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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. VI, sentenza 03/02/2026, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 643/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SO UC, Presidente
CC SC, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3159/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R801824 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R801824 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Agenzia delle Entrate (in seguito AGE), Direzione Provinciale di Roma, quale soggetto pubblico preposto all'accertamento delle imposte la cui riscossione è stata affidata all'atto di intimazione n. 09720229009133858000, inviata il 14.6.2022 al soggetto obbligato, per una serie di cartelle ed un avviso di accertamento (in materia di IRPEF 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 IVA 2019, contributi di bonifica 2006 e 2007, diritti camerali 2011, 2012 e 2013, due ipotesi di tassa automobilistica
2013 ed un avviso di accertamento riferito all'IVA/2010), ha impugnato la sentenza n. 1895/14/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 08/02/2024, con cui il giudice adito accoglieva il gravame limitatamente all'avviso di accertamento n. TK501R801824/2015, relativo all'IVA
2010 (per € 55.067,91), del quale l'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov. II di Roma, non comparsa, non ha prodotto la relata di notifica.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- Nullità ed erroneità in parte qua della sentenza per violazione del contraddittorio processuale ex art. 110 del c.p.c. – Regolarità della costituzione in giudizio. Erroneità della sentenza – Regolarità della notifica dell'atto n. AUTK501R8018242015 – Tardività della impugnazione, in quanto promossa – in assenza di vizi propri della intimazione – avverso un atto definitivo – Violazione degli artt. 19 e 21 Dlgs n. 546/1992, dato che il mancato inserimento dell'atto non sarebbe addebitabile alla parte appellante;
inoltre, in fatto, si eccepisce che l'intimazione di pagamento impugnata ed oggetto del giudizio reca l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza del predetto accertamento, ritualmente notificato e non impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa erariale poi azionata con l'intimazione in discussione;
- quanto all'asserita intervenuta prescrizione, l'Ufficio ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di questioni che attengono alla fase riscossiva (successiva alla notifica dell'atto impositivo), di esclusiva competenza di Ader, che avrà cura di documentare anche l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione che, nel caso di specie, avrebbe valenza decennale;
se ne deduce che, a fronte della notifica dell'atto di accertamento presupposto, avvenuta in data 30/04/2015, al momento dell'invio dell'intimazione di pagamento (14/06/2022) non era ancora decorso il termine di prescrizione decennale.
Con atto di controdeduzioni è stata eccepita l'inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza in presenza di una difesa processuale esercitata da funzionari secondo la disciplinata dall'art. 63 del dpr n.600/73 ed art.12 d.lgs. n.546/92, ma in assenza della delega del Direttore provinciale Dott. Nominativo_1, nonché della delega del Capo Team Nominativo_2.
Con lo stesso atto di costituzione in giudizio si propone appello incidentale da parte del contribuente inciso dai capi della sentenza impugnata che hanno respinto le altre censure proposte con il ricorso di primo grado.
In particolare si insiste nella seguente prospettazione: - Errata statuizione sulla regolare notifica delle cartelle - Irregolarità della notifica delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata, in violazione dell'art. 60 DPR 602/73 per i casi di ricezione degli avviso e/o raccomandate CAD da parte della moglie del contribuente, mancando l'effettivo invio della raccomandata informativa;
per quel che concerne le partite n. 09720160001054100 000 e
09720160208207956 000, sono state notificate ex art. 140 cpc mediante deposito in Casa Comunale, tuttavia non è stata prodotta la raccomandata informativa, quindi, l'avviso di ricevimento prodotto dal
Concessionario non è collegabile ad alcun atto e pertanto non è riconducibile a quelli oggetto di causa;
- Inefficacia dei presunti atti interruttivi della prescrizione in quanto la Corte di primo grado ha ritenuto non perfezionata la prescrizione dei singoli tributi posti a fondamento delle cartelle, in forza di atti interruttivi:
“l'avviso di intimazione n. 0972016054629366000 è stato notificato ex art. 140 c.p.c., ma la relata dà atto dell'avvenuto deposito presso la casa comunale e l'Ader ha prodotto la distinta di spedizione dell'avviso mediante racc.ta a/r n. 689276079414 del 21.2.2017”; anche in questo caso, non è stata prodotta l'obbligatoria seconda raccomandata informativa quindi l'avviso di ricevimento prodotto dal
Concessionario a seguito dell'affissione in Casa Comunale non sarebbe collegabile ad alcun atto oggetto di causa;
lo stesso avviso pertanto non avrebbe alcun valore ai fini dell'interruzione della prescrizione;
per tutti gli altri atti (int. 09720229009133858000, CPI 09776201500010448000, int.
