TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/11/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.g. 1354/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Francesca Spena Presidente
2) dott.ssa Raffaele Califano Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dagli avv.ti Carmine Mariano e Maristella Mariano, dom.to Parte_1 come in atti;
ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Angela Maria De Stefano, dom.ta come in Controparte_1 atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.10.2025; in data 02.12.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 i coniugi sopra indicati hanno formulato domanda cumulativa di separazione personale e divorzio in merito al matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 14.07.1996 in Avellino (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune;
in data 2.3.2025 veniva pronunciata sentenza di omologa e disposto rinvio all'udienza del 16.10.2025 per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione e contenute nel ricorso.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa del 04.03.2025 del Tribunale di
Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (31.10.2024) dell'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi innanzi al Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, sino alla udienza del 16.10.2025, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Avellino
(AV) in data 14.07.1996, anno 1996 numero 146 parte II, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 27.05.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Avellino (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr.ssa Francesca Spena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO – PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, nelle persone dei magistrati:
1) dott. Francesca Spena Presidente
2) dott.ssa Raffaele Califano Giudice
3) dott.ssa Michela Palladino Giudice rel. ed estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1354/2024 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione, avente ad oggetto "Divorzio a domanda congiunta", vertente
TRA
, rappr.to e difeso dagli avv.ti Carmine Mariano e Maristella Mariano, dom.to Parte_1 come in atti;
ricorrente
E
rappr.ta e difesa dall'avv. Angela Maria De Stefano, dom.ta come in Controparte_1 atti;
ricorrente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica in Sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 16.10.2025; in data 02.12.2024 è pervenuto il visto del p.m. in sede che nulla ha opposto. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.05.2024 i coniugi sopra indicati hanno formulato domanda cumulativa di separazione personale e divorzio in merito al matrimonio concordatario da loro contratto il giorno 14.07.1996 in Avellino (Av) con atto trascritto nei registri di stato civile dell'indicato Comune;
in data 2.3.2025 veniva pronunciata sentenza di omologa e disposto rinvio all'udienza del 16.10.2025 per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui alla separazione e contenute nel ricorso.
La domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita accoglimento.
E', infatti, provato il titolo a suo sostegno (sentenza di omologa del 04.03.2025 del Tribunale di
Avellino); sussistono i presupposti di legge (artt. 3, 4, 5, della legge 1° dicembre '70 n. 898, integrati e modificati dalla l. 06/03/1987, n. 74 e dalla l. n. 55 del 2015); in particolare, è decorso il termine di legge dalla data (31.10.2024) dell'udienza presidenziale di comparizione personale dei coniugi innanzi al Tribunale di Avellino, nel procedimento di separazione definito con sentenza di omologa, sino alla udienza del 16.10.2025, e da quella data è perdurato lo stato di separazione.
Non può più essere ricostituita, perciò, la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Tutte le condizioni sono state regolate dall'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in atti.
Va, dunque, dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Trattandosi di procedimento di divorzio su domanda congiunta, per il quale non è ipotizzabile alcuna soccombenza, le spese processuali vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Avellino
(AV) in data 14.07.1996, anno 1996 numero 146 parte II, del predetto Comune, alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 27.05.2024;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) manda la Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile di Avellino (AV), ove il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di sua competenza di cui al d.p.r. 3.11.2000, n. 396 ed ai sensi dell'art. 10 l. n. 898/1970.
Così deciso in Avellino, nella Camera di Consiglio del 13.11.2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente
dr.ssa Michela Palladino dr.ssa Francesca Spena