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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1011/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4870/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17406/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002133991061568484 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 512/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 22.4.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato alla
Regione Campania ed al R.T.I. Municipia-Abaco, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 20240002133991061568484 relativo al mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2016, emesso dalla Municipia S.p.a., quale concessionaria della regione Campania.
Con il ricorso di primo grado ha eccepito la mancata ed errata notifica degli atti prodromici chiedendo l'annullamento del preavviso, con vittoria di spese a favore del procuratore antistatario. Più specificamente, in via pregiudiziale ha sottolineato la carenza di legittimazione di Municipia e della Regione Campania. Ha anche dichiarato di disconoscere la sottoscrizione presente nel documento "relata del preavviso di fermo
R886759129271" posta al di sopra del rigo "firma per esteso del ricevente".
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituito il R.T.I. Municipia-Abaco ed ha ribadito la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Similmente si è costituita la Regione Campania, insistendo per il rigetto del ricorso.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 17406 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che tutti gli atti prodromici sono stati debitamente e correttamente notificati e non sono stati impugnati, e che pertanto - essendo essi divenuti definitivi - la pretesa tributaria sarebbe dovuta.
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente.
Ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla carenza di legittimazione attiva del R.T.I., in quanto la concessionaria sarebbe carente di un titolo, contratto o concessione per il compimento dell'attività di riscossione atteso che, il servizio di accertamento e riscossione era stato affidato ad altra Società Concessionaria, ossia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ha inoltre eccepito il difetto di motivazione del giudice di primo grado in relazione alla dedotta carenza dello jus postulandi della Regione Campania, non avendo fornito prova documentale della legittimazione processuale ed a poter resistere in giudizio per conto dell'Ente, delle persone fisiche che si sono costituite in giudizio. Ha ancora ribadito l'eccezione relativa alla mancata notificazione degli atti prodromici al preavviso di fermo ed alla prescrizione delle pretese, nonché in ordine alla sproporzione del provvedimento di fermo ed al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, oltre che sul calcolo delle somme in contestazione.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello il R.T.I. Municipia-Abaco.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, e ha ribadito la regolare notificazione degli atti prodromici, non impugnati dal contribuente con la conseguente efficacia interruttiva ed inoppugnabilità dei vizi attinenti al merito della pretesa ed alla intervenuta prescrizione.
Quanto al difetto di legittimazione, l'appellata ha osservato che essa si desume dal contratto di affidamento del servizio riscossione, rep. n. 14521, siglato in data 4.4.2018, per notar Dott. Nominativo_1, già allegato in primo grado, unitamente all'addendum al contratto. Ha anche ribadito l'idoneità della motivazione del preavviso di fermo, il quale peraltro non soffre di alcun limite di proporzionalità, ai sensi dell'art. 86 del D.P.
R. n. 602/1973, tra l'applicazione della misura e l'entità del credito. Anche le somme, a parere dell'appellata, sarebbero calcolate correttamente, come da indicazioni offerte alla pag. 4 dell'atto impugnato, dove si può facilmente evincere la data di decorrenza, la percentuale di calcolo ed il dies ad quem.
§ 5.1. – Non si è costituita nel giudizio di appello la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Va in via preliminare osservato che le censure di difetto di motivazione della sentenza impugnata si presentano fondate, tuttavia l'impugnazione dev'essere rigettata, attesa la correttezza sostanziale della decisione finale assunta dal giudice di primo grado.
In relazione al primo profilo, relativo al presunto difetto di legittimazione del R.T.I. Municipia-Abaco, va osservato che l'art. 3 bis dell'addendum al contratto di appalto stipulato tra la Regione Campania e la Concessionaria prevede l'obbligo (e dunque la delega) al predetto R.T.I. di portare a compimento le attività di riscossione relative alle liste precedentemente consegnate, tra le quali - in relazione al momento di iscrizione a ruolo e di successivo avvio del procedimento riscossivo - rientra chiaramente anche il carico oggetto del preavviso di fermo in contestazione.
Attesa la portata generale della delega e della previsione contrattuale, avrebbe dovuto il contribuente provare l'estraneità del carico in contestazione al novero di quelli indicati nelle pattuizioni appena indicate. Peraltro,
l'eventuale illegittimità dell'addendum o della dleiberazione dell'ente pubblico avrebbe dovuto al più formare oggetto di impugnazione dinanzi a diversa autorità giudiziaria nel rispetto del rito corrispondente.
Quanto alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato che l'appellante non ha indicato specificamente quali profili del procedimento adottato in ciascuna delle occasioni di notifica individuate vizierebbero il procedimento seguito in relazione all'avviso di accertamento e all'ingiunzione, limitandosi a denunciarne l'illegittimità, sicché l'eccezione appare generica e dunque non accoglibile.
