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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 152/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GR PATRIZIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003355849000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 6/2/2025, per intervenuta prescrizione del credito, posto che la cartella esattoriale presupposto dell'impugnato atto era stata notificata in data 9/7/2014.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando le disposizioni emesse nel corso dell'emergenza sanitaria, che avevano determinato la sospensione del termine di prescrizione.
All'esito dell'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato: va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato la cartella di pagamento in data 9/7/2014, con conseguente prescrizione del credito, posto che, come sopra detto, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 6/2/2025.
Né rileva, al riguardo, il richiamo alla disposizione dell'art. 68, co. 4 bis, d.l. n. 18/20, che fa espresso riferimento ai soli “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis…”, laddove, nel caso di specie, la cartella risulta notificata nel 2014.
Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese, che si liquidano in dispositivo, con attribuzione al rag. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese, nei confronti del ricorrente, che liquida in € 250,00, oltre accessori (R.F. 15%) per compenso, con attribuzione al rag. Difensore_1.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GR PATRIZIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 116/2025 depositato il 08/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 01720249003355849000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 136/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificata in data 6/2/2025, per intervenuta prescrizione del credito, posto che la cartella esattoriale presupposto dell'impugnato atto era stata notificata in data 9/7/2014.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto del ricorso, richiamando le disposizioni emesse nel corso dell'emergenza sanitaria, che avevano determinato la sospensione del termine di prescrizione.
All'esito dell'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato: va preliminarmente rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato la cartella di pagamento in data 9/7/2014, con conseguente prescrizione del credito, posto che, come sopra detto, l'intimazione di pagamento è stata notificata il 6/2/2025.
Né rileva, al riguardo, il richiamo alla disposizione dell'art. 68, co. 4 bis, d.l. n. 18/20, che fa espresso riferimento ai soli “carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis…”, laddove, nel caso di specie, la cartella risulta notificata nel 2014.
Il ricorso, pertanto, va accolto, con conseguente condanna dell'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese, che si liquidano in dispositivo, con attribuzione al rag. Difensore_1.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al rimborso delle spese, nei confronti del ricorrente, che liquida in € 250,00, oltre accessori (R.F. 15%) per compenso, con attribuzione al rag. Difensore_1.