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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/11/2025, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico LE TA ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 129/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Alessia Giorgianni che lo rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 in proprio e quale mandatario della (c.f. , elettivamente CP_2 P.IVA_2 domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mariantonietta Piras e AL Doa del ruolo professionale per procura in atti, opposti oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 13 gennaio 2020 ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520190005671332, notificatogli dall' il 17 CP_1 dicembre 2019 per il pagamento dell'importo di 24.150,70 euro a titolo di contributi previdenziali relativi al periodo aprile 2012 – settembre 2013, e il presupposto verbale unico di accertamento e notificazione n. 2018018862/DDL del 28 febbraio 2019.
Nella resistenza dell' , costituitosi in proprio e quale mandatario della CP_1 CP_2 sostituita l'udienza del 20 novembre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- E', anzitutto, da escludere in questa controversia la legittimazione passiva della società di cartolarizzazione, avendo essa ad oggetto contributi 2012-2013 e riguardando, invece, CP_1
l'ultima cessione i crediti dell'Istituto maturati fino al 31 dicembre 2005.
3.- Sempre in via preliminare vanno, poi, dichiarate inammissibili le doglianze relative ai vizi di forma dell'avviso opposto (difetto di notifica e motivazione) poiché proposte oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica, di cui all'art. 617 c.p.c., come richiamato dall'art. 29, comma 2, d.l.gs. n. 46/1999 (v. tra le più recenti Cass. n. 14271/2022).
3.- Ciò posto, si rileva nel merito che la pretesa dell' trae origine dal verbale di CP_1 accertamento e notificazione n. 2018018862/DDL con il quale gli ispettori dell'Istituto, all'esito dell'accesso del 16 giugno 2017 eseguito presso i locali dell'impresa individuale di AL
De Fina, esercente attività di ristorante - bar presso la frazione Rinella del comune di Leni (ME), ne hanno accertato la stagionalità, sulla base di quanto loro riferito dallo stesso (“ho Pt_1 assunto da luglio a settembre … l'attività si svolge solo nei mesi estivi e quindi è tipicamente stagionale”) e, per l'effetto, l'indebita percezione da parte dell'azienda delle agevolazioni contributive di cui all'art. 8, comma 9, l. n. 407/1990, per aver questa assunto la totalità dei dipendenti con contratti di lavoro a tempo indeterminato, salvo poi provvedere ogni anno al loro licenziamento per giustificato motivo oggettivo e alla riassunzione, l'anno successivo, in corrispondenza dei soli mesi estivi.
La legittimità di tale accertamento è stata contestata dall'opponente, il quale ha precisato:
- di esercitare in Leni un'attività con insegna , ove si occupa tanto di Parte_2 somministrazione di alimenti e bevande, che di edilizia e noleggio scooter e natanti da diporto;
- che, come riferito agli ispettori, solo quest'ultima attività viene svolta con carattere stagionale, mentre le prime due sono permanenti;
- che, in particolare, l'attività di bar-ristorante è stata regolarmente esercitata con continuità per l'intero periodo da aprile 2012 (data di inizio dell'attività) a settembre 2013 (epoca di sua cessazione).
Ha a tal fine allegato copia dell'autorizzazione amministrativa n. 1/2012 del 27 aprile
2012, non limitata ad una specifica annualità e copia delle fatture relative al periodo dicembre
2012 – marzo 2013, dalle quali risulta l'acquisito di generi alimentari e bevande anche per i mesi invernali (v. ex multis fattura n. 29183 del 28 dicembre 2012, relativa all'acquisto, tra l'altro, di gamberi, calamari, capesante e preparati per risotti dalla società e fattura Controparte_3
n. 1287-13 del 26 marzo 2013 per l'acquisto di alimenti quali burro, prosciutto, mozzarella e uova dalla società . Parte_3
Dall'esame delle dichiarazioni rese dal in sede di accesso ispettivo e qui Pt_1 richiamate dall'Istituto a fondamento della legittimità della pretesa, risulta, poi, che la riferita
2 stagionalità dell'attività svolta è stata in effetti limitata dall'opponente al solo noleggio di scooter e ormeggio barche.
