Ordinanza cautelare 8 novembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00551/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01207/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1207 del 2025, proposto dalla Allstar s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Frisina e Caterina Mercurio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Luca De Paoli e OL Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'annullamento
A. del decreto del Ministero dell’Interno – Questura di Genova– Divisione di polizia amministrativa e sociale e dell’immigrazione – Ufficio licenze, n. 5/2025 cat. 11E, notificato il 15 luglio 2025, avente ad oggetto « il respingimento dell’istanza per il rilascio della licenza per la raccolta del gioco attraverso i sistemi di videolottery, in premessa indicata da valere per i locali in Genova, via Dino Col n. 3 »;
B. di ogni altro atto, ancorché non cognito, che sia o possa considerarsi presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale al provvedimento su impugnato, ivi compresi la nota del Comune di Genova, prot. 22.05.2025.0244853.U, cui il provvedimento impugnato sub A) rinvia per relationem , senza allegarla, con la quale il predetto Comune, nel rendere il parere richiesto ha riferito che « rispetto ai locali di via Dino Col nr. 3 rosso oggetto della medesima nota, il locale » destinato all’attività di raccolta di gioco attraverso i sistemi videolottery « non rispetta le distanze previste dal regolamento comunale n. 21/2013 e s.m.i. per la presenza, a circa 200 mt, dei NI LO OS » , (ii) l’art. 7, comma 1, n. 6, del « Regolamento sale da gioco e giochi leciti » n. 21/2013, adottato dal Comune di Genova, con deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 30 aprile 2013, secondo cui non possono essere rilasciate autorizzazioni ex art. 88, co. 1, del r.d. 18 giugno 1931 n. 773 per esercizi di gioco collocati a distanza inferiore a 300 metri da « giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati »
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, del Ministero dell'Interno e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2026 il dott. OL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Con ricorso notificato in data 13 ottobre 2025 e depositato in data 21 ottobre 2025 la Società in epigrafe ha esposto quanto segue.
2. La ricorrente è attiva nel settore del gioco lecito mediante apparecchi di cui all’art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (d’ora in avanti “T.U.L.P.S.”). Avendo acquisito la disponibilità di un locale in Genova, alla via Dino Col n. 3r, ha formulato un’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione, ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S.
Con nota del 23 maggio 2025 la Questura di Genova ha adottato un preavviso di rigetto, motivato con riferimento alla vicinanza del locale ai giardini LO OS, qualificati quale “ luogo sensibile ” ai sensi dell’art. 7, co. 1, n. 6 del regolamento sale da gioco e giochi leciti, adottato dal Comune di Genova con deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 30 aprile 2013.
Disattese le osservazioni procedimentali, la Questura di Genova ha rigettato l’istanza.
3. La ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento unitamente alla nota del Comune di Genova, prot. 0244853.U del 22 maggio 2025, alla quale il decreto gravato rinvia per relationem e nella quale il Comune ha indicato che il locale di via Dino Col nr. 3r « non rispetta le distanze previste dal regolamento comunale n. 21/2013 e s.m.i. per la presenza, a circa 200 mt, dei NI LO OS », nonché l’art. 7, co. 1, n. 6 del citato regolamento, laddove ha disposto che non possono essere rilasciate autorizzazioni per l’esercizio di gioco a locali situati ad una distanza inferiore di 300 mt. da « giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati ».
Con plurimi motivi, la ricorrente ha dedotto: l’illegittimità del provvedimento della Questura nella parte in cui ha respinto l’istanza di licenza sul ritenuto erroneo presupposto che i giardini LO OS siano qualificabili come “ luogo sensibile ” rientrante nelle categorie di cui ai all’art 7, co. 1, n. 6, del regolamento sale da gioco e giochi leciti n. 21 del 2013, del Comune di Genova; la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 per mancanza di un effettivo contraddittorio sulle osservazioni formulate da parte ricorrente a seguito del preavviso di diniego; la mancanza di istruttoria da parte dell’Amministrazione statale, che non avrebbe svolto alcuna autonoma valutazione motivando il decreto di diniego per relationem mediante il richiamo alla nota del Comune di Genova prot. n. 22.05.2025.0244853.U; l’incompatibilità eurounitaria e costituzionale dell’art. 2, co. 2 della l. reg. 30 aprile 2012, n. 17, recante la disciplina delle sale da gioco, e l’illegittimità derivata sia del regolamento comunale, stante la sua formulazione generica, sia del provvedimento impugnato.
