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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/11/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4680/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4680/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Lauro
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Pizzamiglio
[...]
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 337bis e 337ter c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 18.11.2024 le parti, dopo aver premesso che dalla convivenza more uxorio è nata la figlia (Roma, 22.04.2012) e che la loro relazione è definitivamente Persona_1 cessata, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore alle seguenti condizioni:
1. “La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo l'esercizio disgiunto della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione.
2. La figlia minore risiederà stabilmente con la madre, nell'abitazione di Per_1 proprietà di madre di , a titolo di comodato Persona_2 Parte_1 gratuito, sita in Monterotondo, Via E. Riva n° 11 e dove le stesse risultano trasferite dal mese di giugno 2024. Gli oneri condominiali e le spese relative alle utenze domestiche verranno sopportate da . Controparte_1
3. I ricorrenti si obbligano a mantenere, educare, istruire ed assistere anche moralmente la minore nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni impegnandosi, proporzionalmente alle loro capacità di discernimento, ad ascoltarla in tutte le questioni e nelle procedure che la riguardano. Le decisioni di maggiore interesse della minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i ricorrenti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, nonché delle rispettive capacità economiche dei ricorrenti. Gli istanti, inoltre, faranno quanto necessario perché la minore mantenga rapporti significativi con i propri parenti e consanguinei.
4. corrisponderà a , a titolo di contributo per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento della figlia minore con decorrenza dal mese di sottoscrizione del Per_1 presente ricorso, la somma mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00euro), entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate a
, da valere anche come quietanza di pagamento per 12 mensilità, con Controparte_1 rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
5. Le spese straordinarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle scolastiche (mensa, libri di testo, gite scolastiche, viaggi di studio, studio lingue straniere ecc.), ludiche - sportive, ricreative e mediche non mutuabili per la figlia minore Per_1 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere tutte previamente concordate tra le parti. Relativamente alle suddette spese straordinarie, così come alle spese ordinarie da intendersi comprese nel mantenimento, le parti, salvo espresse deroghe scritte e concordate, si impegnano reciprocamente a rispettare quanto previsto e descritto nel Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Tivoli e sottoscritto dai referenti istituzionali in data 29 ottobre 2018, e da intendere dunque quale documento vincolante tra le parti con la sottoscrizione del presente ricorso.
6. Per espresso accordo tra i genitori, considerata l'età della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana, quando vorrà, Per_1 compatibilmente con le primarie esigenze della stessa;
modalità comunque da comunicare con congruo preavviso alla madre per ovvie necessità organizzative anche di quest'ultima. In ogni caso, e tenuto conto della massima libera determinazione del padre appena sopra descritta di vedere la figlia, il diritto di visita di quest'ultimo seguirà le seguenti modalità. Il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati Per_1 al mese prelevandola dal domicilio materno la sera del venerdì entro le ore 19,00, accompagnandola poi a scuola il lunedì mattina. Nel caso in cui il padre non potesse tenere con sè la figlia nel fine settimana di sua spettanza, potrà tenerla in altro fine settimana, da concordare con la madre. Il padre porterà la figlia alle Per_1 lezioni/allenamenti di tennis o di altra attività sportiva presso il centro prescelto nei 2 giorni infrasettimanali in programma, riaccompagnando la figlia al termine dello stesso presso il domicilio materno. Ove non potesse provvedervi, è facoltà per Parte_1
previa comunicazione a , delegare un familiare o eventuale
[...] Controparte_1 baby-sitter. Per quanto riguarda invece il giorno di catechismo della figlia Per_1 quest'ultima provvederà in autonomia vista la vicinanza della parrocchia dall'abitazione. Per quanto riguarda invece la lezione settimanale di pianoforte della figlia provvederà a portarla e riprenderla la madre. Durante le vacanze di Natale Per_1
e Pasqua ad anni alterni la figlia starà con il padre il 24 o il 25 dicembre ed il giorno 1° gennaio o 6 gennaio;
così come il giorno di Pasqua o lunedì dell'Angelo. Anche per tali periodi di vacanza ogni eventuale cambiamento di tali modalità di frequentazione, dovrà comunque essere concordato fra i genitori con congruo anticipo e cercando sempre di garantire alla minore una frequentazione dei genitori il più possibile conforme ai suoi desideri. Per quanto concerne le vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi;
periodi questi ultimi che dovranno essere reciprocamente comunicati tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno.
7. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che continuerà ad Controparte_1 avere in uso esclusivo la vettura aziendale intestata alla società della quale Parte_1
è il legale rappresentante (attualmente Citroen C5), anche dopo la prossima
[...] scadenza contrattuale prevista nel mese di gennaio 2025, con facoltà del predetto di sostituire la tipologia di vettura con altra di cilindrata più piccola.
8. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico per la figlia (ex assegno familiare) verrà richiesto ed erogato in busta paga a favore della madre quale genitore con affidamento prevalente della minore.
9. I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con estensione alla figlia con l'impegno di allertare con congruo preavviso l'altro genitore in caso Per_1 di programmati viaggi all'estero con la figlia minore.”
All'udienza del 21.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti si sono riportate alle condizioni dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età
e delle esigenze della minore, le condizioni concordate dalle parti siano congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente della minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
Considerato il ricorso presentato congiuntamente nell'interesse della figlia minore sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dispone l'affidamento della minore , nata a [...] il [...], Persona_1 provvedendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Si dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore allegate al ricorso.
- Compensa le spese.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10.2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4680/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Lauro
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._2
), rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Pizzamiglio
[...]
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 337bis e 337ter c.c. e art. 473bis.51 c.p.c. depositato in data 18.11.2024 le parti, dopo aver premesso che dalla convivenza more uxorio è nata la figlia (Roma, 22.04.2012) e che la loro relazione è definitivamente Persona_1 cessata, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della minore alle seguenti condizioni:
1. “La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori in regime di affidamento Per_1 condiviso, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, salvo l'esercizio disgiunto della stessa per le questioni di ordinaria amministrazione.
2. La figlia minore risiederà stabilmente con la madre, nell'abitazione di Per_1 proprietà di madre di , a titolo di comodato Persona_2 Parte_1 gratuito, sita in Monterotondo, Via E. Riva n° 11 e dove le stesse risultano trasferite dal mese di giugno 2024. Gli oneri condominiali e le spese relative alle utenze domestiche verranno sopportate da . Controparte_1
3. I ricorrenti si obbligano a mantenere, educare, istruire ed assistere anche moralmente la minore nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni impegnandosi, proporzionalmente alle loro capacità di discernimento, ad ascoltarla in tutte le questioni e nelle procedure che la riguardano. Le decisioni di maggiore interesse della minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo tra i ricorrenti, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore, nonché delle rispettive capacità economiche dei ricorrenti. Gli istanti, inoltre, faranno quanto necessario perché la minore mantenga rapporti significativi con i propri parenti e consanguinei.
4. corrisponderà a , a titolo di contributo per Parte_1 Controparte_1 il mantenimento della figlia minore con decorrenza dal mese di sottoscrizione del Per_1 presente ricorso, la somma mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00euro), entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario alle coordinate bancarie intestate a
, da valere anche come quietanza di pagamento per 12 mensilità, con Controparte_1 rivalutazione automatica annuale in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
5. Le spese straordinarie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle scolastiche (mensa, libri di testo, gite scolastiche, viaggi di studio, studio lingue straniere ecc.), ludiche - sportive, ricreative e mediche non mutuabili per la figlia minore Per_1 saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e dovranno essere tutte previamente concordate tra le parti. Relativamente alle suddette spese straordinarie, così come alle spese ordinarie da intendersi comprese nel mantenimento, le parti, salvo espresse deroghe scritte e concordate, si impegnano reciprocamente a rispettare quanto previsto e descritto nel Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Tivoli e sottoscritto dai referenti istituzionali in data 29 ottobre 2018, e da intendere dunque quale documento vincolante tra le parti con la sottoscrizione del presente ricorso.