09720189024547367000), il giudicante non si è espresso e, quindi, risultano consolidate e non contestate le eccezioni di irregolarità della notifica sollevate dal ricorrente in primo grado, con conseguente inefficacia quali atti interruttivi della prescrizione.
- Errata statuizione sull'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese debitorie.
Con altro atto di controdeduzioni dell'ER (in seguito ER) si eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, riportandosi per il resto a quanto eccepito nelle proprie controdeduzioni e nelle memorie depositate nel primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione in rito sollevata dalla parte resistente in merito al difetto di rappresentanza legale dell'Agenzia delle Entrate, mancando il deposito in giudizio dei necessari atti di delega.
Le ragioni della suddetta eccezione non sono affatto condivisibili, essendo all'uopo sufficiente quanto già espresso dal giudice di legittimità.
Con la sentenza n. 16436 del 5 agosto 2015, la sezione tributaria della Cassazione ha ribadito la validità dell'appello proposto dall'Ufficio finanziario e sottoscritto da un funzionario preposto allo specifico settore del contenzioso, senza necessità di esibizione di una specifica delega ai fini della legittimità dell'atto stesso.
Ciò induce a ritenere fondante quanto dimostrato ed assunto dall'AGE con il deposito del presupposto atto di accertamento affatto contestato nei termini dalla parte appellata.
La censura contenuta nell'atto di appello è diretta a contestare l'erronea valutazione della notifica dell'atto di accertamento presupposto che, secondo gli argomenti spesi nell'atto introduttivo del giudizio, invaliderebbe in parte qua la conseguente intimazione di pagamento ed il procedimento di riscossione coattiva del relativo credito erariale.
Per quanto attiene all'avviso n. TK501R801824/2015 (anno imposta 2010), l'appellante osserva che l'intimazione di pagamento impugnata reca l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza del predetto avviso, ritualmente notificato e non impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa erariale poi azionata con la contestata intimazione.
Ai fini della prova si produce in giudizio copia della documentazione attestante la notifica del predetto atto avvenuta in data 30/04/2015, in mani proprie del destinatario.
Non essendo applicabile il terzo comma del testo novellato dell'art. 58 del codice del processo tributario atteso che il ricorso di primo grado risulta essere stato depositato prima del 4.1.2024, come già statuito in merito all'applicazione delle previgenti disposizioni del citato art. 58 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 24/06/2025, n. 4604/2025, la doglianza proposta con l'appello principale può essere accolta, stante l'ammissibilità della prova necessaria depositata nell'attuale grado.
Per i restanti capi della sentenza gravata, pregiudizievoli rispetto alla pretesa dell'attuale appellante in via incidentale (appellato e ricorrente in primo grado) occorre esaminare nel merito le relative censure.
Con il primo motivo si ripropone il tema della non corretta procedura di notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, invocando come motivo di nullità il mancato invio della raccomandata informativa resa necessaria per completare la procedura di notifica in caso di assenza temporanea del destinatario.
La relativa doglianza accumuna in sé sia le ipotesi di ricezione dell'atto da parte di un familiare convivente, sia quelle relative al deposito dell'avviso di spedizione della raccomandata presso la casa comunale.
Seguendo la predetta prospettazione il Collegio ritiene che le prime ipotesi non siano comunque dipendenti per la loro regolarità, secondo la giurisprudenza della sezione e della Corte di Cassazione, dall'invio della raccomandata informativa.
