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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 12694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12694 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 32691/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI AN
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Luigi Parte_1
OT e AN OT che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- ricorrente
E
rappresentato e difeso dal Controparte_1
proprio funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA e funzionario , ai CP_2
sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.09.25, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo: di essere inserita nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2024-26 e di avere svolto attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
pagina 1 di 8 i) A.S. 2024/2025 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 16.09.2024 al
30.06.2025 presso la scuola primaria “VIA ORSA MAGGIORE” di Roma (RM);
2) A.S. 2025/2026 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 01.09.2025 al
30.06.2026 presso la scuola primaria “VIA ORSA MAGGIORE” di Roma (RM).
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio 2022, e ribadita, pertanto,
l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015, dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 e dell'art. 15 del D.L. 13.6.23 n.69, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento e all'attribuzione del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1
disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1194, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in Controparte_1
persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, diritti ed pagina 2 di 8 onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli
Avv.ti AN e Luigi OT quali anticipatari anche delle spese”.
Ritualmente convenuto in giudizio, il si è costituito Controparte_1
resistendo al ricorso, in particolare rappresentando la legittimità e correttezza del proprio operato tenuto conto dei vincoli di bilancio imposti dall'art. 81 Cost., e rassegnando le seguenti conclusioni: “ - Voglia l'Onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare: - rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, provvedere allo stralcio per l'annualità 2025/2026 per cessata materia del contendere;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
2. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare pagina 3 di 8 nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. I Decreti della Presidenza del
[...]
Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3,
DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. pagina 4 di 8 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di CP_1
cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Lo stesso legislatore nazionale con la scorsa legge di bilancio ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare, l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione pagina 5 di 8 dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_1
sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Da ultimo è intervenuta la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, di conversione del D.L. 9 settembre 2025, n. 127 estendendo a decorrere dal 2025/26, il bonus anche ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6).
3. Questo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di aver avuto i seguenti contratti a tempo determinato:
-A.S. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 30.06.2025.
A riguardo, deve ritenersi che il ricorrente abbia provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in base al contratto a tempo Controparte_1
determinato per incarico fino al termine del 30 giugno per l'a.s. 2024/2025 e di essere interno al sistema delle docenze scolastiche al momento della decisione, in quanto iscritto nelle graduatorie Gps 2024/2026. Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 della Legge n. 107/2015 vigente all'epoca del contratto ante DL 127/25 conv. in L. 164/25 nella parte in cui non riconosceva l'assegnazione della
Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30.06.
Infondata, d'altronde, è l'eccezione sollevata dal volta a valorizzare il principio CP_1
dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell'art. 81 Cost nel senso che le cennate aperture giurisprudenziali (comunitarie e nazionali) volte all'estensione della platea dei potenziali percipienti la carta docente non avrebbero tenuto conto dell'aggravio di spesa pagina 6 di 8 ai danni dell'erario, che supererebbe necessariamente la copertura prevista dal legislatore statale al momento dell'istituzione di detto beneficio.
Invero, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 121/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123,
204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così come interpretato dalla Corte di Cassazione
(Cass. 29961/2023), sollevate in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo della
Costituzione, dal Tribunale di Torino precisando che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore, statale o regionale, e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano.
Ne deriva che va affermato il diritto della ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025, ed il va condannato CP_1
a provvedere all' attribuzione della Carta Docente nella misura pari ad euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- A.S. 2025/2026 dal 01.09.2025 al 30.06.2026.
