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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 1794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1794 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 202/2025
RE PUB BLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 5 giugno 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 202/2025 R.G. Sez. lavoro, promossa da nato a [...] il [...], residente a [...]1, apto 108, 35100 Parte_1
Playa del Aguila (Spagna), C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marco C.F. 1
Lamberti per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Zaffina e Silvano
Imbriaci, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio Persona_1 del 22/03/2024
Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 - resistente -
Controparte_2 in persona del procuratore speciale Persona_2 Rep. N. 181515,dott. CP_3 giusta procura speciale a ministero Notaio rep. 100202411377, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Taglialatela per procura in atti - resistente
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 618 c.p.c. depositato in data 20.01.2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 08920245483336000, notificatagli in data 12.12.2024, limitatamente alle le somme portate dall'avviso di addebito n. 38920160000054709000, riferito a contributi CP 1 I.V.S. non versati dell'anno 2015, per un importo complessivo di € 1.393,14. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: 1) prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
2) mancata notifica degli atti prodromici;
3) nullità dell'intimazione per inesistenza della notifica perché effettuata da soggetto non legittimato;
4) omessa allegazione documenti giustificativi e carenza di elementi essenziali;
5) omessa indicazione base di calcolo degli interessi;
6) nullità per difetto di motivazione dell'atto impugnato;
7) invalidità dell'atto impugnato per omessa sottoscrizione;
8) sussistenza dei motivi per concedere la sospensione dell'esecuzione.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale: “In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti ad essa sottesi, anche inaudita altera parte, in ragione degli spiegati motivi. in via principale, dichiarare, per tutto quanto sopra
-
esposto, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità l'intimazione di pagamento n. 08920245483336000 e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
in subordine
-
comunque dichiarare la non debenza delle somme richieste per complessivi Euro 1.393,14, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti prescritti o comunque inesistenti;
- in subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario".
Controparte_4Si è costituita in giudizio l' contestando la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda a causa della decadenza dal termine d'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 24 com. 5 d.lgs. 46/99 e per inosservanza del termine d'impugnazione ex art. 617 c.p.c., la regolarità della notifica dell'AVA in contestazione, la notifica di successive intimazioni di pagamento ai fini dell'interruzione della prescrizione, per la quale vanno sommati i periodi di sospensione disposti ex lege. L CP_2 ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia revocare il provvedimento di sospensione emesso dell'esecutività dell'avviso di pagamento, non avendo il ricorrente fornito prova del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
2. accertare e dichiarare la carenza di fondamento per l'inammissibilità della domanda del sig. Pt_2 e decadenza per decorrenza dei termini, per l'effetto, disattendere e rigettare le conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta notificazione, da parte dell'ente impositore, al ricorrente dell'avviso di addebito come indicato nella premessa nonché accertare la notifica degli atti interruttivi da parte dei Controparte_5 e per effetto dichiarare dovute le somme impugnate perché non è intervenuta la prescrizione;
4. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_5 dichiarare l'inammissibilità della domanda del sig. Pt_2 e, و
per l'effetto, disattendere e rigettare le conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo e confermare le cartelle di pagamento impugnate, 5. condannare il sig. Pt_2 alla integrale rifusione del compenso professionale di lite in favore della Controparte_2 Si è costituito in giudizio l' CP_1 deducendo che l'AVA, atto presupposto di cui si discute, relativo al mancato pagamento della prima rata di contributi gestione artigiani per l'anno 2015, è stato regolarmente notificato l'8.04.2016; ha eccepito la decadenza dall'opposizione per mancato rispetto del termine ex art. 24 d.lgs. 46/99 e per mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c.; ha evidenziato la necessaria applicazione dei periodi di sospensione e ha chiesto in via istruttoria che fosse ordinata all' CP_2 l'esibizione di copia degli estratti di ruolo e degli atti della procedura di riscossione interruttivi della prescrizione.
L' CP_1 ha chiesto pertanto: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze - ogni contraria difesa, eccezione e istanza reietta e disattesa: -respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e infondate;
-dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le inadempienze oggetto di causa, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo;
-condannarla, occorrendo, al relativo pagamento. Spese e competenze di lite come per legge".
Con decreto del 28.01.2025 il Giudice assegnatario, ritenendo sussistenti gravi motivi, sospendeva l'esecuzione del ruolo opposto, limitatamente all'avviso di addebito/cartella di pagamento relativo ai crediti previdenziali oggetto di causa.
Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 17.03.2025, nel corso della quale si sono riportati ai rispettivi atti difensivi. La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 5.06.2025, sostituita con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., e con concessione di termine anteriore di dieci giorni per il deposito di note difensive.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Alla luce delle domande proposte dal ricorrente, l'opposizione dev'essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento (ora avviso di addebito), in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni, così come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18256/20, Cass. n. 24506/16, Cass. 29294/19, Cass. 22292/19, Cass. n.
28583/18, Cass. n. 594/16).
Poiché con la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento si vuole far valere l'omessa notifica dell'avviso di addebito, deducendo il fatto estintivo della prescrizione del credito, il termine cui fare riferimento è quello di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata, che si è perfezionata il 12.12.2024; il ricorso in opposizione è stato depositato il 20.01.2025, nel rispetto di detto termine, e pertanto le eccezioni di decadenza formulate dai convenuti devono essere respinte.
La prima verifica necessaria ai fini della decisione è quella relativa alla regolarità della notifica dell'AVA n. 38920160000054709000, che costituisce la notificazione del titolo esecutivo e l'atto prodromico alla notificazione dell'intimazione di pagamento. Il ricorrente ha dedotto che tale atto non sia mai stato portato a sua conoscenza, ma a seguito delle allegazioni documentali effettuate dall' CP_1 (docc. 1,2 e 3) risulta provato come l'AVA in questione sia stato notificato a mezzo del servizio postale dall' CP_2 mediante consegna a mani del destinatario, Parte_1 all'indirizzo di residenza a Quarrata (PT), in via San Carlo 17/1. La riferibilità di tale indirizzo al destinatario è confermata dal documento "consultazione anagrafe tributaria" versato dall' CP_1 (doc. 7), e comunque il ricorrente nulla ha dedotto a seguito di tale allegazione. La notifica dell'AVA avente valore di titolo esecutivo a cui è seguita quella dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, deve pertanto considerarsi valida.
Poiché il ricorrente, subordinatamente alla prova dell'avvenuta notifica dell'AVA, ha eccepito anche la prescrizione maturata successivamente a detta notifica, si rende necessaria l'esame della domanda finalizzata a far valere fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso in questione (in tal senso Cass. sez. lav. n. 18256/00).
Questo giudicante non ritiene inoltre di doversi discostare dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Cass. Civ. Sez. Lav. n.14690 del 26.05.2021), che ha costantemente espresso il principio per il quale la mancata opposizione della cartella esattoriale, se, da un lato, comporta l'irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, dall'altro non determina la conversione del termine di prescrizione breve/quinquennale in quello ordinario decennale.
La decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del credito in contestazione, relativo a contributi I.N.P.S. dovuti per l'annualità 2015, va individuata nella data di notifica dell'AVA, primo atto interruttivo, ossia l'8.04.2016, e porta al termine finale dell'8.04.2021. Per verificare se sia intervenuta o meno la prescrizione, va ricercata la presenza di eventuali atti interruttivi validamente notificati nel periodo, tenuto conto anche dei periodi di sospensione dei termini disposti ex lege, come eccepito dalle parti resistenti. Dalle produzioni documentali dell' CP_1 quale unico atto interruttivo della prescrizione risulta un'intimazione di pagamento precedente a quella qui impugnata, la n. 08920229001646720/000 del 17/06/2022, indirizzata al sig. Pt_1 a Playa del Aguila (Spagna), C/Las Azucenas 1, apto 108, Comp Aguycan Beach 351, a cui corrisponde una relata di notifica con sottoscrizione a sigla manoscritta, recante la data del 3.10.2022, successiva quindi allo spirare del termine quinquennale. Tuttavia, alla luce delle deduzioni dell' CP_1 si rende necessario aggiungere al calcolo del termine finale della prescrizione quinquennale come sopra individuato, i periodi di sospensione ex lege disposti per l'emergenza pandemica. Tenendo conto del periodo di complessiva sospensione ex lege di 311 giorni, nello specifico dal 23/02/2020 al 30/06/2020 ex art. 37, comma 2 d.l. 17.03.2020 n. 18 e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 ex art 11 com. 9 d.l. 31.12.2020 n. 183, il termine finale quinquennale va individuato pertanto nella data del 13.02.2022.
Alla luce di ciò, si desume che la notifica dell'unico atto interruttivo successivo alla notificazione dell'AVA e anteriore all'intimazione di pagamento qui impugnata, l'intimazione di pagamento n. 08920229001646720/000 del 17/06/2022, notificata il 3.10.2022, sia intervenuta successivamente allo spirare del termine ultimo di prescrizione quinquennale, da individuarsi nella data del 13.02.2022.
