Art. 17. (Entrata in vigore).
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Salvo quanto diversamente disposto, la presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.