Con riferimento all'anno scolastico 2025/26 deve invece essere dichiarata la cessata materia del contendere a fronte dello ius superveniens di cui al DL n. 127 del 9 settembre 2025, convertito dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164, il cui art. 3 comma 5 bis ha modificato l'art. 121 della legge n. 107 del 2015, riconoscendo il diritto ad usufruire della carta docente anche
“al docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche”, prevedendo altresì che:
“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_4 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro il 30 gennaio di ogni anno sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € 350,00 oltre accessori CP_1
di legge. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2024/25 per l'importo di euro 500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il convenuto a mettere a CP_1
disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- dichiara cessata la materia del contendere per l'anno scolastico 2025/2026;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidate in € 350,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 10.12.2025
IL GIUDICE
GI AN
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GI AN
All'esito delle note ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Luigi Parte_1
OT e AN OT che la rappresentano e difendono come da mandato in atti
- ricorrente
E
rappresentato e difeso dal Controparte_1
proprio funzionario Avv. MOLFESE ALESSANDRA e funzionario , ai CP_2
sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
- resistente -
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 24.09.25, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
esponendo: di essere inserita nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2024-26 e di avere svolto attività di docenza nei seguenti anni scolastici:
pagina 1 di 8 i) A.S. 2024/2025 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 16.09.2024 al
30.06.2025 presso la scuola primaria “VIA ORSA MAGGIORE” di Roma (RM);
2) A.S. 2025/2026 - contratto fino al termine delle attività didattiche dal 01.09.2025 al
30.06.2026 presso la scuola primaria “VIA ORSA MAGGIORE” di Roma (RM).
Tanto premesso, richiamata la normativa primaria e secondaria emanata al fine di disciplinare la carta docente in questione, evidenziatane l'incompatibilità con le clausole 4 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE del 28/6/1999, che sanciscono il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato a parità di mansioni, incompatibilità già accertata dalla Corte di Giustizia UE nell'ordinanza del 18 maggio 2022, e ribadita, pertanto,
l'esigenza di interpretare la normativa interna in senso conforme al diritto eurounitario, così come affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1842 del 16.3.2022, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
Legge n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015, dell'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 e dell'art. 15 del D.L. 13.6.23 n.69, per violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e conseguentemente condannare il
[...]
al riconoscimento e all'attribuzione del beneficio stesso, così come previsto e Controparte_1
disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1194, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) in via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n.
107/2015, per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 condannare il Controparte_1
al pagamento della somma di € 1.000,00 o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 del c.c.; 3) Condannare il , in Controparte_1
persona del l.r.p.t.,al pagamento di spese, maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, diritti ed pagina 2 di 8 onorari del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore degli
Avv.ti AN e Luigi OT quali anticipatari anche delle spese”.
Ritualmente convenuto in giudizio, il si è costituito Controparte_1
resistendo al ricorso, in particolare rappresentando la legittimità e correttezza del proprio operato tenuto conto dei vincoli di bilancio imposti dall'art. 81 Cost., e rassegnando le seguenti conclusioni: “ - Voglia l'Onorevole Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa così giudicare: - rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in subordine, provvedere allo stralcio per l'annualità 2025/2026 per cessata materia del contendere;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.”.
Il Tribunale osserva quanto segue.
2. Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
L'art. 1, commi 121 e ss, della legge n. 107 del 2015, dispone: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a Controparte_3
corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del
Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. 122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4
finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare pagina 3 di 8 nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale, nonche' le modalita' per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
123. Per le finalita' di cui al comma 121 e' autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. 124. Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita' nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Controparte_4
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. I Decreti della Presidenza del
[...]
Consiglio (del 23.9.2015 e del 28.11.2016), adottati ai sensi del comma 122, stabiliscono, poi, che: - “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (art. 3, co. 1, DPCM 28.11.2016); - “La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio” (art. 3, co. 2, DPCM cit.); - “I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi sull'applicazione web dedicata, usando le credenziali di cui all'articolo 3, comma 3” (art 5 co. 1, DPCM cit.); - “Per l'anno scolastico 2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 30 novembre 2016” (art 5 co. 2, DPCM cit.); - “A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata e' consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno” (art 5 co. 3,
DPCM cit.); - “Le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate” (art. 6, co. 6, DPCM cit.).
La Corte di Cassazione, investita, in sede di rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., della risoluzione delle questioni interpretative poste dalla normativa sopra richiamata, ha enunciato i seguenti principi di diritto (sent. n. 29961/2023): “1) La Carta Docente di cui all'art. pagina 4 di 8 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di CP_1
cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Lo stesso legislatore nazionale con la scorsa legge di bilancio ha equiparato il docente di ruolo al docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. In particolare, l'art. 1, comma 572, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione pagina 5 di 8 dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha modificato l'art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, prevedendo che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico.