Secondo la giurisprudenza più recente e consolidata della Suprema Corte di Cassazione "la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del DPR 1973/602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile,
l'atto è pur sempre valido, perché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito da efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cfr. Cass. Civ. n.
14327/09; Cass. Civ. n. 2288/2011; Cass. Civ. n.11708/11). Nel caso in cui l'ufficio finanziario o il concessionario proceda alla notificazione "a mezzo posta ed in modo diretto" degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o persona convivente essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di raccomandata (Cass.; n.
17598/2010; n.911/2012;; n.19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014 ; n. 14146/2014; 12083 del
2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018).
Rimangono da verificare, invece, le ipotesi di notifica della cartella esattoriale conclusasi con il deposito dell'avviso presso la casa Comunale.
Al riguardo l'appellante incidentale afferma che, per quel che concerne le partite n. 09720160001054100
000 e 09720160208207956 000, le relative cartelle sono state notificate ex art. 140 cpc mediante deposito in Casa Comunale, tuttavia non è stata prodotta la raccomandata informativa quindi l'avviso di ricevimento prodotto dal Concessionario non è collegabile ad alcun atto e pertanto non è riconducibile a quelli oggetto di causa.
Per la prima cartella l'AGER ha depositato il prospetto riepilogativo delle Banca_2 italiane con cui si dà atto di aver spedito singole raccomandate ex art.139/140 c.p.c., di cui la n. 689267677249 del 13/04/2016.
Risulta, inoltre, depositato della predetta raccomandata l'avviso di ricevimento debitamente firmato dal ricevente Nominativo_3 in data 22.4.16.
Lo stesso è dato rilevare per la seconda cartella, laddove l'AGER ha depositato il prospetto riepilogativo delle Banca_2 italiane con cui si dà atto di aver spedito singole raccomandate ex art. 139/140 c.p.c., di cui la n. 689351194856 del 10/04/2017. Risulta, inoltre, depositato della predetta raccomandata l'avviso di ricevimento debitamente firmato dal ricevente Nominativo_3 in data 20.4.17
I predetti riscontri inducono alla reiezione della censura anche per le ulteriori ipotesi nel dettaglio indicate.
Con il secondo motivo di appello incidentale si contesta l'inefficacia degli atti interruttivi della prescrizione invocata sempre ritenendo omessa la prova del ricevimento della raccomandata informativa.
La censura non risulta smentita dalla documentazione, mentre il giudice di prime cure assume che l'avviso di intimazione n. 0972016054629366000 è stato notificato ex art. 140 c.p.c., ma la relata dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e l'Ader ha prodotto la distinta di spedizione dell'avviso mediante racc.ta a/r n. 689276079414 del 21.2.2017.
Rimane però indimostrata la ricezione dell'ultima raccomandata avente valore informativo, ne vi sono elementi documentali per ritenere che vi sia una presunzione legale di conoscenza per compiuta giacenza.
Posto che l'intimazione di pagamento n. 09720229009133858000 oggetto dell'attuale giudizio è stata di fatto ricevuta il 14.6.2022, occorre verificare se i sottesi crediti erariali possono essere ritenuti, comunque prescritti, a prescidere dai supposti atti interrutivi non validamente notificati, individuandosi come dies a quo la data di notifica delle rispettive cartelle esattoriali, rispetto alle quali è, alla luce della documentazione prodotta e per le ragioni sopra espresse, da ritenersi regolare la procedura di notificazione, ed applicando il termine prescrizionale a seconda dell'imposta sottoposta a riscossione con valenza di computo dei termini di sospensione dettati dalla disciplina emergenziale (giorni 542), laddove la scadenza dei termini applicabili non si sia realizzata prima dell'entrata in vigore dell'art. 67 del D.L. n.
18/2020.