Da una lettura completa delle anzidette affermazioni, assunte in data 16 giugno 2017 nei locali della , emerge, infatti, che il pur avendo inizialmente riferito che Parte_2 Pt_1 per il 2017 “la ditta non ha ancora assunto nessuno, ma negli anni passati, per circa 8 anni, considerando che avevo anche un bar/ristorante/albergo in genere, ho assunto da luglio a settembre per il medesimo motivo e cioè che l'attività si svolge solo nei mesi estivi e quindi è tipicamente stagionale”, ha poi precisato che “l'attività di bar e ristorazione era aperta tutto
l'anno ed è durata per due stagioni, mi pare 2013 e 2014. Io tenevo assunte tutto l'anno le lavapiatti e le banconiste e cucinavo io. Lavorava stagionalmente, per i mesi estivi, solo il cuoco”. Quanto, invece, al noleggio scooter egli ha riferito che “questa attività è tipicamente estiva ed inizia nel mese di giugno, per concludersi a settembre. Preciso, al riguardo, che inizio ad utilizzare la concessione demaniale ai fini dell'ormeggio, per posizionare le boe, nel mese di giugno, anche se potrei utilizzarla da prima, ma in effetti la stagione inizia a giugno”.
Va a questo punto chiarito che per ius receptum l'elencazione delle attività da considerarsi stagionali ha carattere tassativo e dunque non suscettibile di interpretazione analogica (v. ex multis Cass. n. 15228/2015).
In particolare, come più di recente precisato dalla S.C. “nel concetto di attività stagionale possono comprendersi soltanto situazioni aziendali collegate ad attività stagionali in senso stretto, ossia ad attività preordinate ed organizzate per un espletamento temporaneo (limitato ad una stagione) e non anche situazioni aziendali collegate ad esigenze d'intensificazione dell'attività lavorativa determinate da maggiori richieste di mercato o da altre ragioni di natura economico-produttiva (cfr. Cass. 05/03/1982 n. 1354 e 14/04/1986n. 2633). La normale attività è quella "che il singolo imprenditore, nell'esercizio poteri suoi propri (artt. 2082,2086
e 2555 c.c.) ha stabilito come scopo oggettivo del suo operare, riguardo al che egli deve pertanto strutturare l'azienda ed impiantare la relativa organizzazione (con particolare riferimento a quella del lavoro) onde assicurarne l'adeguato funzionamento”; ne consegue che l'attività stagionale così intesa va distinta dalle fluttuazioni di mercato e dagli incrementi di domanda “che si presentino ricorrenti in determinati periodi dell'anno” e che rientrano, invece,
“nella nozione diversa delle c.d. punte di stagionalità che vedono un incremento della normale attività lavorativa connessa a maggiori flussi” (v. Cass. n. 9243/2023).
Proprio in relazione a queste ultime la stessa Corte ha, tuttavia, specificato che la stagionalità “può essere riferita, oltre che all'attività imprenditoriale nel suo complesso, anche
3 alla specifica prestazione lavorativa svolta dal singolo lavoratore, potendo discendere anche solo dal tipo di prestazione richiesta al lavoratore l'esigenza di una sua limitazione temporale”.
Ebbene, nel caso di specie dal verbale di accertamento in atti risulta che a fronte dei nove lavoratori assunti dall'opponente nel periodo 2012-2013 per lo svolgimento di attività presso il ristorante-bar, solo una, assunta con contratto a tempo indeterminato in data Parte_4
1 aprile 2012 con qualifica di “personale non qualificato nei servizi di ristorazione”, VI livello, ha lavorato ininterrottamente fino al 18 settembre 2013. Gli altri, invece, pur assunti con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, sono stati mantenuti in forza per il solo periodo estivo e, nel dettaglio:
- , assunto il 1 aprile 2012 con qualifica di cuoco V livello e cessato il Controparte_4
10 ottobre 2012 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- , assunta il 22 giugno 2012 con qualifica di cameriera V livello e Persona_1 cessata il 27 settembre 2012 a seguito di licenziamento per giusta causa;
- , assunta il 19 aprile 2012 con qualifica di banconiere V livello e cessata Persona_2 il 18 luglio 2012 a seguito di dimissioni;
poi nuovamente assunta, con la medesima qualifica, il
18 maggio 2013 e cessata il 30 settembre 2013 a causa di licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- assunto l'8 maggio 2012 con qualifica di barista V livello e licenziato Persona_3 il 31 agosto 2012 per giustificato motivo oggettivo;
- assunto il 7 luglio 2012 e licenziato il 31 ottobre dello stesso anno per Testimone_1 giustificato motivo oggettivo;
poi nuovamente assunto il 1 luglio 2013, sempre con qualifica di banconiere VI livello e licenziato con la medesima formula il 30 settembre 2013;
- , assunto il 1 luglio 2013 con qualifica di cuoco di fast food, V livello Parte_5
e licenziato il 6 settembre 2013 per giusta causa;
- assunto il 14 luglio 2012 con qualifica di banconiere di VI livello e Persona_4 cessato il 15 settembre 2012 per dimissioni.
A questi si aggiunge , assunta sempre con contratto a tempo indeterminato Persona_5 in data 1 aprile 2012 e qualifica di banconiere VI livello, poi licenziata l'11 aprile 2012 per mancato superamento della prova.
Sul punto nulla è stato eccepito dall'opponente il quale, oltre a non contestare la sussistenza e la durata degli anzidetti rapporti di lavoro, non ha neppure genericamente allegato e provato la sussistenza di un'eventuale giusta causa o giustificato motivo oggettivo di licenziamento dei lavoratori, diversi dalla stagionalità dell'attività da questi svolta.
4 E', dunque, piuttosto verosimile che il ricorso a tale tipologia contrattuale avesse lo scopo di eludere la normativa di cui all'art. 8, comma 9, l. n. 407/1990 - a norma del quale l'accesso agli sgravi contributivi in misura pari al 50% o 100% è consentito ai soli datori di lavoro che assumono con contratti a tempo indeterminato soggetti disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro, purché tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dagli stessi licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale
(specificazione aggiunta a seguito della riforma introdotto con l. n. 92/2012; l'esclusione era prima prevista per qualsiasi causa di licenziamento o sospensione).
Del resto, l'opponente, sul quale incombeva il relativo onere (v. Cass. n. 15639/2020, conforme a Cass. n. 9140/2018), non ha neppure fornito la prova dell'effettiva sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per l'accesso ai previsti benefici.
Ne consegue che la pretesa creditoria, fatta eccezione per i soli benefici fruiti in relazione alla Fiume, risulta sul punto pienamente legittima.
3.1.- Va, però, a questo punto esaminata la doglianza mossa dal ricorrente circa l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dall' , la quale risulta fondata. CP_1
Si rammenta, infatti, che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della l. n. 335/1995
e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n.
13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge
(17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime, trattandosi di contributi relativi agli anni 2012 e 2013.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'Istituto, tale termine si applica poi anche alle ipotesi, quale quella in esame, di azioni volte al recupero degli sgravi contributivi fruiti in assenza dei presupposti giuridici previsti dalla normativa interna, versandosi in tal caso nella fattispecie ordinaria di omissione contributiva, per la quale non vi è motivo di derogare all'applicazione del termine quinquennale di prescrizione, genericamente operante in materia di contribuzione obbligatoria (v. in termini Corte di Appello di Palermo n. 769/2021).
Ebbene, nel caso di specie dalla documentazione in atti risulta che il verbale di accertamento n. 2018018862, quale primo atto contenente la specificazione della pretesa contributiva, è stato notificato al solo in data 24 aprile 2019; l'Istituto non ha poi dato Pt_1 prova dell'eventuale notifica all'opponente di ulteriori atti interruttivi in data antecedente, sicché il credito vantato deve dirsi ormai interamente prescritto.
5 4.- Le ragioni della decisione giustificano, tuttavia, la compensazione di 1/3 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, in 3.594 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza disattesa, dichiara estinto per intervenuta prescrizione il credito portato dall'avviso n. 59520190005671332 e condanna detto Istituto a CP_1 rimborsare ad 2/3 delle spese del giudizio, liquidati in 3.594 euro, oltre Parte_1 spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 21.11.2025
Il Giudice del Lavoro
LE TA
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