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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/05/2025, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Rg. n. 4842/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4842/2015 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GABRIELLA MAROTTA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dall' Avv. CP_3
MARCO RUGGIERO, giusto mandato in calce all'atto introduttivo di primo grado;
Parte appellata
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4
Parte appellata
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Sarno in data 04.08.2014, CP_3 proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 10020149007536038000 per la seguente cartella di pagamento:
1) nr. 10020080018301413000 di € 686,87 relativa a contravvenzione al CDS elevata nel
2003 dal Comune di , all'uopo eccependo: CP_4
- l'omessa notifica del verbale e della cartella di pagamento;
- la prescrizione quinquennale del credito;
- decadenza per tardiva iscrizione a ruolo delle somme dovute;
Chiedeva accogliersi il ricorso, dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- inammissibilità dell'azione come proposta essendo la stessa da inquadrare ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 615 c.p.c.
- correttezza della procedura di riscossione;
- prescrizione infondata, giacché non maturata;
- infondatezza della domanda, con vittoria di spese.
Il si costituiva in primo grado eccependo: Controparte_4
- incompetenza territoriale del Giudice di pace adito;
- infondatezza della domanda;
- regolare notifica del verbale di accertamento di violazione al CDS.
Con la sentenza impugnata n. 144/2015, depositata il 24.02.2015, il Giudice di Pace di Sarno ha accolto l'opposizione, dichiarando illegittima l'intimazione di pagamento n.
10020149007536038000, stante la prescrizione del credito intercorsa tra la notifica del verbale di accertamento di violazione al CDS notificato in data 26.11.2003 e la notifica della cartella esattoriale in data 25.03.2009 e anche rispetto alla successiva notifica dell'impugnata pagina 2 di 6 intimazione di pagamento in data 10.07.2014, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, eccependo l'erroneo mutamento del rito da parte del
Giudice di primo grado e ribadendo le difese come articolate in primo con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, deducendo l'infondatezza dell'appello e ribadendo le difese CP_3 proposte in primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
IL , pur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di Controparte_4 giudizio.
All'udienza del 03.04.2025, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Parimenti, la domanda è stata correttamente qualificata dal Giudice di primo grado ex art. 615
c.p.c., avendo, all'evidenza, parte opponente contestato il diritto di – ora CP_2 CP_1
pagina 3 di 6 – di procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata Controparte_5 competenza dell'adito Giudice.
Pertanto, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche, afferenti, a ben vedere, un titolo esecutivo.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10402/2024).
La sentenza di primo grado va confermata anche in ordine all'accertata prescrizione quinquennale del credito, tra l'altro non contestata dalla parte odierna appellante.
A sostegno dell'assunto, la Suprema Corte di legittimità – con una recente pronuncia – ha ulteriormente ribadito che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (ex plurimis, Cass. Civ. ord. n. 7486 del 08/03/2022).
D'altronde, ad abundantiam va altresì precisato come la prescrizione quinquennale operi, altresì, con riferimento a cartelle di pagamento che, a ben vedere, si riferiscono – come nel caso di specie
– a sanzioni derivanti dalla violazione del Codice della strada (ex plurimis Cass. Civ. ord. del
7.12.2018 n. 31817).
Pertanto, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, il diritto alla riscossione risulta prescritto, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale a far data dalla notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada e la cartella di pagamento e tra quest'ultima e l'impugnata intimazione di pagamento.
Per quel che concerne le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dall'odierno appellante e nel presente grado di giudizio integralmente richiamate, occorre evidenziare come l'eccezione di prescrizione dei titoli – a ben vedere – debba ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori censure pagina 4 di 6 come richiamate, anche, peraltro, per quanto concerne il termine per far valere i vizi censurati
(tenuto conto, al riguardo, dei chiarimenti come forniti in ordine all'applicabilità dell'art. 615 c. I
e non 617 c.p.c.).
