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Articolo 10 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831
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Articolo 9
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Legge 1 dicembre 1986, n. 831
Articolo 10 della Legge 1 dicembre 1986, n. 831
Versione
11 dicembre 1986
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 11 dicembre 1986
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