Sentenza 20 dicembre 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2019, n. 51472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51472 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR EF nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2018 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, Paola Filippi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. C. D'Isa, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano, con il provvedimento impugnato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Como, del 11 maggio 2017, nei confronti di EF TI, con la quale il predetto, all'esito di rito ordinario, era stato condannato per il reato di cui all'art. 476, 479 cod. pen. (esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 comma 1 n. 2 cod. pen., per essere intervenuto per il reato di favoreggiamento di cui al capo b) proscioglimento da parte del Giudice per l'udienza preliminare), alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche, nonché i benefici della non menzione della condanna nel casellario giudiziale e della sospensione condizionale della pena.
1.1. La condanna interviene per aver formato due falsi verbali di indagini difensive, attestando falsamente data di redazione (il 17/12/2011 invece del 19/12/2011) e sottoscrizione dei verbali, il luogo (presso lo studio del difensore in Milano, invece che in Como, la mattina del 19/12/2011), la presenza di due testimoni e lo svolgimento di ammonimenti e domande, oltre che la rilettura dei verbali, prima della sottoscrizione, attività in realtà mai avvenute.
2. Avverso la descritta pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia Avv. Gennaro Somma, denunciando nei motivi di seguito riassunti, sette vizi.
2.1.11 primo motivo denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione, motivazione apparente. Si era chiesta l'ammissione di prova ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., richiesta respinta dalla corte territoriale, in quanto ritenuta superflua in violazione dei presupposti di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. Si tratta della richiesta relativa alla trascrizione delle registrazioni delle udienze del 4 e 11 febbraio 2015, relative alle affermazioni dell'avv. TI, rese nel procedimento penale cui si riferiscono i verbali di cui si contesta la falsità.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione. Si denuncia che la Corte di appello ha motivato per relationem senza spiegare le ragioni per le quali sono stati respinti i motivi di gravame riportati da pag. 8 a 11 dell'atto di appello, inerenti la conoscenza effettiva del contenuto dei verbali da parte dei testimoni ivi indicati.
2.3. Con il terzo motivo si censura l'erronea applicazione degli artt. 197-bis 192, 210 cod. proc. pen. e correlativo vizio di motivazione.I testimoni di accusa (dichiaranti di cui alle indagini difensive rese nel processo a carico di CE) erano uno imputato e destinatario di misura cautelare (EG), che ha definito il processo con l'applicazione di pena a seguito di confessione;
l'altro dichiarante è indagato in procedimento ancora in corso. Sicché si tratterebbe di soggetti che andavano esaminati ai sensi dell'art.210 cod. proc. pen. e le loro dichiarazioni valutate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Del resto detti dichiaranti avrebbero avuto interesse ad affermare di aver agito contro la loro volontà per paura di ritorsioni e in situazione di soggezione psicologica, proprio in quanto coindagati.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione di legge processuale, sulla valutazione della prova documentale e travisamento della prova. La Corte territoriale dà atto, come il giudice di primo grado che nel processo principale a carico di CE ed altri il patrocinio di TI sarebbe stato interrotto ad iniziativa del Collegio. Invece risulta dai verbali che l'interruzione riguardava soltanto le domande relative all'episodio di falso.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 49 e 479 cod. pen., vizio di motivazione indicata come apparente. Si tratterebbe di falso innocuo, derivato da condotta colposa del ricorrente che non ha verificato gli esatti dati riportati negli atti, dal proprio praticante, posto che il verbale è, quanto al contenuto, senz'altro autentico. Per il ricorrente mancherebbe ogni interesse ad indicare luogo e data diversi e a nascondere alle parti il contenuto del verbale. Si tratta di critica che, già devoluta con l'appello, non avrebbe trovato adeguata motivazione nella pronuncia di appello.
2.6. Con il sesto motivo si contesta la violazione degli artt. 43 e 479 e motivazione apparente. Si era sollevata, con il gravame, la censura relativa alla mancanza di interesse anche processuale alla falsificazione nel senso contestato, risultando anche in possesso dell'avv. TI autocertificazione dello stesso contenuto dei verbali che si contestano come falsi. La Corte territoriale, per il ricorrente, risponde alla censura limitandosi ad affermare che la falsità non riguardava solo il luogo di redazione.
2.7. Con il settimo motivo si censura la qualificazione dell'imputato quale pubblico ufficiale, trattandosi di difensore, dunque di soggetto privato del processo e l'omessa indicazione, da parte della Corte territoriale, dell'autenticità del contenuto delle dichiarazioni.
