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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 532/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7525/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015523870 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 17.10.2025, depositato il 13.11.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00155238 70, con il sotteso ruolo, notificata in data 22.07.2025, emessa per il pagamento di € 3.453,11, a titolo di IRPEF e relative addizionali, sanzioni, interessi ed accessori, con riferimento all'anno d'imposta 2021.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Carenza di motivazione;
2. Erroneità della pretesa impositiva;
3. Illegittimità di sanzioni ed interessi.
AE si è costituita in data 12.12.2025.
RIC ha depositato memoria il 17.01.2026, rassegnando che:
-in tutti gli estratti ruolo versati in atti (cfr. all. n. 3 al ricorso introduttivo) il debito INPS riferibile al titolare dell'impresa è quello corrispondente al codice tributo 8140, identificato anche con l'acronimo I.A.T.P.
(imprenditore agricolo a titolo principale), quindi la prova è adefuatamente assolta
- nulla osta al riconoscimento della deducibilità dei contributi previdenziali nella misura di € 6.544,14 e alla riduzione dell'imponibile da assoggettare a tassazione da € 7.426,00 ad € 882,00
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
Il ricorso è parzialmente fondato nel merito.
Con l'impugnata iscrizione a ruolo l'ufficio impositore ha ritenuto di disconoscere gli oneri deducibili indicati nel quadro RP della dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2021, affermando che, poiché versati cumulativamente in sede di “rottamazione ter”, non era possibile distinguere la parte dei contributi previdenziali indicati in dichiarazione imputabile al titolare dell'azienda agricola e la parte di pertinenza dei lavoratori dipendenti. Ciò sul presupposto che l'art. 10 TUIR consente la deducibilità solo dei contributi previdenziali e assistenziali del titolare dell'attività relativi alla propria posizione previdenziale e assicurativa.
Parte ricorrente ha argomentato che l'ammontare di € 6.544,14 deve considerarsi certamente riferibile ai contributi previdenziali di pertinenza dell'imprenditore agricolo a titolo personale (IATP) e, come tale, deve essere riconosciuto come onere deducibile nel quadro RP del modello Unico per l'anno d'imposta 2021.
Ha ampiamente e diffusamente esposto le ragioni a sostegno dell'argomentazione, con riferimento agli estratti di ruolo e ad un prospetto di sintesi riepilogativo, rassegnando che:
- quanto dovuto complessivamente dal ricorrente in conseguenza della istanza “rottamazione ter” è pari ad € 31.697,81 (cfr. all. 2);
- di tale importo di € 31.697,81, l'ammontare € 20.517,07 è relativo a somme dovute all'INPS di Messina per contributi previdenziali;
- dai singoli estratti di ruolo è possibile estrapolare per ogni cartella di pagamento il rapporto - in termini di percentuale - esistente tra il debito per contributi del titolare (IATP) e l'importo complessivamente preteso dall'INPS;
- applicando detta percentuale alle somme risultanti dall'istanza di rottamazione ter per ciascuna iscrizione a ruolo operata dall'INPS, si giunge a quantificare in € 18.079,26 il debito INPS per contributi del titolare dell'impresa agricola (IATP) inserito nella rottamazione ter (cfr. all. 4 prospetto di sintesi);
- è stato quindi ricavato – sempre in termini percentuali – il rapporto esistente tra le somme complessivamente dovute (€ 31.697,81) e quelle riferibili ai soli contributi previdenziali di pertinenza del titolare come sopra quantificate (€ 18.079,26);
- detto rapporto, pari al 57,04%, è stato poi applicato ai 7 pagamenti (per complessivi € 11.473,64 (cfr. all. n. 5) effettuati a titolo di rottamazione dal ricorrente nell'anno d'imposta 2021.
In tal modo, applicando la percentuale del 57,04% ai 7 pagamenti complessivamente effettuati nell'anno
2021, si è giunti a determinare in € 6.544,14 l'ammontare dei contributi previdenziali di competenza del titolare dell'impresa agricola (IATP), valutabili quali oneri deducibili.
Si è evidenziato che, sulla scorta di tali criteri di calcolo, l'AE ha proceduto ad annullare in mediazione analogo atto emesso in relazione ad annualità 2019.
