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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 08/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 1409 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Parte_2
parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avvocato VENTURA CHIARA parte resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Separazione giudiziale
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 9/05/2024, , coniugata con Parte_1 CP_1
per matrimonio celebrato in Ghana il 06/08/2004 (non trascritto in
[...]
pagina 1 di 3 Italia), chiedeva al Tribunale adìto di dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, dando atto della disgregazione del rapporto coniuga- le e della intollerabilità della convivenza. Parte ricorrente formulava, altresì, ulte- riori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Con memoria depositata il 4/11/2024 si costituiva il quale CP_1
aderiva alla domanda di separazione, contestando, però, la domanda di addebito proposta da controparte;
chiedeva, inoltre, una diversa regolamentazione delle ul- teriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
Con ordinanza del 19/12/2024, resa all'esito dell'udienza di comparizione perso- nale delle parti, il Giudice delegato autorizzava i coniugi a vivere separati e assu- meva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, dando le di- sposizioni necessarie alla prosecuzione del giudizio nel merito.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sul vincolo.
§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le par- ti, occorre rimettere la causa in istruttoria.
Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rin- viata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronunzia la separazione personale fra i coniugi , nata in Parte_1
pagina 2 di 3 GHANA il 18/07/1980, e , nato in [...] il CP_1
28/02/1974, unitisi in matrimonio in Ghana il 06/08/2004;
2) dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni;
3) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Parma nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in da- ta 30/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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