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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/11/2025, n. 5159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5159 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8385/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 4 luglio 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Lodi, C.so Archinti, 70, presso lo studio dell'Avv. Marc Ciceri, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Matteo Boneschi, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in Caserta, via Leonetti, 49, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Maria Rosaria Pace, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Vincenzo Volpe, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
1) in via preliminare di rito, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, accertare e/o dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro e, conseguentemente, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Terni, Sezione Lavoro ex art. 413, 4° comma c.p.c. quale Foro speciale ed esclusivo per i rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 del c.p.c. (vale a dire rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di lavoro parasubordinati), con revoca del Decreto Ingiuntivo del 19.05.2025 emesso nell'ambito della procedura monitoria di cui al n. 5929/2025 R.G. dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Franco Caroleo e condanna alle spese di lite.
1 2) in via preliminare di merito: per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, dichiarare la revoca e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo del 19.05.2025 emesso nell'ambito della procedura monitoria di cui al n. 5929/2025 R.G. dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Franco Caroleo, in quanto emesso in assenza dei requisiti stabiliti ex lege, con condanna alle spese di lite. 3) in via principale nel merito, previo rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta per le ragioni compiutamente argomentate, nonché di pronta soluzione, accertare e dichiarare l'illegittimità / infondatezza della pretesa creditoria avversaria, di cui al Decreto Ingiuntivo del 19.05.2025 emesso nell'ambito della procedura monitoria di cui al n. 5929/2025 R.G. dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Franco Caroleo per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo. 4) in via riconvenzionale: per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, condannare il Sig. alla restituzione, in favore della società CP_1 Parte_1
dell'importo di € 6.000,00 indebitamente pagato allo stesso.
[...]
5) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario del 15%, oltre interessi.
PER L' OPPOSTO CP_1
1) in via preliminare: rigettare l'eccezione d'incompetenza per territorio avanzata dall'opponente, infondata e di mero stile.
2) sempre in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3) in via principale: rigettare, per gli illustrati motivi, l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1238/2025 R.G. 5929/2025 (all.1).
4) sempre in via principale: accertare e dichiarare l'assenza di fondamento, fattuale e giuridico della presente opposizione, e per l'effetto condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.
5) in ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa, del giudizio di opposizione e del monitorio, oltre al rimborso spese forfetario, C.P.A. e successive spese occorrende, con distrazione al procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 luglio 2025, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...]
2 accogliere le sopra indicate conclusioni (opposizione a decreto ingiuntivo), nei confronti di . CP_1
Rilevava che con Decreto Ingiuntivo del 19 maggio 2025 dal Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta individuale della somma di € 15.000,00, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione ed alle spese legali della procedura monitoria. intendeva opporsi al titolo, in considerazione dell'illegittima Parte_1 pretesa creditoria di in quanto destituita di qualsivoglia CP_1 fondamento, tanto in fatto quanto in diritto. In via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Terni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 413, 4° comma c.p.c.; eccepiva in via preliminare anche la carenza delle condizioni ex art. 633 e ss. cp.c. Contestava poi nel merito la pretesa di CP_1
Si costituiva l'opposto, chiedendo la conferma integrale CP_1 dell'ingiunzione, opponendosi a tutte le eccezioni di controparte.
All'udienza del 24 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione di fondata e va accolta. Parte_1
La prima eccezione preliminare di fondata. Parte_1
Come è noto, in tema di competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409, n. 3, c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell'agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti;
il medesimo criterio trova applicazione anche nell'ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto (Cass., sez. VI, 8 novembre 2018, n. 28566). contesta l'eccezione rilevando che il recupero del credito azionato CP_1 sarebbe causalmente fondato su un rapporto autonomo rispetto al mandato di agenzia. Ciò sarebbe ricavabile dai termini retributivi del patto, ascritto ad uno specifico incarico di coordinamento della rete agenti, il quale, non strutturato sul principio provigionale, bensì retributivo (in misura fissa: € 1.500,00 mensili), prevederebbe l'applicazione della normativa di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. L'osservazione non è concludente poiché la norma invocata da Parte_1 riguarda non solo i rapporti di agenzia stricto iure, ma anche i rapporti di collaborazione e di rappresentanza commerciale.
3 Il contratto posto alla base dell'ingiunzione (doc. 3 fasc. RAGGI), oltre a qualificare l'opposto specificamente come “agente” (cosa di per sé non trascurabile), riguarda, a tutto voler concedere, un rapporto di collaborazione, per il quale la norma di riferimento è proprio l'art. 413, 4° comma, c.p.c. Essendo il domicilio di in SA IN (Terni: doc. 2 fasc. CP_1
, la competenza va ravvisata nel Tribunale del lavoro di Terni, Parte_1 con conseguente revoca dell'ingiunzione.
2. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto, per difetto di competenza del Tribunale di Milano, essendo competente per territorio il Tribunale di Terni, Sezione Lavoro ex art. 413, 4° comma c.p.c.;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 2500,00, Parte_1 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 24 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 4 luglio 2025 da in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliato in Lodi, C.so Archinti, 70, presso lo studio dell'Avv. Marc Ciceri, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Matteo Boneschi, per procura in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro elettivamente domiciliato in Caserta, via Leonetti, 49, presso lo CP_1 studio dell'Avv. Maria Rosaria Pace, che lo rappresenta e difende, unitamente all᾿Avv. Vincenzo Volpe, per procura in calce alla memoria di costituzione;
convenuto OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
1) in via preliminare di rito, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, accertare e/o dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro e, conseguentemente, dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Terni, Sezione Lavoro ex art. 413, 4° comma c.p.c. quale Foro speciale ed esclusivo per i rapporti di cui al n. 3 dell'art. 409 del c.p.c. (vale a dire rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di lavoro parasubordinati), con revoca del Decreto Ingiuntivo del 19.05.2025 emesso nell'ambito della procedura monitoria di cui al n. 5929/2025 R.G. dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Franco Caroleo e condanna alle spese di lite.
