Art. 2.
Le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.
Le norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.