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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 08/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 20/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IA GI, Presidente
AL ANDREA, EL
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 111/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Risco Societa' Riscossioni Comunali Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 346/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 27/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32702 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 802/2025 depositato il 04/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 346/2/2024 depositata in data 27/8/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Chieti in composizione monocratica accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1, in qualità di erede del coniuge Nominativo_1, avverso l'avviso di accertamento n. 32702 IMU 2018 notificato in data 28.11.2023 da RIS.CO. Srl, addetta all'accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del
Comune di Francavilla al Mare per omesso versamento IMU inerente l'anno 2018 per l'unità abitativa sita in Francavilla al Mare iscritta in catasto al fg. 21, p.lla 1102, sub. 6 e relativa pertinenza, nella misura del 50%, relativa alla quota di proprietà facente capo al coniuge deceduto Nominativo_1. Il primo giudice ha annullato l'avviso di accertamento con riferimento all'immobile sopra specificato individuato al fg. 21, p. lla 1102, sub 6 e relativa pertinenza atteso che dall'esame delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno
2017 il citato immobile non risultava adibito ad abitazione principale dei coniugi Nominativo_1 - Resistente_1 a differenza di quanto emergente dalla dichiarazione relativa all'anno successivo 2018 in cui il citato immobile veniva indicato espressamente quale abitazione principale dei medesimi coniugi Nominativo_1 e Resistente_1
.
2. RIS.CO. Srl proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza, censurandola per violazione dell'art. 13 D.Lvo n. 546/92 per l'assenza del requisito della residenza anagrafica, avendo riconosciuto la qualità di abitazione principale dell'immobile in questione esclusivamente sulla base delle sole dichiarazioni dei redditi. Rilevava in particolare che nel caso di specie il nucleo familiare Resistente_1/Nominativo_1 ha sempre adibito ad abitazione principale l'appartamento nel quale era fissata la residenza dei predetti coniugi e della figlia (Nominativo_2) cioè l'immobile iscritto in catasto al fg. 21, p.lla 1102 sub 4 (poi divenuto sub. 10), come confermato dallo stato di famiglia che ricomprende tutti e tre, i coniugi e la figlia, nel medesimo nucleo familiare fino all'anno 2022.
3. Con rituale atto di controdeduzioni, Resistente_1 si costituiva in giudizio, contestando tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado, ribadendo la ricorrenza di entrambi i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica dei coniugi Nominativo_1/Resistente_1 nell'immobile e relativa pertinenza oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 3.11.2025 la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Deve ritenersi che la ricorrente abbia adeguatamente provato la residenza ovvero dimora abituale di entrambi i coniugi (la stessa ricorrente Resistente_1 e il marito Nominativo_1 deceduto il 19.6.2023) presso l'immobile di proprietà esistente nel medesimo edificio ma situato al piano terra e contraddistinto dal sub. 6
e ciò a partire dalla data della donazione alla figlia e, cioè, dal 9/6/2017 dell'altro appartamento sito al primo piano del medesimo edificio e contraddistinto dal sub. 4 divenuto sub. 10, fino a quella data adibito ad abitazione principale della ricorrente e, poi, da tale data, divenuto abitazione principale della figlia e del suo nucleo familiare. Come correttamente evidenziato dai primi giudici le affermazioni della ricorrente avevano trovato adeguati riscontri nelle risultanze delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017 e 2018, atteso che dall'esame delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno 2017 il citato immobile (quello sub. 6 oggetto della pretesa impositiva) non risultava adibito ad abitazione principale dei coniugi Nominativo_1 – Resistente_1, a differenza di quanto emergente dalla dichiarazione relativa all'anno successivo 2018 in cui il medesimo immobile veniva indicato espressamente quale abitazione principale dei medesimi coniugi Nominativo_1 e Resistente_1. Ulteriore conferma proveniva dalla dichiarazione riferita ai redditi 2018 della figlia donataria (Nominativo_2
) nella quale proprio l'immobile donato individuato in catasto al fg. 21, p.lla 102 sub. 10 era stato da quest'ultima indicato espressamente al quadro B quale sua abitazione principale.
Ad ulteriore conferma che l'immobile oggetto della pretesa impositiva è stato effettivamente adibito ad abitazione principale della ricorrente e del coniuge Nominativo_1 appare rilevante anche quanto rappresentato dall'appellata circa il fatto che, a seguito del decesso del coniuge, già proprietario al 50% del citato immobile sub. 6, nella dichiarazione di successione la stessa ricorrente, in qualità di coniuge superstite, richiedeva l'agevolazione fiscale cd. “prima casa” del citato immobile sub 6, proprio perché già destinato ad abitazione principale ove la stessa risiedeva e dimorava abitualmente.
Come correttamente ribadito dai giudici di primo grado, non appare idonea a smentire tale situazione di dimora abituale della ricorrente e del coniuge nell'immobile sub. 6 la circostanza che nel certificato di famiglia, alla data del 31.12.2028, compaiano non solo i citati coniugi Nominativo_1 e Resistente_1 ma anche la loro figlia Nominativo_2 con il marito e il figlio, “giacché l'atto si riferisce all'indirizzo, a tutti comune, di Indirizzo_1 (ora Indirizzo_2), senza alcuna distinzione tra le diverse unità immobiliari facenti parte di quell'unico edificio”.
