Articolo 2 della Legge 17 maggio 2024, n. 70
Articolo 1Articolo 3
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14 giugno 2024
Art. 2. Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni. 1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 e' sostituito dal seguente:
« Art. 25 (Misure rieducative). - 1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto da' manifeste prove di irregolarita' della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, anche per via telematica, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignita' altrui, assunte le necessarie informazioni, verifica le condizioni per l'attivazione di un percorso di mediazione oppure puo' chiedere al tribunale per i minorenni di disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori ovvero degli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalita' rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che puo' prevedere anche lo svolgimento di attivita' di volontariato sociale. Il progetto di intervento educativo puo' prevedere altresi' la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica e lo svolgimento di attivita' sportive, attivita' artistiche e altre attivita' idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.
3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo, salvo che cio' sia assolutamente impossibile, i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso puo' prevedere la partecipazione del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilita' genitoriale.
4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Del deposito della relazione e' dato tempestivo avviso ai soggetti, diversi dal minore che non abbia compiuto quattordici anni, di cui al comma 5. Il tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione, con decreto motivato, puo', in via alternativa:
1) dichiarare concluso il procedimento;
2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;
3) disporre l'affidamento temporaneo del minorenne ai servizi sociali;
4) disporre il collocamento temporaneo del minorenne in una comunita', qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.
5. Il tribunale, nei casi di cui all'articolo 473-bis.8 del codice di procedura civile , nomina al minore un curatore speciale. Si applicano le ulteriori disposizioni dei commi terzo e quarto del medesimo articolo 473-bis.8. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori ovvero gli altri esercenti la responsabilita' genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento e' consentita l'assistenza del difensore.
Le spese di affidamento o di collocamento in comunita', da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente »; b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: « di cui all'art. 25, n. 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25 »; c) all'articolo 27, primo comma, le parole: « dal n. 1 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 25, comma 4, numero 3) »; d) all'articolo 28:
1) al primo comma, le parole: « e' ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « e' collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), »;
2) alla rubrica, la parola: « ricoverati » e' sostituita dalle seguenti: « collocati presso comunita' »; e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: « ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25 » sono sostituite dalle seguenti: « alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), ». 2. All' articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 , le parole: « all'articolo 25, al primo comma le parole "Tribunale per i minorenni" » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: "tribunale per i minorenni" , ovunque ricorrono,». Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 26 , 27 , 28 e 29 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Misure applicabili ai minori sottoposti a procedimento penale ed ai minori il cui genitore serba condotta pregiudizievole). - Le misure prevedute dall'art. 25 possono essere promosse dal pubblico ministero, se e' in corso un procedimento penale a carico del minore, quando costui non puo' essere o non e' assoggettato a detenzione preventiva e se il minore e' stato prosciolto per difetto di capacita' di intendere e di volere, senza che sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva.
Quando e' stato conceduto il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena, il tribunale deve esaminare se al minore sia necessaria una delle misure previste dall'art. 25.
La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25, puo' altresi' essere disposta quando il minore si trovi nella condizione prevista dall' art. 333 del Codice civile .»
«Art. 27 (Disposizioni particolari alla liberta' assistita). - Nel caso in cui il tribunale abbia disposto la misura prevista dall' articolo 25, comma 4, numero 3), all'atto dell'affidamento e' redatto verbale nel quale vengono indicate le prescrizioni che il minore dovra' seguire, a seconda dei casi, in ordine alla sua istruzione, alla preparazione professionale, al lavoro, all'utilizzazione del tempo libero e ad eventuali terapie, nonche' le linee direttive dell'assistenza, alle quali egli deve essere sottoposto.
Nel verbale puo' essere disposto l'allontanamento del minore dalla casa paterna. In tal caso deve essere indicato il luogo in cui il minore deve vivere e la persona o l'ente che si prende cura del suo mantenimento e della sua educazione.