L'AE, pur contestando la ricostruzione operata dal ricorrente, ha rappresentato che, in ogni caso, come evincibile dalla comunicazione degli esiti del controllo, la somma indicata al quadro RP e disconosciuta era pari al maggior importo di euro 7.426,00, onde, detratto l'importo di euro 6544,14 ricostruito dal contribuente, residuerebbe comunque un importo di euro 882,00 da sottoporre a tassazione, oltre interessi e sanzioni, nella misura del 30% delle maggiori imposte dovute.
Parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito in ricorso, riconoscendo peraltro la correttezza del residuo importo preteso.
Ritiene questo giudice che parte ricorrente abbia adeguatamente assolto all'onere di dare riscontro alla riconducibilità dell'importo di euro 6.544,14 ai contributi previdenziali dovuti dall'IATP a titolo personale, idonei ad usufruire del regime di deducibilità.
La difesa di AE, secondo la quale il prospetto depositato dalla parte consisterebbe in una mera elencazione numerica, inidonea a provare la misura del debito Inps riferibile al titolare dell'impresa, appare superficiale e protesa a sottrarsi di fatto ad un oggettivo confronto con il contribuente.
In relazione ad altro anno d'imposta, d'altro canto, argomentazioni e conclusioni analoghe sono state ritenute fondate.
Di tale dato deve tenersi conto in punto di spese del giudizio, che non possono essere compensate, dovendosi viceversa accedere alla condanna dell'AE, se pur con la compensazione di un 20% connessa alla parzialità dell'accoglimento.
Deve dunque accedersi alla declaratoria di parziale accoglimento del ricorso, con rideterminazione dell'importo dovuto dal contribuente nella misura di euro 882,00, oltre interessi e sanzioni, da calcolarsi nella misura del 30% delle maggiori imposte dovute.
Spese compensate al 20%, con condanna per il residuo a carico dell'AE.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la misura dell'importo richiesto con l'atto impugnato in euro
882,00, oltre sanzioni al 30% ed interessi.
Previa compensazione nella misura del 20%, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle residue spese, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 7525/2025 depositato il 13/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520250015523870 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 17.10.2025, depositato il 13.11.2025, Ricorrente_2 ha impugnato la cartella di pagamento n. 295 2025 00155238 70, con il sotteso ruolo, notificata in data 22.07.2025, emessa per il pagamento di € 3.453,11, a titolo di IRPEF e relative addizionali, sanzioni, interessi ed accessori, con riferimento all'anno d'imposta 2021.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Carenza di motivazione;
2. Erroneità della pretesa impositiva;
3. Illegittimità di sanzioni ed interessi.
AE si è costituita in data 12.12.2025.
RIC ha depositato memoria il 17.01.2026, rassegnando che:
-in tutti gli estratti ruolo versati in atti (cfr. all. n. 3 al ricorso introduttivo) il debito INPS riferibile al titolare dell'impresa è quello corrispondente al codice tributo 8140, identificato anche con l'acronimo I.A.T.P.
(imprenditore agricolo a titolo principale), quindi la prova è adefuatamente assolta
- nulla osta al riconoscimento della deducibilità dei contributi previdenziali nella misura di € 6.544,14 e alla riduzione dell'imponibile da assoggettare a tassazione da € 7.426,00 ad € 882,00
All'udienza del 29.01.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
Il ricorso è parzialmente fondato nel merito.
Con l'impugnata iscrizione a ruolo l'ufficio impositore ha ritenuto di disconoscere gli oneri deducibili indicati nel quadro RP della dichiarazione presentata dal contribuente per l'anno d'imposta 2021, affermando che, poiché versati cumulativamente in sede di “rottamazione ter”, non era possibile distinguere la parte dei contributi previdenziali indicati in dichiarazione imputabile al titolare dell'azienda agricola e la parte di pertinenza dei lavoratori dipendenti. Ciò sul presupposto che l'art. 10 TUIR consente la deducibilità solo dei contributi previdenziali e assistenziali del titolare dell'attività relativi alla propria posizione previdenziale e assicurativa.
Parte ricorrente ha argomentato che l'ammontare di € 6.544,14 deve considerarsi certamente riferibile ai contributi previdenziali di pertinenza dell'imprenditore agricolo a titolo personale (IATP) e, come tale, deve essere riconosciuto come onere deducibile nel quadro RP del modello Unico per l'anno d'imposta 2021.