Nella sentenza gravata si assume che:
- l'IRPEF e l'IVA 2008, portata dalla cartella notificata il 29.2.2012 non sono prescritte nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni e interessi;
- l'IVA 2009, portata da cartella notificata il 14.2.2013 non è prescritta nè con riferimento alla maggiore imposta, né per sanzioni e interessi;
- i contributi consortili 2006 e 2007, portati dalla cartella notificata il 22.7.2014, non sono prescritti nè con riferimento al capitale, nè con riferimento agli interessi;
- il diritto annuale camerale per l'anno 2011, portato dalla cartella notificata il 7.2.2015, non è prescritto nè con riferimento al diritto, nè con riferimento agli interessi;
- l'IRPEF 2010, portata dalla cartella notificata il 16.12.2014, non è prescritta nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni ed interessi;
- l'IRPEF e l'IVA 2011, portate dalla cartella notificata il 6.5.2015, non sono prescritte nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni ed interessi;
- il diritto annuale camerale 2012, portato dalla cartella notificata il 16.6.2015, non è prescritto nè con riferimento al diritto nè con riferimento agli interessi;
- l'IRPEF e l'IVA 2012, portate dalla cartella notificata il 22.4.2016, non sono prescritte nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni di interessi;
- le sanzioni e gli interessi IVA 2012, portati dalla cartella notificata il 22.4.2016, non sono prescritti;
- la tassa automobilistica ed i diritti camerali 2013, portati dalla cartella notificata 21.7.2016, non sono prescritti;
- l'IRPEF e l'IVA 2013, portate dalla cartella notificata il 20.4.2017, non sono prescritte nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni ed interessi.
In riferimento all'IRPEF ed all'IVA, per la riscossione della relativa imposta si applica il termine ordinario di prescrizione, mentre per gli interessi e le sanzioni si applica il termine quinquennale.
Per le premesse procedurali sopra in concreto verificate l'assunto del giudice di primo grado non convince in relazione all'IRPEF e l'IVA 2008, per le sanzioni e gli interessi (soggetti al termine quinquennale); allo stesso modo per l'IVA 2009, l'IRPEF 2010, in relazione alle sanzioni e gli interessi.
Del pari non risulta condivisibile l'assunto relativa alla tassa automobilistica del 2013, atteso che, applicandosi il termine triennale di prescrizione, risultano prescritti sia l'imposta che le sanzioni e gli interessi.
Per i contributi consortili vale rilevare un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza del
6.11.2025 n. 29396) secondo cui deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l'orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n. 26013) nel senso che: "I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 , n. 4 c.c..
Pertanto anche con riferimento ai suddetti contributi relativi agli anni 2006 e 2007 deve accertarsi la prescrizione quinquennale.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza consolidata, l'appello principale va accolto nei termini sopra riportati con riforma del relativo capo della sentenza gravata.
Del pari fondate risultano le doglianze relative all'intervenuta prescrizione quinquennale (i cui termini risultano per tabulas già decorsi al momento dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale COVID) dei crediti tributari riportati e contestati con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui è merito e riferiti alle cartelle debitamente notificate secondo i rilievi in precedenza specificati e ribaditi dalla parte appellata con appello incidentale, con riforma della sentenza gravata ed annullamento in parte qua dell'intimazione oggetto del giudizio. Le spese di lite possono essere compensate stante la reciproca soccombenza delle parti costituite.
P.Q.M.
l'appello principale dell'AGE e l'appello incidentale della parte appellata vanno accolti nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
UC SO SC CC
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SO UC, Presidente
CC SC, Relatore
GALEOTA ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3159/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 - Via Canton, 20 00144 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1895/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14
e pubblicata il 08/02/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R801824 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501R801824 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte appellante, Agenzia delle Entrate (in seguito AGE), Direzione Provinciale di Roma, quale soggetto pubblico preposto all'accertamento delle imposte la cui riscossione è stata affidata all'atto di intimazione n. 09720229009133858000, inviata il 14.6.2022 al soggetto obbligato, per una serie di cartelle ed un avviso di accertamento (in materia di IRPEF 2008, 2010, 2011, 2012 e 2013 IVA 2019, contributi di bonifica 2006 e 2007, diritti camerali 2011, 2012 e 2013, due ipotesi di tassa automobilistica
2013 ed un avviso di accertamento riferito all'IVA/2010), ha impugnato la sentenza n. 1895/14/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, depositata il 08/02/2024, con cui il giudice adito accoglieva il gravame limitatamente all'avviso di accertamento n. TK501R801824/2015, relativo all'IVA
2010 (per € 55.067,91), del quale l'Agenzia delle Entrate-Dir. Prov. II di Roma, non comparsa, non ha prodotto la relata di notifica.
