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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2025, n. 39806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39806 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: AZ RD - Presidente - Sent. n. sez. 2138/25 EL LV CC – 28/11/2025 SS ER - Relatore- R.G.N. 30451/2025 ES ZI AB OS ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di EC LA GR, nata a [...] il [...], avverso la ordinanza emessa in data 16/07/2025 dal Tribunale di Cosenza, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere SS ER;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette la dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta in data 25 novembre ultimo scorso personalmente dalla ricorrente, con firma autenticata dal difensore di fiducia. 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari procede per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche;
il fatto è contestato alla s.r.l. T & D Exlusive, società della quale è amministratrice e legale rapp.te LA GR RE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39806 Anno 2025 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/11/2025 2 1.1. Con ordinanza del 16 luglio 2025, depositata il 17 successivo, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame reale, confermava il decreto emesso in data 26 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con il quale era stato ordinato il sequestro preventivo del complesso turistico denominato “Otium Exclusive” sito nel comune di Villapiana, di proprietà della T&D Exclusive s.r.l. , del quoziente di terreno agricolo sito nel medesimo comune alla località “Torre Cerchiara”, censito al foglio 43, p.lla 436, nonché, per equivalente, del denaro e altre utilità di cui gli indagati e la società T&D Exclusive hanno la disponibilità, fino a un valore di euro 33.731.825,00. 1.2. Il Tribunale, con l’ordinanza qui impugnata. ha ritenuto integrato il dell’ipotesi fraudolenta contestata. Del pari il Tribunale ha ritenuto quanto a consistenza e concretezza del . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA GR RE, nella qualità di legale rapp.te e amministratore della ditta cui l’illecito è contestato, deducendo i motivi in seguito sinteticamente riportati, secondo le indicazioni di cui all’art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la inosservanza della legge processuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), con riferimento agli artt. 324-325 c.p.p., 309, commi 9 e 9 bis cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c) bis e 10, in relazione all’art. 391 bis dello stesso codice di rito. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto ancora inosservanza della legge processuale (art. 606, lett. C, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 324 e 325 stesso codice), per omesso esame del motivo di impugnazione riguardante l’inesistenza di un concreto profitto confiscabile, dovendo, quest’ultimo, determinarsi al netto del valore delle prestazioni lecite effettuate dall’autore del raggiro. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 640 bis cod. pen., 2621 e 2632 cod. civ., in relazione al contestato fittizio aumento di capitale sociale e all’integrazione, attraverso lo stesso, degli artifici e raggiri costituenti i presupposti del delitto di truffa ex art. 640 bis cod. pen. 2.4. La quarta doglianza attiene alla violazione di legge (art. 606, lett. b e c cod. proc. pen.) ed al vizio di motivazione “apparente e in parte del tutto omessa” con riguardo alla insussistenza del delitto di truffa di cui all’art. 640 bis cod. pen., mancando di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. 2.5. Infine, con l’ultimo motivo, la difesa lamenta ancora inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. 3 pen.) e il vizio di motivazione “apparente e in parte del tutto omessa”, con riguardo al requisito del , ritenuto dalla ricorrente insussistente. 1. In data 25 novembre 2025 la ricorrente, con dichiarazione sottoscritta personalmente e autenticata dal difensore di fiducia, ha dichiarato di rinunziare al ricorso proposto. Tale dichiarazione è stata trasmessa alla Cancelleria di questa Corte, a mezzo p.e.c., dal difensore di fiducia della ricorrente. 2. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787 – 01; Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 - 01). È altresì negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787 – 01; Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013). 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti formali previsti dalla legge. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono allegati i motivi della intervenuta rinunzia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille, in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia. 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SS ER AZ RD