Ha ampiamente e diffusamente esposto le ragioni a sostegno dell'argomentazione, con riferimento agli estratti di ruolo e ad un prospetto di sintesi riepilogativo, rassegnando che:
- quanto dovuto complessivamente dal ricorrente in conseguenza della istanza “rottamazione ter” è pari ad € 31.697,81 (cfr. all. 2);
- di tale importo di € 31.697,81, l'ammontare € 20.517,07 è relativo a somme dovute all'INPS di Messina per contributi previdenziali;
- dai singoli estratti di ruolo è possibile estrapolare per ogni cartella di pagamento il rapporto - in termini di percentuale - esistente tra il debito per contributi del titolare (IATP) e l'importo complessivamente preteso dall'INPS;
- applicando detta percentuale alle somme risultanti dall'istanza di rottamazione ter per ciascuna iscrizione a ruolo operata dall'INPS, si giunge a quantificare in € 18.079,26 il debito INPS per contributi del titolare dell'impresa agricola (IATP) inserito nella rottamazione ter (cfr. all. 4 prospetto di sintesi);
- è stato quindi ricavato – sempre in termini percentuali – il rapporto esistente tra le somme complessivamente dovute (€ 31.697,81) e quelle riferibili ai soli contributi previdenziali di pertinenza del titolare come sopra quantificate (€ 18.079,26);
- detto rapporto, pari al 57,04%, è stato poi applicato ai 7 pagamenti (per complessivi € 11.473,64 (cfr. all. n. 5) effettuati a titolo di rottamazione dal ricorrente nell'anno d'imposta 2021.
In tal modo, applicando la percentuale del 57,04% ai 7 pagamenti complessivamente effettuati nell'anno
2021, si è giunti a determinare in € 6.544,14 l'ammontare dei contributi previdenziali di competenza del titolare dell'impresa agricola (IATP), valutabili quali oneri deducibili.
Si è evidenziato che, sulla scorta di tali criteri di calcolo, l'AE ha proceduto ad annullare in mediazione analogo atto emesso in relazione ad annualità 2019.
L'AE, pur contestando la ricostruzione operata dal ricorrente, ha rappresentato che, in ogni caso, come evincibile dalla comunicazione degli esiti del controllo, la somma indicata al quadro RP e disconosciuta era pari al maggior importo di euro 7.426,00, onde, detratto l'importo di euro 6544,14 ricostruito dal contribuente, residuerebbe comunque un importo di euro 882,00 da sottoporre a tassazione, oltre interessi e sanzioni, nella misura del 30% delle maggiori imposte dovute.
Parte ricorrente ha depositato memoria nella quale ha insistito in ricorso, riconoscendo peraltro la correttezza del residuo importo preteso.
Ritiene questo giudice che parte ricorrente abbia adeguatamente assolto all'onere di dare riscontro alla riconducibilità dell'importo di euro 6.544,14 ai contributi previdenziali dovuti dall'IATP a titolo personale, idonei ad usufruire del regime di deducibilità.
La difesa di AE, secondo la quale il prospetto depositato dalla parte consisterebbe in una mera elencazione numerica, inidonea a provare la misura del debito Inps riferibile al titolare dell'impresa, appare superficiale e protesa a sottrarsi di fatto ad un oggettivo confronto con il contribuente.
In relazione ad altro anno d'imposta, d'altro canto, argomentazioni e conclusioni analoghe sono state ritenute fondate.
Di tale dato deve tenersi conto in punto di spese del giudizio, che non possono essere compensate, dovendosi viceversa accedere alla condanna dell'AE, se pur con la compensazione di un 20% connessa alla parzialità dell'accoglimento.
Deve dunque accedersi alla declaratoria di parziale accoglimento del ricorso, con rideterminazione dell'importo dovuto dal contribuente nella misura di euro 882,00, oltre interessi e sanzioni, da calcolarsi nella misura del 30% delle maggiori imposte dovute.
Spese compensate al 20%, con condanna per il residuo a carico dell'AE.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, ridetermina la misura dell'importo richiesto con l'atto impugnato in euro
882,00, oltre sanzioni al 30% ed interessi.
Previa compensazione nella misura del 20%, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle residue spese, liquidate in euro 1.200,00, oltre accessori come per legge e CU, se dovuti.