Allo scopo la parte istante si affida alla prospettazione dei seguenti motivi di appello:
- Nullità ed erroneità in parte qua della sentenza per violazione del contraddittorio processuale ex art. 110 del c.p.c. – Regolarità della costituzione in giudizio. Erroneità della sentenza – Regolarità della notifica dell'atto n. AUTK501R8018242015 – Tardività della impugnazione, in quanto promossa – in assenza di vizi propri della intimazione – avverso un atto definitivo – Violazione degli artt. 19 e 21 Dlgs n. 546/1992, dato che il mancato inserimento dell'atto non sarebbe addebitabile alla parte appellante;
inoltre, in fatto, si eccepisce che l'intimazione di pagamento impugnata ed oggetto del giudizio reca l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza del predetto accertamento, ritualmente notificato e non impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa erariale poi azionata con l'intimazione in discussione;
- quanto all'asserita intervenuta prescrizione, l'Ufficio ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva, trattandosi di questioni che attengono alla fase riscossiva (successiva alla notifica dell'atto impositivo), di esclusiva competenza di Ader, che avrà cura di documentare anche l'esistenza di eventuali atti interruttivi della prescrizione che, nel caso di specie, avrebbe valenza decennale;
se ne deduce che, a fronte della notifica dell'atto di accertamento presupposto, avvenuta in data 30/04/2015, al momento dell'invio dell'intimazione di pagamento (14/06/2022) non era ancora decorso il termine di prescrizione decennale.
Con atto di controdeduzioni è stata eccepita l'inammissibilità dell'appello per difetto di rappresentanza in presenza di una difesa processuale esercitata da funzionari secondo la disciplinata dall'art. 63 del dpr n.600/73 ed art.12 d.lgs. n.546/92, ma in assenza della delega del Direttore provinciale Dott. Nominativo_1, nonché della delega del Capo Team Nominativo_2.
Con lo stesso atto di costituzione in giudizio si propone appello incidentale da parte del contribuente inciso dai capi della sentenza impugnata che hanno respinto le altre censure proposte con il ricorso di primo grado.
In particolare si insiste nella seguente prospettazione: - Errata statuizione sulla regolare notifica delle cartelle - Irregolarità della notifica delle cartelle poste a fondamento dell'intimazione impugnata, in violazione dell'art. 60 DPR 602/73 per i casi di ricezione degli avviso e/o raccomandate CAD da parte della moglie del contribuente, mancando l'effettivo invio della raccomandata informativa;
per quel che concerne le partite n. 09720160001054100 000 e
09720160208207956 000, sono state notificate ex art. 140 cpc mediante deposito in Casa Comunale, tuttavia non è stata prodotta la raccomandata informativa, quindi, l'avviso di ricevimento prodotto dal
Concessionario non è collegabile ad alcun atto e pertanto non è riconducibile a quelli oggetto di causa;
- Inefficacia dei presunti atti interruttivi della prescrizione in quanto la Corte di primo grado ha ritenuto non perfezionata la prescrizione dei singoli tributi posti a fondamento delle cartelle, in forza di atti interruttivi:
“l'avviso di intimazione n. 0972016054629366000 è stato notificato ex art. 140 c.p.c., ma la relata dà atto dell'avvenuto deposito presso la casa comunale e l'Ader ha prodotto la distinta di spedizione dell'avviso mediante racc.ta a/r n. 689276079414 del 21.2.2017”; anche in questo caso, non è stata prodotta l'obbligatoria seconda raccomandata informativa quindi l'avviso di ricevimento prodotto dal
Concessionario a seguito dell'affissione in Casa Comunale non sarebbe collegabile ad alcun atto oggetto di causa;
lo stesso avviso pertanto non avrebbe alcun valore ai fini dell'interruzione della prescrizione;
per tutti gli altri atti (int. 09720229009133858000, CPI 09776201500010448000, int.
