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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/04/2024
da
(C.F. ), con l'Avv. Zambonin Francesca e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso il suo studio in Binasco – Via Don Albertario n.11/13;
RICORRENTE contro
, (C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Binasco, in data 19/12/2009, (atto n.18, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009); separati con sentenza n. 1323/24 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
La sig.ra chiedeva pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Pt_1
1. “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile e in regime di separazione dei beni in Binasco (MI), in data 19/12/2009 con atto trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Binasco al n. 18, Parte I anno 2009; 2. ordinare al Comune di Binasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1323/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 30/09/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, parte ricorrente ha confermato le condizioni di divorzio già formulate ed ha rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si costituiva in giudizio, pertanto, il
Giudice ne dichiarava la contumacia, trattenendo altresì la causa per la decisione collegiale.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla sig.ra Pt_1
deve essere accolta, in quanto fondata anche tenuto conto dell'assenza di richieste economiche, considerata l'autonomia delle parti anche sotto questo profilo.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Stante la pronuncia sul solo status si ritiene non disporre nulla sulle spese.
Si dà atto che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Binasco il giorno 19/12/2009 (atto n.18, parte I, anno 2009); CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 2 di 3 3) recepisce le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12/04/2024
da
(C.F. ), con l'Avv. Zambonin Francesca e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto presso il suo studio in Binasco – Via Don Albertario n.11/13;
RICORRENTE contro
, (C.F. , CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Binasco, in data 19/12/2009, (atto n.18, parte I, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009); separati con sentenza n. 1323/24 di questo Tribunale, passata in giudicato
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
La sig.ra chiedeva pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Pt_1
1. “ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto con rito civile e in regime di separazione dei beni in Binasco (MI), in data 19/12/2009 con atto trascritto nei
Registri dello stato civile del Comune di Binasco al n. 18, Parte I anno 2009; 2. ordinare al Comune di Binasco di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
3. stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio.
Con sentenza n. 1323/24 emessa dal Tribunale di Pavia in data 30/09/2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, parte ricorrente ha confermato le condizioni di divorzio già formulate ed ha rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si costituiva in giudizio, pertanto, il
Giudice ne dichiarava la contumacia, trattenendo altresì la causa per la decisione collegiale.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dalla sig.ra Pt_1
deve essere accolta, in quanto fondata anche tenuto conto dell'assenza di richieste economiche, considerata l'autonomia delle parti anche sotto questo profilo.
Sussistono dunque i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Stante la pronuncia sul solo status si ritiene non disporre nulla sulle spese.
Si dà atto che parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1
in Binasco il giorno 19/12/2009 (atto n.18, parte I, anno 2009); CP_1
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
Pag. 2 di 3 3) recepisce le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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