Decreto cautelare 18 luglio 2025
Ordinanza cautelare 15 settembre 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/05/2026, n. 8569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8569 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08569/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8288 del 2025, proposto da
FR VE, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfredo Salvatore e David Lenzini, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Sebastiano Caruso, Paola Massafra, Cherubina Ciriello e Massimo Boccia Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
LA La AM, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento con cui la Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di 1069 professionisti medici di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'I.N.P.S., indetto con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale n. 79 del 25.09.2024 e pubblicato in data 04.10.2024, ha disposto la non ammissione della ricorrente alla prova orale sull'asserita base del mancato conseguimento del punteggio minimo necessario al superamento della prova scritta;
- di ogni altro eventuale atto presupposto, prodromico, contestuale, connesso o consequenziale a quello impugnato, anche non conosciuto, ivi compresa, se e per quanto occorra, sin da ora, ferma restando l'eventuale successiva impugnativa attraverso motivi aggiunti, qualsiasi graduatoria, provvisoria o definitiva, venisse pubblicata, nella parte in cui in essa non figurasse la ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INPS;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Francesco AI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- l’odierna ricorrente risulta inserita nella graduatoria finale di merito del concorso in epigrafe indicato, essendo collocata tra i vincitori al 2° posto nella sezione degli Specializzati-Roma, senza l’apposizione di nessuna riserva;
Ritenuto che:
- non possano trovare condivisione le deduzioni difensive dell’ente previdenziale secondo cui la mancata apposizione della riserva sarebbe stata necessitata e quindi giustificata dall’esigenza di conformazione agli indirizzi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale fa riferimento, nella nota prodotta in atti, alla necessità di evitare la divulgazione di dati sensibili, idonei a disvelare lo stato di salute ovvero la commissione di reati e la pendenza di giudizi penali, ipotesi queste ultime del tutto estranee a quella oggetto del presente giudizio;
- la ridetta collocazione della ricorrente nella graduatoria finale di merito tra i vincitori senza l’apposizione di riserve determini il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, avendo la ricorrente conseguito il bene della vita anelato;
Ritenuto, conseguentemente, di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse di parte ricorrente alla coltivazione del medesimo;
Ritenuto, infine, di compensare tra le parti le spese di lite anche in ragione della definizione del presente gravame con pronuncia in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI IA, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere
Francesco AI, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Francesco AI | RI IA |
IL SEGRETARIO