Per tali motivi, le doglianze formulate da parte appellante sono da considerarsi prive di fondamento e, per l'effetto, l'appello va interamente rigettato, con la conferma della sentenza di primo grado depositata il 24.02.2015 presso il Giudice di Pace di Sarno.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 – come modificato dal DM n. 147/2022 – tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e dell'agevole risoluzione delle questioni di diritto proposte, tuttavia previamente compensate per 1/3, tenuto conto di quanto di seguito precisato.
Non risulta, infatti, accoglibile la domanda di parte appellata del pagamento delle CP_3 spese del doppio grado di giudizio in quanto la compensazione delle spese di primo grado di giudizio non è stata oggetto da parte dell'appellato di specifica impugnazione che, CP_3 oltretutto, tenuto conto della data del 03.02.2016, come apposta in calce alla comparsa di costituzione, sarebbe anche stata tardiva.
Sul punto si segnala “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_4
- rigetta l'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_6
) e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Giudice di prime cure e
[...] quivi gravata, per le ragioni di cui in parte motiva;
pagina 5 di 6 - condanna (ora ) al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellato , CP_3 che, previa compensazione di 1/3, si liquidano in € 448,00 oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. MARCO RUGGIERO, dichiaratosi antistatario;
- nulla sulle spese di lite tra il e le altre parti nel presente grado di Controparte_4 giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di parte appellante, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4842/2015 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA GABRIELLA MAROTTA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
nato il [...] a [...] rappresentato e difeso dall' Avv. CP_3
MARCO RUGGIERO, giusto mandato in calce all'atto introduttivo di primo grado;
Parte appellata
, in persona del Sindaco pro tempore Controparte_4
Parte appellata
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace di Sarno in data 04.08.2014, CP_3 proponeva opposizione avverso intimazione di pagamento n. 10020149007536038000 per la seguente cartella di pagamento:
1) nr. 10020080018301413000 di € 686,87 relativa a contravvenzione al CDS elevata nel
2003 dal Comune di , all'uopo eccependo: CP_4
- l'omessa notifica del verbale e della cartella di pagamento;
- la prescrizione quinquennale del credito;
- decadenza per tardiva iscrizione a ruolo delle somme dovute;
Chiedeva accogliersi il ricorso, dichiararsi nulla l'intimazione di pagamento impugnata con vittoria di spese ed attribuzione al difensore antistatario.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- inammissibilità dell'azione come proposta essendo la stessa da inquadrare ai sensi degli artt. 617 c.p.c. e 615 c.p.c.
- correttezza della procedura di riscossione;
- prescrizione infondata, giacché non maturata;
- infondatezza della domanda, con vittoria di spese.
Il si costituiva in primo grado eccependo: Controparte_4
- incompetenza territoriale del Giudice di pace adito;
- infondatezza della domanda;
- regolare notifica del verbale di accertamento di violazione al CDS.
Con la sentenza impugnata n. 144/2015, depositata il 24.02.2015, il Giudice di Pace di Sarno ha accolto l'opposizione, dichiarando illegittima l'intimazione di pagamento n.
10020149007536038000, stante la prescrizione del credito intercorsa tra la notifica del verbale di accertamento di violazione al CDS notificato in data 26.11.2003 e la notifica della cartella esattoriale in data 25.03.2009 e anche rispetto alla successiva notifica dell'impugnata pagina 2 di 6 intimazione di pagamento in data 10.07.2014, compensando le spese di lite tra le parti.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, eccependo l'erroneo mutamento del rito da parte del
Giudice di primo grado e ribadendo le difese come articolate in primo con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituito, deducendo l'infondatezza dell'appello e ribadendo le difese CP_3 proposte in primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al difensore antistatario.
IL , pur ritualmente citato, non si è costituito nel presente grado di Controparte_4 giudizio.
All'udienza del 03.04.2025, trattata in forma scritta telematica, previe rassegnate conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali, oltre ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è infondato e va rigettato nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c., posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Parimenti, la domanda è stata correttamente qualificata dal Giudice di primo grado ex art. 615
c.p.c., avendo, all'evidenza, parte opponente contestato il diritto di – ora CP_2 CP_1
pagina 3 di 6 – di procedere ad esecuzione forzata, con connessa e radicata Controparte_5 competenza dell'adito Giudice.
