CASS
Sentenza 7 marzo 2024
Sentenza 7 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2024, n. 9863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9863 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GAGLIARDI ANNUNZIATA nato il [...] avverso l'ordinanza del 11/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9863 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta nell'interesse di Annunziata Gagliardi, di accertamento della condotta di collaborazione, ex art. 58-ter Ord. pen., trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Pavia,.-A presso il quale pende istanza di permesso ulteriore rispetto a quella già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, con decreto del 10 agosto 2022, per impossibilità di ravvisare i presupposti della collaborazione cd. impossibile, rilevante ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso, per il tramite del difensore, avv. C. De Stavola, la condannata, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt.
4-bis, 30-ter e 58-ter ord. pen. 2.1. La difesa, preliminarmente, sottolinea che il provvedimento si richiama alla giurisprudenza del distretto, aderendo ad una mera prassi, ma trascurando quella di legittimità (tra le altre richiamate a p. 2 e ss. del ricorso, si segnala Sez. 1, n. 48717 del 29 novembre 2019) e, comunque, il tenore della norma secondo la quale l'accertamento incidentale della collaborazione utile o della collaborazione cd. impossibile, per condannati per reati ostativi ex art.
4-bis Ord. pen., è di competenza del Tribunale di sorveglianza. 2.2. Inoltre, la difesa rimarca che, per il reato associativo di cui all'art. 416- bis cod. pen., la ricorrente è stata assolta con pronuncia irrevocabile, stante l'acclarata estraneità al contesto camorristico Fragnoli-La Torre-Gagliardi, al quale i membri della sua famiglia partecipavano. Quindi, si esclude che vi siano margini per la collaborazione utile, tenuto conto dei principi giurisprudenziali secondo i quali questa, per essere riconosciuta, deve riguardare l'accertamento di fatti e responsabilità operato con sentenza definitiva di condanna, delimitando il campo di esame all'interno del processo che ha dato origine alla sentenza definitiva di condanna. Quanto all'accertamento della responsabilità della ricorrente per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, si rileva che il Magistrato di sorveglianza, nel provvedimento di inammissibilità recepito dal Tribunale, avrebbe trascurato il dato secondo il quale, all'esito delle indagini, secondo l'Ufficio di Procura, tutti i partecipi all'attività erano stati individuati. Inoltre, non si comprenderebbe, secondo la difesa, a quale sentenza il Magistrato di sorveglianza, nella motivazione del provvedimento di inammissibilità, fa riferimento, tenuto conto che quella della Corte di appello è di sole 57 pagine, mentre il provvedimento cita pagina 904 e ss. non esistente. 2 Di qui l'apparenza dell'analisi svolta dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento (che, peraltro, la difesa assume mai notificato) con il quale è stata dichiarata inammissibile la precedente istanza di permesso premio. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1.L'art. 58-ter, comma 2, Ord. pen. riserva al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia;
analoga riserva si configura con riguardo all'accertamento della impossibilità/inesigibilità di tale collaborazione ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1- bis, Ord. pen. Per tale ragione, il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di un dato beneficio penitenziario — nella specie permesso premio — rispetto alla quale sia pregiudiziale l'accertamento della avvenuta collaborazione, deve dapprima verificare le condizioni di ammissibilità dell'istanza, provvedendo, quindi, alla sospensione della decisione sul merito dell'istanza e alla conseguente rimessione dell'accertamento della collaborazione con la giustizia al giudice collegiale, che deve essere investito nel caso in cui tali condizioni non siano ritenute manifestamente insussistenti (tra le altre, Sez. 1, n. 23860-21, del 5/03/2021, Di Raffaele, non massimata;
Sez. 1, n. 40044 del 5/7/2013, Calasso, Rv. 257410; Sez. 1, n. 3758 del 15/4/2015, dep. 2016, Baldi, Rv. 265996). Sulla scorta di tale, pacifico, indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, più di recente si è affermato, in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, che l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter ord. pen., pur spettando al Tribunale di sorveglianza, non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al medesimo Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del Magistrato di sorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazione della pregiudizialità, in concreto, di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare (Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395 -01). 