Il credito di cui all'AVA n. 38920160000054709000 emesso dall' CP_1 richiamato nell'intimazione di pagamento n. 08920245483336000, notificata al ricorrente in data 12.12.2024 deve dichiararsi prescritto;
le somme per contributi CP_6 oltre accessori, per un totale di euro
,
1.393,14, non sono pertanto dovute.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva da part di CP_2 tale ente risulta essere parte necessaria del presente procedimento, in qualità di soggetto deputato alla fase della riscossione, unitamente all'ente impositore e titolare del credito CP_1 ed essendo in primis il soggetto destinatario degli effetti della sospensione dell'esecuzione, disposta dal Giudice assegnatario su istanza del ricorrente.
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio. Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti resistenti e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti
-
contributivi CP_1, portati dall'AVA n. 38920160000054709000, che per l'effetto si annullano;
accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 08920245483336000, notificata il
-
12.12.2024, limitatamente all'AVA n. 38920160000054709000, con conseguente inesigibilità dei crediti ivi indicati;
- condanna l' Controparte_4 al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 886,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore;
- condanna CP_1 al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 886,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore. Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
RE PUB BLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
Il Giudice onorario del Tribunale di Firenze, dott. Massimo Carrattieri, a seguito dell'udienza del 5 giugno 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 202/2025 R.G. Sez. lavoro, promossa da nato a [...] il [...], residente a [...]1, apto 108, 35100 Parte_1
Playa del Aguila (Spagna), C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marco C.F. 1
Lamberti per procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonello Zaffina e Silvano
Imbriaci, giusta procura generale alle liti a ministero Notaio Persona_1 del 22/03/2024
Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313 - resistente -
Controparte_2 in persona del procuratore speciale Persona_2 Rep. N. 181515,dott. CP_3 giusta procura speciale a ministero Notaio rep. 100202411377, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Taglialatela per procura in atti - resistente
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 618 c.p.c. depositato in data 20.01.2025 Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 08920245483336000, notificatagli in data 12.12.2024, limitatamente alle le somme portate dall'avviso di addebito n. 38920160000054709000, riferito a contributi CP 1 I.V.S. non versati dell'anno 2015, per un importo complessivo di € 1.393,14. A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: 1) prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale;
2) mancata notifica degli atti prodromici;
3) nullità dell'intimazione per inesistenza della notifica perché effettuata da soggetto non legittimato;
4) omessa allegazione documenti giustificativi e carenza di elementi essenziali;
5) omessa indicazione base di calcolo degli interessi;
6) nullità per difetto di motivazione dell'atto impugnato;
7) invalidità dell'atto impugnato per omessa sottoscrizione;
8) sussistenza dei motivi per concedere la sospensione dell'esecuzione.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto all'intestato Tribunale: “In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'intimazione di pagamento impugnata e di tutti gli atti ad essa sottesi, anche inaudita altera parte, in ragione degli spiegati motivi. in via principale, dichiarare, per tutto quanto sopra
-
esposto, la nullità e/o la annullabilità e/o comunque l'illegittimità l'intimazione di pagamento n. 08920245483336000 e di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali e sottesi;
in subordine
-
comunque dichiarare la non debenza delle somme richieste per complessivi Euro 1.393,14, in quanto non dovute e, comunque, afferenti a crediti prescritti o comunque inesistenti;
- in subordine, dichiarare dovuta dal ricorrente la minore somma che eventualmente verrà accertata nel corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario".