3. Con il ricorso proposto dal codifensore di fiducia, Avv. Claudio D'Isa, si denunciano cinque vizi.
3.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., nella parte in cui la corte territoriale ha respinto la richiesta di acquisizione della registrazione fonografica integrale di quanto avvenuto nel corso dell'udienza del 4 febbraio 2015 nel corso del processo principale. Secondo il ricorrente la circostanza che si intendeva provare è il contenuto di quanto non trascritto nel verbale di udienza, posto che la difesa assume che solo all'udienza indicata il difensore, avvocato TI, si era reso conto delle discrasie di data e luogo risultanti nel verbale, mentre la Corte di appello aveva escluso tale circostanza sulla base del contenuto del verbale trascritto. Si tratterebbe di dato indispensabile: il TI ha denunciato i testi per calunnia in data 3 aprile 2015, poco tempo dopo l'udienza; inoltre a parere del ricorrente non risulta, dalla lettura di quel verbale, che il presidente del collegio giudicante abbia invitato l'avvocato TI all'abbondono di difesa di CE.
3.2. Con il secondo motivo si contesta violazione di legge, con riferimento all'art. 391-ter cod. proc. pen. Si assume che il luogo di redazione non è rilevante ed è elemento inidoneo a trarre in inganno il destinatario dell'atto e a ledere la fede pubblica, dunque il falso è innocuo. Il verbale riporta il contenuto di dichiarazioni rilasciate effettivamente, alcuni giorni prima, dei testi e il luogo è diverso perché, per ragioni dovute a impedimento dei dichiaranti, i verbali, invece di essere sottoscritti nello studio di Milano del legale lo erano stati nel Tribunale del riesame di Como, il giorno dell'udienza.
3.3. Con il terzo motivo si contesta violazione di legge in riferimento agli artt. 43 e 479 cod. pen. La condotta è espressione di un comportamento colposo, di carente diligenza per non aver controllato il contenuto dei verbali predisposti da altro collaboratore di studio. Sicché il fatto non sussiste per non essere configurabile il falso documentale colposo.
3.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., con riferimento alla prova dichiarativa, relativa al contenuto dei verbali quanto all'omesso ammonimento di cui all'art. 391-bis cod. proc. pen., con relativo travisamento della prova. Gli atti sono stati sottoscritti effettivamente dai dichiaranti e il loro contenuto non è falso, tanto che i due sono stati denunciati dall'avvocato TI per calunnia. In ogni caso entrambi hanno affermato di aver letto i verbali, seppure velocemente. Ciò non può, quindi, significare che il contenuto non fosse stato letto. Comunque EG è coimputato del medesimo CE e ha definito il procedimento con sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen. mentre la FR è stata escussa con le garanzie di cui all'art. 210 cod. proc. pen.; quindi la loro deposizione andava valutata ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
3.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., per erronea applicazione dei canoni di valutazione probatoria e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Si contesta la massima di esperienza cui la Corte di appello ha fatto riferimento per valutare l'attendibilità alle dichiarazioni di EG e FR.
4. Risulta depositata, in data 5 giugno 2019, memoria difensiva con la quale, in relazione al ricorso a firma dell'Avv. Claudio D'Isa si articolano con maggiore ampiezza, le argomentazioni di cui al secondo e quarto motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
2. Il ricorso proposto dal difensore, avv. G. Somma è infondato.
2.1. Il primo motivo è infondato. La richiesta di cui all'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., attiene all'acquisizione della registrazione fonografica delle udienze del 4 e 11 febbraio 2015, relative alle affermazioni dell'avvocato TI, rese nel procedimento penale, a carico di GO CE, cui si riferiscono i verbali di cui si contesta la falsità. Con riferimento alle prove sopravvenute o scoperte successivamente, si osserva che al giudice di appello, ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., viene richiesto un vaglio analogo a quello demandato al giudice di primo grado, dagli art. 190, 190-bis e 495 cod. proc. pen. i quali impongono di non tenere in considerazione le prove manifestamente superflue o irrilevanti, sovrabbondanti o illecite. Prevede, infatti, l'art. 603 comma 2, cod. proc. pen. che se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'art. 495, comma 1. A sua volta detta ultima norma dispone che l'ammissione delle prove è effettuata alla stregua dell'art. 190, comma 1, cod. proc. pen, ovvero con esclusione delle sole prove manifestamente superflue o irrilevanti o vietate dalla legge.