Le prescrizioni e le direttive di cui ai commi precedenti sono date da un componente del tribunale all'uopo designato dal presidente alla presenza di un rappresentante l'ufficio distrettuale di servizio sociale minorile e delle altre persone interessate all'atto, che il predetto componente ritenga opportuno convocare.
L'ufficio di servizio sociale minorile controlla la condotta del minore e lo aiuta a superare le difficolta' in ordine ad una normale vita sociale, anche mettendosi all'uopo in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.
L'ufficio predetto riferisce periodicamente per iscritto o a voce al componente del tribunale designato, fornendogli dettagliate notizie sul comportamento del minore, delle persone che si sono prese cura di lui e sull'osservanza da parte di essi delle prescrizioni stabilite, nonche' su quant'altro interessi il riadattamento sociale del minore medesimo, proponendo, se del caso, la modifica delle prescrizioni o altro dei provvedimenti previsti dall'art. 29.»
«Art. 28 (Informazioni sui minori collocati presso comunita' e rapporti con la famiglia e con l'ambiente). - Il direttore dell'istituto nel quale il minore e' collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), invia al tribunale che ha emesso il provvedimento periodici rapporti sull'opera di rieducazione svolta e sui risultati conseguiti.
L'ufficio di servizio sociale cura i rapporti del minore con la famiglia e con gli altri ambienti di vita del medesimo, e dell'opera svolta e dei risultati ottenuti informa periodicamente per iscritto il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.»
«Art. 29 (Modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure). - Le prescrizioni stabilite a norma dell'art. 27 possono essere modificate in ogni tempo.
E' sempre in facolta' del tribunale trasformare qualsiasi misura disposta in altra, che appaia piu' idonea ai fini della rieducazione del minore e del suo progressivo reinserimento nella vita sociale.
Per i minori assoggettati alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4), tale reinserimento puo' dal tribunale essere attuato altresi' con licenza di esperimento. Il minore che ne beneficia rimane affidato al servizio sociale. Si applicano le disposizioni dell'art.
27.
La cessazione delle misure disposte e' ordinata in ogni tempo dal tribunale allorche' il minore appaia interamente riadattato, o quando per le sue condizioni fisiche o psichiche nessuna misura possa considerarsi idonea alla sua rieducazione. La cessazione e' in ogni caso ordinata al compimento del ventunesimo anno di eta' o per servizio militare di leva.».
- Si riporta il testo dell' articolo 31 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 , recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata), come modificato dalla presente legge:
«Art. 31 (Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 ). - 1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, quarto comma, le parole «il tribunale per i minorenni e la sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie», e le parole «procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati;
c) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Nomina dei giudici onorari esperti e dei consiglieri onorari esperti). - I componenti privati del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e della sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono scelti fra i cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno di eta'.
I componenti privati sono nominati con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio superiore della magistratura, ed e' loro rispettivamente conferito il titolo di giudice onorario esperto, o di consigliere onorario esperto.
Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento innanzi al presidente della corte di appello a norma dell'articolo 9, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 .
I componenti privati durano in carica tre anni e possono essere confermati, senza limitazioni nel numero di mandati.
Quando e' necessario, sono nominati uno o piu' supplenti.»;
d) all'articolo 6-bis:
1) al comma 1, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»;
2) al comma 3, le parole «del tribunale per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto» e le parole «della sezione di corte di appello per i minorenni» sono sostituite dalla seguente: «esperto»;
e) l'articolo 7 e' abrogato;
f) all'articolo 25, commi 1 e 4, le parole: «tribunale per i minorenni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
g) all'articolo 25-bis:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo' proporre al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie la nomina di un curatore. Il tribunale adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie procede d'ufficio.»;
2) al secondo comma, le parole «tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
h) all'articolo 28, al secondo comma, le parole «Tribunale per i minorenni» sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie»;
i) l'articolo 32 e' abrogato.».
Entrata in vigore il 14 giugno 2024
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