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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6853 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6169/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente
pagina 1 di 7 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IVA_1
LE de' DI.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“- Nel merito: annullare e/o riformare la sentenza n. 12437/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data
12.6.2019, e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa così decidere:
a) accertare che l' si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con l'Accordo Controparte_1
Operativo sottoscritto A/004/10/1 e che, per l'effetto, il contratto si sia risolto;
b) condannare l' al ristoro dei danni complessivamente subiti da Controparte_1 Parte_1 nonché al versamento di corrispettivi dovuti per attività rese e, quindi, al pagamento in favore
[...] della del complessivo importo di euro 752.486,00 a titolo di danno emergente, al Parte_1 complessivo importo che verrà quantificato in corso di causa da determinarsi anche in via equitativa e l'importo di Euro 153.932,17 a titolo di corrispettivi per attività rese, ogni importo da maggiorare degli interessi (anche moratori), della rivalutazione monetaria, del maggior danno e degli interessi sugli interessi come per legge;
c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
pagina 2 di 7 L' appellata ha chiesto “Rigettare il gravame in quanto infondato, con vittoria delle spese di
giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Part
1. La (d'ora in avanti anche solo ha agito, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, nei confronti della (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
Cont
, lamentando l' inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con l'Accordo Operativo A/004/10/1 e chiedendo dichiarare la risoluzione dell'accordo per
Contr inadempimento e la conseguente condanna dell' al risarcimento dei pregiudizi complessivamente subiti, sia quale danno emergente che quale lucro cessante, nonché al versamento dei corrispettivi residui dovuti per attività rese, quantificati in € 153.932,17.
L'Accordo Operativo era stato concluso in relazione al progetto “Ottimizzazione delle tecniche di elaborazione DEM COSMO-SkyMed attraverso l'uso di Sistemi Adattivi
Artificiali”, finalizzato al perfezionamento dei sistemi digitali di elaborazione dei dati rilevati dal sistema satellitare COSMO-SkyMed e in particolare dei DEM (Digital Elevation
Contr Model), modelli nella esclusiva disponibilità dell'
Era previsto un valore complessivo del progetto di € 1.504.972,00 (I.V.A. esclusa) con
Contr Part ripartizione dei costi tra l 50%, pari a € 752.486,00 cadauno.
Contr
Poiché il contributo dell'attività dell' aveva un valore di € 107.380,00 e quello
Part Contr Part dell'attività un valore di € 1.397.592,00, avrebbe dovuto riconoscere a una compensazione di € 645.106,00, suddivisi in € 473.576,00 a titolo di “Prezzo Fermo e Fisso”
per il costo del lavoro ed € 171.530,00a titolo di “Rimborso Costi” per gli altri costi diretti.
Part Contr avendo ultimato tutte le prestazioni di propria competenza, aveva diffidato on nota del 12.5.2015 a:
- sottoscrivere congiuntamente un addendum, previsto dall'accordo, con cui disciplinare lo sfruttamento economico dell'attività svolta congiuntamente;
- pagare € 31.146,54 quale saldo residuo dei corrispettivi dovuti;
pagina 3 di 7 - pagare € 107.380.,00 a titolo di costi sostenuti per la ricerca e per la validazione dell'attività svolta da parte di soggetti qualificati;
- pagare € 11.000,00 a titolo di rimborso del costo dell'apparecchiatura acquistata per svolgere l'attività di ricerca di competenza dell'Agenzia.
Part Contr riferiva che, a seguito delle predette contestazioni, i era limitata a rilevare che ogni valutazione sull'operato delle parti e sullo sfruttamento commerciale dell'opera era di competenza di un “Comitato misto” composto da rappresentanti di entrambe le parti,
previsto appositamente dall'Accordo Operativo.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12437/2019, anche all'esito di C.T.U., accoglieva unicamente la richiesta di condanna al pagamento dell'importo di € 11.000,00.
Part
3. a proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ignorato l'esistenza di un
Contr obbligo in capo ad rimasto inadempiuto, di sfruttare commercialmente i risultati della
Part ricerca e in relazione al quale era stato ingenerato un legittimo affidamento in capo a
Quest'ultima aveva adempiuto correttamente ai propri obblighi, e infatti il software
sviluppato aveva generato un miglioramento del 40% della qualità dei DEM, ma senza la
Contr Part collaborazione dell' non poteva sfruttare commercialmente la ricerca in quanto i
Contr DEM erano di proprietà dell'
Contr Né poteva costituire un esimente all'inadempimento di espressamente diffidata in
Part tal senso, la asserita sottrazione d l confronto tra le parti nell'ambito della riunione del
Comitato congiunto.