2.1.1. Occorre rilevare, poi, che il vizio di mancata assunzione di prova decisiva, ai sensi della diversa disposizione di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. peri., è configurabile solo quando la denegata prova sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo, ma non quando questa non sia suscettibile di incidere, effettivamente ed in concreto, sulla formazione del convincimento del giudice, risolvendosi soltanto in una delle diverse prospettazioni valutative espressione della dialettica tra le opposte parti processuali. Si osserva, invero, che va ponderata, con riferimento a tale diversa ipotesi, da parte del giudice di appello, l'indispensabilità della prova richiesta dalla parte, avendo riguardo alla sua decisività. Tanto premesso si è sostenuto in tema di onere di motivazione che il giudice di secondo grado, investito con i motivi di impugnazione di specifica richiesta, ai sensi dell'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è tenuto a motivare solo nel caso in cui pervenga alla rinnovazione. In considerazione del principio di completezza dell'attività istruttoria del grado precedente, questi, dunque, dovrebbe dare conto dell'uso che fa del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione di non poter decidere allo stato degli atti, solo nel caso di accoglimento della richiesta. In ipotesi di rigetto, invece, la motivazione potrà essere anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità (Sez. 5, n. 15606 del 3/12/2014, dep. 2015, Rv. 263259, Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228 - 01).
2.1.2. Tale onere di motivazione si configura di diversa consistenza nel caso di rinnovazione chiesta ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. A fronte di un'istanza formulata in questi sensi, infatti, il giudice di secondo grado ha l'obbligo di valutare il carattere di novità della prova sopravvenuta o scoperta dopo la sentenza di primo grado. Secondo l'indirizzo espresso da questa Corte di legittimità la prova ha carattere di novità laddove essa sopraggiunga autonomamente, senza alcuno svolgimento di attività o quando venga reperita, dopo l'espletamento di un'opera di ricerca, la quale dia i suoi risultati in un momento posteriore alla decisione. (Sez. 3, n. 11530 del 29/01/2013, Rv. 254991; Sez. 2, n. 41810 del 27/09/2013, Rv. 257339). Premesso, dunque, detto esame, il giudice di appello deve, poi, valutare se disporre la rinnovazione richiesta sulla base dei parametri della non manifesta superfluità o irrilevanza della stessa (con la previa esclusione delle prove vietate dalla legge), in quanto prove del tutto incongrue rispetto al thema decidendum (Sez. 1, n. 39663 del 07/10/2010, Cascarino, Rv. 248437). Nell'ipotesi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., infatti, il giudice è tenuto a disporre la rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, ma con il limite costituito dalle ipotesi di richieste concernenti prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 3, n.11530 del 29/01/2013, Rv. 254991; Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Rv. 253526; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239341) mentre non risulta indispensabile che la prova si prospetti come decisiva (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, D., R v. 269334; Sez.3, n.230 del 09/11/2006, dep. 2007, Rv. 235809). Ciò posto si è, però, rilevato, quanto all'onere motivazionale del giudice di appello, censurabile in sede di legittimità, che l'obbligo di motivazione in relazione all'istanza di rinnovazione, ex art. 603, comma 2, cod. proc. pen., diversamente da quanto avviene in relazione all'istanza di rinnovazione avanzata ai sensi dell'art. 603, comma 1, del codice di rito, deve essere adempiuto in maniera espressa e compiuta, in quanto trattasi di valutazione di istanza istruttoria formulata per la prima volta e non di istanza volta alla verifica, successiva, della completezza di un quadro probatorio già assunto o, comunque, già delineatosi in ordine agli elementi suscettibili di introduzione nel corso del giudizio di primo grado. Applicati i descritti principi al caso in esame, si osserva in primo luogo che non risulta specificato, nel ricorso per cassazione — che sotto tale aspetto si presenta aspecifico — sotto quale profilo la prova richiesta, ex art.603, comma 2, cod. proc. pen. rivesta il carattere di prova nuova. In secondo luogo si osserva che, nel ricorso, nemmeno è specificata espressamente la non manifesta superfluità o irrilevanza della prova, né se questa dovesse reputarsi congrua rispetto al thema decidendum. Tanto considerato si osserva che si tratta di prova documentale che poteva essere prodotta nel processo di primo grado (il quale, invero, si è concluso con sentenza resa nel 2017) riguardando registrazione di verbali di udienze celebrate, in altro procedimento, nel 2015. Comunque, sul punto, la Corte territoriale offre una motivazione sufficiente, sebbene non strettamente aderente al requisito di manifesta superfluità che deve assumere la prova richiesta ai sensi dell'art. 603, comma 2, cod. proc. pen., per essere non ammissibile in sede di rinnovazione in secondo grado. La Corte di appello, infatti, evidenzia, con motivazione non manifestamente illogica, che la trascrizione stenotipica non dà conto delle risultanze che sarebbero, secondo la Difesa, trasfuse nella registrazione fonografica e che non si comprende come mai lo stenotipista, addetto al servizio di trascrizione dei verbali, avrebbe dovuto omettere proprio le presunte affermazioni dell'avvocato TI che la Difesa intende provare.