Tuttavia, da una consultazione delle relate prodotte in primo grado, ad avviso del Collegio la notificazione di entrambi gli atti appare regolare, essendo stata effettuata nei confronti di un familiare convivente e del portiere dello stabile, peraltro mediante successiva spedizione di raccomandata informativa. La corretta notificazione degli atti prodromici assume dunque un duplice rilievo, sia in ordine alla efficace interruzione della prescrizione, sia in ordine alla inoppugnabilità del merito della pretesa, attesa la mancata impugnazione di tali atti da parte del contribuente.
Quanto alla natura sproporzionata del fermo amministrativo disposto, in relazione alle somme oggetto della pretesa, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, in quanto l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr., per tale principio, Cass. n. 22018 del 21/09/2017, in C.E.D. Cass., rv. 645719 – 04; Cass. n. 24646 del 22/11/2011, ivi, Rv. 619997 - 01).
In relazione al calcolo delle somme dovute, ed in particolare al calcolo degli interessi, la lettura del provvedimento impugnato, a pag. 2, consente di comprendere come: “Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera al tasso legale in vigore dalla data della notifica dell'ingiunzione fiscale alla data di emissione del presente documento. La misura del tasso applicato è riportata alla Info_11- Tabella interessi legali della Sezione Informativa”. La tabella è poi contenuta alla pag. 4 dell'atto impugnato, dove si può facilmente evincere la data di decorrenza, la percentuale di calcolo ed il dies ad quem. Dunque non sussiste alcun difetto di motivazione o pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente.
È appena il caso di osservare che non sussiste la carenza dello jus postulandi in relazione alla costituzione in primo grado della regione Campania, ente che peraltro non si è costituito in appello, essendo la legittimazione evidente sulla base di atti pubblici che identificano nei soggetti firmatari la legittimazione a rappresentare l'ente.
§ 7. – Le spese possono essere compensate atteso l'indubbio difetto della motivazione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
GHIONNI CRIVELLI CO MARCO, Presidente
DEL GAUDIO MARCO, Relatore
ORILIA LORENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4870/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia, 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
R.t.i. - Società Municipia S.p.a. E Società Abaco S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 17406/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 03/12/2024
Atti impositivi: - FERMO AMMINISTRATIVO n. 20240002133991061568484 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 512/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1. - Con ricorso depositato il 22.4.2024 alla Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, notificato alla
Regione Campania ed al R.T.I. Municipia-Abaco, Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 20240002133991061568484 relativo al mancato pagamento di tasse automobilistiche per il 2016, emesso dalla Municipia S.p.a., quale concessionaria della regione Campania.
Con il ricorso di primo grado ha eccepito la mancata ed errata notifica degli atti prodromici chiedendo l'annullamento del preavviso, con vittoria di spese a favore del procuratore antistatario. Più specificamente, in via pregiudiziale ha sottolineato la carenza di legittimazione di Municipia e della Regione Campania. Ha anche dichiarato di disconoscere la sottoscrizione presente nel documento "relata del preavviso di fermo
R886759129271" posta al di sopra del rigo "firma per esteso del ricevente".
§ 2. – Nel giudizio di primo grado si è costituito il R.T.I. Municipia-Abaco ed ha ribadito la correttezza del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Similmente si è costituita la Regione Campania, insistendo per il rigetto del ricorso.
§ 3. – La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza n. 17406 del 2024, ha rigettato il ricorso e condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In estrema sintesi, la Corte di primo grado ha osservato che tutti gli atti prodromici sono stati debitamente e correttamente notificati e non sono stati impugnati, e che pertanto - essendo essi divenuti definitivi - la pretesa tributaria sarebbe dovuta.
§ 4. – Ha proposto appello il contribuente.
Ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza di primo grado in relazione alla carenza di legittimazione attiva del R.T.I., in quanto la concessionaria sarebbe carente di un titolo, contratto o concessione per il compimento dell'attività di riscossione atteso che, il servizio di accertamento e riscossione era stato affidato ad altra Società Concessionaria, ossia all'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Ha inoltre eccepito il difetto di motivazione del giudice di primo grado in relazione alla dedotta carenza dello jus postulandi della Regione Campania, non avendo fornito prova documentale della legittimazione processuale ed a poter resistere in giudizio per conto dell'Ente, delle persone fisiche che si sono costituite in giudizio. Ha ancora ribadito l'eccezione relativa alla mancata notificazione degli atti prodromici al preavviso di fermo ed alla prescrizione delle pretese, nonché in ordine alla sproporzione del provvedimento di fermo ed al difetto di motivazione del provvedimento impugnato, oltre che sul calcolo delle somme in contestazione.
§ 5. – Si è costituita nel giudizio di appello il R.T.I. Municipia-Abaco.
L'appellato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, e ha ribadito la regolare notificazione degli atti prodromici, non impugnati dal contribuente con la conseguente efficacia interruttiva ed inoppugnabilità dei vizi attinenti al merito della pretesa ed alla intervenuta prescrizione.
