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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/11/2025, n. 9173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9173 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. 12703/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa Emai_1 Parte_1 C.F._1 dall'avvocato LACAVA FRANCESCA CHIARA presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
(C.F.: CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: 1) Disporre l'affidamento esclusivo di , e alla madre. CP_2 Persona_1 Persona_2
Consentire alla sig.ra di poter procedere in autonomia ad espletare le principali pratiche Pt_1 amministrative rinnovo dei documenti, autorizzazioni scolastiche ecc. 2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Cernusco sul Naviglio (MI), Piazza Giovanni XXIII n.2 alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli;
Pt_1
3) Disporre che il sig. veda e tenga con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato mattina CP_1 ore 10.00 alla domenica sera in cui li riporterà presso l'abitazione materna dopo averli fatti cenare. Un giorno infrasettimanale antecedente il fine settimana paterno e due giorni infrasettimanali antecedenti il fine settimana materno da concordare a inizio settimana in base ai turni lavorativi dei genitori. Le vacanze verranno trascorse in via alternata e durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per tre settimane non consecutive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
4) Disporre che il sig. provveda a contribuire, dalla data del deposito del presente ricorso, CP_1 al mantenimento dei figli minori con l'importo di euro 900,00 (300,00 a figlio) mensili, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario rivalutabili agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese extra dei figli da protocollo del Tribunale di Milano.
5) Spese legali interamente refuse
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati il 15/3/2009, CP_2
il 15/4/2013 e il 8/10/2014 Persona_1 Persona_2
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 1/4/2025 Parte_2 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le
[...] conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 25/9/2015, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre abita a Pioltello, io ho contatti e lo sento, quando ha tempo e quando lo chiamano vede i figli, la bambina è quella più attaccata a lui. Cose come il calcio o la scuola decidiamo a voce. I bambini fanno sempre da tramite. Non versa nulla. E' magazziniere assunto regolare. Quando era a casa guadagnava sui 1.600. Il papà vede il sabato o la domenica un paio di ore, in settimana Per_2
a volte passa e sta un paio di ore. La casa è in affitto intestata a me. Io ho trovato lavoro fino ad aprile 2026, la base è 1.300 con gli straordinari è di più. Prendo 800 euro di assegno unico.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo. La causa veniva rimessa al Collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 15/10/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che, per quanto riferito dalla ricorrente, ella ha regolari contatti con l'ex compagno, il quale vede anche i figli – se pure in modo non regolare -, figli con i quali esiste un valido e affettivo rapporto;
che quindi, sebbene la scelta paterna di non costituirsi in giudizio denoti una scarsa attenzione per le scelte concernenti i figli, non vi sono ragioni per escludere radicalmente il padre dall'esercizio della genitorialità tenuto conto della esistenza di un dialogo con la ricorrente e di una stabile frequentazione della prole;
che, tuttavia, tenuto conto del fatto che la madre si occupa dei minori nella quotidianità e che quindi la medesima ha necessità di potere compiere gli atti ordinari in autonomia, deve disporsi affido esclusivo alla madre;
che quanto alle visite queste possono essere gestite in autonomia dai genitori così come stanno già facendo senza particolari problemi;
che, come da richiesta della madre affidataria esclusiva, la casa deve essere a lei assegnata, con tutto quanto l'arreda;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento dei minori che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: la signora guadagna 1.300 euro di base con possibile aggiunta degli straordinari e percepisce un assegno unico di 800 euro il padre: quando convivente, guadagnava circa 1.600 euro al mese e svolge le mansioni di magazziniere
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi prevalentemente carico del mantenimento diretto;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento della prole da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 600,00 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi da aprile 2015, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e letti ed applicati gli artt. 316, comma
[...] Controparte_1
IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati;
Assegna la casa famigliare di PIAZZA GIOVANNI XXIII 20100 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ITALIA alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
Dispone che il padre possa frequentare la prole secondo accordi presi direttamente con la madre;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di aprile 2025 nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il di 5 ogni mese l'importo di €600,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano come oggi vigenti
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 15/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa Emai_1 Parte_1 C.F._1 dall'avvocato LACAVA FRANCESCA CHIARA presso il quale ha eletto domicilio nei confronti di
(C.F.: CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI Per parte ricorrente: 1) Disporre l'affidamento esclusivo di , e alla madre. CP_2 Persona_1 Persona_2
Consentire alla sig.ra di poter procedere in autonomia ad espletare le principali pratiche Pt_1 amministrative rinnovo dei documenti, autorizzazioni scolastiche ecc. 2) Disporre l'assegnazione della casa familiare sita in Cernusco sul Naviglio (MI), Piazza Giovanni XXIII n.2 alla sig.ra che continuerà ad abitarla unitamente ai figli;
Pt_1
3) Disporre che il sig. veda e tenga con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato mattina CP_1 ore 10.00 alla domenica sera in cui li riporterà presso l'abitazione materna dopo averli fatti cenare. Un giorno infrasettimanale antecedente il fine settimana paterno e due giorni infrasettimanali antecedenti il fine settimana materno da concordare a inizio settimana in base ai turni lavorativi dei genitori. Le vacanze verranno trascorse in via alternata e durante il periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per tre settimane non consecutive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno.