09720189024547367000), il giudicante non si è espresso e, quindi, risultano consolidate e non contestate le eccezioni di irregolarità della notifica sollevate dal ricorrente in primo grado, con conseguente inefficacia quali atti interruttivi della prescrizione.
- Errata statuizione sull'intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese debitorie.
Con altro atto di controdeduzioni dell'ER (in seguito ER) si eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, riportandosi per il resto a quanto eccepito nelle proprie controdeduzioni e nelle memorie depositate nel primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione in rito sollevata dalla parte resistente in merito al difetto di rappresentanza legale dell'Agenzia delle Entrate, mancando il deposito in giudizio dei necessari atti di delega.
Le ragioni della suddetta eccezione non sono affatto condivisibili, essendo all'uopo sufficiente quanto già espresso dal giudice di legittimità.
Con la sentenza n. 16436 del 5 agosto 2015, la sezione tributaria della Cassazione ha ribadito la validità dell'appello proposto dall'Ufficio finanziario e sottoscritto da un funzionario preposto allo specifico settore del contenzioso, senza necessità di esibizione di una specifica delega ai fini della legittimità dell'atto stesso.
Ciò induce a ritenere fondante quanto dimostrato ed assunto dall'AGE con il deposito del presupposto atto di accertamento affatto contestato nei termini dalla parte appellata.
La censura contenuta nell'atto di appello è diretta a contestare l'erronea valutazione della notifica dell'atto di accertamento presupposto che, secondo gli argomenti spesi nell'atto introduttivo del giudizio, invaliderebbe in parte qua la conseguente intimazione di pagamento ed il procedimento di riscossione coattiva del relativo credito erariale.
Per quanto attiene all'avviso n. TK501R801824/2015 (anno imposta 2010), l'appellante osserva che l'intimazione di pagamento impugnata reca l'iscrizione a ruolo delle somme dovute in forza del predetto avviso, ritualmente notificato e non impugnato nei termini di legge, con conseguente definitività della pretesa erariale poi azionata con la contestata intimazione.
Ai fini della prova si produce in giudizio copia della documentazione attestante la notifica del predetto atto avvenuta in data 30/04/2015, in mani proprie del destinatario.
Non essendo applicabile il terzo comma del testo novellato dell'art. 58 del codice del processo tributario atteso che il ricorso di primo grado risulta essere stato depositato prima del 4.1.2024, come già statuito in merito all'applicazione delle previgenti disposizioni del citato art. 58 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 24/06/2025, n. 4604/2025, la doglianza proposta con l'appello principale può essere accolta, stante l'ammissibilità della prova necessaria depositata nell'attuale grado.
Per i restanti capi della sentenza gravata, pregiudizievoli rispetto alla pretesa dell'attuale appellante in via incidentale (appellato e ricorrente in primo grado) occorre esaminare nel merito le relative censure.
Con il primo motivo si ripropone il tema della non corretta procedura di notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, invocando come motivo di nullità il mancato invio della raccomandata informativa resa necessaria per completare la procedura di notifica in caso di assenza temporanea del destinatario.
La relativa doglianza accumuna in sé sia le ipotesi di ricezione dell'atto da parte di un familiare convivente, sia quelle relative al deposito dell'avviso di spedizione della raccomandata presso la casa comunale.
Seguendo la predetta prospettazione il Collegio ritiene che le prime ipotesi non siano comunque dipendenti per la loro regolarità, secondo la giurisprudenza della sezione e della Corte di Cassazione, dall'invio della raccomandata informativa.