Pertanto sussistevano i presupposti per la risoluzione dell'accordo e per il risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento della somma di € 35.146,04, quale differenza tra l'importo della fattura n. 5/2013 di € 158.245,92 e quello
Contr minore riconosciuto e pagato dall' Tale differenza era dovuta a titolo di corrispettivi inizialmente previsti come “rimborso spese”, ma che dovevano essere più correttamente classificati quali spese per l'attività di ricerca come emergeva dalle fatture emesse dai
Part ricercatori della pagina 4 di 7 Anche con riferimento all'importo di € 107.000,00, questo era dovuto quale costo per l'attività di verifica e validazione e annessa attività di coordinamento e project management,
Contr inizialmente a carico dell' i sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Accordo Operativo.
4. Il primo motivo d'appello non è fondato, perché mancava un vero e proprio obbligo di uno sfruttamento commerciale congiunto, essendo invece le parti tenute unicamente a concordare le modalità di un eventuale sviluppo di natura commerciale dell'esito della ricerca.
Il dato testuale dell'Accordo Operativo, come riportato negli atti di causa e non contestato, fa emergere che all'esito della fase di ricerca e sperimentazione, il Comitato Misto
avrebbe proposto delle modalità di sfruttamento congiunto dei risultati, anche mediante la predisposizione di apposito addendum, e che il Comitato sarebbe rimasto in carica fino al termine dell'eventuale periodo di sfruttamento congiunto dei risultati del progetto.
Anche con riferimento alla possibilità di sfruttare commercialmente i risultati o il software prodotto, era previsto un accordo scritto con l'altra parte sulle royalties.
L'oggetto del contratto è essenzialmente un progetto di ricerca congiunta e il vantaggio che di fatto potevano ricavare entrambe le parti da uno sfruttamento commerciale congiunto rappresenta certo una motivazione dell'accordo, ma non consente di integrare il contratto con delle obbligazioni di sfruttamento, peraltro non bene definite nel loro contenuto.
L'incontro deputato alla valutazione della fattibilità e delle modalità della fase di sfruttamento commerciale era la riunione del Comitato Misto del 25.3.2015, abbandonata
Part da causa delle divergenze sulla spettanza dei pagamenti residui.
Contr Non si può pertanto nemmeno rilevare una condotta contraria a buona fede di al momento della conclusione o nella fase di esecuzione del contratto.
5. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione dei termini dell'accordo operata dal
C.T.U. emerge che, a differenza della quota di € 473.576,00 riconosciuta come “Prezzo
Fermo e Fisso” per il costo del lavoro, la quota massima di € 171.530,00 del “Rimborso
Part Costi” era da pagarsi previa presentazione da parte di ei giustificativi di spesa per tutte le spese sostenute e non invece per attività di consulenza.
pagina 5 di 7 Part
nell'atto di appello fa riferimento a un documento ASI-CSM-PGM-MM-326 del
Contr 24.7.2013 che comproverebbe il riconoscimento da parte di ella necessità di rafforzare
Contr l'attività di verifica e validazione, inizialmente di competenza e che giustificherebbe quindi il rimborso anche di € € 107.000,00.
Si tratta più precisamente della minuta di un verbale del Comitato Misto che offriva a
Part la possibilità di utilizzare la “tabella riassuntiva costi progetto ASI-CSI ottimizzazione dem 29-4-2011” che prevedeva una compensazione delle spese contrattuali fino ad un importo massimo di € 144.339,85 per il passaggio di alcuni costi di “rimborso spese” a “spese di attività di ricerca”.
Tale documento a sua volta richiama una tabella che però non risulta allegata e riporta la previsione di interpellare l'ufficio contratti.
Deve quindi ritenersi che il contenuto di tale verbale non sia mai stato formalmente trasfuso in una ufficiale modifica consensuale del contenuto contrattuale dell'Accordo
Operativo.
6. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP MI RO
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
MI RO Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
LI AP Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6169 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente
pagina 1 di 7 TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 P.IVA_1
LE de' DI.
APPELLANTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avvocatura Generale dello Stato.
APPELLATA
CONCLUSIONI
L' appellante ha così concluso:
“- Nel merito: annullare e/o riformare la sentenza n. 12437/2019 emessa dal Tribunale Civile di Roma in data
12.6.2019, e per l'effetto, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa così decidere:
a) accertare che l' si è resa inadempiente alle obbligazioni assunte con l'Accordo Controparte_1
Operativo sottoscritto A/004/10/1 e che, per l'effetto, il contratto si sia risolto;
b) condannare l' al ristoro dei danni complessivamente subiti da Controparte_1 Parte_1 nonché al versamento di corrispettivi dovuti per attività rese e, quindi, al pagamento in favore
[...] della del complessivo importo di euro 752.486,00 a titolo di danno emergente, al Parte_1 complessivo importo che verrà quantificato in corso di causa da determinarsi anche in via equitativa e l'importo di Euro 153.932,17 a titolo di corrispettivi per attività rese, ogni importo da maggiorare degli interessi (anche moratori), della rivalutazione monetaria, del maggior danno e degli interessi sugli interessi come per legge;
c) Condannare i convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio”.
pagina 2 di 7 L' appellata ha chiesto “Rigettare il gravame in quanto infondato, con vittoria delle spese di
giudizio.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
Part
1. La (d'ora in avanti anche solo ha agito, dinanzi al Parte_1
Tribunale di Roma, nei confronti della (d'ora in avanti anche solo Controparte_1
Cont
, lamentando l' inadempimento della convenuta alle obbligazioni assunte con l'Accordo Operativo A/004/10/1 e chiedendo dichiarare la risoluzione dell'accordo per
Contr inadempimento e la conseguente condanna dell' al risarcimento dei pregiudizi complessivamente subiti, sia quale danno emergente che quale lucro cessante, nonché al versamento dei corrispettivi residui dovuti per attività rese, quantificati in € 153.932,17.
L'Accordo Operativo era stato concluso in relazione al progetto “Ottimizzazione delle tecniche di elaborazione DEM COSMO-SkyMed attraverso l'uso di Sistemi Adattivi
Artificiali”, finalizzato al perfezionamento dei sistemi digitali di elaborazione dei dati rilevati dal sistema satellitare COSMO-SkyMed e in particolare dei DEM (Digital Elevation
Contr Model), modelli nella esclusiva disponibilità dell'
Era previsto un valore complessivo del progetto di € 1.504.972,00 (I.V.A. esclusa) con
Contr Part ripartizione dei costi tra l 50%, pari a € 752.486,00 cadauno.
Contr
Poiché il contributo dell'attività dell' aveva un valore di € 107.380,00 e quello
Part Contr Part dell'attività un valore di € 1.397.592,00, avrebbe dovuto riconoscere a una compensazione di € 645.106,00, suddivisi in € 473.576,00 a titolo di “Prezzo Fermo e Fisso”
per il costo del lavoro ed € 171.530,00a titolo di “Rimborso Costi” per gli altri costi diretti.
Part Contr avendo ultimato tutte le prestazioni di propria competenza, aveva diffidato on nota del 12.5.2015 a:
- sottoscrivere congiuntamente un addendum, previsto dall'accordo, con cui disciplinare lo sfruttamento economico dell'attività svolta congiuntamente;
- pagare € 31.146,54 quale saldo residuo dei corrispettivi dovuti;
pagina 3 di 7 - pagare € 107.380.,00 a titolo di costi sostenuti per la ricerca e per la validazione dell'attività svolta da parte di soggetti qualificati;
- pagare € 11.000,00 a titolo di rimborso del costo dell'apparecchiatura acquistata per svolgere l'attività di ricerca di competenza dell'Agenzia.
Part Contr riferiva che, a seguito delle predette contestazioni, i era limitata a rilevare che ogni valutazione sull'operato delle parti e sullo sfruttamento commerciale dell'opera era di competenza di un “Comitato misto” composto da rappresentanti di entrambe le parti,
previsto appositamente dall'Accordo Operativo.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12437/2019, anche all'esito di C.T.U., accoglieva unicamente la richiesta di condanna al pagamento dell'importo di € 11.000,00.
Part
3. a proposto appello per i seguenti motivi.
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale aveva ignorato l'esistenza di un
Contr obbligo in capo ad rimasto inadempiuto, di sfruttare commercialmente i risultati della
Part ricerca e in relazione al quale era stato ingenerato un legittimo affidamento in capo a
Quest'ultima aveva adempiuto correttamente ai propri obblighi, e infatti il software
sviluppato aveva generato un miglioramento del 40% della qualità dei DEM, ma senza la
Contr Part collaborazione dell' non poteva sfruttare commercialmente la ricerca in quanto i
Contr DEM erano di proprietà dell'
Contr Né poteva costituire un esimente all'inadempimento di espressamente diffidata in
Part tal senso, la asserita sottrazione d l confronto tra le parti nell'ambito della riunione del
Comitato congiunto.
Pertanto sussistevano i presupposti per la risoluzione dell'accordo e per il risarcimento dei danni.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato il mancato riconoscimento della somma di € 35.146,04, quale differenza tra l'importo della fattura n. 5/2013 di € 158.245,92 e quello
Contr minore riconosciuto e pagato dall' Tale differenza era dovuta a titolo di corrispettivi inizialmente previsti come “rimborso spese”, ma che dovevano essere più correttamente classificati quali spese per l'attività di ricerca come emergeva dalle fatture emesse dai
Part ricercatori della pagina 4 di 7 Anche con riferimento all'importo di € 107.000,00, questo era dovuto quale costo per l'attività di verifica e validazione e annessa attività di coordinamento e project management,
Contr inizialmente a carico dell' i sensi dell'art. 8, comma 1, dell'Accordo Operativo.
4. Il primo motivo d'appello non è fondato, perché mancava un vero e proprio obbligo di uno sfruttamento commerciale congiunto, essendo invece le parti tenute unicamente a concordare le modalità di un eventuale sviluppo di natura commerciale dell'esito della ricerca.
Il dato testuale dell'Accordo Operativo, come riportato negli atti di causa e non contestato, fa emergere che all'esito della fase di ricerca e sperimentazione, il Comitato Misto
avrebbe proposto delle modalità di sfruttamento congiunto dei risultati, anche mediante la predisposizione di apposito addendum, e che il Comitato sarebbe rimasto in carica fino al termine dell'eventuale periodo di sfruttamento congiunto dei risultati del progetto.
Anche con riferimento alla possibilità di sfruttare commercialmente i risultati o il software prodotto, era previsto un accordo scritto con l'altra parte sulle royalties.
L'oggetto del contratto è essenzialmente un progetto di ricerca congiunta e il vantaggio che di fatto potevano ricavare entrambe le parti da uno sfruttamento commerciale congiunto rappresenta certo una motivazione dell'accordo, ma non consente di integrare il contratto con delle obbligazioni di sfruttamento, peraltro non bene definite nel loro contenuto.
L'incontro deputato alla valutazione della fattibilità e delle modalità della fase di sfruttamento commerciale era la riunione del Comitato Misto del 25.3.2015, abbandonata
Part da causa delle divergenze sulla spettanza dei pagamenti residui.
Contr Non si può pertanto nemmeno rilevare una condotta contraria a buona fede di al momento della conclusione o nella fase di esecuzione del contratto.
5. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione dei termini dell'accordo operata dal
C.T.U. emerge che, a differenza della quota di € 473.576,00 riconosciuta come “Prezzo
Fermo e Fisso” per il costo del lavoro, la quota massima di € 171.530,00 del “Rimborso
Part Costi” era da pagarsi previa presentazione da parte di ei giustificativi di spesa per tutte le spese sostenute e non invece per attività di consulenza.
pagina 5 di 7 Part
nell'atto di appello fa riferimento a un documento ASI-CSM-PGM-MM-326 del
Contr 24.7.2013 che comproverebbe il riconoscimento da parte di ella necessità di rafforzare
Contr l'attività di verifica e validazione, inizialmente di competenza e che giustificherebbe quindi il rimborso anche di € € 107.000,00.
Si tratta più precisamente della minuta di un verbale del Comitato Misto che offriva a
Part la possibilità di utilizzare la “tabella riassuntiva costi progetto ASI-CSI ottimizzazione dem 29-4-2011” che prevedeva una compensazione delle spese contrattuali fino ad un importo massimo di € 144.339,85 per il passaggio di alcuni costi di “rimborso spese” a “spese di attività di ricerca”.
Tale documento a sua volta richiama una tabella che però non risulta allegata e riporta la previsione di interpellare l'ufficio contratti.
Deve quindi ritenersi che il contenuto di tale verbale non sia mai stato formalmente trasfuso in una ufficiale modifica consensuale del contenuto contrattuale dell'Accordo
Operativo.
6. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata al pagamento delle spese di lite che liquida in € 30.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
pagina 6 di 7 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 18.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LI AP MI RO
pagina 7 di 7