udita la relazione svolta dal consigliere SS ER;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott.ssa Flavia Alemi, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette la dichiarazione di rinunzia al ricorso sottoscritta in data 25 novembre ultimo scorso personalmente dalla ricorrente, con firma autenticata dal difensore di fiducia. 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Castrovillari procede per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche;
il fatto è contestato alla s.r.l. T & D Exlusive, società della quale è amministratrice e legale rapp.te LA GR RE. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39806 Anno 2025 Presidente: PARDO IGNAZIO Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 28/11/2025 2 1.1. Con ordinanza del 16 luglio 2025, depositata il 17 successivo, il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice del riesame reale, confermava il decreto emesso in data 26 maggio 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari, con il quale era stato ordinato il sequestro preventivo del complesso turistico denominato “Otium Exclusive” sito nel comune di Villapiana, di proprietà della T&D Exclusive s.r.l. , del quoziente di terreno agricolo sito nel medesimo comune alla località “Torre Cerchiara”, censito al foglio 43, p.lla 436, nonché, per equivalente, del denaro e altre utilità di cui gli indagati e la società T&D Exclusive hanno la disponibilità, fino a un valore di euro 33.731.825,00. 1.2. Il Tribunale, con l’ordinanza qui impugnata. ha ritenuto integrato il dell’ipotesi fraudolenta contestata. Del pari il Tribunale ha ritenuto quanto a consistenza e concretezza del . 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione LA GR RE, nella qualità di legale rapp.te e amministratore della ditta cui l’illecito è contestato, deducendo i motivi in seguito sinteticamente riportati, secondo le indicazioni di cui all’art. 173, comma 1, disp, att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto la inosservanza della legge processuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), con riferimento agli artt. 324-325 c.p.p., 309, commi 9 e 9 bis cod. proc. pen., 292, comma 2, lett. c) bis e 10, in relazione all’art. 391 bis dello stesso codice di rito. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto ancora inosservanza della legge processuale (art. 606, lett. C, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 324 e 325 stesso codice), per omesso esame del motivo di impugnazione riguardante l’inesistenza di un concreto profitto confiscabile, dovendo, quest’ultimo, determinarsi al netto del valore delle prestazioni lecite effettuate dall’autore del raggiro. 2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge penale sostanziale con riferimento agli artt. 640 bis cod. pen., 2621 e 2632 cod. civ., in relazione al contestato fittizio aumento di capitale sociale e all’integrazione, attraverso lo stesso, degli artifici e raggiri costituenti i presupposti del delitto di truffa ex art. 640 bis cod. pen. 2.4. La quarta doglianza attiene alla violazione di legge (art. 606, lett. b e c cod. proc. pen.) ed al vizio di motivazione “apparente e in parte del tutto omessa” con riguardo alla insussistenza del delitto di truffa di cui all’art. 640 bis cod. pen., mancando di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. 2.5. Infine, con l’ultimo motivo, la difesa lamenta ancora inosservanza della norma processuale posta a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. 3 pen.) e il vizio di motivazione “apparente e in parte del tutto omessa”, con riguardo al requisito del , ritenuto dalla ricorrente insussistente. 1. In data 25 novembre 2025 la ricorrente, con dichiarazione sottoscritta personalmente e autenticata dal difensore di fiducia, ha dichiarato di rinunziare al ricorso proposto. Tale dichiarazione è stata trasmessa alla Cancelleria di questa Corte, a mezzo p.e.c., dal difensore di fiducia della ricorrente. 2. Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.). 2.1. La rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787 – 01; Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B., Rv. 283164 - 01). È altresì negozio formale, che non ammette equipollenti e deve essere formulata nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e la ricezione dell'atto da parte degli organi competenti (Sez. 1, n. 37727 del 28/09/2011, Russo, Rv. 250787 – 01; Sez. 1, n. 32155 del 19/06/2013). 3. Nel caso di specie sussistono i requisiti formali previsti dalla legge. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione stessa, ai sensi dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. d), che preclude, di fatto, la valutazione del ricorso. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono allegati i motivi della intervenuta rinunzia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro mille, in ragione della tempestività della comunicazione di rinuncia. 4 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente SS ER AZ RD