accoglimento di una delle predette domande, poi, la curatela chiedeva disporsi la condanna della convenuta alla restituzione dell'azienda (o del suo controvalore), nonché la condanna al risarcimento del danno derivante dall'eventuale minor valore del compendio aziendale distratto, nonché alla restituzione della redditività distratta dall'attivo liquidabile nell'ambito della procedura concorsuale.
In particolare, la curatela attrice, a sostegno delle proprie domande, evidenziava la sussistenza di molteplici elementi di continuità tra l'impresa fallita e la nuova realtà imprenditoriale riconducibile alla convenuta. Tali elementi farebbero supporre che vi sia stata una sostanziale identità tra il patrimonio aziendale della impresa e quello precedentemente nella titolarità della fallita, di Controparte_1 Pt_3
. Parte_2
Deporrebbero, infatti, in questo senso: l'identità di sede (in Afragola, Corso Garibaldi) e di oggetto sociale
(commercio al dettaglio di prodotti surgelati); i legami familiari insistenti fra i titolari delle due imprese, in quanto , titolare della nuova impresa, è la moglie di , e quest'ultimo, Controparte_1 Parte_2 al contempo, è preposto alla gestione della nuova impresa;
presenza dei medesimi collaboratori, in quanto
, parente della titolare della nuova impresa, e dipendente di quest'ultima, collaborava con la Persona_1 fallita " , il che evidenzierebbe, dunque, una continuità operativa tra le due realtà imprenditoriali;
Pt_3 presenza di beni strumentali presso la nuova impresa verosimilmente appartenenti alla fallita, da questo punto di vista la curatela ha rappresentato, infatti, che, durante l'inventario, sono stati trovati presso la sede di Corso Garibaldi, attualmente in uso alla beni strumentali (banconi frigo e un Controparte_1 espositore esterno) senza targhette identificative che ne attestino la provenienza;
utilizzo da parte della nuova impresa della medesima insegna “ , appartenuta alla fallita;
assenza di documentazione Pt_3
2 contabile, la fallita, cioè, non ha depositato, nell'ambito della procedura fallimentare, le proprie scritture contabili, nell'evidente intento di non lasciare tracce della cessione di fatto dell'azienda.
Ad ulteriore dimostrazione della cessione del compendio aziendale della fallita in favore della nuova impresa vi sarebbe poi la contiguità temporale tra la cancellazione della prima dal registro delle imprese e la costituzione della seconda (avvenute rispettivamente a fine aprile 2019 e ad inizio aprile 2019).
***
Con comparsa del 30 marzo 2023, si è costituita in giudizio l'impresa individuale convenuta,
[...]
concludendo per il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese. CP_1
In particolare, la convenuta ha rilevato che gli elementi forniti dalla controparte non sarebbero sufficienti a comprovare la sussistenza di una cessione d'azienda, intercorsa in via di fatto e prima del fallimento, fra le due imprese.
Ad avviso della convenuta, infatti, non vi sarebbe stata fra le parti alcuna cessione del compendio aziendale. In quest'ottica si evidenziava che: l'identità della sede non prova che vi sia stata continuità fra le due imprese e che le stesse si siano avvalse della medesima azienda;
la circostanza che i titolari delle due imprese siano marito e moglie non dovrebbe avere rilievo, ai fini probatori, ben potendo, gli stessi, svolgere la medesima attività; l'assenza di targhette identificative su alcuni beni aziendali, inoltre, non proverebbe che gli stessi siano effettivamente appartenuti all'impresa fallita, ed anzi la convenuta dimostrava la proprietà di altri beni aziendali pure utilizzati nell'ambito della propria attività; mentre l'insegna sarebbe stata, in realtà, utilizzata negli anni da diverse attività imprenditoriali operative nel settore e pur sempre riconducibili alla famiglia . CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni, concludeva quindi per il rigetto della domanda proposta da controparte.
***
Su richiesta delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. All'esito delle memorie istruttorie, con l'ordinanza del 25 gennaio 2024 venivano rigettate le richieste istruttorie
(inammissibile l'interrogatorio formale della convenuta, richiesto dalla curatela attrice, perché inidoneo, per come formulato, a provocare la confessione;
irrilevante la prova testimoniale articolata dalla curatela attrice, perché vertente su circostanze già evincibili dai verbali d'inventario prodotti).
All'udienza del 22 maggio 2025 le parti precisavano le proprie conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le proprie comparse conclusionali e la convenuta depositava altresì una memoria di replica.
3 ***
Preliminarmente occorre chiarire che da un punto di vista teorico la ricostruzione che effettua la curatela attrice con la domanda proposta in via principale appare corretta. La curatela attrice, infatti, ha dedotto che il compendio aziendale in possesso della convenuta, impresa individuale sarebbe Controparte_1 in realtà il medesimo della impresa fallita, di , sicché la relativa cessione in Pt_3 Parte_2 fatto dell'intero compendio aziendale (non ravvisandosi, nel registro delle imprese alcuna iscrizione rilevante ai sensi dell'art. 2556, secondo comma, c.c.) dovrebbe ritenersi inopponibile alla massa dei creditori, con la ulteriore conseguenza che i singoli beni facenti parte del compendio aziendale dovrebbero ritenersi mai realmente fuoriusciti dalla titolarità della impresa fallita.