4) Disporre che il sig. provveda a contribuire, dalla data del deposito del presente ricorso, CP_1 al mantenimento dei figli minori con l'importo di euro 900,00 (300,00 a figlio) mensili, da versarsi in via anticipata entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario rivalutabili agli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese extra dei figli da protocollo del Tribunale di Milano.
5) Spese legali interamente refuse
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale sono nati il 15/3/2009, CP_2
il 15/4/2013 e il 8/10/2014 Persona_1 Persona_2
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 1/4/2025 Parte_2 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le
[...] conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del Controparte_1 decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 25/9/2015, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre abita a Pioltello, io ho contatti e lo sento, quando ha tempo e quando lo chiamano vede i figli, la bambina è quella più attaccata a lui. Cose come il calcio o la scuola decidiamo a voce. I bambini fanno sempre da tramite. Non versa nulla. E' magazziniere assunto regolare. Quando era a casa guadagnava sui 1.600. Il papà vede il sabato o la domenica un paio di ore, in settimana Per_2
a volte passa e sta un paio di ore. La casa è in affitto intestata a me. Io ho trovato lavoro fino ad aprile 2026, la base è 1.300 con gli straordinari è di più. Prendo 800 euro di assegno unico.
che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo. La causa veniva rimessa al Collegio. La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 15/10/2025
******* Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che, per quanto riferito dalla ricorrente, ella ha regolari contatti con l'ex compagno, il quale vede anche i figli – se pure in modo non regolare -, figli con i quali esiste un valido e affettivo rapporto;
che quindi, sebbene la scelta paterna di non costituirsi in giudizio denoti una scarsa attenzione per le scelte concernenti i figli, non vi sono ragioni per escludere radicalmente il padre dall'esercizio della genitorialità tenuto conto della esistenza di un dialogo con la ricorrente e di una stabile frequentazione della prole;
che, tuttavia, tenuto conto del fatto che la madre si occupa dei minori nella quotidianità e che quindi la medesima ha necessità di potere compiere gli atti ordinari in autonomia, deve disporsi affido esclusivo alla madre;
che quanto alle visite queste possono essere gestite in autonomia dai genitori così come stanno già facendo senza particolari problemi;
che, come da richiesta della madre affidataria esclusiva, la casa deve essere a lei assegnata, con tutto quanto l'arreda;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento dei minori che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: la signora guadagna 1.300 euro di base con possibile aggiunta degli straordinari e percepisce un assegno unico di 800 euro il padre: quando convivente, guadagnava circa 1.600 euro al mese e svolge le mansioni di magazziniere
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi prevalentemente carico del mantenimento diretto;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento della prole da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 600,00 al mese importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi da aprile 2015, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_2
e letti ed applicati gli artt. 316, comma
[...] Controparte_1
IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Affida i figli minori in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarranno collocati;
Assegna la casa famigliare di PIAZZA GIOVANNI XXIII 20100 CERNUSCO SUL NAVIGLIO ITALIA alla madre perché continui ad abitarla con la prole;
Dispone che il padre possa frequentare la prole secondo accordi presi direttamente con la madre;
Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di aprile 2025 nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il di 5 ogni mese l'importo di €600,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT;
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano come oggi vigenti
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 15/10/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria Laura Amato