CASS
Ordinanza 14 ottobre 2022
Ordinanza 14 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 14/10/2022, n. 38965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38965 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: MU SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Penale Ord. Sez. 7 Num. 38965 Anno 2022 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 26 ottobre 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 7 ottobre 2019, nei confronti di ER Camuti, condannato per il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n.
2 -bis), cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 7) cod. pen., risulta generico, non essendosi confrontato con tutte le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (pag. 3), che ha anche correttamente richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 nonché Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543), secondo il quale, nel valutare l'applicabilità della suddetta circostanza, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità; ritenuto che anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia generico e manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale, disattendendo le doglianze difensive sul punto, ha rimarcato la gravità del fatto per le modalità della condotta e l'intensità del dolo nonché la capacità a delinquere del reo, desunta anche dai suoi pregressi comportamenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERO MESSINI D'AGOSTINI; Penale Ord. Sez. 7 Num. 38965 Anno 2022 Presidente: MANTOVANO ALFREDO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 27/09/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Messina, con sentenza del 26 ottobre 2020, ha confermato la decisione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in data 7 ottobre 2019, nei confronti di ER Camuti, condannato per il reato di cui all'art. 640, secondo comma, n.
2 -bis), cod. pen. Considerato che il primo motivo, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante ex art. 61 n. 7) cod. pen., risulta generico, non essendosi confrontato con tutte le argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (pag. 3), che ha anche correttamente richiamato il principio, costante nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446 nonché Sez. 2, n. 33432 del 14/07/2015, Di Filippo, Rv. 264543), secondo il quale, nel valutare l'applicabilità della suddetta circostanza, può farsi riferimento alle condizioni economico- finanziarie della persona offesa solo qualora il danno sofferto, pur non essendo di entità oggettiva notevole, può essere qualificato tale in relazione alle particolari condizioni della vittima, che sono invece irrilevanti quando l'entità oggettiva del danno è tale da integrare di per sé un danno patrimoniale di rilevante gravità; ritenuto che anche il secondo motivo, relativo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia generico e manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi di segno positivo (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale, disattendendo le doglianze difensive sul punto, ha rimarcato la gravità del fatto per le modalità della condotta e l'intensità del dolo nonché la capacità a delinquere del reo, desunta anche dai suoi pregressi comportamenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento alla Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativarnente fissata in ragione dei motivi dedotti;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2022.