L’Amministrazione dell’Interno e il Comune di Genova si sono costituite in giudizio, chiedendo la reiezione dell’impugnativa; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
All’esito della camera di consiglio del 7 novembre 2025 il Tribunale, con ordinanza dell’8 novembre 2025, n. 289, ha fissato l’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10 c.p.a.
Parte ricorrente ha depositato una memoria e il Comune una replica in vista dell’udienza pubblica del 20 marzo 2026, alla quale la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
TO
4. Preliminarmente, deve essere accolta l’eccezione sollevata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, alla quale non è riconducibile alcuno degli atti impugnati; conseguentemente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia.
5. Nel merito, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
5.1. Il primo motivo non può trovare accoglimento.
La Società ricorrente contesta la legittimità del provvedimento comunale di rigetto dell’istanza volta al rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S., ritenendo che i giardini LO OS non possano qualificarsi quale luogo sensibile, essendo una zona di passaggio, consistente in una copertura sovrastante un parcheggio, caratterizzata da una minima presenza di spazi verdi; questi elementi – in tesi – non permetterebbero di qualificare l’area come « spazio verde pubblico attrezzato ».
La censura non coglie nel segno.
La destinazione dei giardini in parola a verde pubblico attrezzato è prevista dal Piano Urbanistico Comunale (di seguito anche “P.U.C.”); in particolare, nella parte dedicata al sistema dei servizi pubblici i giardini vengono ricondotti nei « servizi di verde pubblico, gioco, sport e spazi pubblici attrezzati previsti » (docc. 6-7 Comune).
A tal proposito è opportuno rilevare che, per costante giurisprudenza, « la destinazione di "area a verde pubblico – verde urbano" costituisce espressione della potestà conformativa del pianificatore, avente validità a tempo indeterminato (Consiglio di Stato, sez. II, 28 febbraio 2022 n. 1367; 21 gennaio 2020 n. 476) » (da ultimo Cons. Stato, Sez. IV, 9 agosto 2024, n. 7077) . In particolare, la qualificazione dell’area a verde pubblico risponde a precise esigenze di pubblico interesse, legate « alla zonizzazione effettuata dallo strumento urbanistico, che definisce i caratteri generali dell’edificabilità in ciascuna delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale » (Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2023, n. 4404).
Inoltre, su tale qualificazione il sindacato del giudice amministrativo non può che limitarsi a uno scrutinio estrinseco, afferendo la scelta di destinazione delle aree comunali alla sfera di discrezionalità dell’ente locale (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2022, n. 1142).
Entro questi margini di apprezzamento, il Collegio reputa che l’area in questione, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, presenti le caratteristiche tipiche per ricondurre il sito alla nozione di verde pubblico attrezzato. Tale espressione evoca l’idea di uno spazio che contiene, oltre alle aree verdi, attrezzature e servizi funzionali a consentire la fruizione collettiva degli spazi; in particolare, ricomprende strutture quali panchine, fontane, percorsi lastricati, ma anche « attrezzature per lo svago, chioschi, bar, teatri all'aperto, impianti sportivi per allenamento e spettacolo, e simili, nonché biblioteche e giochi per bambini » (Cons. Stato, Sez. II, 21 gennaio 2020, n. 476).
Ebbene, i giardini in parola, come risulta anche dalla documentazione fotografica versata in atti (doc. 13 ricorrente), presentano, oltre ad aree verdi, una zona pavimentata, fontanelle e alcune panchine.