Con decreto del Ministro e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, Controparte_1
sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Da ultimo è intervenuta la Legge 30 ottobre 2025, n. 164, di conversione del D.L. 9 settembre 2025, n. 127 estendendo a decorrere dal 2025/26, il bonus anche ai docenti con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30.6).
3. Questo il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel caso di specie la ricorrente ha dimostrato di aver avuto i seguenti contratti a tempo determinato:
-A.S. 2024/2025 dal 16.09.2024 al 30.06.2025.
A riguardo, deve ritenersi che il ricorrente abbia provato di aver prestato servizio alle dipendenze del come docente, in base al contratto a tempo Controparte_1
determinato per incarico fino al termine del 30 giugno per l'a.s. 2024/2025 e di essere interno al sistema delle docenze scolastiche al momento della decisione, in quanto iscritto nelle graduatorie Gps 2024/2026. Esclusa, pertanto, la sussistenza di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento, alla luce dei principi esposti, deve disapplicarsi l'articolo 1, commi 121 della Legge n. 107/2015 vigente all'epoca del contratto ante DL 127/25 conv. in L. 164/25 nella parte in cui non riconosceva l'assegnazione della
Carta elettronica del docente anche al personale assunto con contratto a tempo determinato fino al 30.06.
Infondata, d'altronde, è l'eccezione sollevata dal volta a valorizzare il principio CP_1
dell'obbligo della copertura finanziaria delle spese espresso nell'art. 81 Cost nel senso che le cennate aperture giurisprudenziali (comunitarie e nazionali) volte all'estensione della platea dei potenziali percipienti la carta docente non avrebbero tenuto conto dell'aggravio di spesa pagina 6 di 8 ai danni dell'erario, che supererebbe necessariamente la copertura prevista dal legislatore statale al momento dell'istituzione di detto beneficio.
Invero, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che, con sentenza n. 121/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 121, 123,
204 e 205, della legge 13 luglio 2015, n. 107 così come interpretato dalla Corte di Cassazione
(Cass. 29961/2023), sollevate in riferimento all'art. 81, commi primo e terzo della
Costituzione, dal Tribunale di Torino precisando che il principio dell'obbligo di copertura finanziaria impone un preciso vincolo non al giudice, ma al legislatore, statale o regionale, e opera per ogni legge, inclusa la legge di bilancio, traducendosi nell'obbligo di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, anche i mezzi per fronteggiare gli oneri che ne derivano.
Ne deriva che va affermato il diritto della ricorrente alla “Carta Elettronica” di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015 per l'anno scolastico 2024/2025, ed il va condannato CP_1
a provvedere all' attribuzione della Carta Docente nella misura pari ad euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della
L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
- A.S. 2025/2026 dal 01.09.2025 al 30.06.2026.
Con riferimento all'anno scolastico 2025/26 deve invece essere dichiarata la cessata materia del contendere a fronte dello ius superveniens di cui al DL n. 127 del 9 settembre 2025, convertito dalla legge 30 ottobre 2025 n. 164, il cui art. 3 comma 5 bis ha modificato l'art. 121 della legge n. 107 del 2015, riconoscendo il diritto ad usufruire della carta docente anche
“al docente con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche”, prevedendo altresì che:
“A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di Controparte_4 concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze adottato entro il 30 gennaio di ogni anno sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti e del personale educativo di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma
123”.
3. Le spese di lite vengono poste a carico del e liquidate in € 350,00 oltre accessori CP_1
di legge. pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattese, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2024/25 per l'importo di euro 500,00, maggiorato di interessi o rivalutazione dalla data del diritto all'accredito alla concreta erogazione, e condanna il convenuto a mettere a CP_1
disposizione della parte ricorrente detta carta per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
- dichiara cessata la materia del contendere per l'anno scolastico 2025/2026;
- condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
liquidate in € 350,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi.
Roma, 10.12.2025
IL GIUDICE
GI AN
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