6. Per espresso accordo tra i genitori, considerata l'età della minore, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia durante la settimana, quando vorrà, Per_1 compatibilmente con le primarie esigenze della stessa;
modalità comunque da comunicare con congruo preavviso alla madre per ovvie necessità organizzative anche di quest'ultima. In ogni caso, e tenuto conto della massima libera determinazione del padre appena sopra descritta di vedere la figlia, il diritto di visita di quest'ultimo seguirà le seguenti modalità. Il padre trascorrerà con la figlia due fine settimana alternati Per_1 al mese prelevandola dal domicilio materno la sera del venerdì entro le ore 19,00, accompagnandola poi a scuola il lunedì mattina. Nel caso in cui il padre non potesse tenere con sè la figlia nel fine settimana di sua spettanza, potrà tenerla in altro fine settimana, da concordare con la madre. Il padre porterà la figlia alle Per_1 lezioni/allenamenti di tennis o di altra attività sportiva presso il centro prescelto nei 2 giorni infrasettimanali in programma, riaccompagnando la figlia al termine dello stesso presso il domicilio materno. Ove non potesse provvedervi, è facoltà per Parte_1
previa comunicazione a , delegare un familiare o eventuale
[...] Controparte_1 baby-sitter. Per quanto riguarda invece il giorno di catechismo della figlia Per_1 quest'ultima provvederà in autonomia vista la vicinanza della parrocchia dall'abitazione. Per quanto riguarda invece la lezione settimanale di pianoforte della figlia provvederà a portarla e riprenderla la madre. Durante le vacanze di Natale Per_1
e Pasqua ad anni alterni la figlia starà con il padre il 24 o il 25 dicembre ed il giorno 1° gennaio o 6 gennaio;
così come il giorno di Pasqua o lunedì dell'Angelo. Anche per tali periodi di vacanza ogni eventuale cambiamento di tali modalità di frequentazione, dovrà comunque essere concordato fra i genitori con congruo anticipo e cercando sempre di garantire alla minore una frequentazione dei genitori il più possibile conforme ai suoi desideri. Per quanto concerne le vacanze estive, la figlia starà con ciascun genitore 15 giorni consecutivi;
periodi questi ultimi che dovranno essere reciprocamente comunicati tra le parti entro il 31 maggio di ciascun anno.
7. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che continuerà ad Controparte_1 avere in uso esclusivo la vettura aziendale intestata alla società della quale Parte_1
è il legale rappresentante (attualmente Citroen C5), anche dopo la prossima
[...] scadenza contrattuale prevista nel mese di gennaio 2025, con facoltà del predetto di sostituire la tipologia di vettura con altra di cilindrata più piccola.
8. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che l'assegno unico per la figlia (ex assegno familiare) verrà richiesto ed erogato in busta paga a favore della madre quale genitore con affidamento prevalente della minore.
9. I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con estensione alla figlia con l'impegno di allertare con congruo preavviso l'altro genitore in caso Per_1 di programmati viaggi all'estero con la figlia minore.”
All'udienza del 21.07.2025, sostituita con il deposito di note scritte autorizzate, le parti si sono riportate alle condizioni dell'accordo sottoscritto da entrambe le parti e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, dell'età
e delle esigenze della minore, le condizioni concordate dalle parti siano congrue, conformi a legge, idonee a tutelare l'interesse preminente della minore anche perché coerenti con quanto emerso in atti.
Il Tribunale ritiene quindi che le condizioni concordate dalle parti, in quanto rispettose dei principi fissati dal legislatore in materia di affidamento e contributo al mantenimento dei figli di cui agli artt. 337 bis e seguenti c.c., possano essere recepite nel provvedimento giudiziale.
Considerato il ricorso presentato congiuntamente nell'interesse della figlia minore sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- Dispone l'affidamento della minore , nata a [...] il [...], Persona_1 provvedendo in conformità alle condizioni concordate dalle parti indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Si dà atto della sottoscrizione di entrambe le parti delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore allegate al ricorso.
- Compensa le spese.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 30-10.2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia