Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00464/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 464 del 2020, proposto da SA ON, in proprio e quale legale rappresentante della CNT Technologies srls, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Formica, Andrea Gaggiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza Cavour n.23;
per l'accertamento
- dell'illegittimità del decreto del dirigente della P.F. programmazione integrata attività produttive, formazione e lavoro, accesso al credito e finanza n. 27 del 23 febbraio 2017 ; del decreto del dirigente della P.F. programmazione integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione n. 62 del 18 aprile 2017; nonché del comportamento complessivo serbato dall'Amministrazione resistente nella procedura di valutazione delle domande di cui al Bando DDPF 59/19 del 31/05/2016 POR FESR 2014/2020 “Programma operativo regionale (por) Marche Fesr 2014/2020 asse 3 – azione 7.1 “ Sostegno alle start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva ” della Regione Marche,
- del diritto della società ricorrente al risarcimento del danno alla stessa cagionato in conseguenza del contegno gravemente colposo e degli illegittimi provvedimenti sopra individuati in relazione alla concessione della sovvenzione richiesta con la domanda di agevolazione n. 10102 presentata dalla medesima in data 15 luglio 2016;
e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme, con interessi e rivalutazione come per legge, riconosciute a titolo di risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. AB EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame la ricorrente domanda risarcimento del danno derivante dalla illegittimità dei decreti in epigrafe dettagliati, dichiaratamente conosciuti il 4 marzo 2020, a seguito di accesso agli atti.
Nel ricorso parte ricorrente afferma che, illegittimamente, con mancato rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande, il contributo a valere sul bando in epigrafe dettagliato, gli è stato concesso quattro mesi dopo rispetto al dovuto (giugno invece che febbraio 2017); mentre le domande presentate dalla YT Srls e dalla Primocapo Srl, pur pervenute dopo quella della ricorrente, sarebbero state illegittimamente trattate prioritariamente.
Da tale ritardo parte ricorrente afferma di aver ricevuto danni, genericamente indicati, che chiede siano esattamente quantificati con CTU o in via equitativa.
La Regione si è costituita per resistere.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025.
Il mezzo di gravame va respinto per le seguenti ragioni.
Va in primo luogo rilevato che nel ricorso non vi è alcuna quantificazione del danno subito, nemmeno orientativa.
Né la perizia che si afferma (pag. 14 del ricorso) sarebbe stata depositata in corso di causa, è stata poi prodotta. Ciò premesso, deve ribadirsi che la CTU non può sopperire al mancato rispetto dell’onere della prova ex art. 2697 cc da parte della ricorrente (“ L'azione risarcitoria innanzi al Giudice Amministrativo non è retta dal principio dispositivo con metodo acquisitivo, tipica del processo impugnatorio, bensì dal generale principio dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per cui sulla parte ricorrente grava l'onere di dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti della domanda al fine di ottenere il riconoscimento di una responsabilità dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'illegittimo ed omesso svolgimento dell'attività amministrativa di stampo autoritativo (in tal senso, ex multis: TAR Lazio Roma n. 11611/2020 ” 4680).
Ciò vale anche per la valutazione equitativa del danno (cfr. Cassazione civile sez. III, 28/7/2025, n. 21607).
Inoltre, sapendo sin dal gennaio 2017, come afferma il ricorrente, che la sua domanda era stata istruita e ammessa a contributo, avrebbe potuto chiedere tempestivamente chiarimenti sulla mancata emanazione del decreto di impegno di spesa a suo favore, senza attendere il 22 dicembre 2019, ossia quasi tre anni, per chiedere l’accesso agli atti.
Il termine perentorio di impugnazione non può dipendere dalle variabili e arbitrarie scelte di accedere agli atti, altrimenti il termine decadenziale di 60 giorni fissato dall’art. 29 c.p.a. sarebbe facilmente aggirabile (per “ costante orientamento giurisprudenziale si è, inoltre, affermata la non utilizzabilità dello strumento dell’accesso agli atti al fine di far decorrere il termine di impugnativa di cui agli artt. 29 e 41 e, ciò, nella parte in cui si è sancito che .. “la piena conoscenza del provvedimento causativo…non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali ad esempio, atti d’iniziativa di parte (richieste d’accesso, istanze segnalazioni, ecc) con la conseguenza inaccettabile che l’attività dell’Amministrazione e le iniziative dei controinteressati restano soggette indefinitivamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l’interessato non si renda parte diligente nel far valere la pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge (Consiglio di Stato 05 Marzo 2010 n. 1298), (TAR Veneto n. 1368/2014) .
Dunque, ai sensi dell’art. 30 c. 3 u.p. c.p.a., il danno non sarebbe comunque risarcibile, perché usando l’ordinaria diligenza prescritta, ossia seguendo l’iter del procedimento, parte ricorrente avrebbe potuto acquisire sin dal febbraio 2017 il decreto n. 27 (pubblicato sul sito norme.marche.it e per estratto sul BUR, cfr. punto 13 pag. 3 del decreto 27/2017). Cosicché lo avrebbe potuto tempestivamente impugnare o fare oggetto di istanza di autotutela.
Deve aggiungersi che come messo in evidenza dalla difesa regionale, le domande di contributo (presentate dalla YT Srls e Primocapo Srl) sono state correttamente valutate secondo criterio cronologico. I termini procedimentali, inoltre e come noto, sono ordinatori e, nella specie, dipendevano dalle esigenze del processo contabile di liquidazione della spesa. Inoltre, la domanda del ricorrente è stata oggetto di due integrazioni istruttorie (la seconda relativa alla perizia di stima di un immobile oggetto di acquisto), che hanno avuto esito definitivo solo nel febbraio 2017. Sebbene pervenute dopo la domanda del ricorrente, le altre istanze citate, hanno necessitato di minori integrazioni istruttorie, per questo hanno ricevuto prima il decreto di concessione del beneficio. Sarebbe del tutto illogico (tenuto conto del disimpegno automatico dei fondi Ue qualora non tempestivamente spesi) tenere ferme pratiche “perfette” e finanziabili solo perché domande pervenute prima sono ancora soggette ad integrazione istruttoria.
Il bando non prevedeva questo, ma solo che l’ordine cronologico riguardava la fase di ammissibilità/ricevibilità (art. 20.1); la successiva fase di valutazione dei progetti (art. 20.3) non richiama (ragionevolmente e logicamente) la precedente fase, governata dal principio cronologico.
Per le complessive ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le caratteristiche della vicenda giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL PP GR, Presidente
AB EL, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AB EL | AL PP GR |
IL SEGRETARIO