Controparte_4Si è costituita in giudizio l' contestando la sussistenza dei presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, la propria carenza di legittimazione passiva, l'inammissibilità della domanda a causa della decadenza dal termine d'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 24 com. 5 d.lgs. 46/99 e per inosservanza del termine d'impugnazione ex art. 617 c.p.c., la regolarità della notifica dell'AVA in contestazione, la notifica di successive intimazioni di pagamento ai fini dell'interruzione della prescrizione, per la quale vanno sommati i periodi di sospensione disposti ex lege. L CP_2 ha formulato le seguenti conclusioni: "Voglia revocare il provvedimento di sospensione emesso dell'esecutività dell'avviso di pagamento, non avendo il ricorrente fornito prova del fumus bonis iuris e del periculum in mora;
2. accertare e dichiarare la carenza di fondamento per l'inammissibilità della domanda del sig. Pt_2 e decadenza per decorrenza dei termini, per l'effetto, disattendere e rigettare le conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo;
3. accertare e dichiarare l'intervenuta notificazione, da parte dell'ente impositore, al ricorrente dell'avviso di addebito come indicato nella premessa nonché accertare la notifica degli atti interruttivi da parte dei Controparte_5 e per effetto dichiarare dovute le somme impugnate perché non è intervenuta la prescrizione;
4. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Controparte_5 dichiarare l'inammissibilità della domanda del sig. Pt_2 e, و
per l'effetto, disattendere e rigettare le conclusioni spiegate nel ricorso introduttivo e confermare le cartelle di pagamento impugnate, 5. condannare il sig. Pt_2 alla integrale rifusione del compenso professionale di lite in favore della Controparte_2 Si è costituito in giudizio l' CP_1 deducendo che l'AVA, atto presupposto di cui si discute, relativo al mancato pagamento della prima rata di contributi gestione artigiani per l'anno 2015, è stato regolarmente notificato l'8.04.2016; ha eccepito la decadenza dall'opposizione per mancato rispetto del termine ex art. 24 d.lgs. 46/99 e per mancato rispetto del termine ex art. 617 c.p.c.; ha evidenziato la necessaria applicazione dei periodi di sospensione e ha chiesto in via istruttoria che fosse ordinata all' CP_2 l'esibizione di copia degli estratti di ruolo e degli atti della procedura di riscossione interruttivi della prescrizione.
L' CP_1 ha chiesto pertanto: “Voglia l'Ill.mo Giudice del lavoro del Tribunale di Firenze - ogni contraria difesa, eccezione e istanza reietta e disattesa: -respingere il ricorso e le relative domande perché inammissibili e infondate;
-dichiarare comunque obbligata parte ricorrente al pagamento dei contributi e delle sanzioni civili nella misura che risulterà comunque dovuta e di giustizia per le inadempienze oggetto di causa, oltre alle sanzioni civili e agli interessi di mora maturati e maturandi per legge sino al giorno del saldo;
-condannarla, occorrendo, al relativo pagamento. Spese e competenze di lite come per legge".
Con decreto del 28.01.2025 il Giudice assegnatario, ritenendo sussistenti gravi motivi, sospendeva l'esecuzione del ruolo opposto, limitatamente all'avviso di addebito/cartella di pagamento relativo ai crediti previdenziali oggetto di causa.
Veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il giorno 17.03.2025, nel corso della quale si sono riportati ai rispettivi atti difensivi. La causa è stata istruita con la documentazione versata in atti dalle parti ed è stata decisa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 5.06.2025, sostituita con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., e con concessione di termine anteriore di dieci giorni per il deposito di note difensive.
Tanto premesso, osserva il Tribunale quanto segue.
Alla luce delle domande proposte dal ricorrente, l'opposizione dev'essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica della cartella di pagamento (ora avviso di addebito), in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni, così come da tempo riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 18256/20, Cass. n. 24506/16, Cass. 29294/19, Cass. 22292/19, Cass. n.
28583/18, Cass. n. 594/16).
Poiché con la presente opposizione avverso l'intimazione di pagamento si vuole far valere l'omessa notifica dell'avviso di addebito, deducendo il fatto estintivo della prescrizione del credito, il termine cui fare riferimento è quello di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione di pagamento qui impugnata, che si è perfezionata il 12.12.2024; il ricorso in opposizione è stato depositato il 20.01.2025, nel rispetto di detto termine, e pertanto le eccezioni di decadenza formulate dai convenuti devono essere respinte.
La prima verifica necessaria ai fini della decisione è quella relativa alla regolarità della notifica dell'AVA n. 38920160000054709000, che costituisce la notificazione del titolo esecutivo e l'atto prodromico alla notificazione dell'intimazione di pagamento. Il ricorrente ha dedotto che tale atto non sia mai stato portato a sua conoscenza, ma a seguito delle allegazioni documentali effettuate dall' CP_1 (docc. 1,2 e 3) risulta provato come l'AVA in questione sia stato notificato a mezzo del servizio postale dall' CP_2 mediante consegna a mani del destinatario, Parte_1 all'indirizzo di residenza a Quarrata (PT), in via San Carlo 17/1. La riferibilità di tale indirizzo al destinatario è confermata dal documento "consultazione anagrafe tributaria" versato dall' CP_1 (doc. 7), e comunque il ricorrente nulla ha dedotto a seguito di tale allegazione. La notifica dell'AVA avente valore di titolo esecutivo a cui è seguita quella dell'intimazione di pagamento impugnata in questa sede, deve pertanto considerarsi valida.