Pertanto, la presente controversia non può che essere decisa secondo diritto, giacché riferita, a monte, a pretese impositive pubbliche, afferenti, a ben vedere, un titolo esecutivo.
A tal proposito si aderisce alla costante giurisprudenza di legittimità secondo cui “Il giudice ha il potere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti a condizione che la "causa petendi" rimanga identica, il che deve escludersi quando i fatti costitutivi del diritto azionato, intesi quale fondamento della pretesa creditoria e non quali fatti storici, mutano o, se già esposti nell'atto introduttivo del giudizio in funzione descrittiva, vengono dedotti con una differente portata” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 10402/2024).
La sentenza di primo grado va confermata anche in ordine all'accertata prescrizione quinquennale del credito, tra l'altro non contestata dalla parte odierna appellante.
A sostegno dell'assunto, la Suprema Corte di legittimità – con una recente pronuncia – ha ulteriormente ribadito che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.” (ex plurimis, Cass. Civ. ord. n. 7486 del 08/03/2022).
D'altronde, ad abundantiam va altresì precisato come la prescrizione quinquennale operi, altresì, con riferimento a cartelle di pagamento che, a ben vedere, si riferiscono – come nel caso di specie
– a sanzioni derivanti dalla violazione del Codice della strada (ex plurimis Cass. Civ. ord. del
7.12.2018 n. 31817).
Pertanto, come correttamente sostenuto dal Giudice di prime cure, il diritto alla riscossione risulta prescritto, essendo decorso il termine prescrizionale quinquennale a far data dalla notificazione del verbale di accertamento di violazione al codice della strada e la cartella di pagamento e tra quest'ultima e l'impugnata intimazione di pagamento.
Per quel che concerne le ulteriori eccezioni sollevate in primo grado dall'odierno appellante e nel presente grado di giudizio integralmente richiamate, occorre evidenziare come l'eccezione di prescrizione dei titoli – a ben vedere – debba ritenersi assorbente rispetto alle ulteriori censure pagina 4 di 6 come richiamate, anche, peraltro, per quanto concerne il termine per far valere i vizi censurati
(tenuto conto, al riguardo, dei chiarimenti come forniti in ordine all'applicabilità dell'art. 615 c. I
e non 617 c.p.c.).
Per tali motivi, le doglianze formulate da parte appellante sono da considerarsi prive di fondamento e, per l'effetto, l'appello va interamente rigettato, con la conferma della sentenza di primo grado depositata il 24.02.2015 presso il Giudice di Pace di Sarno.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte appellante e sono liquidate secondo i parametri medi del DM n. 55/2014 – come modificato dal DM n. 147/2022 – tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e dell'agevole risoluzione delle questioni di diritto proposte, tuttavia previamente compensate per 1/3, tenuto conto di quanto di seguito precisato.
Non risulta, infatti, accoglibile la domanda di parte appellata del pagamento delle CP_3 spese del doppio grado di giudizio in quanto la compensazione delle spese di primo grado di giudizio non è stata oggetto da parte dell'appellato di specifica impugnazione che, CP_3 oltretutto, tenuto conto della data del 03.02.2016, come apposta in calce alla comparsa di costituzione, sarebbe anche stata tardiva.
Sul punto si segnala “Il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23226 del 14/10/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara la contumacia del , in persona del Sindaco pro tempore;
Controparte_4
- rigetta l'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_6
) e, per l'effetto, conferma la sentenza emessa dal Giudice di prime cure e
[...] quivi gravata, per le ragioni di cui in parte motiva;
pagina 5 di 6 - condanna (ora ) al pagamento Controparte_2 Controparte_1 delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti dell'appellato , CP_3 che, previa compensazione di 1/3, si liquidano in € 448,00 oltre spese vive, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. MARCO RUGGIERO, dichiaratosi antistatario;
- nulla sulle spese di lite tra il e le altre parti nel presente grado di Controparte_4 giudizio.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico di parte appellante, di una ulteriore somma a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater D.p.r. 115/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16.05.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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