1.2. Tali essendo i principi consolidati di questa Corte di legittimità, si rileva che, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha deciso rispetto a precedente istanza di permesso premio, con decreto del 10 agosto 2022, 3 provvedimento non impugnato e che la difesa deduce non essere stato mai notificato. Inoltre, si rileva che risulta presentata altra istanza di permesso premio, in data 24 gennaio 2023, rispetto alla quale, pur nella pendenza dinanzi al Magistrato di sorveglianza, la difesa sollecita, investendo l'organo collegiale, lo svolgimento di procedimento incidentale diretto all'accertamento della impossibilità della collaborazione ex art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. Sicché, ineccepibile e conforme ai principi sopra indicati appare la decisione del Tribunale, adottata con il provvedimento impugnato, di dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza competente rispetto all'istanza di permesso premio, per il corso ulteriore. 1.3. Quanto al secondo aspetto dedotto, deve riscontrarsi l'inammissibilità della censura riguardante il provvedimento impugnato nella parte in cui farebbe proprio il contenuto di precedente decreto, con il quale il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile altra istanza di permesso premio. Si tratta, infatti, di punto della motivazione che riporta testualmente, ma non fa proprio, perché non utile alla decisione richiesta all'organo collegiale (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato ove si dà soltanto atto che tale precedente decreto non risulta impugnato) riguardante altro decreto, emesso con riferimento a diversa istanza di permesso premio, sempre della medesima ricorrente, già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione del tenore delle censure devolute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, A. Picardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 9863 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta, proposta nell'interesse di Annunziata Gagliardi, di accertamento della condotta di collaborazione, ex art. 58-ter Ord. pen., trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza di Pavia,.-A presso il quale pende istanza di permesso ulteriore rispetto a quella già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza di Pavia, con decreto del 10 agosto 2022, per impossibilità di ravvisare i presupposti della collaborazione cd. impossibile, rilevante ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1, Ord. pen. 2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso, per il tramite del difensore, avv. C. De Stavola, la condannata, denunciando, con un unico motivo, violazione di legge e vizio della motivazione, in relazione agli artt.
4-bis, 30-ter e 58-ter ord. pen. 2.1. La difesa, preliminarmente, sottolinea che il provvedimento si richiama alla giurisprudenza del distretto, aderendo ad una mera prassi, ma trascurando quella di legittimità (tra le altre richiamate a p. 2 e ss. del ricorso, si segnala Sez. 1, n. 48717 del 29 novembre 2019) e, comunque, il tenore della norma secondo la quale l'accertamento incidentale della collaborazione utile o della collaborazione cd. impossibile, per condannati per reati ostativi ex art.
4-bis Ord. pen., è di competenza del Tribunale di sorveglianza. 2.2. Inoltre, la difesa rimarca che, per il reato associativo di cui all'art. 416- bis cod. pen., la ricorrente è stata assolta con pronuncia irrevocabile, stante l'acclarata estraneità al contesto camorristico Fragnoli-La Torre-Gagliardi, al quale i membri della sua famiglia partecipavano. Quindi, si esclude che vi siano margini per la collaborazione utile, tenuto conto dei principi giurisprudenziali secondo i quali questa, per essere riconosciuta, deve riguardare l'accertamento di fatti e responsabilità operato con sentenza definitiva di condanna, delimitando il campo di esame all'interno del processo che ha dato origine alla sentenza definitiva di condanna. Quanto all'accertamento della responsabilità della ricorrente per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, si rileva che il Magistrato di sorveglianza, nel provvedimento di inammissibilità recepito dal Tribunale, avrebbe trascurato il dato secondo il quale, all'esito delle indagini, secondo l'Ufficio di Procura, tutti i partecipi all'attività erano stati individuati. Inoltre, non si comprenderebbe, secondo la difesa, a quale sentenza il Magistrato di sorveglianza, nella motivazione del provvedimento di inammissibilità, fa riferimento, tenuto conto che quella della Corte di appello è di sole 57 pagine, mentre il provvedimento cita pagina 904 e ss. non esistente. 2 Di qui l'apparenza dell'analisi svolta dal Magistrato di sorveglianza con il provvedimento (che, peraltro, la difesa assume mai notificato) con il quale è stata dichiarata inammissibile la precedente istanza di permesso premio. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, A. Picardi, ha chiesto con requisitoria scritta, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1.L'art. 58-ter, comma 2, Ord. pen. riserva al Tribunale di sorveglianza la competenza in tema di accertamento delle condotte di collaborazione con la giustizia;
analoga riserva si configura con riguardo all'accertamento della impossibilità/inesigibilità di tale collaborazione ai sensi dell'art.