1 2) in via preliminare di merito: per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, dichiarare la revoca e/o l'annullamento e/o l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo del 19.05.2025 emesso nell'ambito della procedura monitoria di cui al n. 5929/2025 R.G. dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Franco Caroleo, in quanto emesso in assenza dei requisiti stabiliti ex lege, con condanna alle spese di lite. 3) in via principale nel merito, previo rigetto dell'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta per le ragioni compiutamente argomentate, nonché di pronta soluzione, accertare e dichiarare l'illegittimità / infondatezza della pretesa creditoria avversaria, di cui al Decreto Ingiuntivo del 19.05.2025 emesso nell'ambito della procedura monitoria di cui al n. 5929/2025 R.G. dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, Giudice Dott. Franco Caroleo per le motivazioni tutte in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, conseguentemente, revocarlo. 4) in via riconvenzionale: per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, condannare il Sig. alla restituzione, in favore della società CP_1 Parte_1
dell'importo di € 6.000,00 indebitamente pagato allo stesso.
[...]
5) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario del 15%, oltre interessi.
PER L' OPPOSTO CP_1
1) in via preliminare: rigettare l'eccezione d'incompetenza per territorio avanzata dall'opponente, infondata e di mero stile.
2) sempre in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere ai sensi dell'articolo 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
3) in via principale: rigettare, per gli illustrati motivi, l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 1238/2025 R.G. 5929/2025 (all.1).
4) sempre in via principale: accertare e dichiarare l'assenza di fondamento, fattuale e giuridico della presente opposizione, e per l'effetto condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.
5) in ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa, del giudizio di opposizione e del monitorio, oltre al rimborso spese forfetario, C.P.A. e successive spese occorrende, con distrazione al procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 4 luglio 2025, Parte_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire
[...]
2 accogliere le sopra indicate conclusioni (opposizione a decreto ingiuntivo), nei confronti di . CP_1
Rilevava che con Decreto Ingiuntivo del 19 maggio 2025 dal Parte_1
Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, le era stato ingiunto il pagamento, in favore della ditta individuale della somma di € 15.000,00, oltre interessi CP_1 legali e rivalutazione ed alle spese legali della procedura monitoria. intendeva opporsi al titolo, in considerazione dell'illegittima Parte_1 pretesa creditoria di in quanto destituita di qualsivoglia CP_1 fondamento, tanto in fatto quanto in diritto. In via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Parte_1
Tribunale di Milano, in favore del Tribunale di Terni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 413, 4° comma c.p.c.; eccepiva in via preliminare anche la carenza delle condizioni ex art. 633 e ss. cp.c. Contestava poi nel merito la pretesa di CP_1
Si costituiva l'opposto, chiedendo la conferma integrale CP_1 dell'ingiunzione, opponendosi a tutte le eccezioni di controparte.
All'udienza del 24 novembre 2025, omessa ogni attività istruttoria e risultato vano il tentativo di conciliazione, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione di fondata e va accolta. Parte_1
La prima eccezione preliminare di fondata. Parte_1
Come è noto, in tema di competenza per territorio, nelle controversie relative a rapporti di agenzia ex art. 409, n. 3, c.p.c., il foro esclusivo coincide con il domicilio dell'agente, da intendersi quale luogo ove il lavoratore parasubordinato ha stabilito il centro dei suoi affari, atteso che, per la prossimità al luogo in cui il rapporto ha avuto svolgimento, esso è tale da consentire un più agevole accertamento dei fatti;
il medesimo criterio trova applicazione anche nell'ipotesi di controversia promossa successivamente alla cessazione del rapporto di agenzia, con la precisazione che, in tal caso, deve aversi riguardo all'ultimo domicilio dell'agente in costanza di rapporto (Cass., sez. VI, 8 novembre 2018, n. 28566). contesta l'eccezione rilevando che il recupero del credito azionato CP_1 sarebbe causalmente fondato su un rapporto autonomo rispetto al mandato di agenzia. Ciò sarebbe ricavabile dai termini retributivi del patto, ascritto ad uno specifico incarico di coordinamento della rete agenti, il quale, non strutturato sul principio provigionale, bensì retributivo (in misura fissa: € 1.500,00 mensili), prevederebbe l'applicazione della normativa di cui all'art. 413, comma 2, c.p.c. L'osservazione non è concludente poiché la norma invocata da Parte_1 riguarda non solo i rapporti di agenzia stricto iure, ma anche i rapporti di collaborazione e di rappresentanza commerciale.
3 Il contratto posto alla base dell'ingiunzione (doc. 3 fasc. RAGGI), oltre a qualificare l'opposto specificamente come “agente” (cosa di per sé non trascurabile), riguarda, a tutto voler concedere, un rapporto di collaborazione, per il quale la norma di riferimento è proprio l'art. 413, 4° comma, c.p.c. Essendo il domicilio di in SA IN (Terni: doc. 2 fasc. CP_1
, la competenza va ravvisata nel Tribunale del lavoro di Terni, Parte_1 con conseguente revoca dell'ingiunzione.
2. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 13.8.2022 n. 147, vengono liquidate in € 2.500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo opposto, per difetto di competenza del Tribunale di Milano, essendo competente per territorio il Tribunale di Terni, Sezione Lavoro ex art. 413, 4° comma c.p.c.;
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese CP_1 processuali a vantaggio di liquidate in complessivi € 2500,00, Parte_1 oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, spese forfettarie e c.u., ove versato. Così deciso il 24 novembre 2025. Il giudice Dott. Giorgio Mariani
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