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Articolo 29 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
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Legge 7 agosto 1990, n. 232
Articolo 29 della Legge 7 agosto 1990, n. 232
Versione
12 agosto 1990
Art. 29. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 12 agosto 1990
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