Si deve poi aggiungere che, a seguito dell’autorizzazione paesaggistica (prov. 355 del 7 agosto 2024 – doc. 10 Comune) e del rilascio del permesso di costruire (prov. 24 del 30 gennaio 2025 – doc. Comune), nello spazio in parola è in programma la realizzazione di ulteriori servizi, in particolare l’installazione di un impianto fotovoltaico a servizio dell’edificio Torre Nord B (cd. Matitone), nonché di un nuovo piano di calpestio della piazza vicino alla fontana, un punto ristoro, un campo da bocce, un’area giochi per bambini, un’area destinata ad attività fisica e un’area per cani. Si tratta di arredi, servizi e attrezzatture che lasciano presagire un incremento della frequentazione dello spazio verde da parte di un’utenza variegata.
5.1.1. Nel medesimo motivo, la ricorrente deduce altresì che il provvedimento impugnato violerebbe il legittimo affidamento maturato in ordine al rilascio della licenza.
Anche tale doglianza non merita positivo apprezzamento.
La Società deduce anzitutto che dagli accertamenti svolti nel 2021 dalla Polizia Locale, a fronte di un’istanza di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. proveniente da un diverso operatore per il medesimo locale, era risultato quale unico luogo sensibile, nei pressi della sala da gioco, il Liceo Scientifico Statale “E. Fermi” di via Dino Col. n. 9. Sennonché, sulla base di quanto esposto dalle Amministrazioni resistenti, gli accertamenti svolti nel 2021 dalla Polizia Locale non hanno portato al rilascio, seppur per diverse ragioni, dell’autorizzazione; pertanto, la ricorrente non può invocare la sussistenza di un provvedimento positivo emanato dall’Amministrazione.
Per questo motivo, non può ritenersi in alcun modo ricorrente una fattispecie di subingresso nella precedente attività, che comunque sarebbe soggetta alla necessità di una nuova licenza, stante il carattere personale delle autorizzazioni di polizia (per tutte T.A.R. Lazio, Sez. II- bis , 5 aprile 2024, n. 6635).
Inoltre, non è meritevole di condivisione la prospettazione della ricorrente, secondo la quale l’assenza di contestazioni da parte del Comune al momento di presentazione della S.C.I.A. per la realizzazione di lavori di ristrutturazione e manutenzione dei locali sarebbe valsa a suscitare un legittimo affidamento in capo alla Società. La S.C.I.A., riguardando i lavori edilizi di manutenzione straordinaria, ha un oggetto differente e poggia su condizioni diverse rispetto alla licenza rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. Come correttamente rilevato dal Comune, la circostanza che la Società abbia effettuato i lavori prima di assicurarsi l’ottenimento della licenza di pubblica sicurezza è riconducibile a una scelta gestoria che non può in alcun modo incidere sulla legittimità dei provvedimenti.
5.2. Anche il secondo motivo non merita positivo apprezzamento.
La Società contesta che il provvedimento della Questura di diniego dell’autorizzazione sarebbe illegittimo per violazione delle garanzie partecipative connesse all’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990; in particolare, deduce che nel provvedimento gravato l’Amministrazione resistente non avrebbe preso atto delle osservazioni formulate in risposta al preavviso di diniego, che non risulterebbero nella motivazione dell’atto gravato.
Sul punto, il Collegio osserva che il provvedimento definitivo di reiezione dell’istanza menziona, ancorché sinteticamente, le osservazioni formulate dalla ricorrente, enunciando altresì le ragioni per le quali le stesse non sono suscettibili di accoglimento.
L’onere di motivazione prescritto dall’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990 può ritenersi assolto nel momento in cui l’Amministrazione fornisce « una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto stesso », senza la necessità di un’analitica confutazione delle singole prospettazioni formulate dall’istante (Cons. Stato, Sez. II, 10 maggio 2021, n. 3683).
Parimenti infondata è la censura riguardante il richiamo alla nota del Comune di Genova circa l’accertamento dei limiti distanziometrici, senza aver garantito la disponibilità di tale atto. È, infatti, pacifico che « l’art. 3, l. n. 241 del 1990, consente l’uso della motivazione per relationem , con riferimento ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell’atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato » (Cons. Stato, Sez. V, 4 novembre 2025, 8543).