Secondo la giurisprudenza più recente e consolidata della Suprema Corte di Cassazione "la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del DPR 1973/602, anche direttamente da parte del
Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza alcun altro adempimento da parte dell'Banca_1 se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona a cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintellegibile,
l'atto è pur sempre valido, perché la relazione tra la persona a cui esso è destinato e quella a cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'Banca_1, assistito da efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cfr. Cass. Civ. n.
14327/09; Cass. Civ. n. 2288/2011; Cass. Civ. n.11708/11). Nel caso in cui l'ufficio finanziario o il concessionario proceda alla notificazione "a mezzo posta ed in modo diretto" degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982, con la conseguenza che, in caso di notifica al portiere o persona convivente essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio di raccomandata (Cass.; n.
17598/2010; n.911/2012;; n.19771/2013; 22151 del 2013; n. 16949/2014 ; n. 14146/2014; 12083 del
2016; 19795 del 2017; n. 8293/2018).
Rimangono da verificare, invece, le ipotesi di notifica della cartella esattoriale conclusasi con il deposito dell'avviso presso la casa Comunale.
Al riguardo l'appellante incidentale afferma che, per quel che concerne le partite n. 09720160001054100
000 e 09720160208207956 000, le relative cartelle sono state notificate ex art. 140 cpc mediante deposito in Casa Comunale, tuttavia non è stata prodotta la raccomandata informativa quindi l'avviso di ricevimento prodotto dal Concessionario non è collegabile ad alcun atto e pertanto non è riconducibile a quelli oggetto di causa.
Per la prima cartella l'AGER ha depositato il prospetto riepilogativo delle Banca_2 italiane con cui si dà atto di aver spedito singole raccomandate ex art.139/140 c.p.c., di cui la n. 689267677249 del 13/04/2016.
Risulta, inoltre, depositato della predetta raccomandata l'avviso di ricevimento debitamente firmato dal ricevente Nominativo_3 in data 22.4.16.
Lo stesso è dato rilevare per la seconda cartella, laddove l'AGER ha depositato il prospetto riepilogativo delle Banca_2 italiane con cui si dà atto di aver spedito singole raccomandate ex art. 139/140 c.p.c., di cui la n. 689351194856 del 10/04/2017. Risulta, inoltre, depositato della predetta raccomandata l'avviso di ricevimento debitamente firmato dal ricevente Nominativo_3 in data 20.4.17
I predetti riscontri inducono alla reiezione della censura anche per le ulteriori ipotesi nel dettaglio indicate.
Con il secondo motivo di appello incidentale si contesta l'inefficacia degli atti interruttivi della prescrizione invocata sempre ritenendo omessa la prova del ricevimento della raccomandata informativa.
La censura non risulta smentita dalla documentazione, mentre il giudice di prime cure assume che l'avviso di intimazione n. 0972016054629366000 è stato notificato ex art. 140 c.p.c., ma la relata dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale e l'Ader ha prodotto la distinta di spedizione dell'avviso mediante racc.ta a/r n. 689276079414 del 21.2.2017.
Rimane però indimostrata la ricezione dell'ultima raccomandata avente valore informativo, ne vi sono elementi documentali per ritenere che vi sia una presunzione legale di conoscenza per compiuta giacenza.
Posto che l'intimazione di pagamento n. 09720229009133858000 oggetto dell'attuale giudizio è stata di fatto ricevuta il 14.6.2022, occorre verificare se i sottesi crediti erariali possono essere ritenuti, comunque prescritti, a prescidere dai supposti atti interrutivi non validamente notificati, individuandosi come dies a quo la data di notifica delle rispettive cartelle esattoriali, rispetto alle quali è, alla luce della documentazione prodotta e per le ragioni sopra espresse, da ritenersi regolare la procedura di notificazione, ed applicando il termine prescrizionale a seconda dell'imposta sottoposta a riscossione con valenza di computo dei termini di sospensione dettati dalla disciplina emergenziale (giorni 542), laddove la scadenza dei termini applicabili non si sia realizzata prima dell'entrata in vigore dell'art. 67 del D.L. n.
