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Sentenza 6 luglio 2024
Sentenza 6 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/07/2024, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1109 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, PARISI SILVIA, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. MAIORANA SERGIO Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
689/2022, pubblicata in data 14/10/2022; ripetizione indebito.
FATTO.
1 1. Con ricorso depositato il 4.11.2022, l' ha chiesto la riforma della sentenza Pt_1
14.10.2022 con la quale il Giudice del lavoro di Catanzaro, in accoglimento della domanda di accertamento negativo di indebito proposta da , ha dichiarato che la Controparte_1
ricorrente non deve restituire, quale erede legittima dei genitori e Persona_1 [...]
, le somme da entrambi indebitamente percepite dopo il 2000 sui rispettivi CP_2
trattamenti pensionistici.
1.1-In particolare, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione rilevando dalle stesse note di recupero allegate dall' , datate 25.11.2019, che gli indebiti Pt_1
risalgono al periodo 1993/2003 e non sono stati allegati dall'istituto atti interruttivi del termine decennale.
1.2-Con l'appello l' lamenta che il Tribunale non ha considerato che come in Pt_2
atti documentato, per i due indebiti di numero 28434 e 28435, originariamente in capo, rispettivamente, a e , e poi al sig. Persona_1 Controparte_2 Persona_1 in proprio e n.q,, l' ha provveduto sia alla notifica agli originari debitori dei Pt_1
provvedimenti di indebito, sia ad effettuare il recupero dei relativi crediti mediante trattenuta sui trattamenti pensionistici facenti capo al sig. E tanto Persona_1 sino al rateo di novembre 2014. Pertanto, avendo l' provveduto ad attivare il Pt_2
proprio credito con recuperi mensili sui trattamenti di pensione, è del tutto evidente che
i singoli atti mensili di recupero rappresentino altrettanti atti di interruzione dei termini prescrizionali ex art. 2943 c.c. e 2944 c.c., in quanto con i predetti recuperi l' ha Pt_1
provveduto ad esercitare il proprio diritto di credito nei confronti del debitore mettendolo in mora e rinnovandola mensilmente;
inoltre, in quanto non opposti dal debitore, i pagamenti di che trattasi sono altrettanti atti di riconoscimento del debito>.
2. si è costituita in giudizio insistendo nel rigetto dell'appello, Controparte_1
poiché infondato.
3.La causa è stata trattata ai sensi dell'art.127 ter cpc., e all'esito del deposito di note note scritte di entrambe le parti nel termine ad esse assegnato, il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato la decisione.
DIRITTO.
4.L'appello va respinto.
2 5.La documentazione allegata dall' non comprova la sussistenza di atti Pt_1
interruttivi del termine decennale di prescrizione.
5.1-Risulta invero depositata nel fascicolo di parte telematico una missiva indirizzata a
, datata 17 novembre 2003 e ricevuta il successivo 22 novembre, con Controparte_2
la quale l'Istituto rappresenta che le è stata corrisposta una maggiorazione sociale non spettante, per un importo di euro 33.886, e che con successiva comunicazione si sarebbero fornite informazioni sull'eventuale applicazione della sanatoria ex lege n.448/2001 e sulle modalità di recupero della somma residua. Inoltre alla missiva sembrerebbero allegati prospetti di riliquidazione e ricalcolo dei ratei di pensione per il periodo dal 1994 al 2003.
5.2-Risultano altresì depositati estratti telematici di atti interni all' che non si Pt_1
comprende come ( e l'appellante neanche lo spiega) possano integrare atti interruttivi dell'indebito oggetto di causa.
5.3-In tale quadro probatorio non può che convenirsi con il Tribunale che mancano atti interruttivi del termine di prescrizione decennale.
6.Ne consegue la conferma della sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per la fascia di valore fino a euro 26.000, in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
7.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
04/11/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 689/2022, pubblicata in data 14/10/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l' al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.906,00 oltre accessori Pt_1
di legge;
3 -dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2024.
La Presidente est.
Dr.ssa Gabriella Portale
4
In nome del Popolo Italiano
La Corte D'Appello di Catanzaro
Sezione Previdenza ed Assistenza
riunita in camera di consiglio e così composta:
1.Dr.ssa Gabriella Portale Presidente rel.
2. Dr. Rosario Murgida Consigliere
3. Dr. Antonio Cestone Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.1109 del Ruolo Generale delle controversie in materia di lavoro e di previdenza per l'anno2022 e vertente
Tra
, con gli avv.ti MUSCARI TOMAIOLI FRANCESCO, PARISI SILVIA, Pt_1
appellante
E
, con l'avv. MAIORANA SERGIO Controparte_1
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n.
