Sentenza 26 giugno 2013
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In materia di rifiuti, non è sufficiente ad integrare il reato di gestione o realizzazione di discarica abusiva la mera consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terze persone.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/06/2013, n. 36406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36406 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 26/06/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1372
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 7817/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AT IN N. IL 12/03/1938;
AT RR N. IL 12/04/1948;
avverso la sentenza n. 5959/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 01/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore Avv. Spada Giuseppe del foro di Roma in sost. dell'avv. Martini Piero Ippolito del foro di Rimini che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AT GI e AT UE propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento della precedente decisione che non aveva tenuto conto della intervenuta rinuncia alla prescrizione da parte degli imputati, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Rimini, con la quale gli odierni ricorrenti erano stati condannati in ordine alla contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 2 del 1997, art.51, comma 3, per avere, quale proprietari del terreno, realizzato una discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi e non. La Corte di merito confermava il giudizio di responsabilità evidenziando che "dalla istruttoria dibattimentale era comunque risultato che nei terreni di pertinenza dei TI era stato attuato un accumulo di materiale vario, tra cui anche dell'eternit, non certo frutto di un unico atto di abbandono" e che "la responsabilità penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti è configurabile sia nei confronti dell'affittuario del terreno, in quanto soggetto cui compete la gestione diretta dell'area occupata dai rifiuti, sia nei confronti del proprietario dell'area, almeno sotto il profilo della "culpa in vigilando".
A fondamento dei ricorsi TI GI e TI UE deducono la violazione della legge penale con riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 3, e D.Lgs. n. 36 del 2003, art. 2 e la manifesta illogicità della motivazione sui seguenti rilievi, tratti essenzialmente dalle dichiarazioni rese in dibattimento dal tecnico comunale: lo stato dei luoghi non era stato alterato o degradato;
non vi era la prova di un abbandono reiterato ne' che gli imputati fossero autori delle condotte contestate o che avessero posto in essere un'attività minimale di predisposizione dell'area, così come richiesto dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Si censura altresì la sentenza sul rilievo che la responsabilità degli imputati era stata affermata in applicazione di un criterio di "culpa in vigilando", laddove il reato de quo non ammette una responsabilità per condotta omissiva dato il difetto di una posizione di garanzia in capo ai proprietari dei terreni. Si lamenta, inoltre, come manifestamente illogica la sentenza nella parte in cui non aveva attribuito rilevanza all'accertata incertezza sulla compiuta estensione della discarica alle varie particelle catastali, pur non trattandosi di un terreno in comproprietà dei fratelli TI. Si lamenta, infine che la Corte di merito, nel confermare la disposta confisca, non aveva tenuto conto che il terreno in questione aveva formato oggetto di compravendita con atto pubblico in data 28 agosto 2003 versato in atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, con riferimento al secondo motivo, giacché la sentenza non è in linea con la normativa di riferimento e con i principi affermati da un consolidato orientamento di questa Corte in tema di reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata.
La Corte di merito ha affermato la colpevolezza degli imputati, a titolo di colpa, fondandola esclusivamente su un presunto comportamento omissivo dei medesimi, per non avere provveduto a far eliminare i rifiuti depositati ed abbandonati ad opera di terzi sul fondo di loro proprietà.
Sul punto il giudice di appello ha richiamato la sentenza di questa Corte, Sezione 3, 26 gennaio 2007, n. 21677, Cantelmi, rv. 237814, secondo la quale in tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti (in quella specie costituiti da materiali di risulta edile) è configurabile sia nei confronti dell'affittuario del terreno, in quanto soggetto cui compete la gestione diretta dell'area occupata dai rifiuti, sia nei confronti del proprietario dell'area, almeno sotto il profilo della "culpa in vigilando".
L'affermazione riguardante la responsabilità del proprietario può essere condivisa ma va intesa nel senso che per poter affermare la responsabilità penale non basta il solo apprezzamento della qualità soggettiva, ma occorre che sia accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto proprietario con gli autori del fatto (v. in tal senso, Sezione 3, 1 luglio 2002, n. 32158, Ponzio, rv. 222420). La citata sentenza ha affermato che in tema di gestione di rifiuti, la consapevolezza da parte del proprietario del fondo dell'abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi non è sufficiente ad integrare il concorso nel reato di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art. 51, comma 2 atteso che la condotta omissiva può dare luogo a ipotesi di responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40 c.p., comma 2 ovvero sussista l'obbligo giuridico di impedire l'evento.
In questa prospettiva, la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. Sezioni unite, 5 ottobre 1994, n. 12753, Zaccarelli, rv. 199385, Sezione 1, 4 marzo 1999, n. 7241, Pirani ed altri, rv. 213699) ha ritenuto - sia pure con riferimento alla fattispecie criminosa di cui all'abrogato D.P.R. n. 915 del 1982, art. 25 peraltro di contenuto precettivo analogo a quello del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 - che i reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata e stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi senza autorizzazione hanno natura di reati permanenti, che possono realizzarsi soltanto in forma commissiva.
Ne consegue che essi non possono consistere nel mero mantenimento della discarica o dello stoccaggio da altri realizzati, pur in assenza di qualsiasi partecipazione attiva ed in base alla sola consapevolezza della loro esistenza.
Non è sufficiente, pertanto, ad integrare il reato di cui alla contestazione la mera consapevolezza da parte del proprietario di un fondo del fenomeno di abbandono sul medesimo di rifiuti da parte di terzi senza che risulti accertato il concorso, a qualsiasi titolo, del predetto proprietario con gli autori del fatto.
Vale la pena ribadire, infatti, che nel nostro sistema penale, una condotta omissiva può dare luogo a responsabilità solo nel caso in cui ricorrano gli estremi dell'art. 40 c.p., comma 2, e cioè quando il soggetto abbia l'obbligo giuridico di impedire l'evento. E, peraltro, un comportamento meramente omissivo non è di per sè sufficiente ad integrare la fattispecie del concorso nel fatto illecito altrui.
Nello stesso senso è stato significativamente affermato (v. Sezione feriale, 13 agosto 2004, n. 44274, Preziosi, rv. 230173 ed i riferimenti in essa contenuti) che il destinatario della norma penale contenuta nel D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, art. 25, comma 1, che punisce la realizzazione di discarica abusiva, è il gestore dell'impianto di raccolta e non il proprietario del terreno sul quale si attua lo smaltimento di rifiuti speciali non autorizzato, il quale può concorrere come estraneo nel reato proprio commesso dal gestore solo quando il concorso esterno materiale (cogestione di fatto) o morale (istigazione, rafforzamento, agevolazione) si realizzi con condotta commissiva, ovvero con condotta omissiva - in linea teorica -, ma sempre che il non agire si innesti in uno specifico obbligo giuridico di impedire l'evento.
È stato, altresì chiarito (v. la citata sentenza) che anche in materia ambientale un dato comportamento omissivo acquista il connotato dell'antigiuridicità solamente in funzione di una norma che imponga al soggetto di attivarsi per impedire l'evento naturalistico di lesione dell'interesse tutelato. Alla luce di quanto esposto, la pronuncia si palesa in contrasto con i principi di diritto sopra ricordati, giacché i giudici di merito hanno affermato la colpevolezza degli imputati, a titolo di colpa, fondandola esclusivamente su presunti comportamenti omissivi per non avere provveduto a far eliminare i rifiuti depositati ed abbandonati ad opera di terzi sul fondo di loro proprietà.
La pronuncia impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio perché il fatto ritenuto in sentenza non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013