2.2. Il secondo motivo è inammissibile in quanto non è specifico, tenuto conto che manca l'indicazione, correlata alla motivazione della sentenza di appello, della critica prospettata. Né è indicata, precisamente e per ciascun punto dell'atto di gravame segnalato, la decisività dell'omissione. Il motivo, dunque, si rivela aspecifico, in quanto non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Rv. 258264; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. n. 254584).
2.3. Il terzo motivo deve essere disatteso in quanto infondato. La censura non tiene conto che la FR è stata escussa ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen. e che, comunque, per entrambi i dichiaranti la Corte territoriale opera una valutazione di attendibilità, conformemente ai canoni di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., considerando le deposizioni da questi rese non soltanto reciprocamente convergenti, ma anche confermate dal riscontro esterno della dichiarazione del praticante dell'avvocato TI. Inoltre la Corte territoriale affronta il tema dell'intrinseca attendibilità dei dichiaranti, precisando che gli stessi non avevano esitato a confermare il contenuto sostanziale delle loro dichiarazioni, peraltro corrispondente a quello delle autocertificazioni a loro firma, precedentemente rilasciate. Sicché appare ampiamente giustificata la carenza di interesse, rilevata dalla Corte territoriale, in capo agli stessi dichiaranti, in ordine ad una falsa contestazione di aspetti di natura formale dei verbali sottoscritti.
2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La Corte di appello dà atto che, nel processo a carico di CE ed altri, nel corso dell'udienza del 11 febbraio 2015, il Presidente del Collegio aveva fatto presente all'avvocato TI che non poteva continuare a fare domande al teste, dal momento che il pubblico ministero aveva chiesto la trasmissione al proprio ufficio degli atti. Inoltre la Corte di appello evidenzia che, alla precedente udienza del 4 febbraio 2015, risultava da parte del Presidente del Collegio l'indicazione nei confronti dell'avvocato TI di valutare l'opportunità di proseguire nel mandato difensivo.
2.5. Il quinto ed il sesto motivo sono meramente reiterativi di analoga censura, prospettata con il gravame, alla quale la Corte territoriale ha reso risposta immune da censure, coerente e logica. La sentenza impugnata, a pag. 8 e sgg., ha precisato che gli aspetti falsificati non concernono un singolo elemento formale dell'atto ma diversi elementi che sono stati trasfusi in un'affermazione dei dichiaranti contenuta in verbali (verbale di indagini difensive contenenti informazioni testimoniali) utilizzabili processualmente — anzi, nel caso al vaglio, materialmente utilizzati in un procedimento penale — dotati di precisa valenza processuale, per la quale le formalità di formazione, previste specificamente dal codice di rito, sono state pretermesse. La Corte di appello, dunque, valorizza correttamente, anche rispetto alla dedotta riconducibilità della condotta alla categoria del cd. falso innocuo, la veste formale assunta dai verbali prodotti, falsa proprio negli aspetti che hanno dotato gli atti medesimi dei requisiti necessari a renderli processualmente utilizzabili, secondo la previsione normativa di cui all'art. 391-bis e ter cod. proc. pen. La sentenza impugnata, dunque, ha fatto buon governo dei principi di diritto affermati, sul punto, da questa Corte nella sua più autorevole composizione (Sez. U., n. 32009 del 26/06/2006, Schera, Rv.234214), secondo i quali integra il reato di falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 cod. pen.) la condotta del difensore che documenta e poi utilizza processualmente le informazioni delle persone in grado di riferire circostanze utili alla attività investigativa, verbalizzate in modo incompleto o non fedele, in quanto l'atto ha la stessa natura e gli stessi effetti processuali del corrispondente verbale redatto dal pubblico ministero. Quanto al falso materiale questa Corte di legittimità ha esteso il medesimo principio con ragionamento convincente (cfr., da ultimo, Sez. 5, 7615 del 20/09/2016, dep. 2017, C., Rv. 269473; Sez. 5, n. 14292 del 21/12/2005, Rv. 234580). Rispetto alla motivazione resa sul punto appare, pertanto, irrilevante la prospettata carenza di interesse alla falsificazione in capo all'imputato.
