Articolo 25 della Legge 23 ottobre 2003, n. 286
Articolo 24Articolo 26
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11 novembre 2003
Art. 25. (Disposizione transitoria) 1. I Comitati istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino all'indizione delle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge stessa.
Entrata in vigore il 11 novembre 2003