Nel caso di specie, la Questura ha indicato gli estremi della nota del Comune sin dal momento dell’emissione del preavviso di rigetto; pertanto, la ricorrente è stata messa in condizione di conoscerla anche ai fini dell’esercizio delle prerogative procedimentali.
5.3. Nemmeno il terzo motivo di ricorso, che ripropone in parte censure già articolate in seno al primo ordine di doglianze, merita condivisione.
La Società ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla riconducibilità dei giardini in parola al novero dei luoghi sensibili indicati dall’art. 7, co. 1 del regolamento comunale.
La Questura, una volta ricevuta l’istanza, secondo le prescrizioni della circolare del Ministero dell’Interno prot. 557/PAS/U003881/1200 del 19 marzo 2018 (doc. 6 Ministero), ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla cd. legislazione di polizia e a « chiedere al Comune nel cui territorio è ubicata la sala medesima, di procedere al controllo della dichiarazione dell’istante, esprimendosi in merito al rispetto delle distanze minime eventualmente prescritte dalla normativa regionale e/o locale » (in giurisprudenza, sull’obbligo della Questura di verificare anche il rispetto delle distanze minime previste dalle normative locale, si veda Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2018, n. 4604).
L’Amministrazione statale ha dunque correttamente demandato al Comune le verifiche di competenza dell’ente locale, recependone gli esiti nel provvedimento finale.
La qualificazione dell’area in questione quale spazio verde pubblico attrezzato/giardino, come già argomentato, risulta da una pluralità di fonti: il P.U.C., che la contempla al numero identificativo 2057 (docc. 6 e 7 Comune), la toponomastica cittadina e il geo-portale (doc. 8 Comune). Si tratta, a ben vedere, di informazioni alle quali la Società avrebbe potuto accedere agevolmente.
Inoltre, non colgono nel segno le censure di parte ricorrente, secondo cui il Comune avrebbe adottato una disciplina non proporzionata agli obiettivi perseguiti.
La previsione dei limiti distanziometrici e l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili, frequentati da tutte le fasce d’età, attua un bilanciamento tra valori costituzionali in gioco e permette di «arginare in via preventiva le esternalità negative dell’attività d’impresa del gioco lecito sulla salute pubblica, con ciò concretizzando, nel settore di riferimento, la clausola del […] contrasto con l’utilità sociale di cui all’art. 41, secondo comma, Cost. (nella quale rientrano anche le esigenze di tutela della sanità e della salute pubblica), e superando […] la norma limitativa dell’attività d’impresa il vaglio positivo di ragionevolezza, nel rispetto di tale principio generale enucleabile dall’art. 3 della Costituzione » (Cons. Stato, Sez. VI, 25 novembre 2025, n. 9277).
Del resto, « la violazione del principio di proporzionalità nei confronti dei titolari degli esercizi soggetti a chiusura si potrebbe configurare, non solo ove la imposizione dei limiti distanziali determinasse nel territorio comunale la totale inibizione allo svolgimento dell'attività di esercizio di punti di gioco e di raccolta di scommesse, ma anche se l'individuazione delle aree destinate rendesse impossibile o estremamente gravosa la delocalizzazione delle attività esistenti, per insufficienza quantitativa o per limitazioni urbanistico edilizie » (Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2025, n. 9893): non sembra che nel caso di specie le restrizioni imposte dal regolamento abbiano raggiunto un siffatto livello di intensità.
5.4. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è infondato.
La ricorrente invoca la disapplicazione della normativa regionale, deducendone l’illegittimità del regolamento comunale, per contrasto con la normativa dell’Unione Europea; in subordine, prospetta una questione di legittimità costituzionale.
