Articolo 10 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831
Articolo 9
Versione
11 dicembre 1986
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entrata in vigore il 11 dicembre 1986