4-bis, comma 1- bis, Ord. pen. Per tale ragione, il Magistrato di sorveglianza, investito della richiesta di un dato beneficio penitenziario — nella specie permesso premio — rispetto alla quale sia pregiudiziale l'accertamento della avvenuta collaborazione, deve dapprima verificare le condizioni di ammissibilità dell'istanza, provvedendo, quindi, alla sospensione della decisione sul merito dell'istanza e alla conseguente rimessione dell'accertamento della collaborazione con la giustizia al giudice collegiale, che deve essere investito nel caso in cui tali condizioni non siano ritenute manifestamente insussistenti (tra le altre, Sez. 1, n. 23860-21, del 5/03/2021, Di Raffaele, non massimata;
Sez. 1, n. 40044 del 5/7/2013, Calasso, Rv. 257410; Sez. 1, n. 3758 del 15/4/2015, dep. 2016, Baldi, Rv. 265996). Sulla scorta di tale, pacifico, indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, più di recente si è affermato, in tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, che l'accertamento incidentale dell'oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all'art. 58-ter ord. pen., pur spettando al Tribunale di sorveglianza, non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al medesimo Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del Magistrato di sorveglianza, spettando a quest'ultimo la valutazione della pregiudizialità, in concreto, di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare (Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, Corsini, Rv. 281395 -01). 1.2. Tali essendo i principi consolidati di questa Corte di legittimità, si rileva che, nel caso in esame, il Magistrato di sorveglianza ha deciso rispetto a precedente istanza di permesso premio, con decreto del 10 agosto 2022, 3 provvedimento non impugnato e che la difesa deduce non essere stato mai notificato. Inoltre, si rileva che risulta presentata altra istanza di permesso premio, in data 24 gennaio 2023, rispetto alla quale, pur nella pendenza dinanzi al Magistrato di sorveglianza, la difesa sollecita, investendo l'organo collegiale, lo svolgimento di procedimento incidentale diretto all'accertamento della impossibilità della collaborazione ex art.
4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. Sicché, ineccepibile e conforme ai principi sopra indicati appare la decisione del Tribunale, adottata con il provvedimento impugnato, di dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta, trasmettendo gli atti al Magistrato di sorveglianza competente rispetto all'istanza di permesso premio, per il corso ulteriore. 1.3. Quanto al secondo aspetto dedotto, deve riscontrarsi l'inammissibilità della censura riguardante il provvedimento impugnato nella parte in cui farebbe proprio il contenuto di precedente decreto, con il quale il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile altra istanza di permesso premio. Si tratta, infatti, di punto della motivazione che riporta testualmente, ma non fa proprio, perché non utile alla decisione richiesta all'organo collegiale (cfr. p. 3 del provvedimento impugnato ove si dà soltanto atto che tale precedente decreto non risulta impugnato) riguardante altro decreto, emesso con riferimento a diversa istanza di permesso premio, sempre della medesima ricorrente, già dichiarata inammissibile dal Magistrato di sorveglianza. 2.Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in ragione del tenore delle censure devolute.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente