TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 62
TAR
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dei decreti dirigenziali e del comportamento amministrativo

    Il Tribunale ha ritenuto che le altre istanze, pur pervenute dopo quella della ricorrente, hanno necessitato di minori integrazioni istruttorie, giustificando la loro prioritaria definizione. Inoltre, il bando prevedeva il criterio cronologico solo per la fase di ammissibilità, non per la successiva fase di valutazione dei progetti.

  • Rigettato
    Danno derivante da illegittimità provvedimenti e comportamento amministrativo

    Il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria per diversi motivi: 1) Mancanza di quantificazione del danno da parte della ricorrente e mancato deposito di perizia. 2) La CTU non può supplire all'onere della prova. 3) La ricorrente, pur consapevole sin dal gennaio 2017 dell'ammissione a contributo, ha atteso quasi tre anni per chiedere l'accesso agli atti, superando i termini per impugnare o richiedere l'autotutela. 4) Il danno non sarebbe risarcibile ai sensi dell'art. 30 c. 3 c.p.a. poiché la ricorrente non ha agito con la dovuta diligenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 62
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
    Numero : 62
    Data del deposito : 22 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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