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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15042 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Parte_1 dall'avv. MAROTTA SIMONA presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, Controparte_1 dall'avv. MAROTTA SIMONA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025 e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Pozzuoli il 04/02/1999 dalla cui unione
[...] nascevano i figli ( nato a [...] il [...]) maggiorenne ed Persona_1 economicamente autosufficiente e ( nato a [...] il [...]) Persona_2 maggiorenne e affetto da Disturbo dell'attenzione- iperattività e impulsività complicato da disabilità cognitiva di grado medio-grave e disturbo psicotico, individuato come persona portatrice di handicap con connotazione di gravità, nonché invalido con necessità di assistenza continua, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione
1 di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “
1. i coniugi vivranno separatamente dalla data della presente;
2. la sig.ra , in uno al figlio Controparte_1
andrà a vivere presso la casa paterna sita in Giugliano in Campania (NA) Persona_2 alla via Vicinale Recapito 6/33; 3. i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
4. il sig. , quale contributo per il mantenimento del figlio , Parte_1 Per_2 diversamente abile, verserà allo stesso la somma di euro 400,00, con adeguamento Istat annuale, da pagarsi entro il cinque (5) di ogni mese oltre alle spese mediche ricreative, sportive per il figlio , decise di comune accordo, nonché l'importo dell'assegno unico ad oggi Per_2 pari ad euro 321,00 ;
5. i ricorrenti alternativamente e, accordandosi di volta in volta, preleveranno dal Centro I.FL.HAN: a) il mercoledì alle ore 09:00 per poi Per_2 riaccompagnarlo il giovedì mattina, al fine di consentirgli di seguire il corso di ippoterapia presso il centro A.S.D. Horse Team, sito in Frattamaggiore (Na) alla via Marconi,12; b) il sabato mattina, per poi riaccompagnarlo il lunedì mattina, per consentirgli di seguire la terapia multisistemica in acqua -TMA- presso il centro sportivo Palatrincone di Monteruscello nonché per trascorrere il fine settimana alternativamente a casa con i genitori.
6. In merito alle vacanze di estive e a quelle invernali i ricorrenti trascorreranno alternativamente il periodo che
potrà trascorrere a casa, previo accordo con il centro -di solito 15 gg ad agosto;
dal Per_2
23 al 27 dicembre e dal 30 al 1° gennaio)”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative nonché rispondenti agli interessi del figlio , il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della Persona_2
2 presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n.11 ,parte I s., , reg. Atti Matrimonio anno 1999) ; Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pozzuoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 07/11/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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