2.6. Il settimo motivo è manifestamente infondato. Rileva il Collegio, che il legislatore, all'art. 359 del codice penale, qualifica il difensore come soggetto privato esercente un servizio di pubblica necessità. Deve ritenersi, tuttavia, che esso redige sicuramente un atto pubblico allorquando procede alla formazione del verbale nel quale trasfonde le informazioni ricevute ai sensi degli artt. 391-bis e ter cod. proc. pen. Il falso ideologico eventualmente commesso dal difensore in tale occasione, è, dunque, sanzionabile ai sensi dell'art. 479 cod. pen. (e non dell'art. 481 dello stesso codice : Sez. U, n. 32009 del 26/06/2006, Schera, Rv.234214, in motivazione;
Sez. 5, 7615 del 20/09/2016, dep. 2017, C., Rv. 269473 entrambe già citate).
3. Il ricorso proposto dall'avv. C. D'Isa, pur tenendo conto delle osservazioni ampie ed articolate, contenute nella memoria difensiva ex art. 121 cod. proc. pen. depositata in atti, è infondato.
3.1. Il primo motivo corrisponde al primo motivo del ricorso dell'avv. Somma. Si richiamano le osservazioni svolte sub 2.1. 3.2. Il secondo motivo è infondato. La Corte territoriale risponde ad analoga critica, con motivazione non manifestamente illogica e priva di vizi di violazione di legge, in relazione all'art. 391-ter cod. proc. pen. Si evidenzia, correttamente, che è pacifico ed incontestato che il contenuto delle dichiarazioni era corrispondente a quello di autocertificazioni rilasciate degli stessi testimoni. Tuttavia la falsificazione non attiene, secondo la ricostruzione convergente delle due sentenze di merito, al limitato elemento formale del luogo di redazione dei verbali. Sono indicati come dati diversi da quelli reali, dai giudici di merito, luogo di redazione, date e modalità di redazione, oltre che è specificato che non vi fu la preliminare lettura, ai dichiaranti, degli avvisi di legge. Inoltre la Corte territoriale attribuisce, correttamente, rilievo alla circostanza che, nel procedimento penale indicato, il difensore dell'imputato non si era limitato alla produzione delle autocertificazioni effettivamente rilasciate dai dichiaranti in data precedente, ma aveva ritenuto opportuno avvalersi proprio di quei verbali di informazioni testimoniali, formati con le modalità illecite ampiamente descritte.
3.3. Il terzo motivo è inammissibile. La censura appare meramente reiterativa di analogo motivo di appello e non si confronta con la motivazione della Corte territoriale che, sul punto, ha esposto che la tesi difensiva che vuole che si sia trattato di un mero errore colposo dovuto al praticante dell'avvocato TI, trova formidabile smentita nella circostanza che la falsità riguardava aspetti diversi ed ulteriori rispetto al luogo di formazione dei verbali ed anche nel fatto che, diversamente da quanto dedotto, non era stato il legale, avvocato TI a fare presente la circostanza al Collegio giudicante, provenendo, invece, detta segnalazione soltanto dai testi nel corso della loro escussione.
3.4. Il quarto motivo è infondato. La censura corrisponde a quella prospettata nel ricorso dell'avv. Somma al punto 2.3. e dunque si richiamano le argomentazioni ivi affrontate. Sotto altro profilo si rileva che il ricorrente trascura che è ius receptum che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova è ravvisabile quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, ferma restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207) e che, ove il detto vizio afferisca a prove dichiarative, lo stesso per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è, pertanto, da escludere che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).
3.5. Il quinto motivo è del tutto privo di fondamento. In materia di prova, è noto che il controllo di questa Corte di cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze (Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992 Né si ravvisa nella specie la conclusione che la decisione abbia fatto ricorso a mer