Art. 5.
Le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90 , al personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente ed esclusivo a mansioni di natura non salariale.
La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui all' articolo 21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67 , sono estese, a domanda, ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90 , al personale dell'ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che, alla data predetta, rivestiva la qualifica di operaio di ruolo, non di ruolo o giornaliero ed era adibito con carattere permanente ed esclusivo a mansioni di natura non salariale.
La domanda di cui al precedente comma deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.