L'accertamento dell'inopponibilità dell'atto di trasferimento dell'azienda, con conseguente obbligo di restituzione della stessa alla curatela, tuttavia, non può ritenersi provato nel merito. Ciò in quanto, in disparte gli elementi indiziari relativi ad una presumibilità continuità nell'attività esercitata, non risulta fornita la prova della appartenenza dei beni aziendali nella disponibilità della nuova impresa,
[...]
alla precedente attività di impresa esercitata dal , poi fallita. CP_1 Parte_2
Non vi è prova, cioè, della composizione e della consistenza del compendio aziendale precedentemente nella titolarità della fallita.
La circostanza che le imprese in esame esercitino la medesima attività, nei medesimi locali, con l'utilizzo della medesima insegna, infatti, non necessariamente indiziano nel senso che tutti i beni aziendali della seconda siano i medesimi dell'impresa fallita.
Anche la non identificabilità di alcuni beni ivi rinvenuti in sede di inventario non comprova che gli stessi siano appartenuti effettivamente all'impresa fallita. Tale circostanza, infatti, rende evidente, semmai, che l'impresa che attualmente li detiene non sia in grado di provare di averli effettivamente acquisiti successivamente alla cancellazione della fallita dal registro delle imprese e da altro rivenditore, ma non può certo bastare a comprovare che gli stessi siano concretamente appartenuti alla fallita (a nulla rileva, invero, in senso contrario, la circostanza dedotta dalla convenuta secondo cui l'azienda sarebbe composta anche da altri beni di cui avrebbe documentato la proprietà, ciò perché i beni indicati sono stati tutti acquisiti nel 2021, vale a dire dopo l'apertura del fallimento dell'impresa riconducibile al marito).
Gli elementi addotti dalla curatela, cioè, sono, da questo punto di vista, non univoci.
Lo stesso dicasi in ordine alla circostanza che la titolare della nuova impresa si sia avvalsa della collaborazione del fallito, preposto all'attività commerciale iniziata dalla moglie, e di un familiare, già collaboratore della precedente impresa fallita. Ciò in quanto, anche al di fuori di un contesto unitario e complessivo di trasferimento in blocco di risorse da una impresa all'altra, questa circostanza potrebbe spiegarsi in conseguenza dell'affectio familiaris insistente con la titolare della nuova impresa.
4 In definitiva non può ritenersi fornita la prova che l'azienda (attualmente in possesso della ) che, CP_1 secondo la prospettiva assunta da parte attrice, sarebbe stata trasferita in fatto alla convenuta, sia stata in precedenza nella effettiva titolarità della impresa fallita.
Gli elementi indiziari forniti dalla curatela, a parere di questo tribunale, non presentano il carattere dell'univocità ex art. 2729 c.c., motivo per cui gli stessi non appaiono idonei né a fornire la prova della consistenza del compendio aziendale che sarebbe stato ceduto in fatto;
né tantomeno appaiono idonei a comprovare che i singoli beni che ne avrebbero fatto parte, ora in possesso della nuova impresa convenuta “ , siano effettivamente stati, in precedenza, nella titolarità dell'impresa fallita Controparte_1
“ ”. Parte_3
Le domande proposte in via subordinata (revocatoria fallimentare e revocatoria ordinaria), invece, come chiarito in precedenza, non appaiono sussumibili al caso di specie, in quanto, come è agevole intuire, condensandosi in una dichiarazione di inefficacia relativa di una atto dispositivo, presuppongono, per l'appunto, la sussistenza di un atto dispositivo lesivo, come tale opponibile alla massa dei creditori (a differenza della situazione rappresentata nel caso in esame dalla curatela, secondo cui l'azienda sarebbe stata ceduta in fatto e dunque con atto inopponibile alla massa, in quanto non iscritto ex art. 2556, secondo comma, c.c. nel registro delle imprese).
Dal rigetto della domanda finalizzata all'accertamento dell'inopponibilità del trasferimento asseritamente realizzato fra le due imprese, deriva altresì il rigetto delle ulteriori domande proposte dalla curatela attrice, vale a dire della domanda di restituzione dell'azienda (che presuppone, per l'appunto, anch'essa, la prova della titolarità dei beni in capo all'impresa fallita, prova non fornita, come detto in precedenza) e della domanda risarcitoria (per i danni arrecati all'azienda e derivanti dalla distrazione della reddittività del compendio aziendale).
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono pertanto poste a carico della curatela attrice e liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi (valore indeterminabile – complessità bassa) di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con riferimento ai valori minimi (attesa la non particolare complessità delle questioni affrontate).
In ordine alla liquidazione del compenso del legale della curatela attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato a norma dell'art. 144 TUSG, si provvederà con separato decreto in seguito alla presentazione della relativa istanza ex artt. 82-83 TUSG.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sul presente procedimento iscritto al n. 9254/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, così provvede:
- Rigetta le domande proposte dalla curatela attrice;
5 - Condanna la curatela attrice al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.809,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Aversa, 13 novembre 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.
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