Stante la peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del presente contenzioso appare giustificata la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello, compensandoo le spese del grado.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IA GI, Presidente
AL ANDREA, EL
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 111/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Risco Societa' Riscossioni Comunali Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 346/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CHIETI sez. 2 e pubblicata il 27/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 32702 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 802/2025 depositato il 04/11/2025
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza N. 346/2/2024 depositata in data 27/8/2024, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Chieti in composizione monocratica accoglieva il ricorso proposto da Resistente_1, in qualità di erede del coniuge Nominativo_1, avverso l'avviso di accertamento n. 32702 IMU 2018 notificato in data 28.11.2023 da RIS.CO. Srl, addetta all'accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali del
Comune di Francavilla al Mare per omesso versamento IMU inerente l'anno 2018 per l'unità abitativa sita in Francavilla al Mare iscritta in catasto al fg. 21, p.lla 1102, sub. 6 e relativa pertinenza, nella misura del 50%, relativa alla quota di proprietà facente capo al coniuge deceduto Nominativo_1. Il primo giudice ha annullato l'avviso di accertamento con riferimento all'immobile sopra specificato individuato al fg. 21, p. lla 1102, sub 6 e relativa pertinenza atteso che dall'esame delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno
2017 il citato immobile non risultava adibito ad abitazione principale dei coniugi Nominativo_1 - Resistente_1 a differenza di quanto emergente dalla dichiarazione relativa all'anno successivo 2018 in cui il citato immobile veniva indicato espressamente quale abitazione principale dei medesimi coniugi Nominativo_1 e Resistente_1
.
2. RIS.CO. Srl proponeva rituale appello avverso la suddetta sentenza, censurandola per violazione dell'art. 13 D.Lvo n. 546/92 per l'assenza del requisito della residenza anagrafica, avendo riconosciuto la qualità di abitazione principale dell'immobile in questione esclusivamente sulla base delle sole dichiarazioni dei redditi. Rilevava in particolare che nel caso di specie il nucleo familiare Resistente_1/Nominativo_1 ha sempre adibito ad abitazione principale l'appartamento nel quale era fissata la residenza dei predetti coniugi e della figlia (Nominativo_2) cioè l'immobile iscritto in catasto al fg. 21, p.lla 1102 sub 4 (poi divenuto sub. 10), come confermato dallo stato di famiglia che ricomprende tutti e tre, i coniugi e la figlia, nel medesimo nucleo familiare fino all'anno 2022.
3. Con rituale atto di controdeduzioni, Resistente_1 si costituiva in giudizio, contestando tutte le censure mosse alla sentenza di primo grado, ribadendo la ricorrenza di entrambi i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica dei coniugi Nominativo_1/Resistente_1 nell'immobile e relativa pertinenza oggetto dell'avviso di accertamento impugnato.
All'udienza del 3.11.2025 la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo tratteneva la causa in decisione, depositando successivamente il dispositivo e la motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Deve ritenersi che la ricorrente abbia adeguatamente provato la residenza ovvero dimora abituale di entrambi i coniugi (la stessa ricorrente Resistente_1 e il marito Nominativo_1 deceduto il 19.6.2023) presso l'immobile di proprietà esistente nel medesimo edificio ma situato al piano terra e contraddistinto dal sub. 6
e ciò a partire dalla data della donazione alla figlia e, cioè, dal 9/6/2017 dell'altro appartamento sito al primo piano del medesimo edificio e contraddistinto dal sub. 4 divenuto sub. 10, fino a quella data adibito ad abitazione principale della ricorrente e, poi, da tale data, divenuto abitazione principale della figlia e del suo nucleo familiare. Come correttamente evidenziato dai primi giudici le affermazioni della ricorrente avevano trovato adeguati riscontri nelle risultanze delle dichiarazioni dei redditi degli anni 2017 e 2018, atteso che dall'esame delle dichiarazioni dei redditi relativa all'anno 2017 il citato immobile (quello sub. 6 oggetto della pretesa impositiva) non risultava adibito ad abitazione principale dei coniugi Nominativo_1 – Resistente_1, a differenza di quanto emergente dalla dichiarazione relativa all'anno successivo 2018 in cui il medesimo immobile veniva indicato espressamente quale abitazione principale dei medesimi coniugi Nominativo_1 e Resistente_1. Ulteriore conferma proveniva dalla dichiarazione riferita ai redditi 2018 della figlia donataria (Nominativo_2
) nella quale proprio l'immobile donato individuato in catasto al fg. 21, p.lla 102 sub. 10 era stato da quest'ultima indicato espressamente al quadro B quale sua abitazione principale.
Ad ulteriore conferma che l'immobile oggetto della pretesa impositiva è stato effettivamente adibito ad abitazione principale della ricorrente e del coniuge Nominativo_1 appare rilevante anche quanto rappresentato dall'appellata circa il fatto che, a seguito del decesso del coniuge, già proprietario al 50% del citato immobile sub. 6, nella dichiarazione di successione la stessa ricorrente, in qualità di coniuge superstite, richiedeva l'agevolazione fiscale cd. “prima casa” del citato immobile sub 6, proprio perché già destinato ad abitazione principale ove la stessa risiedeva e dimorava abitualmente.
Come correttamente ribadito dai giudici di primo grado, non appare idonea a smentire tale situazione di dimora abituale della ricorrente e del coniuge nell'immobile sub. 6 la circostanza che nel certificato di famiglia, alla data del 31.12.2028, compaiano non solo i citati coniugi Nominativo_1 e Resistente_1 ma anche la loro figlia Nominativo_2 con il marito e il figlio, “giacché l'atto si riferisce all'indirizzo, a tutti comune, di Indirizzo_1 (ora Indirizzo_2), senza alcuna distinzione tra le diverse unità immobiliari facenti parte di quell'unico edificio”.
Stante la peculiarità e controvertibilità delle questioni oggetto del presente contenzioso appare giustificata la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
respinge l'appello, compensandoo le spese del grado.