689/2022, pubblicata in data 14/10/2022; ripetizione indebito.
FATTO.
1 1. Con ricorso depositato il 4.11.2022, l' ha chiesto la riforma della sentenza Pt_1
14.10.2022 con la quale il Giudice del lavoro di Catanzaro, in accoglimento della domanda di accertamento negativo di indebito proposta da , ha dichiarato che la Controparte_1
ricorrente non deve restituire, quale erede legittima dei genitori e Persona_1 [...]
, le somme da entrambi indebitamente percepite dopo il 2000 sui rispettivi CP_2
trattamenti pensionistici.
1.1-In particolare, il Tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione rilevando dalle stesse note di recupero allegate dall' , datate 25.11.2019, che gli indebiti Pt_1
risalgono al periodo 1993/2003 e non sono stati allegati dall'istituto atti interruttivi del termine decennale.
1.2-Con l'appello l' lamenta che il Tribunale non ha considerato che come in Pt_2
atti documentato, per i due indebiti di numero 28434 e 28435, originariamente in capo, rispettivamente, a e , e poi al sig. Persona_1 Controparte_2 Persona_1 in proprio e n.q,, l' ha provveduto sia alla notifica agli originari debitori dei Pt_1
provvedimenti di indebito, sia ad effettuare il recupero dei relativi crediti mediante trattenuta sui trattamenti pensionistici facenti capo al sig. E tanto Persona_1 sino al rateo di novembre 2014. Pertanto, avendo l' provveduto ad attivare il Pt_2
proprio credito con recuperi mensili sui trattamenti di pensione, è del tutto evidente che
i singoli atti mensili di recupero rappresentino altrettanti atti di interruzione dei termini prescrizionali ex art. 2943 c.c. e 2944 c.c., in quanto con i predetti recuperi l' ha Pt_1
provveduto ad esercitare il proprio diritto di credito nei confronti del debitore mettendolo in mora e rinnovandola mensilmente;
inoltre, in quanto non opposti dal debitore, i pagamenti di che trattasi sono altrettanti atti di riconoscimento del debito>.
2. si è costituita in giudizio insistendo nel rigetto dell'appello, Controparte_1
poiché infondato.
3.La causa è stata trattata ai sensi dell'art.127 ter cpc., e all'esito del deposito di note note scritte di entrambe le parti nel termine ad esse assegnato, il Collegio, riunito in camera di consiglio, ha deliberato la decisione.
DIRITTO.
4.L'appello va respinto.
2 5.La documentazione allegata dall' non comprova la sussistenza di atti Pt_1
interruttivi del termine decennale di prescrizione.
5.1-Risulta invero depositata nel fascicolo di parte telematico una missiva indirizzata a
, datata 17 novembre 2003 e ricevuta il successivo 22 novembre, con Controparte_2
la quale l'Istituto rappresenta che le è stata corrisposta una maggiorazione sociale non spettante, per un importo di euro 33.886, e che con successiva comunicazione si sarebbero fornite informazioni sull'eventuale applicazione della sanatoria ex lege n.448/2001 e sulle modalità di recupero della somma residua. Inoltre alla missiva sembrerebbero allegati prospetti di riliquidazione e ricalcolo dei ratei di pensione per il periodo dal 1994 al 2003.
5.2-Risultano altresì depositati estratti telematici di atti interni all' che non si Pt_1
comprende come ( e l'appellante neanche lo spiega) possano integrare atti interruttivi dell'indebito oggetto di causa.
5.3-In tale quadro probatorio non può che convenirsi con il Tribunale che mancano atti interruttivi del termine di prescrizione decennale.
6.Ne consegue la conferma della sentenza, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, mediante applicazione dei compensi previsti nelle vigenti tariffe forensi per la fascia di valore fino a euro 26.000, in relazione alle fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione della causa.
7.Si dà atto che, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge
228/2012, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato di cui all'art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso depositato il Pt_1
04/11/2022 , avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 689/2022, pubblicata in data 14/10/2022 , così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
-condanna l' al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 2.906,00 oltre accessori Pt_1
di legge;
3 -dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, co.
1-quater d.p.r. 115/02, come modif. dalla legge 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato ex art. 13 co.
1-bis dpr n.115 cit.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.5.2024.
La Presidente est.
Dr.ssa Gabriella Portale
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