5.4.1. Muovendo dal primo profilo, va premesso che la Società evoca il potere di disapplicazione della norma interna senza indicare alcuna specifica disposizione del diritto comunitario che si assume violata dalle normative in esame. In ogni caso, la compatibilità al diritto dell’Unione di simili limitazioni è stata già affermata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per la quale « le restrizioni alle attività di gioco d’azzardo possono essere giustificate da ragioni imperative di interesse generale, quali la tutela dei consumatori e la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco, sicché, in assenza di un’armonizzazione eurounitaria in materia, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare in tali settori, alla luce della propria scala di valori, le esigenze che la tutela degli interessi di cui trattasi implica, ed ai giudici nazionali assicurarsi, in modo coerente e sistematico, tenendo conto delle concrete modalità di applicazione della normativa restrittiva di cui trattasi, che quest’ultima risponda veramente all’intento di ridurre le occasioni da gioco e di limitare le attività in tale settore (v. Corte di giustizia UE 22 ottobre 2014, nelle cause C-344/13 e C-367/13; id., 24 gennaio 2013, nella causa C-33/2013; id., 16 febbraio 2012, nelle cause C-70/10 e C-77/10; nonché Corte giustizia UE, 30 giugno 2011, nella causa C-212/08, secondo cui “gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell'ambito dei giochi e delle scommesse si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e dei consumatori, nonché alla tutela dell’ordine sociale; siffatti obiettivi rientrano nel novero dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi; anche le considerazioni di ordine morale, religioso o culturale, nonché le conseguenze moralmente e finanziariamente dannose per l’individuo e la società che sono collegate ai giochi d'azzardo e alle scommesse possono giustificare che le autorità nazionali dispongano di un potere discrezionale sufficiente a determinare, secondo la propria scala di valori, le prescrizioni a tutela del consumatore e dell'ordine sociale”) » (Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1806).
5.4.2. Anche il preteso contrasto con l’art. 41 Cost. non è ravvisabile. Infatti, la disposizione in parola « consente al legislatore di stabilire limiti all'iniziativa economica imprenditoriale a tutela dell'“utilità sociale” – intesa come locuzione comprensiva di tutti i diritti che ricevono pari tutela a livello costituzionale, tra i quali, in primo luogo, il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost. – poiché nei casi, come quello in esame, di possibile interferenza dell'attività imprenditoriale con la salute dei cittadini, è consentito al legislatore di porre limiti all’esercizio della prima nel rispetto di un necessario e opportuno bilanciamento degli interessi » (Cons. Stato, Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 8298).
Infine, con riguardo alla lamentata genericità della legge regionale e del regolamento locale, la giurisprudenza ha già avuto occasione di precisare che l’individuazione dei siti sensibili non può che essere fatta « per categorie generali, con una previsione normativa munita di un certo margine di indeterminatezza, immanente al carattere generale e astratto proprio degli atti normativi » (Cons. Stato, n. 1806 del 2019, cit.) . Per altro verso, la disciplina legislativa regionale, attraverso la chiara e univoca individuazione della destinazione funzionale dei siti sensibili (« istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio–assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette »), è munita di un sufficiente grado di determinatezza. La possibilità di consentire al Comune l’individuazione di ulteriori luoghi sensibili, « tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica » (art. 2, co. 2 della l. reg. n. 17 del 2012), è stata più volte scrutinata positivamente da questo Tribunale, con argomentazioni che si ritiene di poter recepire integralmente. In particolare, « la nozione di “contesto urbano” cui fa riferimento la legge regionale è necessariamente generica, così come si addice alle fonti di rango primario, e necessita conseguentemente di essere riempita di contenuti ad opera dei soggetti attributari della relativa potestà. […] Tutti gli ulteriori luoghi sensibili individuati dall’impugnato regolamento appaiono meritevoli, infatti, di conservare caratteristiche di dignità, sicurezza e tranquillità che il Comune, sulla base di approfondita istruttoria, ha ritenuto potessero risultare compromesse dalla vicinanza di giochi a premi in denaro » (T.A.R. Liguria, Sez. II, 5 febbraio 2014, n. 189).
6. In conclusione, sulla base dei motivi esposti, il ricorso, previa estromissione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, deve essere respinto in quanto infondato.
7. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e, nel merito, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe RU, Presidente
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
OL PI, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| OL PI | Giuseppe RU |
IL SEGRETARIO