Art. 2.
La tenuta "Campo Bufalaro" divenuta di proprieta' dello Stato per effetto della permuta di cui al precedente articolo, e' assegnata in dotazione al Presidente della Repubblica.
La tenuta "Campo Bufalaro" divenuta di proprieta' dello Stato per effetto della permuta di cui al precedente articolo, e' assegnata in dotazione al Presidente della Repubblica.