Quanto al difetto di legittimazione, l'appellata ha osservato che essa si desume dal contratto di affidamento del servizio riscossione, rep. n. 14521, siglato in data 4.4.2018, per notar Dott. Nominativo_1, già allegato in primo grado, unitamente all'addendum al contratto. Ha anche ribadito l'idoneità della motivazione del preavviso di fermo, il quale peraltro non soffre di alcun limite di proporzionalità, ai sensi dell'art. 86 del D.P.
R. n. 602/1973, tra l'applicazione della misura e l'entità del credito. Anche le somme, a parere dell'appellata, sarebbero calcolate correttamente, come da indicazioni offerte alla pag. 4 dell'atto impugnato, dove si può facilmente evincere la data di decorrenza, la percentuale di calcolo ed il dies ad quem.
§ 5.1. – Non si è costituita nel giudizio di appello la Regione Campania.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 6. – L'appello è infondato.
Va in via preliminare osservato che le censure di difetto di motivazione della sentenza impugnata si presentano fondate, tuttavia l'impugnazione dev'essere rigettata, attesa la correttezza sostanziale della decisione finale assunta dal giudice di primo grado.
In relazione al primo profilo, relativo al presunto difetto di legittimazione del R.T.I. Municipia-Abaco, va osservato che l'art. 3 bis dell'addendum al contratto di appalto stipulato tra la Regione Campania e la Concessionaria prevede l'obbligo (e dunque la delega) al predetto R.T.I. di portare a compimento le attività di riscossione relative alle liste precedentemente consegnate, tra le quali - in relazione al momento di iscrizione a ruolo e di successivo avvio del procedimento riscossivo - rientra chiaramente anche il carico oggetto del preavviso di fermo in contestazione.
Attesa la portata generale della delega e della previsione contrattuale, avrebbe dovuto il contribuente provare l'estraneità del carico in contestazione al novero di quelli indicati nelle pattuizioni appena indicate. Peraltro,
l'eventuale illegittimità dell'addendum o della dleiberazione dell'ente pubblico avrebbe dovuto al più formare oggetto di impugnazione dinanzi a diversa autorità giudiziaria nel rispetto del rito corrispondente.
Quanto alla mancata notifica degli atti prodromici, va osservato che l'appellante non ha indicato specificamente quali profili del procedimento adottato in ciascuna delle occasioni di notifica individuate vizierebbero il procedimento seguito in relazione all'avviso di accertamento e all'ingiunzione, limitandosi a denunciarne l'illegittimità, sicché l'eccezione appare generica e dunque non accoglibile.
Tuttavia, da una consultazione delle relate prodotte in primo grado, ad avviso del Collegio la notificazione di entrambi gli atti appare regolare, essendo stata effettuata nei confronti di un familiare convivente e del portiere dello stabile, peraltro mediante successiva spedizione di raccomandata informativa. La corretta notificazione degli atti prodromici assume dunque un duplice rilievo, sia in ordine alla efficace interruzione della prescrizione, sia in ordine alla inoppugnabilità del merito della pretesa, attesa la mancata impugnazione di tali atti da parte del contribuente.
Quanto alla natura sproporzionata del fermo amministrativo disposto, in relazione alle somme oggetto della pretesa, è irrilevante la notevole sproporzione tra il valore della sanzione ed il valore del bene sottoposto a fermo, in quanto l'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcun limite di proporzionalità o di valore del credito tra i presupposti di applicabilità della misura (cfr., per tale principio, Cass. n. 22018 del 21/09/2017, in C.E.D. Cass., rv. 645719 – 04; Cass. n. 24646 del 22/11/2011, ivi, Rv. 619997 - 01).
In relazione al calcolo delle somme dovute, ed in particolare al calcolo degli interessi, la lettura del provvedimento impugnato, a pag. 2, consente di comprendere come: “Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera al tasso legale in vigore dalla data della notifica dell'ingiunzione fiscale alla data di emissione del presente documento. La misura del tasso applicato è riportata alla Info_11- Tabella interessi legali della Sezione Informativa”. La tabella è poi contenuta alla pag. 4 dell'atto impugnato, dove si può facilmente evincere la data di decorrenza, la percentuale di calcolo ed il dies ad quem. Dunque non sussiste alcun difetto di motivazione o pregiudizio per il diritto di difesa del contribuente.
È appena il caso di osservare che non sussiste la carenza dello jus postulandi in relazione alla costituzione in primo grado della regione Campania, ente che peraltro non si è costituito in appello, essendo la legittimazione evidente sulla base di atti pubblici che identificano nei soggetti firmatari la legittimazione a rappresentare l'ente.
§ 7. – Le spese possono essere compensate atteso l'indubbio difetto della motivazione della sentenza di primo grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.