18/2020.
Nella sentenza gravata si assume che:
- l'IRPEF e l'IVA 2008, portata dalla cartella notificata il 29.2.2012 non sono prescritte nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni e interessi;
- l'IVA 2009, portata da cartella notificata il 14.2.2013 non è prescritta nè con riferimento alla maggiore imposta, né per sanzioni e interessi;
- i contributi consortili 2006 e 2007, portati dalla cartella notificata il 22.7.2014, non sono prescritti nè con riferimento al capitale, nè con riferimento agli interessi;
- il diritto annuale camerale per l'anno 2011, portato dalla cartella notificata il 7.2.2015, non è prescritto nè con riferimento al diritto, nè con riferimento agli interessi;
- l'IRPEF 2010, portata dalla cartella notificata il 16.12.2014, non è prescritta nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni ed interessi;
- l'IRPEF e l'IVA 2011, portate dalla cartella notificata il 6.5.2015, non sono prescritte nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni ed interessi;
- il diritto annuale camerale 2012, portato dalla cartella notificata il 16.6.2015, non è prescritto nè con riferimento al diritto nè con riferimento agli interessi;
- l'IRPEF e l'IVA 2012, portate dalla cartella notificata il 22.4.2016, non sono prescritte nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni di interessi;
- le sanzioni e gli interessi IVA 2012, portati dalla cartella notificata il 22.4.2016, non sono prescritti;
- la tassa automobilistica ed i diritti camerali 2013, portati dalla cartella notificata 21.7.2016, non sono prescritti;
- l'IRPEF e l'IVA 2013, portate dalla cartella notificata il 20.4.2017, non sono prescritte nè con riferimento alle maggiori imposte, nè con riferimento a sanzioni ed interessi.
In riferimento all'IRPEF ed all'IVA, per la riscossione della relativa imposta si applica il termine ordinario di prescrizione, mentre per gli interessi e le sanzioni si applica il termine quinquennale.
Per le premesse procedurali sopra in concreto verificate l'assunto del giudice di primo grado non convince in relazione all'IRPEF e l'IVA 2008, per le sanzioni e gli interessi (soggetti al termine quinquennale); allo stesso modo per l'IVA 2009, l'IRPEF 2010, in relazione alle sanzioni e gli interessi.
Del pari non risulta condivisibile l'assunto relativa alla tassa automobilistica del 2013, atteso che, applicandosi il termine triennale di prescrizione, risultano prescritti sia l'imposta che le sanzioni e gli interessi.
Per i contributi consortili vale rilevare un recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza del
6.11.2025 n. 29396) secondo cui deve affermarsi che la prescrizione è, dunque, di durata quinquennale, dovendosi confermare l'orientamento in tal senso già maturato (Cass. sez. trib., 10/12/2014, n. 26013) nel senso che: "I contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 , n. 4 c.c..
Pertanto anche con riferimento ai suddetti contributi relativi agli anni 2006 e 2007 deve accertarsi la prescrizione quinquennale.
Per le ragioni sopra espresse e per la giurisprudenza consolidata, l'appello principale va accolto nei termini sopra riportati con riforma del relativo capo della sentenza gravata.
Del pari fondate risultano le doglianze relative all'intervenuta prescrizione quinquennale (i cui termini risultano per tabulas già decorsi al momento dell'entrata in vigore della disciplina emergenziale COVID) dei crediti tributari riportati e contestati con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui è merito e riferiti alle cartelle debitamente notificate secondo i rilievi in precedenza specificati e ribaditi dalla parte appellata con appello incidentale, con riforma della sentenza gravata ed annullamento in parte qua dell'intimazione oggetto del giudizio. Le spese di lite possono essere compensate stante la reciproca soccombenza delle parti costituite.
P.Q.M.
l'appello principale dell'AGE e l'appello incidentale della parte appellata vanno accolti nei sensi di cui in parte motiva.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL RELATORE
UC SO SC CC