Poiché il ricorrente, subordinatamente alla prova dell'avvenuta notifica dell'AVA, ha eccepito anche la prescrizione maturata successivamente a detta notifica, si rende necessaria l'esame della domanda finalizzata a far valere fatti estintivi successivi alla notifica dell'avviso in questione (in tal senso Cass. sez. lav. n. 18256/00).
Questo giudicante non ritiene inoltre di doversi discostare dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo v. Cass. Civ. Sez. Lav. n.14690 del 26.05.2021), che ha costantemente espresso il principio per il quale la mancata opposizione della cartella esattoriale, se, da un lato, comporta l'irretrattabilità del debito contributivo e la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, dall'altro non determina la conversione del termine di prescrizione breve/quinquennale in quello ordinario decennale.
La decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del credito in contestazione, relativo a contributi I.N.P.S. dovuti per l'annualità 2015, va individuata nella data di notifica dell'AVA, primo atto interruttivo, ossia l'8.04.2016, e porta al termine finale dell'8.04.2021. Per verificare se sia intervenuta o meno la prescrizione, va ricercata la presenza di eventuali atti interruttivi validamente notificati nel periodo, tenuto conto anche dei periodi di sospensione dei termini disposti ex lege, come eccepito dalle parti resistenti. Dalle produzioni documentali dell' CP_1 quale unico atto interruttivo della prescrizione risulta un'intimazione di pagamento precedente a quella qui impugnata, la n. 08920229001646720/000 del 17/06/2022, indirizzata al sig. Pt_1 a Playa del Aguila (Spagna), C/Las Azucenas 1, apto 108, Comp Aguycan Beach 351, a cui corrisponde una relata di notifica con sottoscrizione a sigla manoscritta, recante la data del 3.10.2022, successiva quindi allo spirare del termine quinquennale. Tuttavia, alla luce delle deduzioni dell' CP_1 si rende necessario aggiungere al calcolo del termine finale della prescrizione quinquennale come sopra individuato, i periodi di sospensione ex lege disposti per l'emergenza pandemica. Tenendo conto del periodo di complessiva sospensione ex lege di 311 giorni, nello specifico dal 23/02/2020 al 30/06/2020 ex art. 37, comma 2 d.l. 17.03.2020 n. 18 e dal 31/12/2020 al 30/06/2021 ex art 11 com. 9 d.l. 31.12.2020 n. 183, il termine finale quinquennale va individuato pertanto nella data del 13.02.2022.
Alla luce di ciò, si desume che la notifica dell'unico atto interruttivo successivo alla notificazione dell'AVA e anteriore all'intimazione di pagamento qui impugnata, l'intimazione di pagamento n. 08920229001646720/000 del 17/06/2022, notificata il 3.10.2022, sia intervenuta successivamente allo spirare del termine ultimo di prescrizione quinquennale, da individuarsi nella data del 13.02.2022.
Il credito di cui all'AVA n. 38920160000054709000 emesso dall' CP_1 richiamato nell'intimazione di pagamento n. 08920245483336000, notificata al ricorrente in data 12.12.2024 deve dichiararsi prescritto;
le somme per contributi CP_6 oltre accessori, per un totale di euro
,
1.393,14, non sono pertanto dovute.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva da part di CP_2 tale ente risulta essere parte necessaria del presente procedimento, in qualità di soggetto deputato alla fase della riscossione, unitamente all'ente impositore e titolare del credito CP_1 ed essendo in primis il soggetto destinatario degli effetti della sospensione dell'esecuzione, disposta dal Giudice assegnatario su istanza del ricorrente.
Le considerazioni che precedono comportano l'integrale accoglimento del ricorso, con assorbimento di ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio. Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti resistenti e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 147/2022 (causa di previdenza, senza istruttoria, valori minimi dello scaglione di riferimento).
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione o istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione dei crediti
-
contributivi CP_1, portati dall'AVA n. 38920160000054709000, che per l'effetto si annullano;
accerta e dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento n. 08920245483336000, notificata il
-
12.12.2024, limitatamente all'AVA n. 38920160000054709000, con conseguente inesigibilità dei crediti ivi indicati;
- condanna l' Controparte_4 al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 886,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore;
- condanna CP_1 al pagamento delle spese processuali a favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro 886,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore. Sentenza resa ex art. 127 ter c.p.c.
Firenze, 22 dicembre 2025
Il Giudice onorario dott. Massimo Carrattieri
Ai sensi dell'art. 52 D. Lgs. 196/2003, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.